Sentenza 19 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12099 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOL ITA 0 32 0 9 9 / 0 LA CORTE SUPRLMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Processo esecutivo. Opposizione. Natura. Ammissibilità. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17325/00 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente - Dott. Francesco SABATINI Consigliere 25981 Cron. MALZONE - Consigliere Dott. Ennio 3212 Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO · Consigliere Ud.04/04/03 TALEVI Rel. Consigliere Dott. Alberto ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia esecutiva MIRABELLI sul ricorso proposto da: dal Big. per diritti €723+5 il 31 OTT 2003 MINGHETTI CLAUDIA, elettivamente domiciliata in ROMA IL ER P MONTIGLIO 7, presso 10 studio VIA VITTORIO dell'avvocato ENZO CUPITO', difesa dall'avvocato SILVESTRO MIRABELLI, giusta procura speciale per Notar Giampaolo Zambellini Artini di Bologna del 27/11/02 rep. n. 17823; ricorrente - contro elettivamente domiciliato in ROMA PASQUALI ROBERTO, VIA UGO BASSI 3, presso lo studio dell'avvocato ENNIO 2003 MAZZOCCO, che lo difende anche disgiuntamente insieme 838 all'avvocato GIUSEPPE FAILLACE, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 1912/99 del Tribunale di BOLOGNA, Sezione III Civile, emessa il 24/06/99 e depositata il 09/09/99 (R.G. 12104/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/03 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Enzo CUPITO' (per delega Avv. Silvestro MIRABELLI); udito 1'Avvocato Carlo Alberto TROILI MOLOSSI (per delega Giuseppe FAILLACE); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del I motivo del ricorso, l'accoglimento del II e l'assorbimento degli altri. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata decisione lo "SVOLGIMENTO DEL PROCESSO” è esposto come segue. “Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. (avverso la procedura esecutiva n. 594/91, iniziata con pignoramento presso terzi di L. 1.617.150) notificato in data 12.7.1991, RT SQ conveniva DI GH avanti alla Pretura di Bologna, per sentire dichiarata la nullità del pignoramento presso terzi e della conseguente esecuzione forzata, sostenendo che: in data 28 giugno 1991 esso SQ, a mezzo del suo rappresentante in assemblea societaria era venuto a conoscenza del fatto che il Pretore di Bologna aveva assegnato alla GH 1'8,8% delle sue quote della compagine "Immobiliare Margherita s.r.."; l'azione della GH era stata esercitata in palese violazione di più articoli del codice di rito;
infatti la GH che era perfettamente a conoscenza della circostanza che il deducente non era spesso reperibile nel luogo ove aveva la residenza anagrafica e cioè a Bologna, via dell'Indipendenza n.22, aveva ivi notificato sia il precetto che l'atto di pignoramento presso terzi;
e tuttavia quest'ultimo era stato notificato dopo la data del 21 gennaio 1991, data a partire dalla quale il SQ risiede nella Repubblica di San Marino;
pertanto nel caso di specie l'atto di pignoramento presso terzi era stato notificato ex art. 140 c.p.c. alla vecchia residenza di Bologna, e perciò neppure si poteva ritenere iniziata validamente l'esecuzione. Se ne deduceva tuttora la persistente proponibilità dell'opposizione all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c. 1° comma) in quanto la stessa era iniziata con un atto nullo;
egli era creditore nei confronti della GH (ed eccepiva la compensazione), e comunque il vizio dell'esecuzione prescindeva dalla debenza o meno della somma per cui si era instaurata l'esecuzione, ed il SQ ben avrebbe potuto, ove a conoscenza del 3 quanto si asserisce dovuto evitando la pignoramento, effettuare il versamento di successiva assegnazione alla creditrice. Si costituiva alla prima udienza del 25 settembre 1991 DI GH sostenendo che la notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi doveva ritenersi valida, perché il SQ aveva taciuto del cambio di residenza, e nel merito riteneva non provate le poste di credito eccepite in compensazione. Dopo ulteriori reciproche produzioni e deduzioni, con decisione n. 1721/94 del 30 dicembre 1994 il Pretore di Bologna accoglieva la domanda attorea, basandosi sui seguenti elementi: l'opposizione era fondata sulla nullità-inesistenza dell'atto di pignoramento;
la notifica era stata effettuata in un luogo, via Indipendenza 22, laddove il SQ non aveva più la residenza, come risultava dalla certificazione anagrafica, che con la normale diligenza si sarebbe potuto conoscere;
il SQ nulla aveva fatto per tenere occultata la propria residenza;
la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi comportava altresì la nullità della procedura di esecuzione forzata con caducamento dei provvedimenti assunti nel corso della stessa. Con atto di citazione in appello, notificato in data 15 dicembre 1995 la GH chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza, riproponendo da un lato le argomentazioni di cui alla prima fase di giudizio, e dall' altro rilevando come l'azione del SQ fosse irrituale dovendo l'eccezione relativa alla nullità della notifica nell'esecuzione essere fatta valere con un'opposizione agli atti esecutivi. Si costituiva alla prima udienza del 14 marzo 1996 l'appellato SQ resistendo alla impugnazione avversaria.......”. 4 Con sentenza 24.6 - 9.9.99 il Tribunale di Bologna rigettava l'appello compensando le spese del grado. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la GH. Ha resistito con controricorso il SQ, che ha anche depositato due ulteriori atti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE I primi due motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo la ricorrente GH denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. e di ogni altro principio in tema di opposizione all'esecuzione (art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.); omessa o, quanto meno, insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio (art. 360, n. 5, c.p.c.)" esponendo le seguenti doglianze. Appurato [conformemente del resto alla realtà processuale, posto che era già stata emessa ordinanza di assegnazione] che il processo esecutivo era già concluso al momento della proposizione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. da parte del SQ, il Giudice d'appello non ha tratto la conseguente conclusione volta a dichiarare l'inammissibilità della stessa opposizione. Con il secondo motivo la ricorrente GH denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. e di ogni altro principio in tema di opposizione all'esecuzione (art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.); omessa o, quanto meno, insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio (art. 360, n. 5, c.p.c.) esponendo quanto segue. II Giudice d'appello erra nel configurare l'azione intrapresa dal SQ come volta a "a far valere la nullità - inesistenza di tutta la procedura esecutiva medesima". E' evidente come tale impostazione legittimi, contrariamente al principio secondo cui le nullità del processo esecutivo non possono essere fatte valere al di fuori del processo stesso, un giudizio autonomo di cognizione 5 volto ad accertare fuori dal processo esecutivo la legittimità dello stesso, una diversa e illegittima forma di impugnazione del processo esecutivo, ulteriore rispetto a quelle previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. I primi due motivi (anche il secondo, se si considera la conclusione in concreto - l'inammissibilità predetta - e non la tesi interpretativa dell'impugnata decisione) debbono ritenersi fondati. Occorre premettere che il Giudice di primo grado, non solo nell'intestazione della sentenza (v. l'OGGETTO indicato come "Opposizione all'esecuzione”) ma anche nel contenuto della stessa (v. tra l'altro in particolare le parole iniziali dello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: "Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c......") considera chiaramente l'opposizione in questione come una opposizione ex art. 615 c.p.c. Il Giudice di secondo grado ha confermato la sentenza di primo grado e tra l'altro (evidentemente) anche detta qualificazione. Comunque, anche a prescindere da detta conferma, che tale sia la qualificazione sostenuta (anche) dal Tribunale si evince chiaramente pure da diversi altri elementi (v., oltre al contesto della motivazione, le parole iniziali dello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: “Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c......; e v. alla fine di pag. 3 ed all'inizio di pag. 4, in cui, nel riferire il contenuto dell'atto di opposizione detto Giudice afferma: "...Se ne deduceva tuttora la persistente proponibilità dell'opposizione all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c. 1° comma) in quanto la stessa era iniziata con un atto nullo..."; il Tribunale, anche allorquando - a pag.
6 - ha sostenuto che all'espropriato “... 66 non restava che far valere la nullità-inesistenza di tutta la procedura esecutiva...", ha chiaramente ritenuto tale azione come inquadrabile nell'art. 615 cit.; ciò appare particolarmente evidente se si considera che tale frase fa parte della motivazione della ritenuta inconsistenza della doglianza della GH secondo la quale “...la nullità della 6 ! notifica dell'atto introdutivo del giudizio di esecuzione doveva essere fatta valere con una opposizione agli atti esecutivi, e non con un atto di citazione..."; è infatti palese che il Tribunale ha inteso negare che detta nullità dovesse essere fatta valere con una opposizione agli atti esecutivi;
il che, anche alla luce del contesto della motivazione, implica evidentemente - data la ritenuta validità dell'azione - che secondo la tesi di detto Giudice di secondo grado era stata proposta non una opposizione agli atti esecutivi one). Non si può dunque condividere la tesi ma una opposizione all'esecuzione) interpretativa dalla parte ricorrente secondo cui il Tribunale ha affermato la configurabilità di "...un giudizio autonomo di cognizione volto ad accertare fuori dal processo esecutivo la legittimità dello stesso, una diversa e illegittima forma di impugnazione del processo esecutivo, ulteriore rispetto a quelle previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c...."; Il punto (e cioè che si tratta di opposizione all'esecuzione) non è stato oggetto di rituale impugnazione (il Tribunale ha affermato che si tratta di opposizione all'esecuzione e tale è anche la tesi della parte ricorrente;
pure le argomentazioni della GH circa la sua sopra citata ed errata tesi interpretativa della motivazione dell'impugnata sentenza, sono chiaramente volte a suffragare anche detta tesi;
mentre il SQ non ha proposto ricorso incidentale) e deve pertanto ritenersi coperto da giudicato. Una volta assodato ciò, va rilevato che l'opposizione all'esecuzione può essere proposta solo fino a che non sia esaurito il processo esecutivo con l'emanazione del provvedimento finale (e non con la notifica del medesimo;
cfr. tra le altre Cass. n. 5077 del 5/04/2001). In particolare, in tema di espropriazione presso terzi va ribadito che l'ordinanza di assegnazione del bene pignorato, sul piano morfologico non meno che su quello funzionale, costituisce l'atto conclusivo del procedimento espropriativo (v. tra le altre Cass. n. 1150 del giomo 11/02/1999). 7 Si deve dunque concludere (accogliendo i motivi suddetti nella loro parte essenziale;
non sembra comunque inutile rilevare che l'inammissibilità in questione poteva essere rilevata da questa Corte anche d'ufficio) che l'opposizione proposta dal SQ per far valere le suddette (affermate) nullità era inammissibile. Ritiene il collegio che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si debba decidere la causa nel merito dichiarando la predetta inammissibilità. Tale decisione si presenta assorbente rispetto alla valutazione del terzo motivo di ricorso (con il quale la parte ricorrente denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli art. 139 e 140 c.p.c. e dell'art. 31 disp.att. c.c. (art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.); omessa o, quanto meno, insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio (art. 360, n. 5, c.p.c.)" esponendo varie doglianze in ordine alla validità delle notifiche in questione ed in particolare dell'atto di pignoramento presso terzi); ed è assorbente anche rispetto alla questione della ritualità della produzione da parte della GH della sentenza n. 368/2002 della C. App. di Bologna;
produzione ritenuta inammissibile da parte del SQ. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di primo e secondo grado nonché quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi;
dichiara assorbito il terzo, cass l'impugnata sentenza e, giudicando nel merito, dichiara inammissibile l'opposizion proposta da SQ RT. Compensa le spese di primo e secondo grado nonché quel del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 4.4.2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE All . вибаи вий IL ER C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA ZO TT 19 A60, 2003 Oggi IL ER C1 ZO TT