Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4468
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Sentenza 26 marzo 2003

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La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il presidente) che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice disciplinata dagli artt. 132 e 161, secondo comma, cod. proc. civ.. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, primo comma, 360, n. 4, e 383, ultimo comma, cod. proc. civ., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere - dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4468
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4468
    Data del deposito : 26 marzo 2003

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