Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 20/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4792/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
Sezione III^ CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 4792 dell'anno 2022
TRA
LA RO S.r.l. (P.IVA 04845890963),in persona del proprio legale rappresentante pro tempore,
Francesco Marangolo, con sede legale in Legnano (MI), piazza San Magno n. 7, elettivamente domiciliata in Milano, alla via Durini n. 19, presso lo studio dell'avv. Rossella Besuschio che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE
E
LO EL S.r.l. già LO EL DI RIVOLTA TO & C. S.N.C. (C.F.
08001150153), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dario OL, con sede legale a
Castano Primo, alla via Magenta n. 153, elettivamente domiciliata in Castano Primo, alla via Magenta
n. 149, presso lo studio dell'avv. RTa Purcaro che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
E
ARREDAMENTI ARBUSTA DI LIMITI TO E AN CE S.n.c.
(P.IVA: 10424510153), in persona dei soci amministratori, titolari e legali rappresentanti pro tempore, con sede legale in Turbigo (MI), alla via Don Minzoni ang. Piazza degli Artigiani, elettivamente domiciliata in Gallarate (VA), alla via A. da Brescia n. 1, presso lo studio dell'avv. Dario Monfrini che la rappresenta e difende come da procura in cale alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo – Vendita di cose mobile
CONCLUSIONI Per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che
In via preliminare: rigettarsi la richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1136/2022 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 13/07/2022, ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta o comunque di pronta soluzione.
In via principale e nel merito:
- per le ragioni espresse nella narrativa dei propri scritti difensivi, revocare e comunque dichiarare nullo e privo di effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;
- rigettare tutte le domande proposte dall'opposta nei confronti dell'odierna attrice opponente e della terza chiamata in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse nella narrativa dei propri scritti difensivi.
In via istruttoria:
(i) Si richiamano le prove documentali già allegate unitamente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ed alla memoria n. 1 ex art. 183 VI comma, in quanto già di per sé idonee a provare le circostanze riferite dall'opponente ed a confutare le asserzioni di parte avversaria, con particolare attenzione nei confronti del doc. 2 (preventivo della Arredamenti Arbusta sottoscritto per accettazione da La Rocca Srl) ed il doc. 6 (relazione del progettista Arch. Davide Tortorelli). Si richiama altresì la documentazione allegata nella comparsa di costituzione e risposta da parte di Arredamenti
Arbusta snc che viene condivisa da questa difesa.
(ii) Si chiede ammettessi prova testimoniale, ovvero escutersi i testi di seguito indicati, sui seguenti capitoli di prova, premessa la locuzione “Vero che” [Omissis];
Si chiede ammettersi prova per interpello.
Si chiede sin da ora il rigetto delle richieste istruttorie de Lo AL Srl e, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ammesse, si chiede di essere ammessi a prova contraria.
(iii) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: si chiede che l'on. Giudice adito Voglia ordinare l'esibizione del Durc, all'epoca dell'esecuzione dell'opera, a Lo AL Srl già Lo AL di OL RT & C. s.n.c., con sede in Castano Primo, via Magenta n. 123 (P.IVA: 08001150153) ed al sig. RT SC, titolare della ditta R.T.
4. di SC RT, con sede a Busto Arsizio, via del
Ponte n. 12/A P.IVA 03543800126.
La presente richiesta è atta a dimostrare l'irregolarità delle predette società, desumibile da come le stesse abbiano agito, sia in tema di sicurezza sul lavoro per tutta la durata del cantiere, sia durante il subappalto tra la Arredamenti Arbusta e Lo AL Srl, avendo quest'ultima, ad insaputa della stessa appaltante, subappaltato a sua volta la posa della pietra di Lecce al sig. RT SC.
Ulteriori istanze istruttorie, contestazioni e prova contraria espressamente riservate in relazione alle avverse richieste.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribuna-le di Busto Arsizio dovesse ritenere fondata l'avversa pretesa creditoria, accertare che l'importo eventualmente dovuto dall'opponente, anche all'esito della CTU depositata, sia inferiore rispetto a quanto azionato da Lo AL Srl e
- accertata l'esistenza di vizi dell'opera ed accertata la mancata trasmissione ed accettazione di preventivi inerenti la fornitura dei blocchetti in carparo e la posa dell'aquapanel, rideterminare l'importo della posa dell'aquapanel e dei blocchetti in carparo in aderenza ai criteri ed agli importi del listino ufficiale della Camera di Commercio di Milano Monza e dei correnti prezzi di mercato, ex art. 1657 c.c.
- rideterminare il quantum debeatur, comunque nella misura non superiore ad euro 3.000,00 o nella diversa misura che l'On. Giudice adito riterrà di giustizia.
Il tutto in ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con condanna dell'opposta a rifondere il c.d. danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi indicati in parte espositiva dei propri scritti difensivi”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito ed in merito così giudicare:
Nel merito:
1. respingere le eccezioni e le domande formulate dagli attori in opposizione e dalla terza chiamata, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2. confermare il decreto opposto;
In via alternativa e/o subordinata:
3. accertare e dichiarare che il negozio giuridico intercorso tra opposta ed opponente è un contratto di appalto ovvero un contratto misto di vendita e appalto nel quale prevale il contratto di vendita;
4. accertare la natura giuridica del contratto/dei contratti intercorsi tra, LA RO SR, LO
EL SR e ARREDAMENTI ARBUSTA SNC.
5. accertare e dichiarare che la società LO EL SR ha fornito il materiale per la realizzazione di una controparete in acquapanel comprensiva di accessori per la posa, lastre di pietra leccese per il rivestimento di una parete del ristorante l'Altra Botte a Legnano di proprietà della società opponente, comprese colle, stucchi e impermeabilizzante e due blocchetti di carparo, oltre alla manodopera per la posa;
6. accertare e dichiarare che le contestazioni mosse alla fornitura ed lavoro eseguito dall'opposta sono infondate e, comunque, tardive, con conseguente decadenza della parte dalla garanzia e prescrizione del diritto e dell'azione;
7. accertare e dichiarare che le opere eseguite dalla società opposta presso ristorante l'Altra Botte a
Legnano di proprietà della società opponente sono state realizzate a regola d'arte;
8. accertare e dichiarare quale tra l'opponente e la terza chiamata sia tenuta al pagamento a favore della società LO EL SR delle forniture di materiale e manodopera effettuate dall'opposta presso il ristorante l'ALTRA BOTTE di Legnano di proprietà della società LA RO
SR;
9. condannare la società che il Giudice riterrà obbligata al pagamento a favore della società LO
EL SR del materiale e dell'opera eseguite da quest'ultima presso il cantiere di Legnano del Ristorante l'Altra Botte, nella misura di € 5.856,00 (IVA compresa) di cui alla fattura n. 258/001 del 31.03.2021 o nella diversa misura e per la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio, oltre alle spese e agli interessi tra imprenditori dalla data di scadenza dei pagamenti al saldo effettivo;
10. in caso di condanna della società LA RO SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della società LO EL SR dei materiali e dei lavori eseguiti da quest'ultima presso il cantiere di Legnano del Ristorante l'Altra Botte, condannare l'opponente ex art 96 cpc per lite temeraria.
In ogni caso:
11. con vittoria di spese e compensi della causa di opposizione, oltre che del procedimento monitorio”.
Per la terza chiamata:
“Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni deduzione ed eccezione contraria, anche in via istruttoria, Voglia così provvedere:
In via preliminare: rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni espresse nella narrativa dei propri scritti difensivi.
In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande proposte dall'opposta nei confronti della terza chiamata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse nella narrativa dei propri scritti difensivi.
In via istruttoria: fermo il rigetto delle istanze istruttorie avanzate da Lo AL S.r.l., ammettersi i seguenti mezzi di prova:
a) prova documentale
Si richiamano le prove documentali già prodotte unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, in quanto già di per sé idonee a provare le circostanze riferite dalla terza chiamata ed a confutare le asserzioni di parte avversaria.
Si richiama altresì la documentazione allegata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da parte di La Rocca S.r.l. e, in particolare il doc. 2, ovvero il preventivo sottoscritto tra la Arredamenti Arbusta e La Rocca S.r.l. ed il doc. 6, ovvero la relazione dell'Arch. Davide Tortorelli che da chiara evidenza dei vizi dell'opera ed in particolare le conclusioni finali che danno importanti chiarimenti circa l'andamento dei fatti della causa.
b) Prova per testimoni
Qualora la prova documentale offerta non fosse ritenuta sufficiente ad asseverare le circostanze di fatto oggetto della presente causa, si chiede escutersi il teste di seguito indicato, sui seguenti capitoli di prova: [Omissis]
Si chiede ammettersi prova per interpello e si chiede sin da ora che i mezzi istruttori richiesti da controparte non vengano ammessi e, nella denegata ipotesi della loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria.
c) ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Questa difesa chiede che l'On. Giudice adito voglia ordinare alla società Lo AL S.r.l. già Lo
AL di OL RT & C. s.n.c., con sede in Castano Primo, via Magenta n. 123 (P.IVA:
08001150153) ed al sig. RT SC, titolare della ditta R.T.
4. di SC RT, con sede a Busto
Arsizio, via del Ponte n. 12/A P.IVA 03543800126, di esibire i rispettivi DURC al momento dell'esecuzione dei lavori. Ciò, in virtù della nuova circostanza emersa ed appresa dalle parti durante la trattativa volta a trovare una soluzione bonaria della controversia, secondo cui Lo AL
S.r.l. ha a sua volta appaltato l'opera di posa della parete in pietra di Lecce al sig. RT SC, titolare dell'omonima ditta, in violazione della normativa in tema di subappalto;
ed in considerazione del comportamento tenuto dall'opposta che per tutta la durata del cantiere non ha osservato le normative sulla sicurezza e, a fine lavori, non ha fornito qualsivoglia documento/certificazione che potesse attestare la sicurezza dell'opera eseguita.
Ulteriori istanze istruttorie, contestazioni e prova contraria espressamente riservate in relazione alle avverse richieste.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere fondata l'avversa pretesa creditoria - accertata la mancata trasmissione ed accettazione di preventivi inerenti la fornitura dei blocchetti in carparo e la posa dell'aquapanel, rideterminare l'importo della posa dell'aquapanel e dei blocchetti in carparo in aderenza ai criteri ed agli importi del listino ufficiale della Camera di Commercio di Milano Monza e dei correnti prezzi di mercato, ex art. 1657 c.c. ed accertata in base alla C.T.U. depositata l'esistenza di vizi dell'opera, ovvero che la stessa è stata eseguita in difformità di quanto progettato e commissionato - rideterminare l'importo eventualmente dovuto alla società Lo AL S.r.l., anche all'esito delle risultanze istruttorie del presente giudizio di opposizione e comunque nella misura non superiore ad euro 3.000,00 o nella diversa misura che l'On. Giudice adito riterrà di giustizia.
Il tutto in ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con condanna dell'opposta a rifondere il c.d. danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi indicati in parte espositiva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'11/10/2022, LA RO S.r.l. proponeva opposizione dinanzi al
Tribunale di Busto Arsizio avverso il decreto ingiuntivo n. 3094/2022, con il quale era stata condannata a pagare a LO EL S.r.l. l'importo di € 5.856,00, oltre interessi e spese, in virtù della fornitura e posa in opera del rivestimento in pietra leccese e dei blocchetti in carparo per il rinnovo dei locali del ristorante di proprietà della stessa opponente di cui all'emissione della fattura n. 258 del 31/03/2021, chiedendo la revoca di detto decreto e il rigetto di ogni pretesa della controparte o, in via subordinata, la rideterminazione dell'importo dovuto.
Esponeva l'opponente di aver commissionato l'esecuzione delle opere e la fornitura di materiali per il rinnovo dei locali del ristorante di sua proprietà alla ARREDAMENTI ARBUSTA S.n.c. e negava di avere mai intrattenuto rapporti contrattuali diretti con l'opposta, la quale aveva operato in via di subappalto , su incarico della predetta appaltatrice Arredamenti Arbusta S.n.c..
Contestava poi l'opponente il doc. 6 prodotto nel procedimento monitorio e denominato “preventivo” in quanto “foglio di agenda, scritto a mano, privo di data, con l'indicazione di una serie di pezzi, senza sottoscrizione alcuna” ribadendo di avere accettato e sottoscritto il preventivo stilato dalla
ARREDAMENTI ARBUSTA S.n.c. del 7/11/2020. Aggiungeva che il doc. 6 riportava comunque ulteriori opere rispetto all'intervento della posa del rivestimento della parte della sala da pranzo con pietra leccese e precisava, quanto alla voce “posa rivestimento acquapanel compreso di posa colla primer e stucchi”, come il direttore dei lavori, prima che venisse eseguito l'intervento, aveva richiesto un preventivo di spesa che fosse conforme ai prezzi di mercato senza tuttavia mai riceverlo, salvo a lavori ormai ultimati e con indicazioni di prezzo incongruenti.
Infine l'opponente deduceva la cattiva posa della pietra commissionata e il deludente risultato estetico dell'opera.
Si costituiva in giudizio l'opposta con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
23/02/2023, con cui chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo nonché, preliminarmente, di essere autorizzata alla chiamata in causa della terza ARREDAMENTI
ARBUSTA S.n.c..
Esponeva la convenuta opposta che il rapporto contrattuale a base della pretesa creditoria, intercorso direttamente con La Rocca S.r.l., odierna opponente, aveva avuto ad oggetto la fornitura e posa di rivestimenti in pietra leccese all'interno del ristorante di proprietà della medesima opponente e che l'intervento della Arredamenti Arbusta S.r.l. era stato di semplice veicolazione delle richieste del cliente finale.
La convenuta eccepiva la tardività della denuncia di vizi e difetti delle opere da parte dell'opponente e asseriva la conformità dell'opera sia alle richieste della committente sia alle regole dell'arte, tenendo conto delle peculiarità del materiale fornito.
La convenuta concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna della terza chiamata Arredamenti Arbusta S.n.c. al pagamento di quanto dovutole, ove fosse accertato che il rapporto contrattuale inerente i lavori controversi si era svolto tra essa opposta e la terza chiamata.
Autorizzata la chiamata in causa, anche la ARREDAMENTI ARBUSTA S.n.c. si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto quanto esposto dall'opposta e precisando che la società opponente aveva affidato i lavori per la parte relativa agli arredi e finiture interne del ristornate esclusivamente ad essa ARREDAMENTI ARBUSTI S.n.c.
Riferiva la terza chiamata quindi che, previo consenso dell'odierna opponente, incaricava l'opposta per il rivestimento della parete sala da pranzo con pietra di lecce opaca, mentre l'esecuzione di tutte le altre voci del preventivo di spesa rimanevano in capo alla società ARREDAMENTI ARBUSTA
S.n.c., la quale concludeva come sopra riportato.
Il Giudice alla prima udienza utile formulava una proposta transattiva e, nonostante i diversi rinvii richiesti per cercare di addivenire ad una soluzione, l'accordo tra le parti non veniva raggiunto quindi, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed esperita la CTU al fine di determinare, ex art. 1657 c.c., il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dell'opera nonché di accertare l'esistenza di vizi e difetti denunciati, il Tribunale assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
**** L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Preliminarmente occorre delineare il rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Dai fatti sopra esposti nonché dai documenti allegati si evince, innanzitutto, che LA RO S.r.l. e
ARREDAMENTI ARBUSTA S.n.c., in data 7/11/2020, avevano sottoscritto un preventivo di spesa per fornitura arredi (v. doc. 2 opponente) e che all'interno di esso fosse ricompresa la voce
“rivestimento parete sala da pranzo con pietra di lecce lucida e opaca, € 1.500,00”. LA RO S.r.l. era dunque committente delle opere e ARREDAMENTI ARBUSTA S.n.c. era l'appaltatrice, mentre l'opposta assumeva il ruolo di sub-appaltatore.
Non è contestata l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo.
Occorre allora procedere con la determinazione dell'importo del lavoro e dei materiali forniti, tenendo conto delle contestazioni inerenti la corretta posa della pietra fornita.
Nel corso del presente giudizio è stata disposta c.t.u. allo scopo di determinare “il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dell'opera stessa, tenendo conto del materiale effettivamente fornito e della sua qualità, nonché della qualità della posa;
accerti il c.t.u. l'esistenza dei vizi e difetti denunciati, quantificando il costo della loro eliminazione, se possibile, ovvero il minor corrispettivo dovuto”.
Le risultanze della CTU appaiono condivisibili in quanto lineari e immuni da vizi logici.
In particolare, il CTU ha esposto che “Le lastre in pietra posate “a correre” sono state tagliate a piè
d'opera ed anche il bisello è stato realizzato a piè d'opera; la fuga non è stata lasciata aperta ma è stata stuccata;
è presente un coprifilo sul lato sinistro della parete per mascherate l'imperfetta posa. La pietra
è stata posata partendo in appoggio al pavimento esistente, senza lasciare lo “scuretto” di 2 cm previsto dal progettista, la prima fila di lastre ha altezza 30 cm, tale formato non risulta dalla fornitura di Pi Mar. per cui è stato ottenuto lavorando le pietre di formato maggiore a piè d'opera, in sommità del rivestimento
è stata inserita una fascia in pietra di altezza cm 4 anziché lasciare lo scuretto di 2 cm previsto in progetto.
Non è stato applicato da AL e dal posatore SC il trattamento protettivo alle lastre di pietra”.
Ha ritenuto che la valutazione del corrispettivo dovuto per l'opera eseguita sia di € 3.196,36 in luogo dei
5.856,00 posti alla base della fattura. Ha specificato, invero, che la valutazione “è stata ottenuta redigendo opportune analisi prezzi utilizzando il Listino dei Prezzi Informativi delle Opere Edili della CCIAA
Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi (Allegato 4) edizione 2021 02. Tale importo è riferito all'opera come eseguita e come vista e rilevata durante il sopralluogo. Le misurazioni delle opere eseguite sono al lordo della finestra (vuoto per pieno); l'incidenza della manodopera per la posa della controparete è quella riportata nella scheda tecnica del produttore KN (Allegato 5); per i materiali utilizzati si è considerato una quantità aggiuntiva per lo sfrido, non sono state valutate le opere necessarie a mitigare i difetti della lavorazione del materiale e i difetti di posa (coprifilo sul lato sinistro e stuccature aggiuntive). Per quanto riguarda la pietra, in assenza di prezzo nel listino, anche presso la Camera di
Commercio della Provincia di Lecce, si è ritenuto congruo utilizzare il valore della pietra di Trani”.
“L'opera così come realizzata non corrisponde a quanto era stata la richiesta del progettista: era stata richiesta una parete a casellario, con una posa alquanto ricercata al fine di ottenere un effetto particolare che però non è stato raggiunto. Si ritiene che la pietra fornita sia di qualità accettabile, un posatore più accurato avrebbe potuto eliminare quelle parti con inclusioni esteticamente non gradevoli”. Ha poi concluso ritenendo che “i materiali di cui l'esecutore ha dichiarato l'utilizzo, siano adeguati all'esecuzione di una corretta posa ai sensi della UNI 11714-1:2018; si rileva anche che l'opera, così come eseguita, a oltre tre anni dalla realizzazione non manifesta problematiche ad eccezione del lamentato aspetto estetico. Sono stati forniti da Lo AL Srl anche i due manufatti in carparo massello al valore di € 700,00 riconosciuto dal committente.”.
In definitiva ha ritenuto che “l'opera così come eseguita non corrisponde al “desiderata” del progettista e del committente;
nella sostanza però l'opera è stata accettata, anche se dopo numerose lamentele e alcuni interventi effettuati da altro personale;
l'accettazione è stata una scelta obbligata per l'esigenza del committente di completare le opere per potere riaprire il ristorante dopo il periodo di chiusura dovuto alla pandemia da Covid 19.
Dal punto di vista estetico l'opera non corrisponde al progetto e non sono possibili interventi rimediali: per avere l'opera con l'aspetto desiderato si può intervenire solo con la demolizione e la successiva ricostruzione”.
Come detto, le risultanze appaiono congrue alle lamentale riportare nei documenti allegati e pertanto il credito della LO EL S.r.l. dev'essere rideterminato in € 3.196,36 oltre Iva e, stante i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, ARREDAMENTI ARBUSTA S.n.c. dovrà essere condannata al pagamento di tale importo a favore dell'odierna opponente.
Le spese seguono la soccombenza.
Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento delle domande di condanna, oltre che alle spese del processo, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1136/2022 del 13/07/2022;
- condanna la ARREDAMENTI ARBUSTA S.n.c. al pagamento in favore della LO
EL S.r.l. della somma complessiva di € 3.196,36 oltre Iva;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche);
- condanna la terza chiamata al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche);
- pone definitivamente a carico della terza chiamata le spese di c.t.u., già liquidate.
Così deciso in Busto Arsizio il 20/03/2025 Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino