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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO AL NZ, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 244/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 814/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 18/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B300990-2023 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B300990-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 730/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Agenzia delle Entrate, in accoglimento dell'appello, chiede l'integrale riforma della sentenza impugnata e la conseguente conferma dell'avviso di accertamento. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
Resistente/Appellato: Il contribuente chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL contribuente Resistente_1 nella sua qualità di socio della Società_1 Srl impugnava l'avviso di accertamento anno 2017 con il quale l'Ufficio determinava un reddito di partecipazione di euro
182.703,00, su cui veniva quantificata l'imposta e la sanzione, conseguente all'avviso di accertamento nei confronti della società Società_1 srl divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Nel ricorso introduttivo il contribuente avanzava i seguenti motivi di nullità dell'atto impositivo : 1) difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato;
2) Violazione del principio del contraddittorio preventivo;
3) Nel merito infondatezza del recupero fiscale nei confronti della società e del socio in quanto società a ristretta base azionaria e per inadempimento dell'onere della prova a carico dell'Ufficio; 4) Illegittimità delle sanzio ni per assenza di colpa del contribuente. Illegittimità dell'aumento del 10%.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava le eccezioni sollevate in ricorso e ribadiva la legittimità dell'atto impositivo.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado annullava l'avviso di accertamento e compensava le spese di lite.
Impugna la sentenza l'Agenzia delle Entrate che ne denunica la erroneità e contraddittorietà esponendo che la giurisprudenza costante afferma la legittimità della presunzione di detrazione di utili nelle società a ristretta base sociataria. nella specie non é stata fornita dal contribuente prova contraria a tale effetto.
Afferma, ancora, la legittimità della sottoscrizione dell'atto impositivo e la inesistenza dell'obbligo di contraddittorio preventivo nel caso di accertamento o rettifica parziale e comunque sussistendo tale obbligo soltanto per i tributi armonizzati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello é fondato. Infatti la Suprema Corte ha affermato che nelle società a ristretta base azionaria é legittima la presunzione della distribuzione degli ujtili ai soci (Cass. n.10679/2012-
n.18031/2013).
Il socio può opporsi a tale presunziomne ma deve provare che gli utili sono stati utilizzati in maniera diversa come ad esempio accantonati in riserva oppure investiti (Cass. n. 16913/2020). Nella specie la giustificazione portata dal contribuente, ovvero che l'amministrazione della società era affidata ad una terza persona estranea alla società, non é idonea a fornire una prova in quanto il socio ha il potere e dovere di controllare l'operato dell'amministratore, tanto più allorquando, come nella specie, é socio di maggioranza (60% delle quote societarie) vedi Cass. n.21158/2024- Cass.n.5881/2025). Sugli altri motivi di nullità il Collegio conferma quanto già deciso nella sentenza dei primi giudici, ovvero che é infondato il difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo in quanto secondo il disposto dell'art. 22 comma 2 bis D.Lgs. 82/2005 "nelle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno sulla base dei criteri definiti con le linee guida". Quanto alla delega essa é valida in quanto conferita ad un funzionario con disposizione di servizio n. 17/2023 motivata, limitata nel termine e con indicazione del funzionario delegato (Cass. n.22803/2015).
Per quanto concerne il contraddittorio preventivo esso non é obbligatorio per gli accertamenti parziali ex art. 41 bis DPR600/73 come é quello di specie, e come dispone l'art. 5 ter comma 2 D.lgs. n. 218/1997.
Le sanzioni, infine, devono considerarsi legittime in quanto per la loro applicazione é sufficiente la mera negligenza sussistendo una presunzione di colpa a cui deve fare riscontro l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass. n. 15782/201 - Cass. n. 13068/2011) circostanza non sussistente nel caso di specie non avendo il contribuente ottemperato alle prescrizioni di legge quali la presentazione della dichiarazione e i relativi versamenti (Cass. n. 1198/2004).
Per quanto sopra l'appello dell'Agenzia deve ritenersi fondato. Spese di conseguenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Annulla la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alle spese di lite che liquida in
Euro 2.000,00 per compensi.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO AL NZ, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 244/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 814/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 18/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B300990-2023 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B300990-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 730/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Agenzia delle Entrate, in accoglimento dell'appello, chiede l'integrale riforma della sentenza impugnata e la conseguente conferma dell'avviso di accertamento. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
Resistente/Appellato: Il contribuente chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL contribuente Resistente_1 nella sua qualità di socio della Società_1 Srl impugnava l'avviso di accertamento anno 2017 con il quale l'Ufficio determinava un reddito di partecipazione di euro
182.703,00, su cui veniva quantificata l'imposta e la sanzione, conseguente all'avviso di accertamento nei confronti della società Società_1 srl divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Nel ricorso introduttivo il contribuente avanzava i seguenti motivi di nullità dell'atto impositivo : 1) difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato;
2) Violazione del principio del contraddittorio preventivo;
3) Nel merito infondatezza del recupero fiscale nei confronti della società e del socio in quanto società a ristretta base azionaria e per inadempimento dell'onere della prova a carico dell'Ufficio; 4) Illegittimità delle sanzio ni per assenza di colpa del contribuente. Illegittimità dell'aumento del 10%.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava le eccezioni sollevate in ricorso e ribadiva la legittimità dell'atto impositivo.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado annullava l'avviso di accertamento e compensava le spese di lite.
Impugna la sentenza l'Agenzia delle Entrate che ne denunica la erroneità e contraddittorietà esponendo che la giurisprudenza costante afferma la legittimità della presunzione di detrazione di utili nelle società a ristretta base sociataria. nella specie non é stata fornita dal contribuente prova contraria a tale effetto.
Afferma, ancora, la legittimità della sottoscrizione dell'atto impositivo e la inesistenza dell'obbligo di contraddittorio preventivo nel caso di accertamento o rettifica parziale e comunque sussistendo tale obbligo soltanto per i tributi armonizzati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello é fondato. Infatti la Suprema Corte ha affermato che nelle società a ristretta base azionaria é legittima la presunzione della distribuzione degli ujtili ai soci (Cass. n.10679/2012-
n.18031/2013).
Il socio può opporsi a tale presunziomne ma deve provare che gli utili sono stati utilizzati in maniera diversa come ad esempio accantonati in riserva oppure investiti (Cass. n. 16913/2020). Nella specie la giustificazione portata dal contribuente, ovvero che l'amministrazione della società era affidata ad una terza persona estranea alla società, non é idonea a fornire una prova in quanto il socio ha il potere e dovere di controllare l'operato dell'amministratore, tanto più allorquando, come nella specie, é socio di maggioranza (60% delle quote societarie) vedi Cass. n.21158/2024- Cass.n.5881/2025). Sugli altri motivi di nullità il Collegio conferma quanto già deciso nella sentenza dei primi giudici, ovvero che é infondato il difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo in quanto secondo il disposto dell'art. 22 comma 2 bis D.Lgs. 82/2005 "nelle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno sulla base dei criteri definiti con le linee guida". Quanto alla delega essa é valida in quanto conferita ad un funzionario con disposizione di servizio n. 17/2023 motivata, limitata nel termine e con indicazione del funzionario delegato (Cass. n.22803/2015).
Per quanto concerne il contraddittorio preventivo esso non é obbligatorio per gli accertamenti parziali ex art. 41 bis DPR600/73 come é quello di specie, e come dispone l'art. 5 ter comma 2 D.lgs. n. 218/1997.
Le sanzioni, infine, devono considerarsi legittime in quanto per la loro applicazione é sufficiente la mera negligenza sussistendo una presunzione di colpa a cui deve fare riscontro l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass. n. 15782/201 - Cass. n. 13068/2011) circostanza non sussistente nel caso di specie non avendo il contribuente ottemperato alle prescrizioni di legge quali la presentazione della dichiarazione e i relativi versamenti (Cass. n. 1198/2004).
Per quanto sopra l'appello dell'Agenzia deve ritenersi fondato. Spese di conseguenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Annulla la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alle spese di lite che liquida in
Euro 2.000,00 per compensi.