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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/07/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1632/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. _______/______,
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. RO Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24 giugno 2024, da
1) Parte_1
Nata a Milano il 20 novembre 1981
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...]
con gli Avvocati Teresa Devercelli e Cecilia Maria Elisa Pepe
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 20 marzo 1977
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente A EL RR (CO), via Goffredo da Bussero n. 8/b
1 con gli Avvocati Alessandra Maddi e Anna Felicita Bonzini
i quali hanno contratto matrimonio concordatario,
a Baranzate (MI), in data 17 maggio 2008,
(anno 2008, atto n. 3, parte 2, serie A);
SEPARAZIONE:
Separati consensualmente con sentenza n. 308 del 22 novembre 2024, emessa nel procedimento V.G. 1632/2024,
e pubblicata il 2 dicembre 2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con le seguenti FIGLIE MINORI:
- nata il [...] a [...]; Testimone_1
- nata il [...] a [...] Testimone_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto depositato in data 24 giugno 2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Le figlie minori e sono affidate in via condivisa a entrambi i genitori. Tes_1 Testimone_2
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggior interesse delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie stesse.
2. Le figlie minori e sono collocate in via prevalente presso la madre, Tes_1 Testimone_2 nell'abitazione sita a EL RR (CO), in Via Goffredo Da Bussero n. 8/b, che, per l'effetto resta assegnata alla Signora RO, con tutto quanto l'arreda e correda, in qualità di genitore collocatario delle figlie.
I coniugi danno atto che il marito si è già allontanato dalla casa familiare portando con sé i propri effetti personale e quanto di sua proprietà ad esclusione di quadri e stampe di sua proprietà che restano collocati nella casa di comune accordo.
.
3. Il Signor considerata l'organizzazione su base turnaria del suo orario di lavoro, potrà vedere Pt_2
e tenere con sé le figlie e secondo il seguente calendario, salvo diverso e migliore Tes_1 Testimone_2 accordo tra le parti:
a) infrasettimanalmente:
2 - nella settimana nella quale svolge il turno di mattina (dalle ore 7:30 alle ore 15:12), per tre pomeriggi
(indicativamente lunedì, mercoledì e giovedì), dalle ore 16:30 fino alle ore 19:30;
- nella settimana nella quale svolge il turno pomeridiano (dalle ore 11:48 alle ore 19:30) durante l'intero giorno di riposo (da comunicare alla madre con almeno una settimana di anticipo), dalle ore 14:30 fino alle ore 19:30 durante il periodo scolastico. Si precisa che, in corrispondenza del termine del ciclo scolastico, il padre, nell'anzidetto giorno di riposo, preleverà le figlie dall'abitazione materna alle ore 9:00, ove le riporterà alle ore 19:30;
b) nella settimana in cui il padre è impegnato per il lavoro nel turno della mattina, dalle ore 19:30 del venerdì alle ore 19:30 della domenica.
Quanto ai periodi di vacanza, salvo diverso accordo e compatibilmente con le esigenze di lavoro, il padre potrà tenere con sé le due figlie:
a) per metà del periodo delle vacanze scolastiche natalizie, in via alternata di anno in anno con la madre, dal 24 dicembre mattina al 31 dicembre mattina o dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio;
b) durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni con la madre;
c) durante le vacanze scolastiche di Carnevale ad anni alterni con la madre;
d) durante i ponti infrannuali (es. 25 Aprile, 1° Maggio, 2 giugno, Per_1 [...]
, etc.) in via alternata con la madre;
Persona_2
e) durante le vacanze scolastiche estive per tre settimane, anche non consecutive, che verranno individuate previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
I genitori si impegnano a comunicarsi previamente indirizzi e luoghi di villeggiatura nei quali trascorreranno i rispettivi periodi di vacanza con le figlie.
4. Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie e Pt_2 Tes_1 Testimone_2 con le seguenti modalità:
a) versando alla Signora RO, quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, tramite bonifico bancario,
l'assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per figlia), assegno rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita a far data dal maggio 2025 (base maggio 2024). Spetterà alla moglie comunicare al marito l'importo dovuto per tale aggiornamento;
b) pagando e/o rimborsando alla madre collocataria 1/3 (ovverosia il 34 %) delle spese straordinarie extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa del Tribunale di Como del 24 maggio 2018 e cioè:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
3 • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/ treno) dal luogo di risiedente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature ( comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g)spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo del bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti danno atto che le condizioni economiche pattuite nel presente ricorso, ivi compresa la quantificazione della quota di proprietà dell'immobile coniugale già ceduta e la ripartizione delle spese extra assegno come precede, tiene conto della differenza di reddito tra i coniugi e dei costi relativi a propria abitazione che si è impegnato a sostenere. Parte_2
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o equipollenti, es. via Whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4 5. I coniugi si impegnano a non liquidare i piani di accumulo (rispettivamente n. 01968/3100/20578855
e n.01968/3100/20578862) attivati presso Banca Intesa in favore di e fino al Tes_1 Testimone_2 raggiungimento della maggiore età di ciascuna delle figlie;
dopodiché, al raggiungimento della suddetta soglia di età delle figlie, i genitori si impegnano a versare, al momento della liquidazione, il controvalore del piano d'accumulo su rispettivi conti correnti aperti ad hoc e intestati alle figlie.
I coniugi altresì convengono che le azioni nelle seguenti società detenute dalla Signora Parte_1
restino di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno:
[...] Controparte_1 ed UR
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Quando la Signora riceverà somme in relazioni a tali Controparte_1 Parte_1 partecipazioni azionarie, a titolo di distribuzione di dividendi o riserve, di distribuzione di proventi di liquidazione o a titolo di corrispettivo per la vendita, tali importi saranno equamente ripartiti tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, al netto di qualsivoglia onere e dell'imposizione fiscale. La sig.ra RO si impegna a informare adeguatamente il sig. circa l'andamento e la gestione di siffatte partecipazioni, Pt_2 fornendo allo stesso copia di tutte le comunicazioni inerenti.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento vantando redditi e mezzi adeguati.
7. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie
5 a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
in data 17 maggio 2008, a Baranzate (MI)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Baranzate (MI)
(anno 2008, atto n. 3, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Baranzate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 24.7.2025
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. RO Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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