Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 1
La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il presidente) che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice disciplinata dagli artt. 132 e 161, secondo comma, cod. proc. civ.. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, primo comma, 360, n. 4, e 383, ultimo comma, cod. proc. civ., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere - dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4468 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11778 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999 proposto da:
COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO, in persona del sindaco, autorizzato al ricorso con delibera della G.M. n. 198 del 27 aprile 1999 e determina d'incarico n. 148 del 4 maggio 1999 e elettivamente domiciliato in Roma, V. dei Sansovino n. 6, poi in Via Lima, 15 - presso l'avv. Mario Ettore Verino che, con l'avv. Enrico Bulfone di Udine, lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
URBAN LINO, URBAN LUCIANO, URBAN LIDO, URBAN NILO, URBAN SILVA, URBAN NEVIO, URBAN MARIA EVITA, in persona del loro procuratore FERRUCCIO TREVISAN, per procura Dr. Giovanni Palmegiano del 16 settembre 1992, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24, presso l'avv. Francesco Saverio Mussari che, con l'avv. Gianluigi Matta di Torino, li rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso.
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, n. 408 del 19 giugno - 28 luglio 1998. Udita, all'udienza del 13 novembre 2002, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Uditi gli avv. Bulfone e Verino che, per il ricorrente, hanno concluso per l'accoglimento del ricorso così come il P.M. Dr. Carlo Destro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 28 luglio 1998, ha accolto l'opposizione alla stima proposta da SI IC AN al Tribunale di Udine dichiaratosi incompetente e riproposta dagli eredi di lui NO, IA, DO, IL, VA, EV e AR Evita AN, a mezzo del procuratore Ferruccio Trevisan nei confronti del comune di Lignano Sabbiadoro, liquidando le indennità di espropriazione e occupazione di un terreno, occupato nel 1981 e espropriato nel 1993. La Corte, investita della decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 12 marzo 1998, decorsi i termini dilatori dell'art. 190 c.p.c., ha deliberato la sentenza il 19 giugno 1998, rigettando l'eccezione del comune di prescrizione e riliquidando le indennità. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso il comune di Lignano Sabbiadoro, con due motivi illustrati da memoria e hanno resistito gli AN, a mezzo del loro procuratore, con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Viene anzitutto denunciata la nullità della sentenza, non sottoscritta dal presidente del collegio che risulta dalla intestazione del provvedimento. La sentenza non è sottoscritta dal presidente indicato nell'intestazione Dr. Augusto Marinelli ma da "Sammartano", magistrato estraneo al collegio ed è quindi affetta da nullità assoluta e insanabile, per difetto di un requisito essenziale.
Irrilevante è il carattere involontario o volontario del vizio di sottoscrizione, essendo necessaria comunque una nuova deliberazione del collegio.
Questa Corte, all'udienza del 13 febbraio 2001, ha disposto l'acquisizione del decreto del Presidente della Corte d'appello di Trieste di cui all'art. 113 disp. att. c.p.c., che, fissando le date delle camere di consiglio, ha disposto la composizione dei collegi giudicanti;
la Cancelleria civile della Corte territoriale ha inviato copia di documenti dai quali risulta che l'udienza collegiale del 19 giugno 1998 fu presieduta dal Dr. Marinelli.
1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato, emergendo da una copia autentica del "Ruolo di Camera di consiglio" che, alla data del 19 giugno 1998, il collegio era composto dal Dr. Marinelli quale presidente, e dai Consiglieri Dott. Ayello e Gorjan e ha deliberato la sentenza, depositata il 25 giugno 1998 in minuta, e pubblicata il 28 luglio 1998.
La sentenza è stata sottoscritta da un magistrato che non componeva il collegio giudicante: firmatario è il Dr. Sammartano che, per decreto del presidente della Corte, del 10 gennaio 1998, è di regola il consigliere con funzioni presidenziali, e il 19 giugno 1998 non ha presieduto nessun collegio o Camera di consiglio. "La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione da parte del giudice disciplinata dall'art. 161, secondo comma, c.p.c. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato nel giudizio di Cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza e il rinvio della causa, ai sensi dell'art. 345, primo comma, 360 n. 4 e 383, ultimo comma, c.p.c. al medesimo giudice che ha emesso la sentenza priva di sottoscrizione, da investire del potere-dovere di riesame del merito della causa e che non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza" (Cass. 7 luglio 1999 n. 7055). Deve quindi dichiararsi la nullità della sentenza ex artt. 132 e 161 cpv., c.p.c., per mancata sottoscrizione del presidente, sostituita da quella di un giudice estraneo al collegio (sul tema Cass. 29 ottobre 2002 n. 15249, 29 maggio 2001 n. 7275, 23 maggio 2001 n. 7059, e 21 dicembre 2000 n. 16045).
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia carenza di legittimazione attiva degli attori, per avere il dante causa degli AN ceduto, nella fase di causa espletata dinanzi al Tribunale di Udine, il proprio diritto all'indennità a Reato Gino con atto notificato all'ente locale l'8 agosto 1989; gli eredi del cedente hanno proseguito il giudizio davanti alla Corte d'appello di Trieste, senza essere più legittimati all'azione che competeva al cessionario.
2.1. Il motivo resta assorbito dalla nullità della decisione impugnata che supera ogni questione.
3. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e il secondo deve dichiararsi assorbito. La sentenza impugnata deve essere cassata perché radicalmente nulla e la causa deve rinviarsi alla Corte d'appello di Venezia, per il riesame del merito e la disciplina delle spese anche della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003