Articolo 1 della Legge 7 novembre 1977, n. 1008
Articolo 2
Versione
2 febbraio 1978
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi, con scambio di note, firmato a Roma il 7 aprile 1976.
Entrata in vigore il 2 febbraio 1978