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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/04/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 990 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Milano, Corso Monforte n. 16, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mulè, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione attrice e
(C.F. Controparte_1
- P.IVA , in persona del Presidente pro P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in via Monte Bianco n. 4, presso lo CP_1
studio dell'avv. Fulvio Lacagnina, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_2
in giudizio la al fine di far accertare la Controparte_1
pagina 1 di 8 responsabilità di quest'ultima in relazione all'incidente stradale avvenuto il
24/06/2022 in SA Brianza.
Secondo la ricostruzione attorea, in quell'occasione l'automobile da lei condotta – mentre percorreva via Rivabella a bordo della sua autovettura – “a causa di un improvviso tamponamento di due veicoli che la precedevano, andava a sua volta a tamponare il veicolo antecedente. Il fatto è avvenuto a causa di un albero caduto sulla strada che, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla sua caduta, non era ancora stato rimosso dalle Autorità competenti, costituendo un grande pericolo per la sicurezza di chi circolava su quella strada. … L'attrice faceva tutto quanto le era possibile per evitare l'impatto, ma neppure questo risultava sufficiente, dal momento che tutta la vicenda si verificava all'improvviso e in modo imprevedibile”.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda attorea, ritenendo che il motivo del sinistro fosse da imputare esclusivamente alla condotta di guida della conducente del veicolo attoreo e che comunque che non vi fosse responsabilità imputabile alla
, in quanto “il ramo caduto improvvisamente Controparte_1
sulla carreggiata durante il temporale non è stato causa efficiente del sinistro perché ben due veicoli si erano regolarmente fermati senza danni davanti al ramo per poterlo rimuovere”; contestava altresì il quantum del danno così come dedotto.
La causa era istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza del 27/03/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
Tanto considerato, alla luce delle allegazioni attoree, e a prescindere dall'effettiva prova delle circostanze dedotte, ricorre nel caso di specie la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. essendo stata convenuta la CP_1 pagina 2 di 8 - a prescindere da ogni qualificazione operata dalle parti, in Controparte_1
quanto spettante al giudicante - in ragione di un'asserita violazione degli obblighi di custodia a suo carico (stante l'asserita presenza di un albero nel territorio provinciale).
Ciò posto – lasciando in disparte le conseguenze derivanti, in punto di onere probatorio, dalla qualificazione della domanda nei suddetti termini – nel caso di specie la danneggiata non ha dimostrato – né allegato – l'esistenza di un nesso causale tra il danno di cui chiede il ristoro e la cosa in custodia della
, dato che, perché si abbia una responsabilità extracontrattuale ex art. CP_1
2051 c.c., deve esistere un rapporto di causalità materiale fra la cosa in custodia (e il suo dinamismo intrinseco) e l'evento lesivo: nella specie, invece, non è che la presenza dell'albero sulla strada, lasciata quindi in condizione di diminuita efficienza, abbia materialmente prodotto il danno come frutto del suo dinamismo intrinseco (ciò sarebbe se, ad esempio, un albero piantato sulla sede stradale fosse caduto addosso a qualcosa o qualcuno o cadendo avesse danneggiato un veicolo). E sebbene sia stata accertata – in quanto non contestata – la mancanza di segnalazioni della presenza dell'albero, la diminuita segnaletica può, al più, avere favorito una condotta di guida disattenta della conducente del veicolo attoreo, che essa sì, può essere stata la causa dello scontro.
Con particolare riferimento alla responsabilità dell'ente per insufficiente segnaletica stradale, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, infatti, che “nel caso di scontro tra veicoli ad un incrocio non assistito da segnaletica non può a quest'ultimo attribuirsi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che l'incidente si sia in esso verificato;
in tal caso, infatti, la cosa in custodia costituisce mero teatro o luogo dell'incidente, mentre la serie causale determinativa dell'evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce. Resta in tale ipotesi configurabile una eventuale responsabilità dell'ente per colpa, secondo la pagina 3 di 8 generale clausola aquiliana, ove il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole del codice della strada” (Cass. n. 4161/2019).
Ne consegue che la presenza dell'albero sul fondo stradale e l'assenza della segnaletica non ha avuto, secondo quanto emerso dall'istruttoria espletata, alcuna incidenza causale sull'evento dannoso così come verificatosi in concreto.
Al contrario, la descrizione dell'area e della dinamica del sinistro contenuta nel modulo CAI (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo) esplicita che i due veicoli che precedevano quello attoreo si erano regolarmente fermati davanti al ramo, allorché uno di questi (il veicolo B) veniva tamponato dal veicolo attoreo e così sospinto addosso al veicolo capofila, il veicolo A.
Di conseguenza l'attrice, tenuto conto delle condizioni di luce concretamente esistenti (erano le ore 17:15 del 24/06/2022, per come attestato dal modulo CAI), ben avrebbe potuto accorgersi della presenza delle vetture che si fermavano davanti a lei.
La situazione di pericolo che si è generata e che ha provocato danni all'autovettura dell'attrice non si sarebbe verificata, cioè, se la danneggiata avesse tenuto un comportamento cauto e avesse adottato le normali cautele, osservando la distanza di sicurezza: “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono” (art. 148 comma 1 Codice della Strada). E tale comportamento è tanto più fonte di responsabilità a carico dell'attrice considerato che, come risulta dal modulo CAI, il manto stradale era bagnato dalla pioggia e che, dunque, ella ben avrebbe potuto accorgersi della presenza di condizioni stradali non favorevoli e, avvedendosene, avrebbe dovuto pagina 4 di 8 prestare la dovuta attenzione e moderare la velocità e la condotta di guida.
Ne deriva che l'incidente occorso all'autovettura dell'odierna attrice non appare ricollegabile alle condizioni della res, ma piuttosto ascrivibile a un fattore causale ulteriore e sopravvenuto, quale la disattenzione e/o l'imprudenza della conducente che è da considerarsi quale unica responsabile della verificazione dell'evento.
Ed infatti, occorre dare atto che la stessa attrice, in sede di dichiarazioni rese nel modulo CAI ha dichiarato: “Stavo andando verso SA … ho visto il veicolo B che frenava ho cercato di frenare anche io”.
Orbene, stando alle dichiarazioni rese dalla stessa attrice, ella si avvedeva che il veicolo davanti a lei frenava.
Pertanto, senza indagare le responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella produzione del sinistro in esame (non costituendo tale circostanza oggetto del presente giudizio), deve senz'altro escludersi che la causazione del sinistro sia imputabile causalmente alla mancata rimozione dell'albero dalla carreggiata o all'inadeguatezza della segnaletica stradale, in quanto risulta provato che l'attrice non si sia arrestata per tempo e che non rispettava la distanza di sicurezza, poiché se l'avesse fatto non si sarebbe danneggiata.
Da ciò consegue, secondo i principi di diritto in precedenza richiamati, che difetta in toto il nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento dannoso, non potendosi affermare la responsabilità dell'ente per il solo fatto che l'incidente si sia verificato in un tratto stradale in cui era presente un ostacolo non assistito da adeguata segnaletica, costituendo, in tale ipotesi, la cosa in custodia mero teatro o luogo dell'incidente e dovendosi affermare che nella fattispecie la serie causale determinativa dell'evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro, esaurendosi interamente in esso (Cass. n. 4161/2019).
*** pagina 5 di 8 Ciò premesso in merito alla non configurabilità in capo al di una CP_2
responsabilità ex art. 2051 c.c., il Tribunale osserva che anche a voler riqualificare la fattispecie ai sensi dell'art. 2043 c.c., non ricorrono i presupposti per l'applicazione della responsabilità aquiliana.
In questa prospettiva, occorre rilevare che la citata disposizione impone, nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere di far sì che (nella specie) la strada pubblica non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto (definito anche insidia o trabocchetto): detta responsabilità è, pertanto, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva del pericolo stesso.
Nel caso di specie, l'attrice avrebbe dovuto allegare e provare che l'inosservanza dell'obbligo di manutenzione e l'assenza della segnaletica stradale ha determinato una situazione di pericolo che si fonda nel contrasto tra la situazione di transitabilità reale e quella apparente, non rimediabile con le regole di prudenza dell'utente della strada.
Giova ribadire, al riguardo, che dall'allegazione dei fatti della stessa attrice e dal modulo CAI allegato in atti, emerge come la presenza dell'albero sulla sede stradale era ben visibile, tanto che i due veicoli che precedevano quello attoreo riuscivano ad arrestare la marcia non appena si avvedevano del pericolo.
La giurisprudenza di legittimità ha specificato che la circolazione può avvenire anche in assenza di apposita cartellonistica, essendo sufficienti le regole generali previste dal codice della strada, e che “L'assenza di segnaletica stradale in prossimità di un incrocio non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi e, quindi, non determina alcuna responsabilità dell'ente custode della strada” (si veda ex multis Cass. 13 febbraio 2019, n. 4161 e
Cass. 19 gennaio 2017, n. 1289). pagina 6 di 8 Ne consegue che la circolazione stradale può avvenire anche in mancanza di segnaletica, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada.
Nel caso di specie, l'attrice avrebbe potuto regolare la propria condotta di guida conformemente alla situazione di pericolo esistente. Pertanto, non ricorre una situazione di contrasto tra le condizioni di transitabilità e quelle apparenti, non percepibili dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza.
Di conseguenza, questo Giudice ritiene insussistente la violazione degli obblighi di legge tali da configurare una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo alla , non essendoci alcun automatismo tra la presenza di CP_1
un'anomalia sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa.
Nel caso di specie, l'anomalia in questione non presentava i caratteri dell'insidia stradale qualificabile come “un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto” (Cass. n. 15375/2011).
Il sinistro stradale è stato quindi causato da una condotta umana e la presenza di una eventuale (in tesi) anomalia della segnaletica e della sede stradale e la sua potenziale pericolosità erano, quindi, immediatamente percepibili e ben apprezzabili dalla conducente (odierna attrice), la quale non può dedurre la responsabilità della ex art.2043 c.c. anche in ragione CP_1
del prioritario principio di autoresponsabilità.
***
Inoltre, è del tutto inconferente il richiamo operato da parte attrice all'art. 2054, comma 2, c.c., il quale, nell'ambito della responsabilità del conducente di un veicolo senza guida di rotaie per il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, afferma che, nel caso di “scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. pagina 7 di 8 Per le motivazioni sin qui espresse ne consegue che la domanda attorea va rigettata. Ogni altra questione, pur prospettata dalle parti, rimane assorbita nella motivazione che precede.
***
Le spese seguono la soccombenza, non venendo in rilievo motivi sufficienti a discostarsi dal principio di causalità, posto a base dell'art. 91
c.p.c. In particolare, in mancanza di questioni rilevanti in fatto e diritto, appare corretto liquidare le spese processuali, in favore del difensore dichiaratosi antistatario, sui valori minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del relativo scaglione di riferimento (da €5.201,00 ad €26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da;
Parte_2
2) condanna l'attrice, , alla rifusione delle spese di lite Parte_2
in favore dell'avv. Fulvio Lacagnina, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in complessivi €2.540,00, oltre IVA (se dovuta), CPA e rimborso spese generali (15%), come per legge.
Monza, 08/04/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 990 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Milano, Corso Monforte n. 16, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mulè, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione attrice e
(C.F. Controparte_1
- P.IVA , in persona del Presidente pro P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in via Monte Bianco n. 4, presso lo CP_1
studio dell'avv. Fulvio Lacagnina, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_2
in giudizio la al fine di far accertare la Controparte_1
pagina 1 di 8 responsabilità di quest'ultima in relazione all'incidente stradale avvenuto il
24/06/2022 in SA Brianza.
Secondo la ricostruzione attorea, in quell'occasione l'automobile da lei condotta – mentre percorreva via Rivabella a bordo della sua autovettura – “a causa di un improvviso tamponamento di due veicoli che la precedevano, andava a sua volta a tamponare il veicolo antecedente. Il fatto è avvenuto a causa di un albero caduto sulla strada che, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla sua caduta, non era ancora stato rimosso dalle Autorità competenti, costituendo un grande pericolo per la sicurezza di chi circolava su quella strada. … L'attrice faceva tutto quanto le era possibile per evitare l'impatto, ma neppure questo risultava sufficiente, dal momento che tutta la vicenda si verificava all'improvviso e in modo imprevedibile”.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda attorea, ritenendo che il motivo del sinistro fosse da imputare esclusivamente alla condotta di guida della conducente del veicolo attoreo e che comunque che non vi fosse responsabilità imputabile alla
, in quanto “il ramo caduto improvvisamente Controparte_1
sulla carreggiata durante il temporale non è stato causa efficiente del sinistro perché ben due veicoli si erano regolarmente fermati senza danni davanti al ramo per poterlo rimuovere”; contestava altresì il quantum del danno così come dedotto.
La causa era istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza del 27/03/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
Tanto considerato, alla luce delle allegazioni attoree, e a prescindere dall'effettiva prova delle circostanze dedotte, ricorre nel caso di specie la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. essendo stata convenuta la CP_1 pagina 2 di 8 - a prescindere da ogni qualificazione operata dalle parti, in Controparte_1
quanto spettante al giudicante - in ragione di un'asserita violazione degli obblighi di custodia a suo carico (stante l'asserita presenza di un albero nel territorio provinciale).
Ciò posto – lasciando in disparte le conseguenze derivanti, in punto di onere probatorio, dalla qualificazione della domanda nei suddetti termini – nel caso di specie la danneggiata non ha dimostrato – né allegato – l'esistenza di un nesso causale tra il danno di cui chiede il ristoro e la cosa in custodia della
, dato che, perché si abbia una responsabilità extracontrattuale ex art. CP_1
2051 c.c., deve esistere un rapporto di causalità materiale fra la cosa in custodia (e il suo dinamismo intrinseco) e l'evento lesivo: nella specie, invece, non è che la presenza dell'albero sulla strada, lasciata quindi in condizione di diminuita efficienza, abbia materialmente prodotto il danno come frutto del suo dinamismo intrinseco (ciò sarebbe se, ad esempio, un albero piantato sulla sede stradale fosse caduto addosso a qualcosa o qualcuno o cadendo avesse danneggiato un veicolo). E sebbene sia stata accertata – in quanto non contestata – la mancanza di segnalazioni della presenza dell'albero, la diminuita segnaletica può, al più, avere favorito una condotta di guida disattenta della conducente del veicolo attoreo, che essa sì, può essere stata la causa dello scontro.
Con particolare riferimento alla responsabilità dell'ente per insufficiente segnaletica stradale, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, infatti, che “nel caso di scontro tra veicoli ad un incrocio non assistito da segnaletica non può a quest'ultimo attribuirsi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che l'incidente si sia in esso verificato;
in tal caso, infatti, la cosa in custodia costituisce mero teatro o luogo dell'incidente, mentre la serie causale determinativa dell'evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce. Resta in tale ipotesi configurabile una eventuale responsabilità dell'ente per colpa, secondo la pagina 3 di 8 generale clausola aquiliana, ove il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole del codice della strada” (Cass. n. 4161/2019).
Ne consegue che la presenza dell'albero sul fondo stradale e l'assenza della segnaletica non ha avuto, secondo quanto emerso dall'istruttoria espletata, alcuna incidenza causale sull'evento dannoso così come verificatosi in concreto.
Al contrario, la descrizione dell'area e della dinamica del sinistro contenuta nel modulo CAI (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo) esplicita che i due veicoli che precedevano quello attoreo si erano regolarmente fermati davanti al ramo, allorché uno di questi (il veicolo B) veniva tamponato dal veicolo attoreo e così sospinto addosso al veicolo capofila, il veicolo A.
Di conseguenza l'attrice, tenuto conto delle condizioni di luce concretamente esistenti (erano le ore 17:15 del 24/06/2022, per come attestato dal modulo CAI), ben avrebbe potuto accorgersi della presenza delle vetture che si fermavano davanti a lei.
La situazione di pericolo che si è generata e che ha provocato danni all'autovettura dell'attrice non si sarebbe verificata, cioè, se la danneggiata avesse tenuto un comportamento cauto e avesse adottato le normali cautele, osservando la distanza di sicurezza: “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono” (art. 148 comma 1 Codice della Strada). E tale comportamento è tanto più fonte di responsabilità a carico dell'attrice considerato che, come risulta dal modulo CAI, il manto stradale era bagnato dalla pioggia e che, dunque, ella ben avrebbe potuto accorgersi della presenza di condizioni stradali non favorevoli e, avvedendosene, avrebbe dovuto pagina 4 di 8 prestare la dovuta attenzione e moderare la velocità e la condotta di guida.
Ne deriva che l'incidente occorso all'autovettura dell'odierna attrice non appare ricollegabile alle condizioni della res, ma piuttosto ascrivibile a un fattore causale ulteriore e sopravvenuto, quale la disattenzione e/o l'imprudenza della conducente che è da considerarsi quale unica responsabile della verificazione dell'evento.
Ed infatti, occorre dare atto che la stessa attrice, in sede di dichiarazioni rese nel modulo CAI ha dichiarato: “Stavo andando verso SA … ho visto il veicolo B che frenava ho cercato di frenare anche io”.
Orbene, stando alle dichiarazioni rese dalla stessa attrice, ella si avvedeva che il veicolo davanti a lei frenava.
Pertanto, senza indagare le responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella produzione del sinistro in esame (non costituendo tale circostanza oggetto del presente giudizio), deve senz'altro escludersi che la causazione del sinistro sia imputabile causalmente alla mancata rimozione dell'albero dalla carreggiata o all'inadeguatezza della segnaletica stradale, in quanto risulta provato che l'attrice non si sia arrestata per tempo e che non rispettava la distanza di sicurezza, poiché se l'avesse fatto non si sarebbe danneggiata.
Da ciò consegue, secondo i principi di diritto in precedenza richiamati, che difetta in toto il nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento dannoso, non potendosi affermare la responsabilità dell'ente per il solo fatto che l'incidente si sia verificato in un tratto stradale in cui era presente un ostacolo non assistito da adeguata segnaletica, costituendo, in tale ipotesi, la cosa in custodia mero teatro o luogo dell'incidente e dovendosi affermare che nella fattispecie la serie causale determinativa dell'evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro, esaurendosi interamente in esso (Cass. n. 4161/2019).
*** pagina 5 di 8 Ciò premesso in merito alla non configurabilità in capo al di una CP_2
responsabilità ex art. 2051 c.c., il Tribunale osserva che anche a voler riqualificare la fattispecie ai sensi dell'art. 2043 c.c., non ricorrono i presupposti per l'applicazione della responsabilità aquiliana.
In questa prospettiva, occorre rilevare che la citata disposizione impone, nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere di far sì che (nella specie) la strada pubblica non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto (definito anche insidia o trabocchetto): detta responsabilità è, pertanto, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva del pericolo stesso.
Nel caso di specie, l'attrice avrebbe dovuto allegare e provare che l'inosservanza dell'obbligo di manutenzione e l'assenza della segnaletica stradale ha determinato una situazione di pericolo che si fonda nel contrasto tra la situazione di transitabilità reale e quella apparente, non rimediabile con le regole di prudenza dell'utente della strada.
Giova ribadire, al riguardo, che dall'allegazione dei fatti della stessa attrice e dal modulo CAI allegato in atti, emerge come la presenza dell'albero sulla sede stradale era ben visibile, tanto che i due veicoli che precedevano quello attoreo riuscivano ad arrestare la marcia non appena si avvedevano del pericolo.
La giurisprudenza di legittimità ha specificato che la circolazione può avvenire anche in assenza di apposita cartellonistica, essendo sufficienti le regole generali previste dal codice della strada, e che “L'assenza di segnaletica stradale in prossimità di un incrocio non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi e, quindi, non determina alcuna responsabilità dell'ente custode della strada” (si veda ex multis Cass. 13 febbraio 2019, n. 4161 e
Cass. 19 gennaio 2017, n. 1289). pagina 6 di 8 Ne consegue che la circolazione stradale può avvenire anche in mancanza di segnaletica, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada.
Nel caso di specie, l'attrice avrebbe potuto regolare la propria condotta di guida conformemente alla situazione di pericolo esistente. Pertanto, non ricorre una situazione di contrasto tra le condizioni di transitabilità e quelle apparenti, non percepibili dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza.
Di conseguenza, questo Giudice ritiene insussistente la violazione degli obblighi di legge tali da configurare una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo alla , non essendoci alcun automatismo tra la presenza di CP_1
un'anomalia sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa.
Nel caso di specie, l'anomalia in questione non presentava i caratteri dell'insidia stradale qualificabile come “un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto” (Cass. n. 15375/2011).
Il sinistro stradale è stato quindi causato da una condotta umana e la presenza di una eventuale (in tesi) anomalia della segnaletica e della sede stradale e la sua potenziale pericolosità erano, quindi, immediatamente percepibili e ben apprezzabili dalla conducente (odierna attrice), la quale non può dedurre la responsabilità della ex art.2043 c.c. anche in ragione CP_1
del prioritario principio di autoresponsabilità.
***
Inoltre, è del tutto inconferente il richiamo operato da parte attrice all'art. 2054, comma 2, c.c., il quale, nell'ambito della responsabilità del conducente di un veicolo senza guida di rotaie per il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, afferma che, nel caso di “scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. pagina 7 di 8 Per le motivazioni sin qui espresse ne consegue che la domanda attorea va rigettata. Ogni altra questione, pur prospettata dalle parti, rimane assorbita nella motivazione che precede.
***
Le spese seguono la soccombenza, non venendo in rilievo motivi sufficienti a discostarsi dal principio di causalità, posto a base dell'art. 91
c.p.c. In particolare, in mancanza di questioni rilevanti in fatto e diritto, appare corretto liquidare le spese processuali, in favore del difensore dichiaratosi antistatario, sui valori minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del relativo scaglione di riferimento (da €5.201,00 ad €26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da;
Parte_2
2) condanna l'attrice, , alla rifusione delle spese di lite Parte_2
in favore dell'avv. Fulvio Lacagnina, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in complessivi €2.540,00, oltre IVA (se dovuta), CPA e rimborso spese generali (15%), come per legge.
Monza, 08/04/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
pagina 8 di 8