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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del popolo italiano
L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a
- S e z i o n e L a v o r o - composta dai magistrati:
Dr.ssa Simonetta Liscio - Presidente
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
Dr.ssa Arianna De Martino - Consigliera ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 31 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
Parte_1
Avv. Giuseppe Amato
a p p e l l a n t e
c o n t r o
Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato
a p p e l l a t o
Controparte_2
Avv. Roberta Gubbiotti
a p p e l l a t o
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute
1 dagli appellati, che liquida nella somma di € 3.300,00 per compenso professionale, in favore dell' e nella somma di € 3.300,00 per compenso professionale, Controparte_1
oltre I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato, in favore di . Controparte_2
Visto l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 19 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Simonetta Liscio)
firma digitale
2
In nome del popolo italiano
L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a
- S e z i o n e L a v o r o - composta dai magistrati:
Dr.ssa Simonetta Liscio - Presidente
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
Dr.ssa Arianna De Martino - Consigliera ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 31 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
Parte_1
Avv. Giuseppe Amato
a p p e l l a n t e
c o n t r o
Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato
a p p e l l a t o
Controparte_2
Avv. Roberta Gubbiotti
a p p e l l a t o
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute
1 dagli appellati, che liquida nella somma di € 3.300,00 per compenso professionale, in favore dell' e nella somma di € 3.300,00 per compenso professionale, Controparte_1
oltre I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato, in favore di . Controparte_2
Visto l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 19 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Simonetta Liscio)
firma digitale
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