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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/06/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6366/ 2022
TRA
nata a [...] Parte_1
(NA) il 04/11/1978 rappresentata e difesa dall'avv. SORRENTINO SANTOLO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall' avv.to CHIOSI GABRIELE con il quale elettivamente domicilia in VIA S. FILIPPO A CHIAIA, 20/E 80122 NAPOLI Resistente
NONCHE'
. in persona del Controparte_2 suo Procuratore - Sig. , rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Maria Teresa Caprio, presso il cui Studio elettivamente domicilia in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 126 Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della presente controversia è la contestazione di un credito indicato nella cartella indicata nell'atto introduttivo. In via pregiudiziale, si deve rilevare che dalla documentazione prodotta emerge che si tratta di crediti relativi alla CP_1 nessun problema ponendosi quindi, in ordine alla giurisdizione ed alla competenza del presente giudice. Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare risultano sufficientemente individuati l'atto impugnato e i vizi denunciati. Ancora in via pregiudiziale si deve osservare che, poiché si contesta sia la sussistenza del credito, oggetto della cartella esattoriale, che degli asseriti vizi della medesima, deve affermarsi sia la legittimazione passiva della che del Commissario CP_1
Governativo (cfr. anche Cass. 3242/07:” Nell'ambito del contenzioso tributario perché il concessionario alla riscossione sia l'unico legittimato a contraddire non è sufficiente che sia oggetto di ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale un atto da lui formato, ma è necessario che si deduca che tale atto è viziato da errori a lui imputabili. Deve trattarsi, cioè, di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. Rientra fra queste ipotesi la emissione di avviso di mora non preceduto dalla (rituale) notifica dell'atto impositivo. Il concessionario, infatti, deve accertarsi della esistenza e ritualità di tale notifica prima di emettere l'avviso di mora. Deriva, da quanto precede, pertanto, che
2 è inammissibile il ricorso proposto soltanto avverso l'ufficio impositore qualora venga dedotta la illegittimità dell'avviso di mora per omessa pregressa notifica dell'avviso di accertamento. (Nella specie, in cui il giudizio di primo grado e di appello si erano svolti unicamente nel contraddittorio dell'Ufficio finanziario, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui sopra, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità del ricorso introduttivo).“). In relazione alla legittimazione dell'ente titolare del credito cfr. anche Cass. 5532/08. Si deve inoltre affermare (a prescindere dalla ritualità della relativa eccezione) la possibilità della di utilizzare i ruoli in CP_1 base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:” Ai sensi dell'art. 18 comma 6 legge n. 576 del 1980 la
pur dopo Controparte_4 essere stata privatizzata in forza del d.lg. n. 509 del 1994, ha il potere di riscuotere i contributi insoluti a mezzo ruoli da essa compilati secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, atteso che l'art. 17 comma 3 d.lg. n. 46 del 1999 stabilisce che continua ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.lg..” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 21735/2015). Appare opportuno premettere che la Corte di legittimità ha elaborato al riguardo uno "schema" di tutela e di rimedi esperibili che può essere utilizzato anche nella materia che si sta esaminando, come per l'appunto si desume anche dalla sentenza n. 21863/2004, anche se quest' ultima ha specificatamente trattato solo l'aspetto dell'opposizione agli atti esecutivi. I rimedi esperibili sono: a) l' opposizione per motivi inerenti il merito della pretesa o per vizi di formazione del ruolo ex art. 24, commi 5° e 6° d.leg.vo n.46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell' avviso;
b) l' opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., per omessa o inesistente notifica dell'avviso o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, che può essere proposta in ogni tempo fino all'espropriazione e può riguardare anche la prescrizione;
c) l'opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., per dedurre vizi di notifica o di regolarità formale della cartella, da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale stessa. Poiché l'opposizione è stata presentata oltre il termine dei 20 giorni, non possono essere esaminati, in questa sede, tutti i vizi formali del titolo opposto (ed in particolare gli asseriti vizi procedimentali relativi alla cartella). 3 Con riferimento alla sussistenza del credito la stessa emerge dagli atti depositati (cfr. in particolare i documenti relativi al reddito del ricorrente) non essendo, inoltre, nemmeno contestata in maniera idonea e specifica dall'odierno ricorrente, il quale non argomenta, appunto, in modo specifico su quando dedotto dall'ente impositore in relazione alla genesi del credito.' In particolare l'odierno ricorrente non sembra dedurre alcunché di specifico in ordine all'accertamento per il 2009 di un maggiore reddito, comportante i relativi obblighi contributivi. Al riguardo non sembra decisivo per provare la insussistenza del credito il certificato di regolarità contabile emanato, che fa espressamente salvi gli accertamenti compiuti e le iscrizioni a ruolo per i quali non si è ancora verificato l'adempimento. L'ente impositore ha quindi provato il fatto costitutivo, ex art. 2697 c.c., mentre il ricorrente non ha provato fatti estintivi ed in particolare l'adempimento. E' bene sottolineare infine che la prescrizione applicabile al caso in esame è quella decennale, dato che non si era ancora maturata al momento della modifica del termine da parte della legge (cfr. Cass. 6729/2013:” La nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente.”). Considerato quindi che i crediti relativi al 2009 sono diventati esigibili nel 2010 e che è stato prodotto un atto interruttivo del 2020, la prescrizione non si è maturata, considerando anche la sospensione della prescrizione per il c.d. periodo COVID. Poiché la domanda riconvenzionale era stata esperita dal resistente subordinatamente all'annullamento della cartella, che viceversa viene confermata, nulla deve essere disposto al riguardo. Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono (risultando altre eventuali argomentazioni svolte in maniera generica). I mutamenti di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e la novità delle questioni esaminate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, li 30/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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