Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2569/2024 rg, sul ricorso depositato il 21/05/2024 proposto da (difeso da Avv. Santo Delfino) Parte_1 nei confronti di , in persona del in carica (difeso da Controparte_1 CP_2
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte solo la parte ricorrente , così definitivamente provvede:
“ Accoglie parzialmente la domanda originaria e, per l'effetto : dichiara il diritto della parte ricorrente ad aver interamente computati , come anzianità di servizio anche nel rapporto a tempo indeterminato di ruolo, tutti i periodi di servizio a tempo determinato( pre ruolo) dedotti in ricorso resi nella qualità di collaboratore scolastico , intercorsi con la parte resistente prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
dichiara il diritto della parte ricorrente ad aver computati , come anzianità di servizio valevole anche ai fini economici nel rapporto a tempo indeterminato ( di ruolo ), i periodi di servizio a tempo determinato sopradetti , intercorsi con la parte resistente prima dell'assunzione a tempo indeterminato, e nella misura sopra riconosciuta;
condanna parte resistente all' inquadramento nella corretta fascia e/o scaglione stipendiale in ragione della predetta anzianità anche applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 ccnl
4/8/2011; condanna il resistente a riconoscere il passaggio alla fascia stipendiale 3-8 anni a far data CP_1 dall'1.03.2005, alla fascia 9-14 anni a far data dall'1.03.2011, alla fascia 15-20 a far data dall'1.03.2018 ed alla fascia 21-27 a far data dall'1.03.2024. condanna il resistente al pagamento alla parte ricorrente dell'importo di € 6.197,97 CP_1 corrispondente alle differenze retributive tra quanto dovuto e quanto percepito nel periodo di
1
Compensa un terzo le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 2200,00 Euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute e contributo unificato , con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario .”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso originario parte ricorrente chiedeva:
1) accertare e dichiarare, il diritto all'integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL del Comparto Scuola, applicabile ratione temporis, per il personale assunto a tempo indeterminato, compresa la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 ccnl
4/8/2011;
2) condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento di tutto il servizio prestato, compreso quello di pre-ruolo secondo i medesimi criteri adoperati per quello di ruolo, collocandolo nelle fasce stipendiali corrispondenti a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola, applicabile ratione temporis, al personale scolastico assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 ccnl 4/8/2011;
3) ordinare all'Amministrazione resistente di riconoscere il passaggio alla fascia stipendiale 3-8 anni a far data dall'1.03.2005, alla fascia 9-14 anni a far data dall'1.03.2011, alla fascia 15-20 a far data dall'1.03.2018 ed alla fascia 21-27 a far data dall'1.03.2024.
4) condannare l'Amministrazione resistente al pagamento dell'importo di € 9.197,93 corrispondente alle differenze retributive tra quanto dovuto e quanto percepito nel periodo di servizio pre ruolo
(01.03.2001-31.08.2011) e tra quanto dovuto dal momento dell'immissione in ruolo (01.09.2011) fino al momento attuale ed a quello maturando fino alla conclusione del presente giudizio, come previsto dalla contrattazione collettiva per il personale scolastico a tempo indeterminato, secondo la normativa applicabile al tempo in cui il rapporto era effettivamente in corso, oltre i maggiori crediti maturati e maturandi nel periodo successivo;
con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Salvo ogni altro diritto ai fini giuridici ed economici maturato nell'anno solare 2013 ed ogni altro diritto di credito maturato a titolo di tredicesima mensilità.
Vittoria di spese di lite, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario
2 Parte resistente si costituiva e contestava la domanda , chiedendo il rigetto e formulando pure eccezione di prescrizione .
****
Rimessa la causa in decisione , il ricorso originario è parzialmente fondato.
La causa concerne , in primo luogo, la pretesa della parte ricorrente ( dipendente del CP_1 resistente come collaboratore scolastico a tempo indeterminato dal 1.9. 2011 ) a veder riconosciuta l'anzianità di servizio pre ruolo maturata tra il 2001 e il 2011 . per come meglio dettagliato in ricorso , avendo stipulato con il contratti di lavoro a tempo determinato CP_1 nel profilo di collaboratore scolastico, svolgendo, con le medesime modalità attuate dai colleghi di ruolo, in maniera diligente ed in armonia con il personale docente i compiti relativi al profilo: vigilanza sugli alunni, sull'edificio scolastico e sulle persone che entrano nei locali scolastici;
pulizia accurata e quotidiana dei locali (ingresso, aule, corridoi e mensa) ed interventi di primo soccorso.
Lamenta che per tutto il suddetto periodo ha sempre percepito il trattamento stipendiale base, corrispondente a quello iniziale dei colleghi assunti a tempo indeterminato, senza mai beneficiare degli aumenti economici derivanti dalle fasce stipendiali correlati all'anzianità di servizio.
Lamenta inoltre che il decreto di ricostruzione di carriera datato 22.03.2013 gli è stato riconosciuto un'anzianità complessiva di servizio pre ruolo pari a 7 anni, 8 mesi e 22 giorni ai fini giuridici ed economici e di 1 anno, 10 mesi e 3 giorni solo ai fini economici; pertanto, richiamato l'art. 2 del
CCNL del 4.08.2011 relativo all'accorpamento delle fasce stipendiali 0-2 e 3-8 nella prima fascia 0-
8, è stato inquadrato nella prima posizione stipendiale a far data dall'1.09.2011 con stipendio annuo lordo di € 14.903,94 corrispondente ad uno stipendio mensile lordo di € 1.242,00 ed attribuita la fascia stipendiale 9-14 a far data dall'1.01.2013 con stipendio annuo lordo di €
16.242,79 corrispondente ad uno stipendio mensile lordo di € 1.353,56.
Il servizio di 1 anno, 10 mesi e 3 giorni riconosciuto solo ai fini economici (come si legge nel decreto) sarebbe utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del ccnl del 4.08.1995.
Parte ricorrente nelle note scritte da ultimo depositate ha ridotto il periodo richiesto e la somma per differenze retributive maturate .
1.ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO ALL'INTEGRALE RICONOSCIMENTO, AI
FINI GIURIDICI ED ECONOMICI, DELL'ANZIANITÀ MATURAT IN TUTTI I SERVIZI
3 NON DI RUOLO PRESTATI CON LA MEDESIMA PROGRESSIONE PROFESSIONALE
RICONOSCIUTA DAL CCNL DEL COMPARTO SCUOLA, APPLICABILE RATIONE
TEMPORIS, PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESA LA
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 2 CCNL 4/8/2011;
La domanda del ricorrente chiede il riconoscimento dell'integrale servizio pre ruolo
Sull'argomento non può che richiamarsi la recente la giurisprudenza di legittimità che ha affermato, qui in sintesi : < in base ai principi richiamati, cui questa Corte intende dare continuità, in accoglimento dei motivi di ricorso la sentenza deve essere cassata, con rinvio per un nuovo esame al Giudice del merito, il quale effettuerà una verifica in concreto ai fini del computo dell'anzianità di servizio, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, nei termini enunciati da Cass. 31149/2019, il cui principio di diritto di seguito si riporta «In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del
d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ah origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato»; > Cass, sez L n. 3179/21.
Inoltre < è ormai consolidata la affermazione della natura discriminatoria di tale trattamento, nella parte in cui non prevede, in ragione della natura a termine del rapporto di lavoro, alcuna progressione economica legata alla anzianità di servizio acquisita nel corso dei precedenti rapporti di lavoro ( ex plurimis: Cassazione civile sez. lav., 17/07/2020, nr.15352).> Cass sent n.
2248/2022.
Analogamente per docenti e personale AT : < 3. questa S.C., interpretando ed applicando i principi da ultimo definiti da Corte di Giustizia 20 settembre 2018, ha ritenuto, a partire da CP_3
Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, alla cui motivazione qui condivisa, si fa integrale rinvio anche ai sensi dell'118, co. 2, disp. att. c.p.c., che «in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei
4 docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica,
l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ah origine" a tempo indeterminato»;
4. da ciò la medesima pronuncia ha tratto la conseguenza, anch'essa qui condivisa, per cui, sempre quanto ai docenti, «il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato»;
5. ciò comporta l'accoglimento del primo motivo, quanto al con rinvio alla medesima Corte d'Appello, affinché nel definire il merito CP_4 proceda attraverso i predetti raffronti e verifiche;
6. sempre sulla scia della citata pronuncia della
Corte di Giustizia, questa S.C., con riferimento agli A.T.A., ha ritenuto, anche qui con decisione le cui motivazioni si hanno per integralmente richiamate anche ai sensi dell'118, co. 2, disp. att.
c.p.c., che «in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi» (Cass. 28 novembre 2019, n.
31150), concludendo quindi in senso diametralmente opposto a quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella presente causa;
> Cass Civile Ord. Sez. 6 Num. 25570 Anno 2021.
Attesa l'autorevolezza delle pronunce – sorrette da ampia motivazione alla quale si rimanda - quale esercizio della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione ed espressione di un orientamento ormai consolidato , non vi sono ragioni per discostarsi dai principi sopra enunciati.
Venendo al caso in esame , il non contesta l'esistenza e durata dei contratti a termine (pre CP_1
–ruolo) dedotti dalla parte ricorrente né offre elementi che smentiscano l'interesse e la possibilità della stessa a conseguire un più favorevole calcolo del periodo di pre-ruolo applicando la normativa
5 e la giurisprudenza dell'Unione Europea tale da incrementare l'anzianità di servizio rispetto a quella indicata nel decreto dirigenziale contestato.
Ne discende che va ritenuta fondata la pretesa della parte ricorrente al computo degli anni pregressi ed utili di pre- ruolo al fine di incrementare l'anzianità anche nel rapporto di ruolo aggiungendo integralmente quella maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato .
La contestazione del decreto di ricostruzione carriera non è inammissibile perché, seppure azionata dopo dieci anni. L'eccezione di prescrizione, ove intesa nei riguardi di tale accertamento della anzianità , va respinta perché non è applicabile all'anzianità di servizio in sé , trattandosi quest'ultima aspetto relativo alla dimensione temporale del rapporto, non un diritto.
Quanto poi alla clausola di salvaguardia la giurisprudenza, e qui non vi è ragione per uan diversa conclusione , ha affermato < L'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre
2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1° settembre 2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69. La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito». > cass P.IVA_1
Ne discende che la domanda va accolta sul capo in esame
2) CONDANNARE L'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE AD EFFETTUARE L'ESATTA
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DELLA RICORRENTE, CON IL RICONOSCIMENTO DI
TUTTO IL SERVIZIO PRESTATO, COMPRESO QUELLO DI PRE-RUOLO SECONDO I
MEDESIMI CRITERI ADOPERATI PER QUELLO DI RUOLO, NELLE CP_5
FASCE STIPENDIALI CORRISPONDENTI A TUTTA L'ANZIANITÀ DI SERVIZIO
MATURAT AI SENSI DEL CCNL COMPARTO SCUOLA, APPLICABILE RATIONE
6 TEMPORIS, AL PERSONALE SCOLASTICO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO DI
PARI QUALIFICA, APPLICANDO LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART.
2 CCNL 4/8/2011;
In ragione della fondatezza della domanda di cui al precedente capo di domanda , discende il diritto alla condanna del a procedere al riconoscimento del computo integrale del pre ruolo e CP_1 con collocazione del ricorrente nella fasce stipendiali maggiori richieste .
3) ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI RICONOSCERE IL PASSAGGIO
ALLA FASCIA STIPENDIALE 3-8 ANNI A FAR DAT DALL'1.03.2005, ALLA FASCIA 9-14
ANNI A FAR DAT DALL'1.03.2011, ALLA FASCIA 15-20 A FAR DAT DALL'1.03.2018
ED ALLA FASCIA 21-27 A FAR DAT DALL'1.03.2024.
Parte ricorrente deduce :
Il avrebbe dovuto riconoscergli il passaggio alla fascia stipendiale 3-8 anni durante il CP_1 periodo di servizio scolastico pre-ruolo, al compimento di 36 mesi di servizio (cioè 3 anni), maturati l'1.03.2005, ed il passaggio alla fascia stipendiale 9-14 al compimento di 108 mesi di servizio (cioè
9 anni), maturati l'1.03.2011 al fine di conseguire i relativi incrementi stipendiali, così come era previsto per il servizio svolto dai docenti di ruolo.
Con il decreto di ricostruzione di carriera avrebbe dovuto essere inquadrato nella maturata fascia stipendiale 9-14 al compimento di 108 mesi di servizio (cioè 9 anni) a far data dall'1.03.2011;
di conseguenza, avrebbe maturato il passaggio alla successiva fascia stipendiale 15-20 al compimento di 180 mesi di servizio (cioè 15 anni) maturati l'1.03.2018 ed a quella 21-27 al compimento di 252 mesi di servizio (cioè 21 anni), maturati l'1.03.2024 .
Orbene in ordine a tale capo e ai dati offerti dal ricorrente quanto al diritto alla fascia stipendiale conseguente all'aumento della anzianità per effetto di quanto sopra nei diversi anni non vi sono elementi per discostarsi né il formula contestazione specifica per cui vanno ritenuti CP_1 fondati .
4) CONDANNARE L'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE AL PAGAMENTO
DELL'IMPORTO DI € 9.197,93 CORRISPONDENTE ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE
TRA E QUANTO PERCEPITO NEL PERIODO DI SERVIZIO PRE Parte_2
RUOLO (01.03.2001-31.08.2011) E TRA DOVUTO DAL MOMENTO Pt_2
DELL'IMMISSIONE IN RUOLO (01.09.2011) FINO AL MOMENTO ATTUALE ED A
FINO ALLA CONCLUSIONE DEL PRESENTE GIUDIZIO, COME Controparte_6
PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER IL PERSONALE SCOLASTICO
7 A TEMPO INDETERMINATO, SECONDO LA NORMATIVA APPLICABILE AL TEMPO IN
CUI IL RAPPORTO ERA EFFETTIVAMENTE IN CORSO, OLTRE I MAGGIORI CREDITI
MATURATI E MATURANDI NEL PERIODO SUCCESSIVO;
CON INTERESSI LEGALI E
RIVALUTAZIONE MONETARIA COME PER LEGGE.
SALVO OGNI ALTRO DIRITTO AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI MATURATO
NELL'ANNO SOLARE 2013 ED OGNI ALTRO DIRITTO DI CREDITO MATURATO A
TITOLO DI TREDICESIMA MENSILITÀ.
Parte ricorrente però con le note scritte ha chiesto < In considerazione dell'eccezione di prescrizione formulata dall'Avvocatura, a seguito della modifica e correzione del prospetto di calcolo (all. n. 13) Calcolo delle differenze retributive), che si sostituisce con il prospetto di calcolo allegato alle presenti note scritte, si modifica il punto 4) delle conclusioni, così come segue:
“4) condannare l'Amministrazione resistente al pagamento dell'importo di € 6.197,97 corrispondente alle differenze retributive tra quanto dovuto e quanto percepito nel periodo di servizio (01.05.2018-30.05.2025), come previsto dalla contrattazione collettiva per il personale scolastico a tempo indeterminato, secondo la normativa vigente, oltre i maggiori crediti maturati e maturandi nel periodo successivo;
con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
>.
Orbene ad avviso del decidente quanto alla domanda di pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo pre ruolo la prescrizione quinquennale va calcolata dalla maturazione pertanto la richiesta del 22.5.2023 è tardiva ed erano tutte prescritte.
Per le differenze retributive maturate nel servizio di ruolo dal 1.9. 2011 sono prescritte quelle maturate e scadute fino al 22.5.2018 per cui la retribuzione del mese di maggio 2018 in poi non è prescritta
Parte resistente sul ricalcolo in riduzione , non ha formulato , pur avendo il termine fino al
12.6.2025 per note , alcuna riserva o contestazione né ha chiesto termine per controdedurre , per cui la somma indicata in riduzione deve ritenersi non contestata e il va condannato al CP_1 pagamento della somma richiesta .
Spese di lite
Spese del giudizio compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte resistente per la parziale fondatezza della domanda ( i capi di domanda diversi da quello di cui alle differenze retributive sono interamente fondati e le somme rettificate quali differenze retributive sono di gran lunga maggiori rispetto all'importo risultato prescritto ) e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod .
8 avuto riguardo al valore indeterminabile basso della causa , alla natura della causa ( lavoro
)nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali ( tutte svolte .
Reggio Calabria 12.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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