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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/12/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa IA US Presidente dott.ssa IL CH Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5873 del Ruolo Generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: ricorso per il ripristino del cognome da nubile, promosso da:
C.F. nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
OL AT del foro di IN e MA RR del foro di Rimini, elettivamente domiciliata in Rimini alla Via Flaminia 183/A presso lo Studio dell'Avvocato OL
AT, giusta delega in calce al ricorso;
Ricorrente
Contro
C.F. ; CP_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni della ricorrente: voglia l'On.le Tribunale adito emettere, inaudita altera parte, provvedimento di rispristino del cognome da nubile “ROSU” della ricorrente onde consentirle di utilizzare detto cognome in tutti i documenti personali, di conseguenza e per
l'effetto ordinare al competente Ufficio Anagrafe di ripristinare il cognome da nubile della ricorrente e sostituire quello attuale “ ” con il proprio “ROSU”; Pt_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni. SVOLGIMENTO IN FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 30.7.25 la sig.ra ha esposto: che con sentenza del Parte_1
31.5.22 l'intestato Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in
Romania il 21.8.1993 con;
di avere assunto, all'atto del matrimonio, il CP_2 cognome in luogo del proprio (Rosu) in conformità alla previsioni di cui alla Pt_1 legislazione romena e di non aver chiesto, con il ricorso per scioglimento del matrimonio, che si provvedesse al ripristino del cognome da nubile. Ha concluso come sopra riportato.
Il sig. , cui il ricorso è stato notificato, non si è costituito. CP_2
Con decreto del 9.8.25 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza dell'11.11.25, ove è comparsa la sola ricorrente. Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
****
Deve preliminarmente evidenziarsi come, in ragione del petitum, il ricorso introduttivo debba qualificarsi quale richiesta di modifica della sentenza con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c.
Ancora in via preliminare deve darsi atto che lo scioglimento del matrimonio è stato pronunciato facendo applicazione della legislazione di cittadinanza comune delle parti, ossia quella rumena, in applicazione dei criteri a cascata previsti dall'art. 8 Reg. CE 1259/10 lett. C)
e facendo applicazione della previsione contenuta nell'art. 373, comma 1, lett. c) del codice civile rumeno, secondo cui il divorzio può essere pronunciato, su richiesta di uno dei coniugi, dopo la separazione di fatto protrattasi per almeno due anni.
Nel merito, la domanda avanzata in ricorso è accoglibile, dovendo trovare applicazione nel caso di specie la previsione di cui all'art. 383 del codice civile rumeno, a tenore del quale al momento del divorzio i coniugi possono decidere di mantenere il cognome avuto durante il matrimonio e, in mancanza di accordo, ognuno dei coniugi porta il cognome che aveva prima del matrimonio. Secondo la disciplina richiamata il ripristino del cognome avuto prima del matrimonio consegue come effetto automatico alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, salva la possibilità di diverso accordo tra le parti e salva la possibilità che il giudice, anche in mancanza di accordo, per ragioni legate all'interesse di un coniuge o dei figli, autorizzi il mantenimento del cognome portato durante il matrimonio.
Difettando nel nostro caso sia un accordo in senso contrario tra le parti, sia una richiesta o un interesse della ricorrente a mantenere il cognome del marito, non può che concludersi nel senso che per effetto della pronuncia di scioglimento del matrimonio la ricorrente ha riacquistato il cognome da nubile U” (v. certificato di matrimonio, all. b al ricorso). Le spese di lite, tenuto conto della mancata partecipazione al giudizio del resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara che per effetto della pronuncia di scioglimento del matrimonio di cui alla sentenza dell'intestato Tribunale n. 852/2022 del 14.6.2022 ripristina il Parte_1 cognome da nubile, sì da chiamarsi Parte_2
2) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
IL CH IA US
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa IA US Presidente dott.ssa IL CH Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5873 del Ruolo Generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: ricorso per il ripristino del cognome da nubile, promosso da:
C.F. nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
OL AT del foro di IN e MA RR del foro di Rimini, elettivamente domiciliata in Rimini alla Via Flaminia 183/A presso lo Studio dell'Avvocato OL
AT, giusta delega in calce al ricorso;
Ricorrente
Contro
C.F. ; CP_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni della ricorrente: voglia l'On.le Tribunale adito emettere, inaudita altera parte, provvedimento di rispristino del cognome da nubile “ROSU” della ricorrente onde consentirle di utilizzare detto cognome in tutti i documenti personali, di conseguenza e per
l'effetto ordinare al competente Ufficio Anagrafe di ripristinare il cognome da nubile della ricorrente e sostituire quello attuale “ ” con il proprio “ROSU”; Pt_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni. SVOLGIMENTO IN FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 30.7.25 la sig.ra ha esposto: che con sentenza del Parte_1
31.5.22 l'intestato Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in
Romania il 21.8.1993 con;
di avere assunto, all'atto del matrimonio, il CP_2 cognome in luogo del proprio (Rosu) in conformità alla previsioni di cui alla Pt_1 legislazione romena e di non aver chiesto, con il ricorso per scioglimento del matrimonio, che si provvedesse al ripristino del cognome da nubile. Ha concluso come sopra riportato.
Il sig. , cui il ricorso è stato notificato, non si è costituito. CP_2
Con decreto del 9.8.25 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza dell'11.11.25, ove è comparsa la sola ricorrente. Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
****
Deve preliminarmente evidenziarsi come, in ragione del petitum, il ricorso introduttivo debba qualificarsi quale richiesta di modifica della sentenza con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c.
Ancora in via preliminare deve darsi atto che lo scioglimento del matrimonio è stato pronunciato facendo applicazione della legislazione di cittadinanza comune delle parti, ossia quella rumena, in applicazione dei criteri a cascata previsti dall'art. 8 Reg. CE 1259/10 lett. C)
e facendo applicazione della previsione contenuta nell'art. 373, comma 1, lett. c) del codice civile rumeno, secondo cui il divorzio può essere pronunciato, su richiesta di uno dei coniugi, dopo la separazione di fatto protrattasi per almeno due anni.
Nel merito, la domanda avanzata in ricorso è accoglibile, dovendo trovare applicazione nel caso di specie la previsione di cui all'art. 383 del codice civile rumeno, a tenore del quale al momento del divorzio i coniugi possono decidere di mantenere il cognome avuto durante il matrimonio e, in mancanza di accordo, ognuno dei coniugi porta il cognome che aveva prima del matrimonio. Secondo la disciplina richiamata il ripristino del cognome avuto prima del matrimonio consegue come effetto automatico alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, salva la possibilità di diverso accordo tra le parti e salva la possibilità che il giudice, anche in mancanza di accordo, per ragioni legate all'interesse di un coniuge o dei figli, autorizzi il mantenimento del cognome portato durante il matrimonio.
Difettando nel nostro caso sia un accordo in senso contrario tra le parti, sia una richiesta o un interesse della ricorrente a mantenere il cognome del marito, non può che concludersi nel senso che per effetto della pronuncia di scioglimento del matrimonio la ricorrente ha riacquistato il cognome da nubile U” (v. certificato di matrimonio, all. b al ricorso). Le spese di lite, tenuto conto della mancata partecipazione al giudizio del resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara che per effetto della pronuncia di scioglimento del matrimonio di cui alla sentenza dell'intestato Tribunale n. 852/2022 del 14.6.2022 ripristina il Parte_1 cognome da nubile, sì da chiamarsi Parte_2
2) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
IL CH IA US