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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Maria Pia
Mazzocca, alla scadenza del termine di cui all' art 127 ter C.P.C. del 10.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG 20458/2024
Tra sig. nato a [...] il [...] - Parte_1
C.F.: - residente in [...] 24, elett.te dom.to presso lo studio del Avv. Luciano Castaldi – C.F.
– del Foro di Napoli con studio in San Giorgio a Cremano (Na) C.F._2 alla Via Pittore n. 73, che lo rappresenta e difende giusto mandato con procura alle liti, in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere gli atti e le comunicazioni all'indirizzoPEC Email_1
- Ricorrente -
CONTRO
– C.F.: – corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, presso la sede di Napoli in Via Alcide De Gasperi -
80123 – indirizzo PEC: t Email_2
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il sig impugnava l' avviso di accertamento con il Pt_1 quale gli veniva contestato di aver percepito per il periodo dal 01/07/2020 al 31/07/2020 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VOART n. 33038455 per un importo complessivo di euro13.128,48 perché: “indebito da ricostituzione lista pens. Su pensione anticipata quota 100 in cui è verificato reddito da lavoro dipendente 2021”; Lamentava che il predetto avviso di accertamento fosse generico, atteso che questo non precisava quale era l'importo che sarebbe stato percepito dal ricorrente a titolo di lavoro dipendente, ma si limitava a richiedere al sig. il pagamento della somma di Pt_1 euro 13.128,48 ovvero l'intera annualità pensionistica dell'anno 2021;
Deduceva che il predetto avviso di accertamento era stato preceduto da una comunicazione dell'ente previdenziale datata 12 Aprile 2024 (all. 2 in atti); che esso aveva provveduto a presentare ricorso amministrativo on line nella apposita sezione di avverso i predetti provvedimenti come da ricevute di deposito (allegato n. 3 in CP_2 atti) e ricorso (allegato n. 4 in atti);
Reiterava i motivi posti a base del ricorso amministrativo ovvero che aveva
1 svolto un'unica prestazione lavorativa di natura autonoma ed occasionale nell'anno 2021 percependo la somma di euro 196,00 come tra l'altro da egli stesso dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi;
Precisava che il periodo entro il quale il ricorrente non avrebbe potuto svolgere prestazioni lavorative era indicato nella comunicazione di liquidazione della pensione, pagina n. 3 (allegato n. 5 in atti) fino al 31.12.2020 e che aveva percepito nel 2023 un reddito da pensione, unica fonte di guadagno del ricorrente, di euro 14.177,00 a fronte del quale oggi l' richiede il pagamento di euro di euro 13.128,48 (modello 730 allegato n. CP_1 6 in atti); e che la norma in questione ovvero l'articolo 14 comma 3 della legge n. 4 del 2019) non prevede alcuna sanzione in caso di violazione del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente o autonomo
Lamentava pertanto che la pretesa restitutoria dell' rispetto all'avviso di accertamento CP_1 oggi impugnato è chiaramente infondata ed inammissibile oltre che illogica e genericamente motivata giacchè l' richiedeva al sig. la restituzione di euro CP_1 Parte_1 13.128,48 euro, ovvero l'intera annualità pensionistica, a fronte di un corrispettivo guadagnato nel 2021 di euro 196,00.
Chiedeva in via preliminare sospendersi, inaudita altera parte, la efficacia esecutiva del provvedimento oggi impugnato per i motivi esposti in premessa;
nel merito, accertare e dichiarare illegittimo l'avviso di accertamento per somme indebitamente percepite impugnato, per i motivi esposti in premessa;
in via gradata, rideterminare l'esatto ammontare delle somme effettivamente dovute dal ricorrente in relazione alle effettive somme percepite come reddito da lavoro;
d) condannarsi l'ente resistente al pagamento delle spese e competenze legali in favore dell'Avvocato Luciano Castaldi dichiaratosi antistatario. Si costituiva l' precisando che la questione riguardava il caso del pensionato ( in quota CP_1
100 ) che ha svolto un lavoro dipendente nel periodo di spettanza del trattamento pensionistico, con conseguente perdita del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dalla retribuzione derivante da lavoro subordinato, in virtù della ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento. Richiamava la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro n. 30994 depositata il 4 dicembre 2024, che ha statuito che “La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
Alla luce di detta pronuncia ribadiva la totale infondatezza delle ragioni esposte nel ricorso da controparte in forza dei principi espressi dalla Suprema Corte, ovvero che la percezione del reddito da lavoro dipendente qualunque sia l' entità, determina la privazione del trattamento pensionistico ( indebitamente erogato ) per l'intero anno solare . Deduceva che aveva provveduto ad informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunicava il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, precisando che in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l' è tenuta a sospendere la pensione ed a recuperare le mensilità pagate indebitamente ( CP_1 in allegato provvedimento liquidazione ) .
Aggiungeva che in concreto il sig. aveva prodotto reddito da lavoro autonomo nella Pt_1 misura di 5000,00 euro negli anni 2021 e 2022 (dichiarazione dei redditi allegate) e reddito da lavoro dipendente (estratto contributivo e unuilav) nel 2021 (pur d'importo esiguo)senza che i predetto venissero dichiarati con la procedura "obbligatoria" da parte dei
2 titolari di pensione e prestazioni, la cosiddetta " RED" ( allegati).circostanza Pt_2 che aveva determinato la revoca delle rate di pensione relativamente al 2021, importo debitorio che per effetto della nettizzazione è di euro 13.128,48 come da partita debitoria n.
18556827 come da modello TE08 .
Chiedeva pertanto rigetto del ricorso vinte le spese
All' udienza del 10/4/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. il giudice decideva come da separata sentenza
Va preliminarmente disattesa l' eccezione di genericità dell' avviso di addebito opposto del
14.5.2024 con il a quale veniva comunicato o indebito da ricostituzione lista pens. Su pensione anticipata quota 100 in cui è verificato reddito da lavoro dipendente 2021”, atteso che lo stesso veniva preceduto da comunicazione di riliquidazione prot 24PRO4I0050064 del 12.4.2024 con il quale veniva calcolato l' importo da restituire, pari ad euro 13.128,49 dall'1.5.2019 ai sensi della L. 22/11/2011 n. 214 , sicchè il ricorrente era adeguatamente messo in condizione di conoscere il motivo della pretesa restitutoria .
Nel merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato . Questo giudice ritiene infatti di conformarsi a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 30994 del 4 dicembre 2024 in tema di incompatibilità tra pensione anticipata, maturata in forza dell'art. 14 del d.l. n. 4/20219 e reddito di lavoro dipendente, ha statuito che
“la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro. 10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all sulla sussistenza di eventuali redditi da CP_1 lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit. 13.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale
3 favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per
l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale “
Non può infatti condividersi quanto asserito dal ricorrente, ovvero che trattavasi di reddito da lavoro autonomo ed occasionale, avendo l' ente dimostrato, con produzione delle dichiarazione dei redditi del 2021 e 2022, che il ricorrente ha prodotto non solo reddito da lavoro autonomo nella misura di euro 5.000,00 negli anni 2021 e 2022, ma anche reddito da lavoro dipendente
(estratto contributivo e unuilav) nel 2021 (pur se di importo esiguo) omettendone la dichiarazione con la procedura "obbligatoria" prevista per i titolari di pensione e prestazioni
Alla luce di detti motivi deve pertanto ritenersi che il reddito da lavoro percepito , sia pure in misura esigua, per l' anno 2021 dal ricorrente, determina la perdita dell' intero trattamento pensionistico previsto per tutto l' anno solare . La novità delle questioni affrontate rende equo compensare le spese di lire o ha percepito pensa le spese di lite .
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
.
Si comunichi
Napoli 9/4/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Maria Pia
Mazzocca, alla scadenza del termine di cui all' art 127 ter C.P.C. del 10.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG 20458/2024
Tra sig. nato a [...] il [...] - Parte_1
C.F.: - residente in [...] 24, elett.te dom.to presso lo studio del Avv. Luciano Castaldi – C.F.
– del Foro di Napoli con studio in San Giorgio a Cremano (Na) C.F._2 alla Via Pittore n. 73, che lo rappresenta e difende giusto mandato con procura alle liti, in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere gli atti e le comunicazioni all'indirizzoPEC Email_1
- Ricorrente -
CONTRO
– C.F.: – corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, presso la sede di Napoli in Via Alcide De Gasperi -
80123 – indirizzo PEC: t Email_2
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il sig impugnava l' avviso di accertamento con il Pt_1 quale gli veniva contestato di aver percepito per il periodo dal 01/07/2020 al 31/07/2020 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VOART n. 33038455 per un importo complessivo di euro13.128,48 perché: “indebito da ricostituzione lista pens. Su pensione anticipata quota 100 in cui è verificato reddito da lavoro dipendente 2021”; Lamentava che il predetto avviso di accertamento fosse generico, atteso che questo non precisava quale era l'importo che sarebbe stato percepito dal ricorrente a titolo di lavoro dipendente, ma si limitava a richiedere al sig. il pagamento della somma di Pt_1 euro 13.128,48 ovvero l'intera annualità pensionistica dell'anno 2021;
Deduceva che il predetto avviso di accertamento era stato preceduto da una comunicazione dell'ente previdenziale datata 12 Aprile 2024 (all. 2 in atti); che esso aveva provveduto a presentare ricorso amministrativo on line nella apposita sezione di avverso i predetti provvedimenti come da ricevute di deposito (allegato n. 3 in CP_2 atti) e ricorso (allegato n. 4 in atti);
Reiterava i motivi posti a base del ricorso amministrativo ovvero che aveva
1 svolto un'unica prestazione lavorativa di natura autonoma ed occasionale nell'anno 2021 percependo la somma di euro 196,00 come tra l'altro da egli stesso dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi;
Precisava che il periodo entro il quale il ricorrente non avrebbe potuto svolgere prestazioni lavorative era indicato nella comunicazione di liquidazione della pensione, pagina n. 3 (allegato n. 5 in atti) fino al 31.12.2020 e che aveva percepito nel 2023 un reddito da pensione, unica fonte di guadagno del ricorrente, di euro 14.177,00 a fronte del quale oggi l' richiede il pagamento di euro di euro 13.128,48 (modello 730 allegato n. CP_1 6 in atti); e che la norma in questione ovvero l'articolo 14 comma 3 della legge n. 4 del 2019) non prevede alcuna sanzione in caso di violazione del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente o autonomo
Lamentava pertanto che la pretesa restitutoria dell' rispetto all'avviso di accertamento CP_1 oggi impugnato è chiaramente infondata ed inammissibile oltre che illogica e genericamente motivata giacchè l' richiedeva al sig. la restituzione di euro CP_1 Parte_1 13.128,48 euro, ovvero l'intera annualità pensionistica, a fronte di un corrispettivo guadagnato nel 2021 di euro 196,00.
Chiedeva in via preliminare sospendersi, inaudita altera parte, la efficacia esecutiva del provvedimento oggi impugnato per i motivi esposti in premessa;
nel merito, accertare e dichiarare illegittimo l'avviso di accertamento per somme indebitamente percepite impugnato, per i motivi esposti in premessa;
in via gradata, rideterminare l'esatto ammontare delle somme effettivamente dovute dal ricorrente in relazione alle effettive somme percepite come reddito da lavoro;
d) condannarsi l'ente resistente al pagamento delle spese e competenze legali in favore dell'Avvocato Luciano Castaldi dichiaratosi antistatario. Si costituiva l' precisando che la questione riguardava il caso del pensionato ( in quota CP_1
100 ) che ha svolto un lavoro dipendente nel periodo di spettanza del trattamento pensionistico, con conseguente perdita del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dalla retribuzione derivante da lavoro subordinato, in virtù della ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento. Richiamava la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro n. 30994 depositata il 4 dicembre 2024, che ha statuito che “La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
Alla luce di detta pronuncia ribadiva la totale infondatezza delle ragioni esposte nel ricorso da controparte in forza dei principi espressi dalla Suprema Corte, ovvero che la percezione del reddito da lavoro dipendente qualunque sia l' entità, determina la privazione del trattamento pensionistico ( indebitamente erogato ) per l'intero anno solare . Deduceva che aveva provveduto ad informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunicava il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, precisando che in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l' è tenuta a sospendere la pensione ed a recuperare le mensilità pagate indebitamente ( CP_1 in allegato provvedimento liquidazione ) .
Aggiungeva che in concreto il sig. aveva prodotto reddito da lavoro autonomo nella Pt_1 misura di 5000,00 euro negli anni 2021 e 2022 (dichiarazione dei redditi allegate) e reddito da lavoro dipendente (estratto contributivo e unuilav) nel 2021 (pur d'importo esiguo)senza che i predetto venissero dichiarati con la procedura "obbligatoria" da parte dei
2 titolari di pensione e prestazioni, la cosiddetta " RED" ( allegati).circostanza Pt_2 che aveva determinato la revoca delle rate di pensione relativamente al 2021, importo debitorio che per effetto della nettizzazione è di euro 13.128,48 come da partita debitoria n.
18556827 come da modello TE08 .
Chiedeva pertanto rigetto del ricorso vinte le spese
All' udienza del 10/4/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. il giudice decideva come da separata sentenza
Va preliminarmente disattesa l' eccezione di genericità dell' avviso di addebito opposto del
14.5.2024 con il a quale veniva comunicato o indebito da ricostituzione lista pens. Su pensione anticipata quota 100 in cui è verificato reddito da lavoro dipendente 2021”, atteso che lo stesso veniva preceduto da comunicazione di riliquidazione prot 24PRO4I0050064 del 12.4.2024 con il quale veniva calcolato l' importo da restituire, pari ad euro 13.128,49 dall'1.5.2019 ai sensi della L. 22/11/2011 n. 214 , sicchè il ricorrente era adeguatamente messo in condizione di conoscere il motivo della pretesa restitutoria .
Nel merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato . Questo giudice ritiene infatti di conformarsi a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 30994 del 4 dicembre 2024 in tema di incompatibilità tra pensione anticipata, maturata in forza dell'art. 14 del d.l. n. 4/20219 e reddito di lavoro dipendente, ha statuito che
“la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro. 10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all sulla sussistenza di eventuali redditi da CP_1 lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit. 13.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale
3 favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per
l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale “
Non può infatti condividersi quanto asserito dal ricorrente, ovvero che trattavasi di reddito da lavoro autonomo ed occasionale, avendo l' ente dimostrato, con produzione delle dichiarazione dei redditi del 2021 e 2022, che il ricorrente ha prodotto non solo reddito da lavoro autonomo nella misura di euro 5.000,00 negli anni 2021 e 2022, ma anche reddito da lavoro dipendente
(estratto contributivo e unuilav) nel 2021 (pur se di importo esiguo) omettendone la dichiarazione con la procedura "obbligatoria" prevista per i titolari di pensione e prestazioni
Alla luce di detti motivi deve pertanto ritenersi che il reddito da lavoro percepito , sia pure in misura esigua, per l' anno 2021 dal ricorrente, determina la perdita dell' intero trattamento pensionistico previsto per tutto l' anno solare . La novità delle questioni affrontate rende equo compensare le spese di lire o ha percepito pensa le spese di lite .
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
.
Si comunichi
Napoli 9/4/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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