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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/05/2024, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 18332/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Barison Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice Relatore dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 18332/2023 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti, ricorrenti e con l'intervento del pubblico Ministero
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 08/02/2024
Conclusioni del P.M.: “dichiarare la separazione dei coniugi alla condizioni indicate dalle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
pagina 1 di 3 Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite avendo le parti proposto un procedimento su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, congiuntisi in matrimonio in data 05/04/1975, iscritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Noale al n. 6, parte 2^, serie A dell'anno 1975;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla in punto di spese.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio del 27/03/2024
Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
Il Presidente dott. Silvia Barison
pagina 3 di 3