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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS )
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
843/2021, pubblicata il 20.4.2021, iscritto al n. 2084/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 21 gennaio 2025 e pendente
TRA
la (c.f.: ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Somma Vesuviana (NA), alla Via Pomigliano n. 40, costituitasi in persona del dr.
, dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Gennaro Cavallaro (c.f.: ), C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), e (c.f.: C.F._2 Parte_3 C.F._3
- APPELLANTE -
E
l' (c.f.: ), con sede in Torre del Greco Controparte_2 P.IVA_2
(NA), alla via Marconi 66, in persona del suo legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Martucci (c.f.: , in virtù C.F._4 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
di procura generale alle liti, con firma autenticata, per TA , Persona_1
(Repertorio n° 6393 del 30 luglio 2020) – APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 26.2.2019 presso il
Tribunale di Torre Annunziata, la Parte_1
Part (d'ora in poi anche solo ), in qualità di centro provvisoriamente
[...]
accreditato presso il Servizio sanitario nazionale a svolgere prestazioni rientranti nella branca dell'assistenza ospedaliera in favore degli assistiti dell' , Parte_4
Part chiedeva ingiungersi a detta il pagamento della somma di € 34.880,51, oltre interessi moratori di cui al d. lgs. n. 231/2002, a saldo per le prestazioni di “degenza” dalla prima erogate nel mese di ottobre 2016, risultante dalla fattura n. 243/pa del
2/11/2016 ed in virtù del contratto di cui all'art.
8-quinquies, co. 2, d. lgs. 502/1992 stipulato il 4.3.2017.
2. Con decreto ingiuntivo n.292/2019, emesso il 27/2/2019 e notificato il Part 4/3/2019, il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva all' il pagamento della somma richiesta, “oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio sino al soddisfo”. Part 3. L' con atto di citazione notificato il 12/4/2019, opponendosi al suddetto decreto ingiuntivo, negava la debenza della somma ingiuntale eccependo, per quel che
è d'interesse in questa sede, che le prestazioni erogate rientravano in quelle classificate con il codice 56 e dovevano, dunque, essere remunerate in misura inferiore del 40% rispetto a quelle classificate con il codice 75, secondo il cui prezzo di tariffa la società aveva calcolato l'importo che asseriva ad essa spettante.
A tal proposito depositava:
- nota prot. n. 39622 dell'11/03/2019 a firma della dott.ssa - Persona_2
Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Gestione Economico Finanziaria - con la quale si evidenziava che: “Con determina n.13 del 23/1/2017, adottata dal Distretto
48, sulla fattura n. 243/pa del 2/11/2016 è stato liquidato e successivamente pagato
l'acconto sulle rette di degenza dell'anno 2016 per l'importo di €. 732.736,49. Con successiva adozione di determina n.82 del 24/5/2017 è stato liquidato e pagato il saldo sulle rette di degenza del medesimo anno per l'importo di €. 81.415,16. Per l'importo
N. 2084/2021 R.G.A.C.C. Pag. 2 di 8 Controparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
residuo pari ad €. 34.880,51 della fattura n.243 /pa/2016 non vi è liquidazione e pertanto per quanto sopra riportato c'è da verificare se il predetto importo sia da attribuire ad integrazione del saldo già corrisposto o se sia invece da ritenere un importo oltre il budget consentito”;
- nota prot.n. 2559 del 09.04.2019 a firma del dott. - Persona_3
Part Direttore responsabile del Distretto 48 - con la quale si precisava che: “la era accreditata per n. 100 posti letti avente codice 75, fino al 4.5.2015; dal 05.05.2015, veniva convertito il codice 75 al codice 56, conservando sempre i 100 posti letto;
con determina n.13 del 23.1.2017, è stato liquidato e, successivamente pagato, l'acconto del 90% sulle rette di degenza (fattura n. 143PA del 2.11.2016) l'importo di euro
732.736,49; con determina n.82 del 24.05.2017, è stato liquidato e, successivamente pagato, il saldo sulle rette di degenza pari a euro 81.415,16; (sul)la somma ingiunta di euro 34.880,51 non ha diritto in quanto si riferisce a pazienti considerati in codice 56, la cui retta deve essere abbattuta del 40%, rispetto alla retta del codice 75;
- determine di liquidazione n.13 del 23.1.2017 e n.82 del 24.05.2017.
Dalla documentazione prodotta emergeva che la somma ingiunta non era dovuta in quanto dal 05/05/2015 il calcolo per la liquidazione delle prestazioni si riferiva a pazienti classificati con codice 56 (non come prima del 05.05.2015 con codice
75), la cui retta doveva essere abbattuta del 40%, rispetto alla retta del codice 75.
4. Con comparsa di costituzione depositata il 20.9.2019, si costituiva la
[...]
che resisteva all'avversa opposizione deducendo che l'importo della fattura Pt_1
emessa era stato calcolato secondo la tariffa delle prestazioni classificate con il codice
56, come nella stessa indicato.
5. Con provvedimento del 24/9/2019 depositato il 26/9/2019 il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ritenendo che “l'opposizione è prima facie fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Invero di fronte all'allegazione della società opposta di essere Part creditrice dell'opponente della somma di cui al d.i. opposto, relativamente a Part prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2016, la debitrice ha versato in atti la prova Part di un fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria. In particolare, essa ha invocato, a suo favore, la nota del Direttore del Distretto Sanitario n.48 dell' n.2559 del CP_4
9.4.2019 con cui si dava atto che, relativamente ai ricoveri presso la Casa di Cura oggi
N. 2084/2021 R.G.A.C.C. Pag. 3 di 8 Controparte_3 Controparte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
opposta, a far data dal 5.5.2015, gli stessi rientravano nel codice 56 (a fronte del vecchio codice 75) che giustifica l'abbattimento del corrispettivo delle rese prestazioni nella misura del 40%”.
6. Con la sua sentenza n. 843/2021, pubblicata il 20.4.2021, il Tribunale di Torre
Part Annunziata accoglieva l'opposizione dell' revocava il decreto ingiuntivo opposto sulla base delle considerazioni già esposte con l'ordinanza del 26.9.2019, con la quale il
Part precedente Giudicante aveva evidenziato che l' aveva provato il fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria, richiamando la nota prot. n. 2559 del 09/04/2019 con cui si dava atto che “a ben leggere la cennata fattura n. 243 del 2.11.2016, si comprende agevolmente come il calcolo del corrispettivo dovuto al Centro è stato determinato nella sua interezza, senza in alcun modo prevedere il dovuto abbattimento del 40 %”.
Part Condannava, inoltre, la società opposta a rifondere all' le spese processuali quantificate in € 310,00 per spese ed € 7.250,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Part
7. Con una citazione notificata all in data 4.5.2021, la appellata a CP_5
questa Corte chiedendo di volere, in riforma della sentenza appellata, rigettare Part l'opposizione dell' confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'appellata a rifonderle le spese dei due gradi del processo, distraendole in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario.
In particolare, con un unico motivo, ha censurato la sentenza ritenendo che “la motivazione assunta dal primo giudice appare sicuramente illogica e non corrispondente alla realtà processuale ed in violazione dell'art. 2697 c.c. secondo comma e art. 115 c.p.c.”.
Il Tribunale, a suo dire, non avrebbe correttamente valutato la documentazione Part prodotta né esaminato le deduzioni svolte negli scritti difensivi;
in particolare, l' non aveva mai contestato la fattura posta alla base del monitorio né aveva specificato quale fosse la tariffa da applicare alle prestazioni rese, corrispondente alla retta dovuta per pazienti con codice di prestazione numero 56 da abbattersi del 40% rispetto al codice 75. Inoltre, ha ribadito che le prestazioni in questione erano state già descritte con il codice 56, con indicazione del numero dei pazienti e dei giorni di degenza, della retta e di quella ridotta e dell'importo complessivo richiesto, sicché avrebbe dovuto Par essere l' a fornire la prova di una eventuale erronea applicazione del codice di
N. 2084/2021 R.G.A.C.C. Pag. 4 di 8 CP_3 Controparte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
prestazione, tenuto conto che dalla fattura prodotta risultava la corretta applicazione del codice 56.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “A. In via preliminare, accogliere e conseguentemente riformare e/o annulla-re la sentenza n. 843 del 2021 –
R.G. 2444/2019 pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 20 aprile 2021, per i motivi sopra esposti;
B. Disporre la revoca della revoca del d.i. n. 292/2019 reso dal Tribunale di Torre Annunziata emesso in favore del;
C. condannare Parte_1
in ogni caso la al pagamento delle spese, diritti Controparte_2
ed onorari oltre al rimborso forfettario (sui diritti ed onorari) del doppio grado di giudizio, il tutto in favore dell'Avv. Gennaro Cavallaro, Avv. e Avv. Parte_2
tutti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato Parte_3
principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
Part 8. L' dal suo canto, costituendosi innanzi a questa Corte il 16/9/2021, ha chiesto la conferma della sentenza appellata, rassegnando le seguenti conclusioni: “1.
Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla – in persona Parte_5
del legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione in primo grado (n. 292/2019);
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento integrale di spese ed onorari di giudizio”.
9. Alla prima udienza dell'1/3/2022 la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi il 21 gennaio 2025, in cui nessuna delle parti ha modificato le proprie conclusioni e la Corte ha concesso alle parti i termini per le memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è inammissibile a norma dell'art. 342 c.p.c. poiché l'unico motivo su cui si fonda è privo della necessaria specificità, intesa come congruenza logico - giuridica delle critiche in cui esso si sostanzia rispetto alla motivazione della sentenza
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(già Prima Sezione Civile bis)
appellata; ed infatti, la non ha sottoposto ad una attenta e puntuale critica Parte_1
le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure.
L'atto di appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali, deve contenere una chiara individuazione delle parti del provvedimento oggetto del gravame e deve mettere in luce il vizio logico del ragionamento posto a base della pronunzia appellata di modo che i vizi esposti, se condivisi dal giudice del gravame, siano idonei a determinare la riforma della decisione. In particolare, è necessario che l'appellante colga la ratio decidendi del primo giudice con censure che siano sufficienti a determinare la riforma della sentenza di primo grado in termini a lui favorevoli. Tali principi trovano totale conferma nella giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 21799/2017).
Nel caso in esame, la non pare aver fatto buon governo di tali Parte_1
principi; come emerge dalla lettura dell'unico motivo introdotto, esso contiene lamentele – più che censure - che non sono logicamente idonee a mettere in crisi la decisione adottata.
L'appellante, invero, si limita a ripetere pedissequamente quanto già affermato in primo grado e, più precisamente, che l'importo indicato nella fattura emessa con il n. 214_PA il 1° settembre 2016 si riferiva a prestazioni classificate con il codice 56 e Part non già, come invece sostenuto dall' con il codice 75.
Così facendo non ha colto il nucleo della decisione di primo grado, né ha allegato censure che siano sufficienti a determinare la riforma della sentenza di primo grado in termini a lui favorevoli.
Ma quand'anche si volesse scrutinare anche il merito della censura oggetto dell'appello, dovrebbe affermarsi che l'appello è del tutto infondato.
Part L' contrariamente a quanto asserito dalla ha espressamente e Parte_1
puntualmente contestato la spettanza degli importi richiesti, ha depositato note e determine e dunque atti amministrativi, pubblicati sull'albo on line dell'ente e non impugnati, con i quali ha evidenziato che gli importi richiesti si riferivano a prestazioni Part erogate dalla «a giornate di degenza» e, dunque, secondo un criterio non
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applicabile alle prestazioni classificate con il codice 56 da remunerare invece «a dimissioni».
Dalle risultanze processuali risulta che con la determina n. 13 del 23.1.2017 Part l' deliberava la liquidazione dell'acconto del 90% relativo alle degenze del mese di ottobre 2016, chiarendo che l'importo riconosciuto era inferiore a quello fatturato poiché la Casa di Cura aveva trasmesso il fatturato computato a “giornate di degenza” per i cod. 56 e cod. 60, e, pertanto, non sovrapponibile al sistema di computo a
“dimissioni” come allegato nel quadro di liquidazione tecnica, parte integrante della determina.
Ne consegue che alla luce della espressa contestazione del suddetto importo fatturato dal (che ha applicato alla fatturazione il criterio “a giornate di Pt_1
degenza” non applicabile per il cod. 56 a cui invece secondo le procedure regionali in materia si fattura “a dimissioni”), e la mancata impugnativa delle determine, la domanda del era ab origine infondata. Pt_1
Part Siffatte circostanze, portata a conoscenza della al momento dell'introduzione della lite, non risultano seriamente contestate, atteso che il Centro nella propria comparsa di costituzione, si è limitata a sostenere di aver correttamente applicato il codice 56.
Part In altre parole, l'eccezione dell' - con cui negava la debenza della somma Part ingiuntale - deve ritenersi provata giacché la , anziché contestare specificamente i fatti riportati dalla controparte deducendo l'esistenza di altri fatti (anche modificativi) Part idonei ad escluderne la veridicità, si è limitata ad evidenziare che l' non avesse assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c..
In definitiva l'appello va dichiarato inammissibile.
II. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come mod. dal successivo decreto n. 147/2022, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della
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controversia, da collocare nello scaglione da € 26.001,01 a € 52.000,00, nel complessivo importo di € 5.300 (€ 1.100 per la fase di studio, € 800 per la fase introduttiva, € 1.600 per la fase istruttoria, € 1.800 per la fase decisoria) ed € 795 per spese generali di rappresentanza e difesa.
III. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 843/2021, pubblicata il 20.4.2021, proposto dalla Parte_1
con citazione notificata all' il 4.5.2021 così Controparte_2
provvede:
A) dichiara inammissibile l'appello;
B) condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle Parte_4
spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 6.095,00 €, di cui
5.300,00 € per compenso e 795,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre al contributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Pa N. 2084/2021 R.G.A.C.C. Pag. 8 di 8 Controparte_3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS )
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
843/2021, pubblicata il 20.4.2021, iscritto al n. 2084/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 21 gennaio 2025 e pendente
TRA
la (c.f.: ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Somma Vesuviana (NA), alla Via Pomigliano n. 40, costituitasi in persona del dr.
, dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Gennaro Cavallaro (c.f.: ), C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), e (c.f.: C.F._2 Parte_3 C.F._3
- APPELLANTE -
E
l' (c.f.: ), con sede in Torre del Greco Controparte_2 P.IVA_2
(NA), alla via Marconi 66, in persona del suo legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Martucci (c.f.: , in virtù C.F._4 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
di procura generale alle liti, con firma autenticata, per TA , Persona_1
(Repertorio n° 6393 del 30 luglio 2020) – APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 26.2.2019 presso il
Tribunale di Torre Annunziata, la Parte_1
Part (d'ora in poi anche solo ), in qualità di centro provvisoriamente
[...]
accreditato presso il Servizio sanitario nazionale a svolgere prestazioni rientranti nella branca dell'assistenza ospedaliera in favore degli assistiti dell' , Parte_4
Part chiedeva ingiungersi a detta il pagamento della somma di € 34.880,51, oltre interessi moratori di cui al d. lgs. n. 231/2002, a saldo per le prestazioni di “degenza” dalla prima erogate nel mese di ottobre 2016, risultante dalla fattura n. 243/pa del
2/11/2016 ed in virtù del contratto di cui all'art.
8-quinquies, co. 2, d. lgs. 502/1992 stipulato il 4.3.2017.
2. Con decreto ingiuntivo n.292/2019, emesso il 27/2/2019 e notificato il Part 4/3/2019, il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva all' il pagamento della somma richiesta, “oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio sino al soddisfo”. Part 3. L' con atto di citazione notificato il 12/4/2019, opponendosi al suddetto decreto ingiuntivo, negava la debenza della somma ingiuntale eccependo, per quel che
è d'interesse in questa sede, che le prestazioni erogate rientravano in quelle classificate con il codice 56 e dovevano, dunque, essere remunerate in misura inferiore del 40% rispetto a quelle classificate con il codice 75, secondo il cui prezzo di tariffa la società aveva calcolato l'importo che asseriva ad essa spettante.
A tal proposito depositava:
- nota prot. n. 39622 dell'11/03/2019 a firma della dott.ssa - Persona_2
Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Gestione Economico Finanziaria - con la quale si evidenziava che: “Con determina n.13 del 23/1/2017, adottata dal Distretto
48, sulla fattura n. 243/pa del 2/11/2016 è stato liquidato e successivamente pagato
l'acconto sulle rette di degenza dell'anno 2016 per l'importo di €. 732.736,49. Con successiva adozione di determina n.82 del 24/5/2017 è stato liquidato e pagato il saldo sulle rette di degenza del medesimo anno per l'importo di €. 81.415,16. Per l'importo
N. 2084/2021 R.G.A.C.C. Pag. 2 di 8 Controparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
residuo pari ad €. 34.880,51 della fattura n.243 /pa/2016 non vi è liquidazione e pertanto per quanto sopra riportato c'è da verificare se il predetto importo sia da attribuire ad integrazione del saldo già corrisposto o se sia invece da ritenere un importo oltre il budget consentito”;
- nota prot.n. 2559 del 09.04.2019 a firma del dott. - Persona_3
Part Direttore responsabile del Distretto 48 - con la quale si precisava che: “la era accreditata per n. 100 posti letti avente codice 75, fino al 4.5.2015; dal 05.05.2015, veniva convertito il codice 75 al codice 56, conservando sempre i 100 posti letto;
con determina n.13 del 23.1.2017, è stato liquidato e, successivamente pagato, l'acconto del 90% sulle rette di degenza (fattura n. 143PA del 2.11.2016) l'importo di euro
732.736,49; con determina n.82 del 24.05.2017, è stato liquidato e, successivamente pagato, il saldo sulle rette di degenza pari a euro 81.415,16; (sul)la somma ingiunta di euro 34.880,51 non ha diritto in quanto si riferisce a pazienti considerati in codice 56, la cui retta deve essere abbattuta del 40%, rispetto alla retta del codice 75;
- determine di liquidazione n.13 del 23.1.2017 e n.82 del 24.05.2017.
Dalla documentazione prodotta emergeva che la somma ingiunta non era dovuta in quanto dal 05/05/2015 il calcolo per la liquidazione delle prestazioni si riferiva a pazienti classificati con codice 56 (non come prima del 05.05.2015 con codice
75), la cui retta doveva essere abbattuta del 40%, rispetto alla retta del codice 75.
4. Con comparsa di costituzione depositata il 20.9.2019, si costituiva la
[...]
che resisteva all'avversa opposizione deducendo che l'importo della fattura Pt_1
emessa era stato calcolato secondo la tariffa delle prestazioni classificate con il codice
56, come nella stessa indicato.
5. Con provvedimento del 24/9/2019 depositato il 26/9/2019 il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ritenendo che “l'opposizione è prima facie fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Invero di fronte all'allegazione della società opposta di essere Part creditrice dell'opponente della somma di cui al d.i. opposto, relativamente a Part prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2016, la debitrice ha versato in atti la prova Part di un fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria. In particolare, essa ha invocato, a suo favore, la nota del Direttore del Distretto Sanitario n.48 dell' n.2559 del CP_4
9.4.2019 con cui si dava atto che, relativamente ai ricoveri presso la Casa di Cura oggi
N. 2084/2021 R.G.A.C.C. Pag. 3 di 8 Controparte_3 Controparte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
opposta, a far data dal 5.5.2015, gli stessi rientravano nel codice 56 (a fronte del vecchio codice 75) che giustifica l'abbattimento del corrispettivo delle rese prestazioni nella misura del 40%”.
6. Con la sua sentenza n. 843/2021, pubblicata il 20.4.2021, il Tribunale di Torre
Part Annunziata accoglieva l'opposizione dell' revocava il decreto ingiuntivo opposto sulla base delle considerazioni già esposte con l'ordinanza del 26.9.2019, con la quale il
Part precedente Giudicante aveva evidenziato che l' aveva provato il fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria, richiamando la nota prot. n. 2559 del 09/04/2019 con cui si dava atto che “a ben leggere la cennata fattura n. 243 del 2.11.2016, si comprende agevolmente come il calcolo del corrispettivo dovuto al Centro è stato determinato nella sua interezza, senza in alcun modo prevedere il dovuto abbattimento del 40 %”.
Part Condannava, inoltre, la società opposta a rifondere all' le spese processuali quantificate in € 310,00 per spese ed € 7.250,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Part
7. Con una citazione notificata all in data 4.5.2021, la appellata a CP_5
questa Corte chiedendo di volere, in riforma della sentenza appellata, rigettare Part l'opposizione dell' confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'appellata a rifonderle le spese dei due gradi del processo, distraendole in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario.
In particolare, con un unico motivo, ha censurato la sentenza ritenendo che “la motivazione assunta dal primo giudice appare sicuramente illogica e non corrispondente alla realtà processuale ed in violazione dell'art. 2697 c.c. secondo comma e art. 115 c.p.c.”.
Il Tribunale, a suo dire, non avrebbe correttamente valutato la documentazione Part prodotta né esaminato le deduzioni svolte negli scritti difensivi;
in particolare, l' non aveva mai contestato la fattura posta alla base del monitorio né aveva specificato quale fosse la tariffa da applicare alle prestazioni rese, corrispondente alla retta dovuta per pazienti con codice di prestazione numero 56 da abbattersi del 40% rispetto al codice 75. Inoltre, ha ribadito che le prestazioni in questione erano state già descritte con il codice 56, con indicazione del numero dei pazienti e dei giorni di degenza, della retta e di quella ridotta e dell'importo complessivo richiesto, sicché avrebbe dovuto Par essere l' a fornire la prova di una eventuale erronea applicazione del codice di
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prestazione, tenuto conto che dalla fattura prodotta risultava la corretta applicazione del codice 56.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “A. In via preliminare, accogliere e conseguentemente riformare e/o annulla-re la sentenza n. 843 del 2021 –
R.G. 2444/2019 pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 20 aprile 2021, per i motivi sopra esposti;
B. Disporre la revoca della revoca del d.i. n. 292/2019 reso dal Tribunale di Torre Annunziata emesso in favore del;
C. condannare Parte_1
in ogni caso la al pagamento delle spese, diritti Controparte_2
ed onorari oltre al rimborso forfettario (sui diritti ed onorari) del doppio grado di giudizio, il tutto in favore dell'Avv. Gennaro Cavallaro, Avv. e Avv. Parte_2
tutti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato Parte_3
principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
Part 8. L' dal suo canto, costituendosi innanzi a questa Corte il 16/9/2021, ha chiesto la conferma della sentenza appellata, rassegnando le seguenti conclusioni: “1.
Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla – in persona Parte_5
del legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione in primo grado (n. 292/2019);
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento integrale di spese ed onorari di giudizio”.
9. Alla prima udienza dell'1/3/2022 la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi il 21 gennaio 2025, in cui nessuna delle parti ha modificato le proprie conclusioni e la Corte ha concesso alle parti i termini per le memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è inammissibile a norma dell'art. 342 c.p.c. poiché l'unico motivo su cui si fonda è privo della necessaria specificità, intesa come congruenza logico - giuridica delle critiche in cui esso si sostanzia rispetto alla motivazione della sentenza
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appellata; ed infatti, la non ha sottoposto ad una attenta e puntuale critica Parte_1
le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure.
L'atto di appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali, deve contenere una chiara individuazione delle parti del provvedimento oggetto del gravame e deve mettere in luce il vizio logico del ragionamento posto a base della pronunzia appellata di modo che i vizi esposti, se condivisi dal giudice del gravame, siano idonei a determinare la riforma della decisione. In particolare, è necessario che l'appellante colga la ratio decidendi del primo giudice con censure che siano sufficienti a determinare la riforma della sentenza di primo grado in termini a lui favorevoli. Tali principi trovano totale conferma nella giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 21799/2017).
Nel caso in esame, la non pare aver fatto buon governo di tali Parte_1
principi; come emerge dalla lettura dell'unico motivo introdotto, esso contiene lamentele – più che censure - che non sono logicamente idonee a mettere in crisi la decisione adottata.
L'appellante, invero, si limita a ripetere pedissequamente quanto già affermato in primo grado e, più precisamente, che l'importo indicato nella fattura emessa con il n. 214_PA il 1° settembre 2016 si riferiva a prestazioni classificate con il codice 56 e Part non già, come invece sostenuto dall' con il codice 75.
Così facendo non ha colto il nucleo della decisione di primo grado, né ha allegato censure che siano sufficienti a determinare la riforma della sentenza di primo grado in termini a lui favorevoli.
Ma quand'anche si volesse scrutinare anche il merito della censura oggetto dell'appello, dovrebbe affermarsi che l'appello è del tutto infondato.
Part L' contrariamente a quanto asserito dalla ha espressamente e Parte_1
puntualmente contestato la spettanza degli importi richiesti, ha depositato note e determine e dunque atti amministrativi, pubblicati sull'albo on line dell'ente e non impugnati, con i quali ha evidenziato che gli importi richiesti si riferivano a prestazioni Part erogate dalla «a giornate di degenza» e, dunque, secondo un criterio non
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applicabile alle prestazioni classificate con il codice 56 da remunerare invece «a dimissioni».
Dalle risultanze processuali risulta che con la determina n. 13 del 23.1.2017 Part l' deliberava la liquidazione dell'acconto del 90% relativo alle degenze del mese di ottobre 2016, chiarendo che l'importo riconosciuto era inferiore a quello fatturato poiché la Casa di Cura aveva trasmesso il fatturato computato a “giornate di degenza” per i cod. 56 e cod. 60, e, pertanto, non sovrapponibile al sistema di computo a
“dimissioni” come allegato nel quadro di liquidazione tecnica, parte integrante della determina.
Ne consegue che alla luce della espressa contestazione del suddetto importo fatturato dal (che ha applicato alla fatturazione il criterio “a giornate di Pt_1
degenza” non applicabile per il cod. 56 a cui invece secondo le procedure regionali in materia si fattura “a dimissioni”), e la mancata impugnativa delle determine, la domanda del era ab origine infondata. Pt_1
Part Siffatte circostanze, portata a conoscenza della al momento dell'introduzione della lite, non risultano seriamente contestate, atteso che il Centro nella propria comparsa di costituzione, si è limitata a sostenere di aver correttamente applicato il codice 56.
Part In altre parole, l'eccezione dell' - con cui negava la debenza della somma Part ingiuntale - deve ritenersi provata giacché la , anziché contestare specificamente i fatti riportati dalla controparte deducendo l'esistenza di altri fatti (anche modificativi) Part idonei ad escluderne la veridicità, si è limitata ad evidenziare che l' non avesse assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c..
In definitiva l'appello va dichiarato inammissibile.
II. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come mod. dal successivo decreto n. 147/2022, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della
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controversia, da collocare nello scaglione da € 26.001,01 a € 52.000,00, nel complessivo importo di € 5.300 (€ 1.100 per la fase di studio, € 800 per la fase introduttiva, € 1.600 per la fase istruttoria, € 1.800 per la fase decisoria) ed € 795 per spese generali di rappresentanza e difesa.
III. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 843/2021, pubblicata il 20.4.2021, proposto dalla Parte_1
con citazione notificata all' il 4.5.2021 così Controparte_2
provvede:
A) dichiara inammissibile l'appello;
B) condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle Parte_4
spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 6.095,00 €, di cui
5.300,00 € per compenso e 795,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre al contributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Pa N. 2084/2021 R.G.A.C.C. Pag. 8 di 8 Controparte_3