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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/04/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico, dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2417 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F.: , in proprio ed in Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante p.t. della con Parte_2 sede in Rosarno, Via Nazionale Nord, n. 100, elettivamente domiciliato in RE LA, via Giuseppe Mazzini n. 6, presso lo studio dell'avv.
Gangemi Maria Orlando, recapito professionale dell'Avv. Nunzio
Raimondi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti..
Attore
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., sig. , elettivamente Controparte_2 domiciliata in RE LA, via G. De Nava n. 122, presso lo Studio dell'avv. Augusto Romeo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
E
(P.IVA ), con sede in S. Donato Controparte_3 P.IVA_2
Milanese (MI) – Via dell'Unione Europea n. 1, iscritta al Registro delle
1 Imprese di Milano al n. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Enrico Storari del Foro di Verona, giusta procura in atti.
Convenuta
OGGETTO: Risarcimento danni da prodotto difettoso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da note scritte ex art.127 ter c.p.c..
IN FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 08.06.2017, , in Parte_1 proprio e n.q. di legale rappresentante p.t. della adiva Parte_2
l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“-accertare e dichiarare la responsabilità della in CP_1 persona del l.r.p.t., con sede in RE LA, alla Via Carrara, Trav.
Priv. (San Gregorio) e/o della , anche in solido tra loro, CP_3 per i danni subiti nella qualità di legale rappresentante della Pt_2 Pt_2
-accertate e dichiarare il diritto del sig. , nella
[...] Parte_1 qualità di legale rappresentante della , ad ottenere il Parte_2 risarcimento del danno subito;
-per l'effetto condannare, la CP_1
in persona del l.r.p.t., con sede in RE LA, alla Via Carrara,
[...]
Trav. e/o della , in persona del Controparte_4 CP_3
l.r.p.t., con sede in Via dell'Unione Europea, n. 2, San Donato Milanese
(CAP 20097), anche in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dal sig. , nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
, da quantificarsi nella somma di 58.500,00 €, cui aggiungere Parte_2 le spese sostenute dal sig. relative al controllo presso il Parte_1 centro Mastria e alla perizia effettuata dall'Ing. o, comunque, Per_1 nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare, la , in persona del l.r.p.t., con sede in CP_1
RE LA, alla Via Carrara, Trav. (San Gregorio) e/o della CP_4
2 , in persona del l.r.p.t., con sede in Via dell'Unione CP_3
Europea, n. 1, San Donato Milanese (CAP 20097), anche in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dal sig. , nella Parte_1 qualità di legale rappresentante della , per il mancato Parte_2 godimento dell'autovettura, da quantificarsi in via equitativa;
-in subordine, disporre sul diritto del sig. , nella qualità di Parte_1 legale rappresentante della alla sostituzione Parte_2 dell'automobile BMW mod. 530 D Futura, numero di telaio C 504823, targata EB 428 ZA. […] Con vittoria di spese e competenze”.
A sostegno della propria domanda rappresentava che, in data
07.04.2010, la aveva proposto al sig. , n.q. di CP_1 Pt_1 rappresentante della ditta Fratelli Gallo s.n.c., la vendita di due autovetture marca BMW mod. 530 D Futura, una delle quali identificata con il numero di telaio C 504823 e targata EB 428 ZA, per la quale era stata pattuita e corrisposta la somma di € 58.500,00. In data
14.04.2010 era stato, inoltre, stipulato il contratto di locazione finanziaria n. 06041189, alla scadenza del quale il sig. aveva Pt_1 provveduto al riscatto del bene concesso in locazione finanziaria.
Tuttavia, allegava che l'autovettura, dopo soli due anni di utilizzo, aveva presentato un grave difetto rappresentato da una dinamica irregolare: durante la marcia lo sterzo tendeva verso il lato destro tanto da obbligare il conducente ad esercitare una forte pressione sullo stesso con il braccio opposto per mantenere la corretta direzione di marcia.
L'attore rappresentava di aver prontamente segnalato l'inconveniente al rivenditore e la casa madre era intervenuta sull'autovettura che era stata sottoposta a svariati interventi, nonché ad una sequela di controlli presso le varie officine autorizzate (Demi Auto Srl – MINI Service –
Barletta Motor Service – BMW Service), dove l'auto era stata ricoverata, anche per diversi mesi, senza che il proprietario potesse goderne.
3 Rilevava che la società Fratelli Gallo Snc aveva più volte segnalato la non conformità dell'autovettura in questione rispetto a quanto pattuito ab origine con la in particolare, con le missive Parte_3 riscontrate del 12.04.2014 e del 16.05.2014, oltre che con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora del 17.07.2014.
Precisava che neppure a seguito dell'ultimo intervento che era stato effettuato dalla casa madre era stata risolta la problematica sussistente;
pertanto, aveva segnalato l'inconveniente con missiva del
13.10.2014.
Riscontrata l'assenza di volontà conciliativa per chiudere la vertenza, il aveva presentato, in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della Pt_1 [...]
un primo ricorso ex art. 696 c.p.c. con cui aveva chiesto Parte_2 al Tribunale di LM di accertare, prima del giudizio di merito, la natura e l'entità dei vizi presenti sull'autovettura citata, la loro dipendenza da cause genetiche, con quantificazione dell'effettivo valore del mezzo alla data del primo intervento, tenuto conto della problematica che la macchina aveva presentato oltre che del valore del mezzo, anche alla luce del difetto riscontrato.
Il predetto giudizio si era concluso con declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di LM in favore del Tribunale Ordinario di
RE LA, resa all'udienza del 01.10.2015.
Il giudizio era stato, quindi, riassunto innanzi all'intestato Tribunale con ricorso notificato l'08.01.2016. Con provvedimento del 09.04.2016, comunicato il 30.04.2016, il Presidente del Tribunale, in accoglimento dell'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla Controparte_1 ritenendo la riassunzione non tempestiva, in quanto il ricorso era stato portato alla notifica in data 04.01.2016, oltre il termine di tre mesi dalla dichiarazione di incompetenza, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio.
4 Pertanto, il aveva proposto un secondo ricorso ex art. 696 c.p.c., Pt_1 depositato l'11.11.2016 con cui aveva richiesto al Tribunale di RE
LA l'ammissione dell'ATP e la nomina di un CTU al fine di verificare i danni da lui lamentati.
Sennonché, con provvedimento del 21.12.2016, il Tribunale di RE
LA, in persona del Presidente dott. Giuseppe Campagna, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per insussistenza dei presupposti previsti per l'accertamento tecnico preventivo.
Così, il aveva incaricato l'Ing. affinché Pt_1 Persona_2 effettuasse una perizia tecnica sull'autovettura. La stessa era stata consegnata in data 24.02.2017 ed aveva confermato i difetti genetici lamentati dal , ravvisando anche il loro perdurare sull'automobile Pt_1 nonostante tutti gli interventi su di essa effettuati.
In punto di diritto, rilevava la sussistenza di gravi vizi strutturali di produzione relativi ad una delle autovetture oggetto del contratto concluso tra il e la tali da rendere difficoltosa e Pt_1 Controparte_1 pericolosa la guida del mezzo stesso. Avendo prontamente segnalato il danno alla concessionaria, erano stati posti in essere una serie di disparati interventi sull'auto che avevano, ovviamente, creato ulteriori inconvenienti al , il quale si era trovato per lunghi periodi senza la Pt_1 disponibilità dell'auto da lui regolarmente pagata.
Evidenziava che neppure l'intervento effettuato in data 13.06.2014 che aveva avuto portata decisamente sostanziale, incidendo sulle parti meccaniche dell'auto, aveva portato alla risoluzione del problema.
Avuto riguardo al quantum formulava richiesta di risarcimento dei danni subiti, ovvero, in subordine chiedeva la sostituzione dell'auto come già più volte richiesto. Specificava che il danno si era sostanziato, in primo luogo, essendosi il trovato a pagare per intero il prezzo Pt_1 di un'autovettura inconfutabilmente difettosa e, in secondo luogo, in forza del ridotto periodo di tempo in cui lo stesso aveva potuto
5 usufruire della propria autovettura a causa dei continui ricoveri in officina.
Parametrava la somma dei danni al costo sopportato per il pagamento dell'autovettura, oltre agli esborsi effettuati per il controllo presso il
Centro Mastria e per la consulenza dell'Ing. , qualificati come Per_1 danno emergente. Quanto al lucro cessante, lo sostanziava nell'impossibilità di godere del bene pagato per causa imputabile alle convenute.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 28.10.2017, si costituiva in giudizio la eccependo, preliminarmente, CP_1
l'avvenuta prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c.
In particolare, precisava che tra la notifica del primo ricorso per ATP
(04.08.2015) e quella del secondo (29.11.2016) risultava ampiamento decorso il termine annuale previsto dall'art. 1495 c.c. tenuto conto dell'effetto interruttivo della prescrizione, e non anche sospensivo in ragione dell'intervenuta estinzione del giudizio, prodotto dalla notifica del primo atto introduttivo.
Deduceva, poi, la nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza della domanda atteso che non risultava possibile comprendere a quale titolo venisse richiesto il pagamento di un importo esattamente corrispondete a quello corrisposto in sede di acquisto del veicolo specie considerato che, in relazione al presunto mancato godimento dello stesso, era stata formulata una autonoma domanda di condanna per un importo da quantificarsi in via equitativa ad opera del giudicante.
Nel merito, affermava la mancata prova della sussistenza del vizio di produzione alla data di acquisto del veicolo specificando che tale mancanza non poteva essere sopperita mediante la chiesta CTU, mezzo inidoneo a supplire alle insufficienti allegazioni delle parti.
6 Evidenziava, tra l'altro, che, considerato il lungo lasso di tempo intercorso tra la data dell'acquisto dell'auto (14.04.2010) ed i numerosi interventi eseguiti sulla stessa da parte di soggetti terzi, la CTU non avrebbe potuto accertare la sussistenza del necessario nesso di causalità tra le eventuali problematiche riscontrate e la sussistenza di un difetto di produzione, atteso che il nesso sarebbe, comunque, da ritenersi interrotto dagli eseguiti interventi e manomissioni.
Avuto riguardo alla richiesta risarcitoria ne affermava l'infondatezza, oltre alla genericità, precisando la mancata deduzione relativa al danno in relazione al quale si chiedeva il risarcimento dell'importo di €
58.500,00.
Nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza del dedotto difetto di produzione, chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'obbligo della , produttrice del mezzo, di manlevarla. CP_3
Concludeva chiedendo: “
1. In via preliminare dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'azione proposta dall'attore e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare le domande proposte dallo stesso;
2. In via gradata, comunque rigettare le domande proposte in quanto infondate e comunque non provate né nell'an e né nel quantum;
3. In ipotesi di soccombenza, condannare la a tenere CP_3 indenne e manlevare la da qualsivoglia conseguenza CP_1 abbia eventualmente a derivare dal presente giudizio.
4. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 31.10.2017, si costituiva in giudizio la eccependo la nullità dell'atto Controparte_3 di citazione per l'assoluta incertezza e genericità delle indicazioni di diritto sottese alla domanda giudiziale tenuto conto che non risultava possibile decifrare se l'attore stesse agendo per far valere una responsabilità di tipo contrattuale ovvero extracontrattuale e ciò rendeva impossibile il contraddittorio. In particolare, rappresentava
7 che le due azioni in esame prevedevano due differenti legittimati passivi, rispettivamente, il venditore e il produttore o altri soggetti ad esso equiparati.
Rilevato di non essere, di certo, il venditore ipotizzava di essere stata evocata quale produttrice;
sul punto, precisava la scissione tra la figura del produttore e quella dell'importatore, quali soggetti giuridici distinti a cui era riservata, rispettivamente, la produzione e l'introduzione dei prodotti finiti in un determinato mercato nazionale.
Affermava, quindi, di limitarsi a distribuire i beni nel territorio della
Repubblica attraverso la propria rete di distribuzione commerciale, con ciò escludendo qualunque forma di responsabilità relativa alla fase del rapporto negoziale tra concessionario autorizzato e cliente e non partecipando in alcun modo alla fase di fabbricazione, affidata interamente a di Monaco. CP_5
Previo inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, affermava la mancata prova, ai sensi della normativa invocata, non solo dell'esistenza del difetto ma anche della colpa del soggetto agente.
Diversamente, qualificando la domanda quale invocazione della garanzia per vizi della cosa venduta, ex art. 1495 c.c., eccepiva l'intervenuto decorso del termine prescrizionale tra la notifica
Quanto alla richiesta risarcitoria, ne contestava la genericità e la mancata prova.
Con ordinanza del 21.09.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.09.2018, il GI disponeva CTU, in esito alla quale all'udienza del 30.11.2022, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta, il Giudice, con ordinanza del
13.01.2025, rinviava la causa per la decisione mediante precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ai sensi dell'art. 281 sexies 8 c.p.c., assegnando alle parti termini per il deposito di memorie conclusive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, ribadita la piena legittimazione passiva della nella qualità di produttore, atteso che, al di là Controparte_3 dell'assunto secondo cui detta società si sia limitata a svolgere una mera attività di distribuzione del prodotto, non sussiste alcun riscontro documentale idoneo ad individuare un produttore alternativo rispetto a quello individuato da parte attrice.
Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e va, quindi, rigettata.
In primo luogo, corre l'obbligo di evidenziare che la domanda proposta dall'odierno attore risulta formulata in modo tale da rendere di difficile interpretazione la pretesa vantata.
Più precisamente, l'attore agisce in questa sede avanzando una richiesta risarcitoria, quantificata nel prezzo pagato, sul presupposto della sussistenza di vizi del bene acquistato.
Ebbene, al fine di fare chiarezza, si rende necessaria una ricostruzione della normativa in materia.
L'art. 1490 c.c. pone a carico del venditore la garanzia per vizi della cosa venduta che siano tali da renderla inidonea all'uso per cui è destinata, ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Gli effetti derivanti da tale garanzia sono, a scelta del compratore, la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che la risoluzione sia esclusa dagli usi (art. 1492 c.c.). Più specificamente, in ipotesi di risoluzione del contratto, il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita, mentre, il compratore deve restituire la cosa se non è perita in conseguenza dei vizi (art. 1493 c.c.).
9 In ogni caso, il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, oltre a dover risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa
(art. 1494 c.c.).
Si rileva che in questo caso l'attore ha proposto, unicamente, una domanda risarcitoria, quantificando il risarcimento del danno patito nella somma corrispondente al prezzo pagato per l'acquisto del bene;
in via subordinata ha chiesto la sostituzione del bene. Di conseguenza, la principale domanda giudiziale in esame non rientra nel parametro normativo di cui all'art.1492 c.c., non essendo stata richiesta né la risoluzione del contratto, né la riduzione del prezzo, ma la restituzione del prezzo pagato sottoforma di risarcimento del danno senza fare cenno alla eventuale resa del bene al venditore.
Si pone quindi il problema di valutare l'ammissibilità di una domanda meramente risarcitoria.
Vale osservare al riguardo che il compratore può esperire l'autonoma domanda risarcitoria solo in presenza di tutti i presupposti e nel rispetto dei termini e delle condizioni per l'esperimento dell'azione di garanzia, non riscontrati nel caso di specie (cfr. Cass. civ., sez. 2, n. 1218/2022:
“Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione”).
Sul punto, infatti, corre l'obbligo di precisare che, a completamento della predetta disciplina, l'art. 1495 c.c. reca i termini e le condizioni per esperire l'azione di garanzia, prevedendo un termine decadenziale di otto giorni dalla scoperta dei vizi per effettuare la denuncia degli
10 stessi e un termine annuale di prescrizione della medesima azione decorrente dalla consegna del bene (art. 1495 c.c.).
Nel caso di specie, si rileva che parte attrice è incorsa nella prescrizione dell'azione di garanzia.
Parte attrice, infatti, nell'atto introduttivo ha espressamente riconosciuto di essersi accordo dei vizi del bene compravenduto “dopo solo due anni di utilizzo”, quindi, oltre l'anno dalla consegna del bene.
È noto che l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio (cfr. Cass. civ., sez. 6-3, ord. n. 3926/2023). Deve, quindi, concludersi che l'azione giudiziaria introdotta a distanza di due anni dalla consegna del bene è ampiamente prescritta.
Ma anche a volere sottacere tale aspetto, ritenendo che il giudizio sia stato tempestivamente introdotto, l'azione risulta comunque prescritta in ragione del fatto che parte attrice non ha diligentemente curato i giudizi introdotti.
In particolare, parte attrice ha proposto, in primo luogo, un giudizio di accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di LM, notificando il relativo ricorso alla controparte in data 03.08.2015. Tale giudizio si è concluso a seguito di una declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di RE
LA, pronunciata in data 01.10.2015.
L'attore, a questo punto, ha riassunto la causa depositando il ricorso presso il Tribunale competente in data 09.12.2015 e notificandolo alle controparti in data 08.01.2016. Tale ultimo giudizio è stato dichiarato estinto, in data 09.04.2016, per tardività della riassunzione.
11 L'attore ha, quindi, introdotto un nuovo giudizio presso l'intestato
Tribunale, depositando il ricorso in data 11.11.2016 e notificandolo in data 24.11.2016.
Tra l'introduzione del primo giudizio di ATP presso il Tribunale di LM
(03.08.2015) e l'introduzione del primo giudizio autonomo – diverso dalla riassunzione derivante dalla dichiarata incompetenza territoriale
– presso il Tribunale di RE LA (deposito ricorso 11.11.2016, notifica ricorso 24.11.2016) è decorso più di un anno e, pertanto, è maturata la prescrizione dell'azione di garanzia.
Si precisa, al riguardo, che l'estinzione del giudizio fa retrocedere il dies
a quo del termine prescrizionale annuale all'atto introduttivo del giudizio dichiarato estinto, in ragione del venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione durante la pendenza del giudizio (cfr. Cass. civ. n. 27352/2024: “In tema di prescrizione, l'art.
2945, comma 3, c.c. comporta che, in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall'atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale e non dagli atti processuali successivi, essendo, altresì, irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione”; Cass. civ. n.
21201/2017: “L'estinzione del processo (sia stata o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, comunque prodottosi, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda”).
Tale conclusione, si fonda, tra l'altro, sul presupposto della unitarietà del procedimento introdotto a LM, riassunto tardivamente a RE
LA e, da ultimo, ivi dichiarato estinto (cfr. Cass. civ. sez. L, n.
5542/2021: “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel
12 termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria
e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art.
416 c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla parte alla prima udienza dinanzi al giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel giudizio "a quo")”).
A questo riguardo, va rilevato, altresì, che l'atto di riassunzione del processo non ha prodotto, nel caso di specie, l'interruzione della prescrizione non presentando gli estremi di un atto di costituzione in mora, non essendoci prova della notifica dello stesso nei confronti della parte personalmente in luogo del difensore costituito nel procedimento conclusosi con declaratoria di incompetenza territoriale (cfr. Cass. civ. sez. 3, n. 25126/2010: “L'atto di riassunzione del processo, essendo un atto di impulso processuale destinato essenzialmente a riattivare il corso del processo, non ha l'autonoma e distinta efficacia interruttiva della prescrizione attribuita agli atti indicati nei primi due commi dell'art. 2943 cod. civ.; i suoi effetti, pertanto, restano assorbiti e travolti dalla successiva estinzione del processo che con esso sia tardivamente riassunto, a meno che lo stesso possa essere considerato, ricorrendone gli estremi, come atto di costituzione in mora, a tal fine necessitando, però, la notificazione dell'atto stesso alla parte personalmente (od al suo rappresentante sostanziale) e non già al suo procuratore "ad litem", il cui potere di rappresentanza è circoscritto all'esplicazione delle attività rientranti nella tutela del processuale del diritto controverso”).
13 In definitiva, quindi, deve concludersi che la domanda risarcitoria non
è ammissibile, non essendo supportata dai presupposti e dalle condizioni normativamente previste per l'azione di garanzia.
Il decorso del termine di prescrizione dell'azione di garanzia preclude anche il recupero della domanda giudiziale formulata in via subordinata, consistente nella richiesta di sostituzione del bene difettoso.
Né è possibile applicare alla fattispecie in esame il termine di prescrizione di cui all'art. 132 Cod. Cons., atteso che l'applicazione di tale normativa richiede la sussistenza di un rapporto intercorrente tra un consumatore – persona fisica – ed un professionista, requisito non rispettato nel caso di specie stante la conformazione societaria di parte attrice.
Per quanto concerne l'ulteriore domanda risarcitoria formulata ex art. 2043 c.c., ritiene questo giudicante che la stessa non possa trovare accoglimento. Sono note, infatti, le condizioni imposte dalla predetta norma affinché si possa configurare la responsabilità in esame e, tra queste, figurano sicuramente la colpa ovvero il dolo del soggetto danneggiante, il cui onere della prova grava sul danneggiato.
Ebbene, tale domanda appare priva di pregio giuridico considerato che l'elemento soggettivo richiesto dalla norma, nel caso di specie, non è stato né allegato né provato.
In definitiva, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l'attore deve essere condannato a rifondere in favore di ciascuno dei convenuti le spese di lite, liquidate, secondo i minimi tariffari in complessivi €
3.809,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per ciascuna controparte, da distrarsi a favore dell'Avv. Augusto Romeo in qualità di difensore antistatario della Controparte_1
P.Q.M.
14 Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. Liborio
Fazzi, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da , in proprio ed in qualità di legale rappresentante Parte_1
p.t. della nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 [...] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così CP_3 provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna l'attore alla refusione delle spese processuali a favore dei convenuti, liquidate in € 3.809,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi, avuto riguardo alla posizione di Controparte_1 in favore dell'avv. Augusto Romeo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in RE LA il 26/04/2025
Il Giudice
Liborio Fazzi
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico, dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2417 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F.: , in proprio ed in Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante p.t. della con Parte_2 sede in Rosarno, Via Nazionale Nord, n. 100, elettivamente domiciliato in RE LA, via Giuseppe Mazzini n. 6, presso lo studio dell'avv.
Gangemi Maria Orlando, recapito professionale dell'Avv. Nunzio
Raimondi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti..
Attore
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., sig. , elettivamente Controparte_2 domiciliata in RE LA, via G. De Nava n. 122, presso lo Studio dell'avv. Augusto Romeo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
E
(P.IVA ), con sede in S. Donato Controparte_3 P.IVA_2
Milanese (MI) – Via dell'Unione Europea n. 1, iscritta al Registro delle
1 Imprese di Milano al n. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Enrico Storari del Foro di Verona, giusta procura in atti.
Convenuta
OGGETTO: Risarcimento danni da prodotto difettoso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da note scritte ex art.127 ter c.p.c..
IN FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 08.06.2017, , in Parte_1 proprio e n.q. di legale rappresentante p.t. della adiva Parte_2
l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“-accertare e dichiarare la responsabilità della in CP_1 persona del l.r.p.t., con sede in RE LA, alla Via Carrara, Trav.
Priv. (San Gregorio) e/o della , anche in solido tra loro, CP_3 per i danni subiti nella qualità di legale rappresentante della Pt_2 Pt_2
-accertate e dichiarare il diritto del sig. , nella
[...] Parte_1 qualità di legale rappresentante della , ad ottenere il Parte_2 risarcimento del danno subito;
-per l'effetto condannare, la CP_1
in persona del l.r.p.t., con sede in RE LA, alla Via Carrara,
[...]
Trav. e/o della , in persona del Controparte_4 CP_3
l.r.p.t., con sede in Via dell'Unione Europea, n. 2, San Donato Milanese
(CAP 20097), anche in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dal sig. , nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
, da quantificarsi nella somma di 58.500,00 €, cui aggiungere Parte_2 le spese sostenute dal sig. relative al controllo presso il Parte_1 centro Mastria e alla perizia effettuata dall'Ing. o, comunque, Per_1 nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare, la , in persona del l.r.p.t., con sede in CP_1
RE LA, alla Via Carrara, Trav. (San Gregorio) e/o della CP_4
2 , in persona del l.r.p.t., con sede in Via dell'Unione CP_3
Europea, n. 1, San Donato Milanese (CAP 20097), anche in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dal sig. , nella Parte_1 qualità di legale rappresentante della , per il mancato Parte_2 godimento dell'autovettura, da quantificarsi in via equitativa;
-in subordine, disporre sul diritto del sig. , nella qualità di Parte_1 legale rappresentante della alla sostituzione Parte_2 dell'automobile BMW mod. 530 D Futura, numero di telaio C 504823, targata EB 428 ZA. […] Con vittoria di spese e competenze”.
A sostegno della propria domanda rappresentava che, in data
07.04.2010, la aveva proposto al sig. , n.q. di CP_1 Pt_1 rappresentante della ditta Fratelli Gallo s.n.c., la vendita di due autovetture marca BMW mod. 530 D Futura, una delle quali identificata con il numero di telaio C 504823 e targata EB 428 ZA, per la quale era stata pattuita e corrisposta la somma di € 58.500,00. In data
14.04.2010 era stato, inoltre, stipulato il contratto di locazione finanziaria n. 06041189, alla scadenza del quale il sig. aveva Pt_1 provveduto al riscatto del bene concesso in locazione finanziaria.
Tuttavia, allegava che l'autovettura, dopo soli due anni di utilizzo, aveva presentato un grave difetto rappresentato da una dinamica irregolare: durante la marcia lo sterzo tendeva verso il lato destro tanto da obbligare il conducente ad esercitare una forte pressione sullo stesso con il braccio opposto per mantenere la corretta direzione di marcia.
L'attore rappresentava di aver prontamente segnalato l'inconveniente al rivenditore e la casa madre era intervenuta sull'autovettura che era stata sottoposta a svariati interventi, nonché ad una sequela di controlli presso le varie officine autorizzate (Demi Auto Srl – MINI Service –
Barletta Motor Service – BMW Service), dove l'auto era stata ricoverata, anche per diversi mesi, senza che il proprietario potesse goderne.
3 Rilevava che la società Fratelli Gallo Snc aveva più volte segnalato la non conformità dell'autovettura in questione rispetto a quanto pattuito ab origine con la in particolare, con le missive Parte_3 riscontrate del 12.04.2014 e del 16.05.2014, oltre che con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora del 17.07.2014.
Precisava che neppure a seguito dell'ultimo intervento che era stato effettuato dalla casa madre era stata risolta la problematica sussistente;
pertanto, aveva segnalato l'inconveniente con missiva del
13.10.2014.
Riscontrata l'assenza di volontà conciliativa per chiudere la vertenza, il aveva presentato, in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della Pt_1 [...]
un primo ricorso ex art. 696 c.p.c. con cui aveva chiesto Parte_2 al Tribunale di LM di accertare, prima del giudizio di merito, la natura e l'entità dei vizi presenti sull'autovettura citata, la loro dipendenza da cause genetiche, con quantificazione dell'effettivo valore del mezzo alla data del primo intervento, tenuto conto della problematica che la macchina aveva presentato oltre che del valore del mezzo, anche alla luce del difetto riscontrato.
Il predetto giudizio si era concluso con declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di LM in favore del Tribunale Ordinario di
RE LA, resa all'udienza del 01.10.2015.
Il giudizio era stato, quindi, riassunto innanzi all'intestato Tribunale con ricorso notificato l'08.01.2016. Con provvedimento del 09.04.2016, comunicato il 30.04.2016, il Presidente del Tribunale, in accoglimento dell'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla Controparte_1 ritenendo la riassunzione non tempestiva, in quanto il ricorso era stato portato alla notifica in data 04.01.2016, oltre il termine di tre mesi dalla dichiarazione di incompetenza, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio.
4 Pertanto, il aveva proposto un secondo ricorso ex art. 696 c.p.c., Pt_1 depositato l'11.11.2016 con cui aveva richiesto al Tribunale di RE
LA l'ammissione dell'ATP e la nomina di un CTU al fine di verificare i danni da lui lamentati.
Sennonché, con provvedimento del 21.12.2016, il Tribunale di RE
LA, in persona del Presidente dott. Giuseppe Campagna, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per insussistenza dei presupposti previsti per l'accertamento tecnico preventivo.
Così, il aveva incaricato l'Ing. affinché Pt_1 Persona_2 effettuasse una perizia tecnica sull'autovettura. La stessa era stata consegnata in data 24.02.2017 ed aveva confermato i difetti genetici lamentati dal , ravvisando anche il loro perdurare sull'automobile Pt_1 nonostante tutti gli interventi su di essa effettuati.
In punto di diritto, rilevava la sussistenza di gravi vizi strutturali di produzione relativi ad una delle autovetture oggetto del contratto concluso tra il e la tali da rendere difficoltosa e Pt_1 Controparte_1 pericolosa la guida del mezzo stesso. Avendo prontamente segnalato il danno alla concessionaria, erano stati posti in essere una serie di disparati interventi sull'auto che avevano, ovviamente, creato ulteriori inconvenienti al , il quale si era trovato per lunghi periodi senza la Pt_1 disponibilità dell'auto da lui regolarmente pagata.
Evidenziava che neppure l'intervento effettuato in data 13.06.2014 che aveva avuto portata decisamente sostanziale, incidendo sulle parti meccaniche dell'auto, aveva portato alla risoluzione del problema.
Avuto riguardo al quantum formulava richiesta di risarcimento dei danni subiti, ovvero, in subordine chiedeva la sostituzione dell'auto come già più volte richiesto. Specificava che il danno si era sostanziato, in primo luogo, essendosi il trovato a pagare per intero il prezzo Pt_1 di un'autovettura inconfutabilmente difettosa e, in secondo luogo, in forza del ridotto periodo di tempo in cui lo stesso aveva potuto
5 usufruire della propria autovettura a causa dei continui ricoveri in officina.
Parametrava la somma dei danni al costo sopportato per il pagamento dell'autovettura, oltre agli esborsi effettuati per il controllo presso il
Centro Mastria e per la consulenza dell'Ing. , qualificati come Per_1 danno emergente. Quanto al lucro cessante, lo sostanziava nell'impossibilità di godere del bene pagato per causa imputabile alle convenute.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 28.10.2017, si costituiva in giudizio la eccependo, preliminarmente, CP_1
l'avvenuta prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c.
In particolare, precisava che tra la notifica del primo ricorso per ATP
(04.08.2015) e quella del secondo (29.11.2016) risultava ampiamento decorso il termine annuale previsto dall'art. 1495 c.c. tenuto conto dell'effetto interruttivo della prescrizione, e non anche sospensivo in ragione dell'intervenuta estinzione del giudizio, prodotto dalla notifica del primo atto introduttivo.
Deduceva, poi, la nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza della domanda atteso che non risultava possibile comprendere a quale titolo venisse richiesto il pagamento di un importo esattamente corrispondete a quello corrisposto in sede di acquisto del veicolo specie considerato che, in relazione al presunto mancato godimento dello stesso, era stata formulata una autonoma domanda di condanna per un importo da quantificarsi in via equitativa ad opera del giudicante.
Nel merito, affermava la mancata prova della sussistenza del vizio di produzione alla data di acquisto del veicolo specificando che tale mancanza non poteva essere sopperita mediante la chiesta CTU, mezzo inidoneo a supplire alle insufficienti allegazioni delle parti.
6 Evidenziava, tra l'altro, che, considerato il lungo lasso di tempo intercorso tra la data dell'acquisto dell'auto (14.04.2010) ed i numerosi interventi eseguiti sulla stessa da parte di soggetti terzi, la CTU non avrebbe potuto accertare la sussistenza del necessario nesso di causalità tra le eventuali problematiche riscontrate e la sussistenza di un difetto di produzione, atteso che il nesso sarebbe, comunque, da ritenersi interrotto dagli eseguiti interventi e manomissioni.
Avuto riguardo alla richiesta risarcitoria ne affermava l'infondatezza, oltre alla genericità, precisando la mancata deduzione relativa al danno in relazione al quale si chiedeva il risarcimento dell'importo di €
58.500,00.
Nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza del dedotto difetto di produzione, chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'obbligo della , produttrice del mezzo, di manlevarla. CP_3
Concludeva chiedendo: “
1. In via preliminare dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'azione proposta dall'attore e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare le domande proposte dallo stesso;
2. In via gradata, comunque rigettare le domande proposte in quanto infondate e comunque non provate né nell'an e né nel quantum;
3. In ipotesi di soccombenza, condannare la a tenere CP_3 indenne e manlevare la da qualsivoglia conseguenza CP_1 abbia eventualmente a derivare dal presente giudizio.
4. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 31.10.2017, si costituiva in giudizio la eccependo la nullità dell'atto Controparte_3 di citazione per l'assoluta incertezza e genericità delle indicazioni di diritto sottese alla domanda giudiziale tenuto conto che non risultava possibile decifrare se l'attore stesse agendo per far valere una responsabilità di tipo contrattuale ovvero extracontrattuale e ciò rendeva impossibile il contraddittorio. In particolare, rappresentava
7 che le due azioni in esame prevedevano due differenti legittimati passivi, rispettivamente, il venditore e il produttore o altri soggetti ad esso equiparati.
Rilevato di non essere, di certo, il venditore ipotizzava di essere stata evocata quale produttrice;
sul punto, precisava la scissione tra la figura del produttore e quella dell'importatore, quali soggetti giuridici distinti a cui era riservata, rispettivamente, la produzione e l'introduzione dei prodotti finiti in un determinato mercato nazionale.
Affermava, quindi, di limitarsi a distribuire i beni nel territorio della
Repubblica attraverso la propria rete di distribuzione commerciale, con ciò escludendo qualunque forma di responsabilità relativa alla fase del rapporto negoziale tra concessionario autorizzato e cliente e non partecipando in alcun modo alla fase di fabbricazione, affidata interamente a di Monaco. CP_5
Previo inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, affermava la mancata prova, ai sensi della normativa invocata, non solo dell'esistenza del difetto ma anche della colpa del soggetto agente.
Diversamente, qualificando la domanda quale invocazione della garanzia per vizi della cosa venduta, ex art. 1495 c.c., eccepiva l'intervenuto decorso del termine prescrizionale tra la notifica
Quanto alla richiesta risarcitoria, ne contestava la genericità e la mancata prova.
Con ordinanza del 21.09.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.09.2018, il GI disponeva CTU, in esito alla quale all'udienza del 30.11.2022, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta, il Giudice, con ordinanza del
13.01.2025, rinviava la causa per la decisione mediante precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ai sensi dell'art. 281 sexies 8 c.p.c., assegnando alle parti termini per il deposito di memorie conclusive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, ribadita la piena legittimazione passiva della nella qualità di produttore, atteso che, al di là Controparte_3 dell'assunto secondo cui detta società si sia limitata a svolgere una mera attività di distribuzione del prodotto, non sussiste alcun riscontro documentale idoneo ad individuare un produttore alternativo rispetto a quello individuato da parte attrice.
Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e va, quindi, rigettata.
In primo luogo, corre l'obbligo di evidenziare che la domanda proposta dall'odierno attore risulta formulata in modo tale da rendere di difficile interpretazione la pretesa vantata.
Più precisamente, l'attore agisce in questa sede avanzando una richiesta risarcitoria, quantificata nel prezzo pagato, sul presupposto della sussistenza di vizi del bene acquistato.
Ebbene, al fine di fare chiarezza, si rende necessaria una ricostruzione della normativa in materia.
L'art. 1490 c.c. pone a carico del venditore la garanzia per vizi della cosa venduta che siano tali da renderla inidonea all'uso per cui è destinata, ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Gli effetti derivanti da tale garanzia sono, a scelta del compratore, la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che la risoluzione sia esclusa dagli usi (art. 1492 c.c.). Più specificamente, in ipotesi di risoluzione del contratto, il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita, mentre, il compratore deve restituire la cosa se non è perita in conseguenza dei vizi (art. 1493 c.c.).
9 In ogni caso, il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, oltre a dover risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa
(art. 1494 c.c.).
Si rileva che in questo caso l'attore ha proposto, unicamente, una domanda risarcitoria, quantificando il risarcimento del danno patito nella somma corrispondente al prezzo pagato per l'acquisto del bene;
in via subordinata ha chiesto la sostituzione del bene. Di conseguenza, la principale domanda giudiziale in esame non rientra nel parametro normativo di cui all'art.1492 c.c., non essendo stata richiesta né la risoluzione del contratto, né la riduzione del prezzo, ma la restituzione del prezzo pagato sottoforma di risarcimento del danno senza fare cenno alla eventuale resa del bene al venditore.
Si pone quindi il problema di valutare l'ammissibilità di una domanda meramente risarcitoria.
Vale osservare al riguardo che il compratore può esperire l'autonoma domanda risarcitoria solo in presenza di tutti i presupposti e nel rispetto dei termini e delle condizioni per l'esperimento dell'azione di garanzia, non riscontrati nel caso di specie (cfr. Cass. civ., sez. 2, n. 1218/2022:
“Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione”).
Sul punto, infatti, corre l'obbligo di precisare che, a completamento della predetta disciplina, l'art. 1495 c.c. reca i termini e le condizioni per esperire l'azione di garanzia, prevedendo un termine decadenziale di otto giorni dalla scoperta dei vizi per effettuare la denuncia degli
10 stessi e un termine annuale di prescrizione della medesima azione decorrente dalla consegna del bene (art. 1495 c.c.).
Nel caso di specie, si rileva che parte attrice è incorsa nella prescrizione dell'azione di garanzia.
Parte attrice, infatti, nell'atto introduttivo ha espressamente riconosciuto di essersi accordo dei vizi del bene compravenduto “dopo solo due anni di utilizzo”, quindi, oltre l'anno dalla consegna del bene.
È noto che l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio (cfr. Cass. civ., sez. 6-3, ord. n. 3926/2023). Deve, quindi, concludersi che l'azione giudiziaria introdotta a distanza di due anni dalla consegna del bene è ampiamente prescritta.
Ma anche a volere sottacere tale aspetto, ritenendo che il giudizio sia stato tempestivamente introdotto, l'azione risulta comunque prescritta in ragione del fatto che parte attrice non ha diligentemente curato i giudizi introdotti.
In particolare, parte attrice ha proposto, in primo luogo, un giudizio di accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di LM, notificando il relativo ricorso alla controparte in data 03.08.2015. Tale giudizio si è concluso a seguito di una declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di RE
LA, pronunciata in data 01.10.2015.
L'attore, a questo punto, ha riassunto la causa depositando il ricorso presso il Tribunale competente in data 09.12.2015 e notificandolo alle controparti in data 08.01.2016. Tale ultimo giudizio è stato dichiarato estinto, in data 09.04.2016, per tardività della riassunzione.
11 L'attore ha, quindi, introdotto un nuovo giudizio presso l'intestato
Tribunale, depositando il ricorso in data 11.11.2016 e notificandolo in data 24.11.2016.
Tra l'introduzione del primo giudizio di ATP presso il Tribunale di LM
(03.08.2015) e l'introduzione del primo giudizio autonomo – diverso dalla riassunzione derivante dalla dichiarata incompetenza territoriale
– presso il Tribunale di RE LA (deposito ricorso 11.11.2016, notifica ricorso 24.11.2016) è decorso più di un anno e, pertanto, è maturata la prescrizione dell'azione di garanzia.
Si precisa, al riguardo, che l'estinzione del giudizio fa retrocedere il dies
a quo del termine prescrizionale annuale all'atto introduttivo del giudizio dichiarato estinto, in ragione del venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione durante la pendenza del giudizio (cfr. Cass. civ. n. 27352/2024: “In tema di prescrizione, l'art.
2945, comma 3, c.c. comporta che, in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall'atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale e non dagli atti processuali successivi, essendo, altresì, irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione”; Cass. civ. n.
21201/2017: “L'estinzione del processo (sia stata o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, comunque prodottosi, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda”).
Tale conclusione, si fonda, tra l'altro, sul presupposto della unitarietà del procedimento introdotto a LM, riassunto tardivamente a RE
LA e, da ultimo, ivi dichiarato estinto (cfr. Cass. civ. sez. L, n.
5542/2021: “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel
12 termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria
e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art.
416 c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla parte alla prima udienza dinanzi al giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel giudizio "a quo")”).
A questo riguardo, va rilevato, altresì, che l'atto di riassunzione del processo non ha prodotto, nel caso di specie, l'interruzione della prescrizione non presentando gli estremi di un atto di costituzione in mora, non essendoci prova della notifica dello stesso nei confronti della parte personalmente in luogo del difensore costituito nel procedimento conclusosi con declaratoria di incompetenza territoriale (cfr. Cass. civ. sez. 3, n. 25126/2010: “L'atto di riassunzione del processo, essendo un atto di impulso processuale destinato essenzialmente a riattivare il corso del processo, non ha l'autonoma e distinta efficacia interruttiva della prescrizione attribuita agli atti indicati nei primi due commi dell'art. 2943 cod. civ.; i suoi effetti, pertanto, restano assorbiti e travolti dalla successiva estinzione del processo che con esso sia tardivamente riassunto, a meno che lo stesso possa essere considerato, ricorrendone gli estremi, come atto di costituzione in mora, a tal fine necessitando, però, la notificazione dell'atto stesso alla parte personalmente (od al suo rappresentante sostanziale) e non già al suo procuratore "ad litem", il cui potere di rappresentanza è circoscritto all'esplicazione delle attività rientranti nella tutela del processuale del diritto controverso”).
13 In definitiva, quindi, deve concludersi che la domanda risarcitoria non
è ammissibile, non essendo supportata dai presupposti e dalle condizioni normativamente previste per l'azione di garanzia.
Il decorso del termine di prescrizione dell'azione di garanzia preclude anche il recupero della domanda giudiziale formulata in via subordinata, consistente nella richiesta di sostituzione del bene difettoso.
Né è possibile applicare alla fattispecie in esame il termine di prescrizione di cui all'art. 132 Cod. Cons., atteso che l'applicazione di tale normativa richiede la sussistenza di un rapporto intercorrente tra un consumatore – persona fisica – ed un professionista, requisito non rispettato nel caso di specie stante la conformazione societaria di parte attrice.
Per quanto concerne l'ulteriore domanda risarcitoria formulata ex art. 2043 c.c., ritiene questo giudicante che la stessa non possa trovare accoglimento. Sono note, infatti, le condizioni imposte dalla predetta norma affinché si possa configurare la responsabilità in esame e, tra queste, figurano sicuramente la colpa ovvero il dolo del soggetto danneggiante, il cui onere della prova grava sul danneggiato.
Ebbene, tale domanda appare priva di pregio giuridico considerato che l'elemento soggettivo richiesto dalla norma, nel caso di specie, non è stato né allegato né provato.
In definitiva, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l'attore deve essere condannato a rifondere in favore di ciascuno dei convenuti le spese di lite, liquidate, secondo i minimi tariffari in complessivi €
3.809,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per ciascuna controparte, da distrarsi a favore dell'Avv. Augusto Romeo in qualità di difensore antistatario della Controparte_1
P.Q.M.
14 Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. Liborio
Fazzi, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da , in proprio ed in qualità di legale rappresentante Parte_1
p.t. della nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 [...] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così CP_3 provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna l'attore alla refusione delle spese processuali a favore dei convenuti, liquidate in € 3.809,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi, avuto riguardo alla posizione di Controparte_1 in favore dell'avv. Augusto Romeo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in RE LA il 26/04/2025
Il Giudice
Liborio Fazzi
15