Versione
14 marzo 1948
14 marzo 1948
Art. 56.
L'ordinamento del personale dei Comuni e' regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.
L'ordinamento del personale dei Comuni e' regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.