TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/05/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2838/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 28.5.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
CAVARRETTA SILVANO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dall'avv. TODARELLO EMILIA
Resistente nonché contro in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_2
Mariagrazia CARNOVALE;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo N.
13380202300000118000, notificata l'8.11.2023, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e somme aggiuntive, dovuti per iscrizione alla gestione commercianti, in qualità di amministratore unico della galleria d'arte internazionale Pitagora srls, di cui agli avvisi di addebito numeri 43320190000496487000, notificato il 2.8.2019,
43320190001211577000, notificato il 5.12.2019, 43320210000495544000, notificato l'8.12.2021; deduceva a) la violazione dell'art. 7 della legge 27.7.2000 n. 212 per omessa allegazione degli avvisi di addebito, che asseriva non essergli mai stati notificati;
b)
l'infondatezza della pretesa contributiva, in quanto era stato assunto quale collaboratore familiare a tempo pieno dall'1.1.2006 e, nel 2016, aveva costituito la società Galleria
[...]
Pitagora srls, che era rimasta di fatto inattiva sino alla data di cessazione, CP_3 avvenuta il 29.9.2021, circostanza che escludeva l'obbligo di versare i contributi alla gestione commercianti.
L' nel costituirsi in giudizio, insisteva per rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_2 fatto e in diritto;
in particolare, eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla violazione dell'art. 7 della legge 27.7.2000 n. 212 in quanto proposta oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 cpc nonché l'incontestabilità della pretesa creditoria, in quanto gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati al contribuente che non si era opposto nel termine di cui all'art. 24 comma 5 del D. lgs. 26.2.1999 n. 46.
, nel costituirsi ritualmente in giudizio, insisteva per il rigetto del Controparte_1 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex ar.t 127 ter c.p.c
è così decisa.
**
In primo luogo, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dal ricorrente relativa alla violazione dell'art. 7 della legge 27.7.2000 n. 212 in quanto proposta in data 13.12.2023, ossia oltre il termine di venti giorni prescritto dall'art. 617 c.pc., decorrente dalla notifica della comunicazione di preavviso di fermo dell'8.11.2023.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Contrariamente a quanto dedotto dall' solo l'avviso di addebito n. CP_2
43320190000496487000 può ritenersi regolarmente notificato al contribuente al suo indirizzo di residenza ( fatto peraltro non contestato e da ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.).
Gli ulteriori due avvisi di addebito n 43320190001211577000, asseritamente notificato il
5.12.2019 e n. 43320210000495544000, asseritamente notificato l'8.12.2021, invero, risultano notificati all'indirizzo pec dell'avv Silvano Cavarretta, ossia ad un indirizzo a) che non risulta validato dal sistema, come visibile dalla schermata allegata dall' con CP_2 deposito del 16.4.2024; b) che non corrisponde all'indirizzo personale del ricorrente, bensì di un soggetto terzo/intermediario, contrariamente a quanto disposto dalla stesse indicazioni MYINPS ( cfr. deposito del 16.4.2024 “schermata profilo utente MYinps con indicazioni”). .
Conseguentemente, non può ritenersi regolarmente effettuata la notifica degli avvisi di addebito n. 43320190001211577000 e n. 43320210000495544000 in quanto non essendo stati notificati direttamente al ricorrente, ovvero al suo domicilio digitale personale, non vi
è prova che lo stesso ne sia venuto effettivamente a conoscenza.
Da tanto discende che la presente opposizione, rispetto alla contestazione della pretesa creditoria vantata dall' non può ritenersi tardiva, in quanto proposta, con finalità CP_2 recuperatoria, entro il termine di quaranta giorni, previsto dall'art. 24 comma 5 del D. lgs.
26.2.1999 n. 46, dalla conoscenza dell'atto (id est notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo N. 13380202300000118000, notificata l'8.11.2023).
Nel merito si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione nella gestione commercianti operata dall' con CP_2 decorrenza dal 15.12.2017, sull' unico presupposto che lo stesso rivestisse la carica di amministratore unico della società “Galleria d'arte Internazionale Pitagora S.r.l.s.”, rappresentando a) che la società era rimasta inattiva, non avendo riportato utili ( tanto che l'attività era di fatto era cessata in data 29.9.2021); c) di prestare sin dall'anno 2006 attività di lavoratore subordinato, come visibile dall'estratto contributivo allegato nonché dai versamenti contributivi allegati, con conseguente divieto di doppia contribuzione.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 29 della L. 160/1975 (che ha sostituito l'art. 1, L. n. 1397/1960), come modificato dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996, sono tenuti all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario (cd. “Gestione
Commercianti”) i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
“a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società
a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Per quanto di interesse, la Suprema Corte, con sentenza n. 21295 del 9 agosto 2019, intervenendo sulla annosa questione dalla norma di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva) contenuta nel comma 11 dell'articolo 12 del DL 78/2010, come convertito dalla Legge 12/2010, ha affermato che per l'amministratore unico di una società affinché scatti l'obbligo della iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti, è necessario che lo stesso svolga attività materiale ed esecutiva nell'impresa. In caso contrario, se riceve soltanto un compenso come amministratore unico, è tenuto ad iscriversi soltanto alla gestione separata.
Successivamente, con ordinanza n. 1759 del 27 gennaio 2021, pur non revocando in dubbio il principio della doppia contribuzione, essendo previsto dalla Legge, discute l'interpretazione che di questa ha dato la prassi, ritenendo che “il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l'avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell'amministratore”, che “lo svolgimento [...] della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda” non può essere sufficiente a giustificare l'iscrizione alla posizione commercianti, e che “né, di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda”.
Ancora, cfr. Cass. SS.UU. 3240/2010 ,l'attività di amministratore di s.r.l. non comporta di per sé l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti che richiede elementi diversi. In particolare “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo- sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano
– ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotando detto impegno personale come elemento prevalente”; cfr. altresì Cass. ord. 10426/2018 “In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza”.
Dunque, il semplice fatto di essere amministratore di una s.r.l. è insufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commerciante, che presuppone quale requisito indefettibile la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente .
Tanto chiarito, laddove l' intenda iscrivere il socio-amministratore di Società a CP_2 responsabilità limitata alla gestione commercianti ha l'onere di dimostrare la sua partecipazione diretta e prevalente all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda ( cfr. Cass. n. 5763 del
2002; Cass.,n. 23600 del 2009).
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente nel periodo oggetto di accertamento (anno
2017-2019) fosse socio di minoranza (30%) nonchè amministratore unico della società
“Galleria d'arte internazione pitagora srls” avente ad oggetto il commercio al dettaglio di oggetti e di opere d'arte di ogni tipo nuove ed usate nonché la gestione di gallerie per esposizioni, mostre e vendite di opere ed oggetti artistici (cfr. visura camerale, al fascicolo ). CP_2
Ciò posto, l' a sostegno e dimostrazione della pretesa creditoria, ha documentato che CP_2 lo stesso ricorrente, nella domanda presentata in data 5.1.2018, aveva dichiarato di partecipare al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente, avendo provveduto, peraltro, al pagamento di parte dei contributi riferibili all'anno 2019 ( cfr. all. fascicolo . CP_2
Tanto premesso, deve rilevarsi come il modello AC allegato dall' contenente la CP_2 dichiarazione di partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza,
è privo di data certa e di indicazione del nominativo del dichiarante, sicchè non può certamente assurgere a prova della sua “partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda con carattere di prevalenza”; peraltro, sul punto si rileva, cfr. Cass. n. 5210 del 2017, che la sola dichiarazione dell'interessato di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza -nel caso sottoposto in esame alla S.C della s.a.s. di cui era socio accomandatario- essendo priva di valore confessorio, non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
A tanto si aggiunga che, dalla visura societaria allegata , è evidente come il ricorrente non fosse socio unico, bensì socio (di minoranza) insieme ad altri due, sicchè non può presuntivamente imputarsi allo stesso, necessariamente, la partecipazione diretta con carattere di prevalenza, all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda. Si ritiene, pertanto, che i documenti prodotti dall' non siano sufficienti e idonei ad CP_2 assolvere l'onere probatorio, sul medesimo gravante, dello svolgimento da parte del ricorrente, all'interno della società, di attività operativa in modo continuativo e preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, requisito necessario per la sua iscrizione e contribuzione alla Gestione Commercianti.
In conclusione, la pretesa contributiva vantata dall' deve ritenersi infondata, con CP_2 conseguente inefficacia del preavviso di fermo opposto.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' secondo soccombenza e sono liquidate CP_2 secondo i parametri min/medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022
( causa di previdenza, scaglione fino a 5.200 euro, espunta la fase istruttoria non svolta) , con distrazione.
Le spese di lite nei confronti di restano compensate in ragione della Controparte_1 sostanziale estraneità della stessa rispetto ai fatti che attengono la debenza del credito contributivo.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2838/2023, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti
e per l'effetto dichiara non dovute le somme portate dagli avvisi di addebito di cui al preavviso di fermo opposto, che dichiara inefficace;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro CP_2
1.200,00, oltre CU se dovuto e versato, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- compensa le spese tra le altre parti in causa.
Crotone, 28/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei