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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2051/2018 R.G. avente ad oggetto: compravendita promosso da
, nato a [...], il [...] codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Dipasquale e Olga Ansaldi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Ragusa, via dott. Pluchino n. 16, giusta procura allegata in atti;
opponente contro con sede legale in Catania, Strada Statale n. 114, codice fiscale e partita iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avvocato Giovanni Paolo Marletta, giusta procura allegata in atti;
opposta
***
All'udienza del 3.6.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 18.01.2018, la e , rispettivamente CP_2 Parte_1
debitrice principale e fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
6642/2017 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in favore della società dell'importo di euro 13.916,57, oltre interessi moratori e spese, Controparte_1
1 quale corrispettivo per la merce acquistata dalla Gli opponenti hanno eccepito, in via CP_2 preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania del Tribunale di Ragusa;
nel merito, hanno eccepito la mancanza di prova del credito sia nell'an sia nel quantum ed hanno disconosciuto la firma di apposta in calce alla fideiussione. Parte_1
Con comparsa depositata in data 1.6.2018 si è costituita in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione e proponendo istanza di verificazione della firma.
Con ordinanza del 6.3.2019 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Indi, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata disposta consulenza tecnica grafologica.
Nel corso del giudizio è intervenuto il fallimento della e, dichiarata l'interruzione del CP_2
giudizio e disposa la separazione delle cause, è stata espletata la CTU nel giudizio proseguito dal fideiussore.
All'udienza del 3.6.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e, nei termini di cui all'art. 190
c.p.c., sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, occorre premettere che la pretesa creditoria vantata dalla trae Controparte_1
origine dalla fornitura di merce eseguita in favore della A fondamento della domanda, CP_2
l'opposta ha prodotto in sede monitoria le fatture nn. 2652 del 03.02.2017, 2658 del 03.02.2017,
6005 del 10.03.2017, sottoscritte dal cliente e dal conducente, nonché l'estratto autentico delle scritture contabili. A garanzia delle obbligazioni assunte dalla ha CP_2 Parte_1 rilasciato la fideiussione in data 18.4.2012 fino alla concorrenza dell'importo di euro 50.000.
2.1 Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione la e hanno CP_2 Parte_1 eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Ragusa, ai sensi dell'art. 1182 comma 4 c.c.
Il motivo di opposizione non è fondato.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel caso di controversia avente ad oggetto un rapporto obbligatorio, trattandosi di competenza derogabile ai sensi dell'art. 20 c.p.c. per la quale sussistano più criteri concorrenti, grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione (in senso stretto) va rigettata, restando definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (cfr., tra le tante, Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza n. 17311 del 3.7.2018).
2 Nel caso di specie, l'opponente si è limitato ad eccepire l'inapplicabilità del foro del domicilio del creditore attesa l'asserita natura illiquida dell'obbligazione (ex art. 1182 c.c.), ma, nell'invocare la regola di competenza del domicilio del debitore, non ha assolto all'onere di specifica contestazione degli altri criteri concorrenti.
Peraltro, considerato che a seguito del fallimento della la causa prosegue nei soli CP_2
confronti del fideiussore, quale litisconsorte facoltativo in causa scindibile, la domanda monitoria risulta validamente instaurata presso il Tribunale di Catania, stante la clausola pattizia di deroga del foro contenuta nella lettera M della fideiussione, specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.
Per quanto sopra, l'eccezione di incompetenza per territorio non merita accoglimento.
2.2 Venendo al merito, va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione al quale risultano pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale. In particolare, incombe sulla parte che intende far valere il proprio diritto in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore, su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, dalla documentazione posta a fondamento del fascicolo monitorio iscritto al n.
15597/2017 r.g. (acquisito telematicamente dalla cancelleria), emerge che l'opposta abbia assolto all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda.
Ed invero, contrariamente a quanto eccepito da parte opponente, le fatture commerciali recano la firma del cliente accanto alla dicitura “merce integra verificata ed accettata” e non risulta che che il predetto abbia disconosciuto la firma apposta nelle fatture. Peraltro, ad ulteriore riprova della consegna della merce, le fatture recano la sottoscrizione del conducente.
Per quanto sopra, è stata fornita la prova dell'esecuzione della prestazione da parte di CP_1
avente ad oggetto la vendita e la consegna della merce in favore della società che
[...] CP_2
l'ha verificata ed accettata senza muovere alcuna contestazione né rispetto alla quantità né in merito al corrispettivo dovuto. Pertanto, a fronte dell'allegato inadempimento, gli opponenti non hanno fornito la prova del fatto estintivo dell'obbligazione, risultando provato il credito nei confronti della CP_2
2.3 In merito alla posizione del fideiussore, va disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione fondata sul disconoscimento della sottoscrizione di . Parte_1
Il consulente tecnico d'ufficio, seguendo un iter pienamente condivisibile, all'esito dei saggi grafici e della documentazione prodotta, ha concluso accertando che la firma apposta in calce alla
3 fideiussione del 18.4.2012 sia riferibile a . Ne consegue che l'obbligo di garanzia in Parte_1
capo a risulta validamente assunto, sicché il decreto ingiuntivo emesso nei Parte_1
confronti del predetto va confermato.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
va rigettata e, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto n. 6642/2017 emesso nei suoi Pt_1
confronti va dichiarato esecutivo.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 5.077,00 somma calcolata tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico di . Parte_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2051/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
esecutivo il decreto ingiuntivo n. 6642/2017 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di che Parte_1 Controparte_1
liquida in euro 5.077,00, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in Parte_1
atti liquidate.
Così deciso in Catania, il 10 gennaio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2051/2018 R.G. avente ad oggetto: compravendita promosso da
, nato a [...], il [...] codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Dipasquale e Olga Ansaldi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Ragusa, via dott. Pluchino n. 16, giusta procura allegata in atti;
opponente contro con sede legale in Catania, Strada Statale n. 114, codice fiscale e partita iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avvocato Giovanni Paolo Marletta, giusta procura allegata in atti;
opposta
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All'udienza del 3.6.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 18.01.2018, la e , rispettivamente CP_2 Parte_1
debitrice principale e fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
6642/2017 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in favore della società dell'importo di euro 13.916,57, oltre interessi moratori e spese, Controparte_1
1 quale corrispettivo per la merce acquistata dalla Gli opponenti hanno eccepito, in via CP_2 preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania del Tribunale di Ragusa;
nel merito, hanno eccepito la mancanza di prova del credito sia nell'an sia nel quantum ed hanno disconosciuto la firma di apposta in calce alla fideiussione. Parte_1
Con comparsa depositata in data 1.6.2018 si è costituita in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione e proponendo istanza di verificazione della firma.
Con ordinanza del 6.3.2019 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Indi, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata disposta consulenza tecnica grafologica.
Nel corso del giudizio è intervenuto il fallimento della e, dichiarata l'interruzione del CP_2
giudizio e disposa la separazione delle cause, è stata espletata la CTU nel giudizio proseguito dal fideiussore.
All'udienza del 3.6.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e, nei termini di cui all'art. 190
c.p.c., sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, occorre premettere che la pretesa creditoria vantata dalla trae Controparte_1
origine dalla fornitura di merce eseguita in favore della A fondamento della domanda, CP_2
l'opposta ha prodotto in sede monitoria le fatture nn. 2652 del 03.02.2017, 2658 del 03.02.2017,
6005 del 10.03.2017, sottoscritte dal cliente e dal conducente, nonché l'estratto autentico delle scritture contabili. A garanzia delle obbligazioni assunte dalla ha CP_2 Parte_1 rilasciato la fideiussione in data 18.4.2012 fino alla concorrenza dell'importo di euro 50.000.
2.1 Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione la e hanno CP_2 Parte_1 eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Ragusa, ai sensi dell'art. 1182 comma 4 c.c.
Il motivo di opposizione non è fondato.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel caso di controversia avente ad oggetto un rapporto obbligatorio, trattandosi di competenza derogabile ai sensi dell'art. 20 c.p.c. per la quale sussistano più criteri concorrenti, grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione (in senso stretto) va rigettata, restando definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (cfr., tra le tante, Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza n. 17311 del 3.7.2018).
2 Nel caso di specie, l'opponente si è limitato ad eccepire l'inapplicabilità del foro del domicilio del creditore attesa l'asserita natura illiquida dell'obbligazione (ex art. 1182 c.c.), ma, nell'invocare la regola di competenza del domicilio del debitore, non ha assolto all'onere di specifica contestazione degli altri criteri concorrenti.
Peraltro, considerato che a seguito del fallimento della la causa prosegue nei soli CP_2
confronti del fideiussore, quale litisconsorte facoltativo in causa scindibile, la domanda monitoria risulta validamente instaurata presso il Tribunale di Catania, stante la clausola pattizia di deroga del foro contenuta nella lettera M della fideiussione, specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.
Per quanto sopra, l'eccezione di incompetenza per territorio non merita accoglimento.
2.2 Venendo al merito, va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione al quale risultano pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale. In particolare, incombe sulla parte che intende far valere il proprio diritto in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore, su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, dalla documentazione posta a fondamento del fascicolo monitorio iscritto al n.
15597/2017 r.g. (acquisito telematicamente dalla cancelleria), emerge che l'opposta abbia assolto all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda.
Ed invero, contrariamente a quanto eccepito da parte opponente, le fatture commerciali recano la firma del cliente accanto alla dicitura “merce integra verificata ed accettata” e non risulta che che il predetto abbia disconosciuto la firma apposta nelle fatture. Peraltro, ad ulteriore riprova della consegna della merce, le fatture recano la sottoscrizione del conducente.
Per quanto sopra, è stata fornita la prova dell'esecuzione della prestazione da parte di CP_1
avente ad oggetto la vendita e la consegna della merce in favore della società che
[...] CP_2
l'ha verificata ed accettata senza muovere alcuna contestazione né rispetto alla quantità né in merito al corrispettivo dovuto. Pertanto, a fronte dell'allegato inadempimento, gli opponenti non hanno fornito la prova del fatto estintivo dell'obbligazione, risultando provato il credito nei confronti della CP_2
2.3 In merito alla posizione del fideiussore, va disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione fondata sul disconoscimento della sottoscrizione di . Parte_1
Il consulente tecnico d'ufficio, seguendo un iter pienamente condivisibile, all'esito dei saggi grafici e della documentazione prodotta, ha concluso accertando che la firma apposta in calce alla
3 fideiussione del 18.4.2012 sia riferibile a . Ne consegue che l'obbligo di garanzia in Parte_1
capo a risulta validamente assunto, sicché il decreto ingiuntivo emesso nei Parte_1
confronti del predetto va confermato.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
va rigettata e, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto n. 6642/2017 emesso nei suoi Pt_1
confronti va dichiarato esecutivo.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 5.077,00 somma calcolata tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico di . Parte_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2051/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
esecutivo il decreto ingiuntivo n. 6642/2017 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di che Parte_1 Controparte_1
liquida in euro 5.077,00, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in Parte_1
atti liquidate.
Così deciso in Catania, il 10 gennaio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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