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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/05/2024, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 939/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 939/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Giampiero D'Agata, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), impersonalmente e Controparte_1 C.F._1 collettivamente citati in riassunzione ex art. 303, co. 2, c.p.c.;
(C.F. ), e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), in qualità di eredi di , con il patrocinio C.F._3 CP_1 dell'Avv. Giuseppe Ira, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.10.2023, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., dal contro l'atto di precetto notificatogli da in data Parte_1 CP_1
10.02.2021, in virtù del quale gli è stato intimato il pagamento della somma
Pag. 1 di 7 complessiva di € 31.197,23, in virtù della sentenza n. 2777/2019 emessa dalla Corte
d'Appello di Catania in data 12.12.2019, nel procedimento iscritto al n. 2299/2018 r.g.
1.1. - A tale credito, in particolare, il ha opposto in compensazione Parte_1 un controcredito di complessivi € 34.411,00, somma dovuta da in solido CP_1 con la moglie quali comproprietari di un immobile facente parte Controparte_2 dell'edificio condominiale, a titolo di quote ordinarie e straordinarie approvate dall'assemblea condominiale in data 11.05.2014, portate in ragione del 50% dal decreto ingiuntivo n. 1208/2017, notificato a in data 03.07.2017 e non opposto, e CP_1 in ragione del 50% dall'istanza di ammissione al passivo del
[...]
e dal relativo provvedimento di ammissione. Parte_4
2. - Si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, il rigetto CP_1 dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, il dell'opposizione proposta ex adverso, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto e riassunto il giudizio interrotto per decesso dell'opposto , si sono costituiti in giudizio CP_1
e , quali eredi di quest'ultimo; quindi, assegnati alle parti i termini Parte_2 Parte_3 di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.10.2023, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, sollevata da parte opposta, per non avere il Condominio opponente evocato in giudizio il , nella persona del Curatore pro tempore. Parte_4
4.1. - Al riguardo, va ricordato che l'art. 303, co. 2, c.p.c. prevede che, in caso di morte di una parte, il ricorso in riassunzione possa notificarsi, entro un anno dal decesso, agli eredi collettivamente ed impersonalmente.
Si tratta di una disposizione processuale che, consentendo una notifica impersonale e collettiva, a prescindere dalla prova dell'acquisizione della qualità di erede, è di indubbio favore per colui che deve riassumere il processo nei confronti degli eredi della parte deceduta, sul presupposto della mancata definizione delle dinamiche successorie entro l'anno dal decesso. All'individuazione nominativa dei vocati in ius si sostituisce il dato oggettivo dell'imputazione “per fattispecie”: i destinatari della domanda (e, correlativamente, degli effetti della sentenza) si individuano in base alla relazione con una data vicenda.
Tale regola non rappresenta una deroga al principio del contraddittorio, bensì una
“disattivazione” dei suoi requisiti naturali, ossia la personalità e l'individualità della chiamata. Detto altrimenti, la regola dell'art. 101 c.p.c. è rispettata pur quando, nelle suddette ipotesi, la citazione del destinatario non sia nominale, purché il collegamento oggettivo assicuri un sufficiente grado di conoscibilità dell'atto e non riduca la notifica a mera forma da attuare in funzione di un contraddittorio solo apparentemente garantito.
Pag. 2 di 7 Se è vero che, per consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 13751/2006;
Cass. n. 8391/2008; Cass. n. 27274/2008), nell'ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette non già al semplice chiamato all'eredità, bensì all'erede, è, altresì, vero che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, nel caso in cui ci si avvalga della notifica impersonale e collettiva prevista dall'art. 303, co. 2, c.p.c., non si pone questione di identificazione e verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità, in quanto l'agevolazione probatoria ivi prevista affranca il notificante dall'onere di eseguire siffatta ricerca specifica e individuale.
Sovvengono, al riguardo, ragioni di tutela del diritto di difesa che consentono alla parte non colpita dall'evento interruttivo di proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle prove dell'accettazione o della rinuncia all'eredità di questi ultimi.
D'altronde, il chiamato all'eredità può restare tale per dieci anni, ed è conforme ai principi che, durante detto periodo, la controparte sia tutelata mediante la legitimatio ad causam dei semplici chiamati (cfr. Cass. n. 17445/2019).
4.2. - Nel caso in esame, risulta validamente eseguita, da parte dell'opponente, la notifica agli eredi del de cuius , collettivamente ed impersonalmente, ai CP_1 sensi dell'art. 303, co. 2, c.p.c., al fine di riattivare e proseguire il giudizio.
4.3. - Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“verificatasi l'interruzione dal processo per effetto della morte di una parte - costituita
a mezzo di procuratore - la notificazione dell'atto riassuntivo, entro l'anno dalla morte, agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, costituisce - ai sensi dell'art. 303 cod. proc. civ. - una facoltà della parte (alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi), che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi, senza, quindi, che possa sostenersi il difetto di integrità del contraddittorio sulla base dell'omessa notificazione
a ciascuno, personalmente e individualmente” (cfr. Cass. n. 10336/2005; Cass. n.
11155/1997). In tale ipotesi, infatti, “tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio” (cfr. Cass. n. 217/2015).
4.3.1. - La recente pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale “In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del
“de cuius” senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere
Pag. 3 di 7 vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti” (cfr. Cass.
n. 15995/2022), si riferisce alle sole ipotesi in cui il giudice debba pronunciare una sentenza di condanna.
La stessa sentenza, infatti, precisa che “Occorre distinguere però la idoneità dell'atto di riassunzione a riattivare il processo nei confronti degli eredi citati impersonalmente - e dal suo proseguire quindi ritualmente ancorché uno o più eredi restino contumaci - dalla possibilità di pronunciare sentenza di condanna nei confronti di persone non individuate, di cui sia incerta l'esistenza, cioè di eredi ipotetici, la cui individuazione dovrebbe essere lasciata a un incerto futuro”.
Ebbene, nel caso in esame, il opponente si è limitato a chiedere Parte_1
l'accertamento dell'esistenza del maggior controcredito da porre in compensazione, nonché dell'esistenza di un residuo credito (al netto della compensazione) pari ad €
3.213,77, senza, dunque, chiedere alcuna condanna nei confronti dell'opposto e, di conseguenza, dei suoi eredi.
4.4. - Poste tali premesse, risulta priva di rilevanza l'eventuale sussistenza di ulteriori eredi, rectius chiamati all'eredità del de cuius, rispetto a quelli costituitisi nell'odierno giudizio, dal momento che, anche ove tale circostanza fosse stata conosciuta dall'opponente al momento della notifica dell'atto di riassunzione, questi avrebbe potuto ugualmente procedere, come in sua facoltà, alla notifica secondo le modalità previste dall'art. 303, co. 2, c.p.c., nell'impossibilità di identificare - nel ristretto termine trimestrale di cui all'art. 305 c.p.c. - tutti gli eredi (accettanti) del de cuius.
4.5. - Ne consegue che, essendo stato regolarmente notificato l'atto di riassunzione agli eredi del de cuius, considerati collettivamente ed impersonalmente, questi ultimi sono tutti stati messi nelle condizioni di partecipare al giudizio, e, pertanto, non sussiste alcun difetto di integrità del contraddittorio.
5. - Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
5.1. - In particolare, il opponente sostiene di vantare un controcredito nei Parte_1 confronti dell'opposto, che dovrebbe essere portato in compensazione con il credito vantato da quest'ultimo e oggetto dell'atto di precetto opposto.
5.2. - Al riguardo, va premesso che, ai sensi degli artt. 1241 e ss. c.c., quando due soggetti sono obbligati l'uno verso l'altro, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti. La compensazione si verifica solo tra due debiti aventi per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, e che sono egualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido, ma
è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
Pag. 4 di 7 Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, per credito liquido - espressione letterale del primo comma dell'art. 1243 c.c., che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili - deve intendersi il credito determinato nell'ammontare in base al titolo. L'ulteriore requisito della certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione e, quindi, al titolo costitutivo del credito. Attesa la finalità dell'istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca (il che, peraltro, postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria -, per l'operatività della stessa il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione, non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (cfr.
Sez. Un. n. 23225/2016).
È nettamente prevalente, in dottrina e giurisprudenza, l'orientamento secondo cui i requisiti prescritti dall'art. 1243, co. 1, c.c., per la compensazione legale, ovvero l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, debbono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale;
il secondo comma di detta norma, infatti, si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale, al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso (cfr. Cass. n. 16844/2012; Cass. n. 25272/2010).
Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 c.p.c., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta. L'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione è, infatti, limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza lo espunge dalla compensazione giudiziale (cfr. Sez. Un. n. 23225/2016).
Nello stesso senso si è recentemente espressa la Corte d'Appello di Catania, secondo cui
“affinché l'eccezione di compensazione - sia essa legale o giudiziale - possa trovare accoglimento è necessario che il credito opposto in compensazione rispetti i criteri previsti dall'art. 1243, co. 1, c.c.: deve, pertanto, trattarsi di un credito omogeneo rispetto al credito vantato da controparte, liquido, esigibile e certo. Da ciò ne discende che, ogni qualvolta l'esistenza del credito opposto in compensazione è controversa
(come nel caso che ci occupa), il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale (Cass. Sez. U. 23225/2016)” (cfr. Corte d'Appello di Catania, Sent.
n. 1249/2023 del 30.06.2023).
5.3. - Con riguardo al caso in esame, il controcredito vantato dal opponente Parte_1 difetta del requisito della certezza, così come inteso dalla giurisprudenza sopra richiamata.
5.3.1. - Invero, con riguardo al credito pari ad € 14.567,62 di cui al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1208/2017 emesso dal Tribunale di Siracusa in data
Pag. 5 di 7 30.05.2017, lo stesso, pur non essendo stato opposto nei termini di legge, non è passato in giudicato, difettando della definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Al riguardo, secondo il costante orientamento di legittimità, il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. attribuisce al provvedimento monitorio l'efficacia di giudicato interno, ovvero acquista quella stabilità propria di cosa giudicata sostanziale che è rilevabile d'ufficio. Solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà ad opera del giudice, dopo che questi abbia controllato la ritualità della notificazione, infatti, il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione (cfr. Cass. n.
21583/2018; Cass. n. 23775/2017).
Il decreto ingiuntivo non munito del decreto di esecutorietà non è, dunque, passato in cosa giudicata formale e sostanziale (cfr. Cass. n. 1650/2014). In astratto, infatti, il decreto ingiuntivo potrebbe ancora essere oggetto di opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c., tenuto conto, al riguardo, del granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui i vizi di notifica del decreto ingiuntivo o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato devono essere dedotti con l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ex art. 650 c.p.c., proponibile entro il termine di cui al comma 3 della medesima norma, e cioè non oltre dieci giorni dal primo atto di esecuzione (cfr. Cass. n. 1219/2014; Cass. n.
22261/2012; Cass. n. 18791/2009; Cass. n. 25737/2008).
5.3.2. - Parimenti, anche l'altra parte del controcredito vantato dall'opponente, pari ad €
12.864,65 di cui all'istanza di ammissione al passivo del fallimento di CP_2
n. 48/94 e del relativo provvedimento di ammissione reso dal G.D., risulta privo
[...] del requisito della certezza.
Anzitutto, come documentato dalla stessa parte opponente, si tratta di un credito azionato nei confronti della moglie del de cuius e non nei confronti di quest'ultimo.
In ogni caso, dalla documentazione allegata in atti, non è possibile comprendere se le somme ammesse al passivo fallimentare si riferiscano proprio alle spese condominiali relative all'immobile, sito all'interno del Condominio opponente, in comproprietà dei coniugi . Persona_1
Infatti, la domanda tardiva di credito, elencata al n. 7) dell'atto di citazione, non risulta allegata in atti, mentre, nel verbale prodotto, si legge soltanto che: “L'avv. D'Agata precisa la propria domanda come segue: euro 10.464,65 per ripartizione spese lavori straordinari di restauro, in prededuzione;
euro 2.400 per spese ordinarie, al chirografo” (cfr. doc. 8, fasc. opponente), senza null'altro specificare, ben potendo la moglie del de cuius essere proprietaria di ulteriori immobili siti nello stesso o in altri edifici condominiali.
Infine, non è dato evincersi neanche se le somme richieste con istanza di ammissione al passivo del fallimento siano state effettivamente percepite dal opponente, Parte_1 tenuto conto che il G.D. così si esprime “Il Giudice, preso atto, dispone in conformità al
Pag. 6 di 7 curatore integrarsi lo stato passivo” (cfr. doc. 8, fasc. opponente), e non è stata allegata ulteriore documentazione in merito;
con il rischio evidente di riconoscere all'opponente somme non dovute perché, appunto, già percepite in un diverso giudizio.
5.4. - Pertanto, posto che il credito complessivamente considerato non è “certo”, alla luce dei principi sopra espressi, non può pronunciarsi la chiesta compensazione.
6. - Conformemente alle risultanze di causa, tenuto conto che l'opposizione al precetto verte unicamente sull'eccezione di compensazione sopra esaminata, la domanda va integralmente rigettata.
7. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino a € 52.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente e in favore di parte opposta, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ai valori medi, e per la fase di trattazione ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 939/2021 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 alla rifusione, in favore di ed , nella qualità di eredi Parte_2 Parte_3 costituiti di , delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
6.713,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al
4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 15 maggio 2024
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 939/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Giampiero D'Agata, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), impersonalmente e Controparte_1 C.F._1 collettivamente citati in riassunzione ex art. 303, co. 2, c.p.c.;
(C.F. ), e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), in qualità di eredi di , con il patrocinio C.F._3 CP_1 dell'Avv. Giuseppe Ira, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.10.2023, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., dal contro l'atto di precetto notificatogli da in data Parte_1 CP_1
10.02.2021, in virtù del quale gli è stato intimato il pagamento della somma
Pag. 1 di 7 complessiva di € 31.197,23, in virtù della sentenza n. 2777/2019 emessa dalla Corte
d'Appello di Catania in data 12.12.2019, nel procedimento iscritto al n. 2299/2018 r.g.
1.1. - A tale credito, in particolare, il ha opposto in compensazione Parte_1 un controcredito di complessivi € 34.411,00, somma dovuta da in solido CP_1 con la moglie quali comproprietari di un immobile facente parte Controparte_2 dell'edificio condominiale, a titolo di quote ordinarie e straordinarie approvate dall'assemblea condominiale in data 11.05.2014, portate in ragione del 50% dal decreto ingiuntivo n. 1208/2017, notificato a in data 03.07.2017 e non opposto, e CP_1 in ragione del 50% dall'istanza di ammissione al passivo del
[...]
e dal relativo provvedimento di ammissione. Parte_4
2. - Si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, il rigetto CP_1 dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, il dell'opposizione proposta ex adverso, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto e riassunto il giudizio interrotto per decesso dell'opposto , si sono costituiti in giudizio CP_1
e , quali eredi di quest'ultimo; quindi, assegnati alle parti i termini Parte_2 Parte_3 di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.10.2023, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, sollevata da parte opposta, per non avere il Condominio opponente evocato in giudizio il , nella persona del Curatore pro tempore. Parte_4
4.1. - Al riguardo, va ricordato che l'art. 303, co. 2, c.p.c. prevede che, in caso di morte di una parte, il ricorso in riassunzione possa notificarsi, entro un anno dal decesso, agli eredi collettivamente ed impersonalmente.
Si tratta di una disposizione processuale che, consentendo una notifica impersonale e collettiva, a prescindere dalla prova dell'acquisizione della qualità di erede, è di indubbio favore per colui che deve riassumere il processo nei confronti degli eredi della parte deceduta, sul presupposto della mancata definizione delle dinamiche successorie entro l'anno dal decesso. All'individuazione nominativa dei vocati in ius si sostituisce il dato oggettivo dell'imputazione “per fattispecie”: i destinatari della domanda (e, correlativamente, degli effetti della sentenza) si individuano in base alla relazione con una data vicenda.
Tale regola non rappresenta una deroga al principio del contraddittorio, bensì una
“disattivazione” dei suoi requisiti naturali, ossia la personalità e l'individualità della chiamata. Detto altrimenti, la regola dell'art. 101 c.p.c. è rispettata pur quando, nelle suddette ipotesi, la citazione del destinatario non sia nominale, purché il collegamento oggettivo assicuri un sufficiente grado di conoscibilità dell'atto e non riduca la notifica a mera forma da attuare in funzione di un contraddittorio solo apparentemente garantito.
Pag. 2 di 7 Se è vero che, per consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 13751/2006;
Cass. n. 8391/2008; Cass. n. 27274/2008), nell'ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette non già al semplice chiamato all'eredità, bensì all'erede, è, altresì, vero che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, nel caso in cui ci si avvalga della notifica impersonale e collettiva prevista dall'art. 303, co. 2, c.p.c., non si pone questione di identificazione e verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità, in quanto l'agevolazione probatoria ivi prevista affranca il notificante dall'onere di eseguire siffatta ricerca specifica e individuale.
Sovvengono, al riguardo, ragioni di tutela del diritto di difesa che consentono alla parte non colpita dall'evento interruttivo di proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle prove dell'accettazione o della rinuncia all'eredità di questi ultimi.
D'altronde, il chiamato all'eredità può restare tale per dieci anni, ed è conforme ai principi che, durante detto periodo, la controparte sia tutelata mediante la legitimatio ad causam dei semplici chiamati (cfr. Cass. n. 17445/2019).
4.2. - Nel caso in esame, risulta validamente eseguita, da parte dell'opponente, la notifica agli eredi del de cuius , collettivamente ed impersonalmente, ai CP_1 sensi dell'art. 303, co. 2, c.p.c., al fine di riattivare e proseguire il giudizio.
4.3. - Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“verificatasi l'interruzione dal processo per effetto della morte di una parte - costituita
a mezzo di procuratore - la notificazione dell'atto riassuntivo, entro l'anno dalla morte, agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, costituisce - ai sensi dell'art. 303 cod. proc. civ. - una facoltà della parte (alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi), che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi, senza, quindi, che possa sostenersi il difetto di integrità del contraddittorio sulla base dell'omessa notificazione
a ciascuno, personalmente e individualmente” (cfr. Cass. n. 10336/2005; Cass. n.
11155/1997). In tale ipotesi, infatti, “tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio” (cfr. Cass. n. 217/2015).
4.3.1. - La recente pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale “In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del
“de cuius” senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere
Pag. 3 di 7 vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti” (cfr. Cass.
n. 15995/2022), si riferisce alle sole ipotesi in cui il giudice debba pronunciare una sentenza di condanna.
La stessa sentenza, infatti, precisa che “Occorre distinguere però la idoneità dell'atto di riassunzione a riattivare il processo nei confronti degli eredi citati impersonalmente - e dal suo proseguire quindi ritualmente ancorché uno o più eredi restino contumaci - dalla possibilità di pronunciare sentenza di condanna nei confronti di persone non individuate, di cui sia incerta l'esistenza, cioè di eredi ipotetici, la cui individuazione dovrebbe essere lasciata a un incerto futuro”.
Ebbene, nel caso in esame, il opponente si è limitato a chiedere Parte_1
l'accertamento dell'esistenza del maggior controcredito da porre in compensazione, nonché dell'esistenza di un residuo credito (al netto della compensazione) pari ad €
3.213,77, senza, dunque, chiedere alcuna condanna nei confronti dell'opposto e, di conseguenza, dei suoi eredi.
4.4. - Poste tali premesse, risulta priva di rilevanza l'eventuale sussistenza di ulteriori eredi, rectius chiamati all'eredità del de cuius, rispetto a quelli costituitisi nell'odierno giudizio, dal momento che, anche ove tale circostanza fosse stata conosciuta dall'opponente al momento della notifica dell'atto di riassunzione, questi avrebbe potuto ugualmente procedere, come in sua facoltà, alla notifica secondo le modalità previste dall'art. 303, co. 2, c.p.c., nell'impossibilità di identificare - nel ristretto termine trimestrale di cui all'art. 305 c.p.c. - tutti gli eredi (accettanti) del de cuius.
4.5. - Ne consegue che, essendo stato regolarmente notificato l'atto di riassunzione agli eredi del de cuius, considerati collettivamente ed impersonalmente, questi ultimi sono tutti stati messi nelle condizioni di partecipare al giudizio, e, pertanto, non sussiste alcun difetto di integrità del contraddittorio.
5. - Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
5.1. - In particolare, il opponente sostiene di vantare un controcredito nei Parte_1 confronti dell'opposto, che dovrebbe essere portato in compensazione con il credito vantato da quest'ultimo e oggetto dell'atto di precetto opposto.
5.2. - Al riguardo, va premesso che, ai sensi degli artt. 1241 e ss. c.c., quando due soggetti sono obbligati l'uno verso l'altro, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti. La compensazione si verifica solo tra due debiti aventi per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, e che sono egualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido, ma
è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
Pag. 4 di 7 Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, per credito liquido - espressione letterale del primo comma dell'art. 1243 c.c., che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili - deve intendersi il credito determinato nell'ammontare in base al titolo. L'ulteriore requisito della certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione e, quindi, al titolo costitutivo del credito. Attesa la finalità dell'istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca (il che, peraltro, postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria -, per l'operatività della stessa il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione, non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (cfr.
Sez. Un. n. 23225/2016).
È nettamente prevalente, in dottrina e giurisprudenza, l'orientamento secondo cui i requisiti prescritti dall'art. 1243, co. 1, c.c., per la compensazione legale, ovvero l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, debbono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale;
il secondo comma di detta norma, infatti, si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale, al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso (cfr. Cass. n. 16844/2012; Cass. n. 25272/2010).
Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 c.p.c., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta. L'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione è, infatti, limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza lo espunge dalla compensazione giudiziale (cfr. Sez. Un. n. 23225/2016).
Nello stesso senso si è recentemente espressa la Corte d'Appello di Catania, secondo cui
“affinché l'eccezione di compensazione - sia essa legale o giudiziale - possa trovare accoglimento è necessario che il credito opposto in compensazione rispetti i criteri previsti dall'art. 1243, co. 1, c.c.: deve, pertanto, trattarsi di un credito omogeneo rispetto al credito vantato da controparte, liquido, esigibile e certo. Da ciò ne discende che, ogni qualvolta l'esistenza del credito opposto in compensazione è controversa
(come nel caso che ci occupa), il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale (Cass. Sez. U. 23225/2016)” (cfr. Corte d'Appello di Catania, Sent.
n. 1249/2023 del 30.06.2023).
5.3. - Con riguardo al caso in esame, il controcredito vantato dal opponente Parte_1 difetta del requisito della certezza, così come inteso dalla giurisprudenza sopra richiamata.
5.3.1. - Invero, con riguardo al credito pari ad € 14.567,62 di cui al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1208/2017 emesso dal Tribunale di Siracusa in data
Pag. 5 di 7 30.05.2017, lo stesso, pur non essendo stato opposto nei termini di legge, non è passato in giudicato, difettando della definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Al riguardo, secondo il costante orientamento di legittimità, il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. attribuisce al provvedimento monitorio l'efficacia di giudicato interno, ovvero acquista quella stabilità propria di cosa giudicata sostanziale che è rilevabile d'ufficio. Solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà ad opera del giudice, dopo che questi abbia controllato la ritualità della notificazione, infatti, il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione (cfr. Cass. n.
21583/2018; Cass. n. 23775/2017).
Il decreto ingiuntivo non munito del decreto di esecutorietà non è, dunque, passato in cosa giudicata formale e sostanziale (cfr. Cass. n. 1650/2014). In astratto, infatti, il decreto ingiuntivo potrebbe ancora essere oggetto di opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c., tenuto conto, al riguardo, del granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui i vizi di notifica del decreto ingiuntivo o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato devono essere dedotti con l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ex art. 650 c.p.c., proponibile entro il termine di cui al comma 3 della medesima norma, e cioè non oltre dieci giorni dal primo atto di esecuzione (cfr. Cass. n. 1219/2014; Cass. n.
22261/2012; Cass. n. 18791/2009; Cass. n. 25737/2008).
5.3.2. - Parimenti, anche l'altra parte del controcredito vantato dall'opponente, pari ad €
12.864,65 di cui all'istanza di ammissione al passivo del fallimento di CP_2
n. 48/94 e del relativo provvedimento di ammissione reso dal G.D., risulta privo
[...] del requisito della certezza.
Anzitutto, come documentato dalla stessa parte opponente, si tratta di un credito azionato nei confronti della moglie del de cuius e non nei confronti di quest'ultimo.
In ogni caso, dalla documentazione allegata in atti, non è possibile comprendere se le somme ammesse al passivo fallimentare si riferiscano proprio alle spese condominiali relative all'immobile, sito all'interno del Condominio opponente, in comproprietà dei coniugi . Persona_1
Infatti, la domanda tardiva di credito, elencata al n. 7) dell'atto di citazione, non risulta allegata in atti, mentre, nel verbale prodotto, si legge soltanto che: “L'avv. D'Agata precisa la propria domanda come segue: euro 10.464,65 per ripartizione spese lavori straordinari di restauro, in prededuzione;
euro 2.400 per spese ordinarie, al chirografo” (cfr. doc. 8, fasc. opponente), senza null'altro specificare, ben potendo la moglie del de cuius essere proprietaria di ulteriori immobili siti nello stesso o in altri edifici condominiali.
Infine, non è dato evincersi neanche se le somme richieste con istanza di ammissione al passivo del fallimento siano state effettivamente percepite dal opponente, Parte_1 tenuto conto che il G.D. così si esprime “Il Giudice, preso atto, dispone in conformità al
Pag. 6 di 7 curatore integrarsi lo stato passivo” (cfr. doc. 8, fasc. opponente), e non è stata allegata ulteriore documentazione in merito;
con il rischio evidente di riconoscere all'opponente somme non dovute perché, appunto, già percepite in un diverso giudizio.
5.4. - Pertanto, posto che il credito complessivamente considerato non è “certo”, alla luce dei principi sopra espressi, non può pronunciarsi la chiesta compensazione.
6. - Conformemente alle risultanze di causa, tenuto conto che l'opposizione al precetto verte unicamente sull'eccezione di compensazione sopra esaminata, la domanda va integralmente rigettata.
7. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino a € 52.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente e in favore di parte opposta, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ai valori medi, e per la fase di trattazione ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 939/2021 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 alla rifusione, in favore di ed , nella qualità di eredi Parte_2 Parte_3 costituiti di , delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
6.713,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al
4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 15 maggio 2024
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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