CASS
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 09/02/2024, n. 5775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5775 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 5775 Anno 2024 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 25/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Termini Imerese del 02/11/2021, che aveva dichiarato TO UT colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 05/11/2016, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico con lama a punta e taglio pieghevole, azionabile con manovra manuale, della lunghezza complessiva di cm. 32 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, ordinando anche la confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Ricorre per cassazione TO UT, per il tramite del difensore avv. NT TO, denunciando erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione, in relazione alla richiesta formulata in grado di appello, volta alla emissione di sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta. La difesa ha poi presentato memoria e conclusioni, riportandosi integralmente ai già rassegnati motivi di ricorso, così ribadendo la richiesta di annullamento - con o senza rinvio - della sentenza impugnata, per essersi il reato estinto per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, già nel corso del giudizio di appello. 3. La fattispecie di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione alla quale si procede, è estinta per prescrizione. Invero, il fatto risale al 5/11/2016 e il termine ordinario di prescrizione, trattandosi di contravvenzione, è pari a quattro anni, elevabile a un massimo di cinque. Tale termine massimo - in assenza di cause di sospensione - è vanamente decorso alla data del 5/11/2021; la sentenza di secondo grado è stata invece emessa il 17/5/2023, ossia allorquando tale periodo era già interamente decorso. Il ricorso non può ritenersi inammissibile, dovendosi richiamare il dictum di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, nella cui parte motiva è dato leggere quanto segue: «A diversa conclusione deve pervenirsi nel caso in cui con il ricorso per cassazione è dedotta, sia pure come unica doglianza, l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice. In questa ipotesi, il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità». 4. Pertanto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., possono condurre a una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per essere il reato contestato ormai estinto per prescrizione. 5. Resta ferma la già disposta confisca del coltello a serramanico, misura di sicurezza che riveste un carattere obbligatorio, ai sensi dell'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, a norma del quale «Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi»; tale obbligatorietà vige in relazione a tutte le ipotesi delittuose e contravvenzionali attinenti alle armi, anche in caso di estinzione del reato (Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012, dep. 2013, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015 Costantini, Rv. 265409; Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458; Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Terranova, Rv. 266894; Sez. 1, n. 54086 del 15/11/12017, Loukili, Rv. 272085; Sez. 4, n. 17644 del 28/03/2023, De Barre, Rv. 284607).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, ferma la confisca. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 5775 Anno 2024 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 25/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Termini Imerese del 02/11/2021, che aveva dichiarato TO UT colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 05/11/2016, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico con lama a punta e taglio pieghevole, azionabile con manovra manuale, della lunghezza complessiva di cm. 32 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, ordinando anche la confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Ricorre per cassazione TO UT, per il tramite del difensore avv. NT TO, denunciando erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione, in relazione alla richiesta formulata in grado di appello, volta alla emissione di sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta. La difesa ha poi presentato memoria e conclusioni, riportandosi integralmente ai già rassegnati motivi di ricorso, così ribadendo la richiesta di annullamento - con o senza rinvio - della sentenza impugnata, per essersi il reato estinto per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, già nel corso del giudizio di appello. 3. La fattispecie di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione alla quale si procede, è estinta per prescrizione. Invero, il fatto risale al 5/11/2016 e il termine ordinario di prescrizione, trattandosi di contravvenzione, è pari a quattro anni, elevabile a un massimo di cinque. Tale termine massimo - in assenza di cause di sospensione - è vanamente decorso alla data del 5/11/2021; la sentenza di secondo grado è stata invece emessa il 17/5/2023, ossia allorquando tale periodo era già interamente decorso. Il ricorso non può ritenersi inammissibile, dovendosi richiamare il dictum di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, nella cui parte motiva è dato leggere quanto segue: «A diversa conclusione deve pervenirsi nel caso in cui con il ricorso per cassazione è dedotta, sia pure come unica doglianza, l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice. In questa ipotesi, il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità». 4. Pertanto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., possono condurre a una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per essere il reato contestato ormai estinto per prescrizione. 5. Resta ferma la già disposta confisca del coltello a serramanico, misura di sicurezza che riveste un carattere obbligatorio, ai sensi dell'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, a norma del quale «Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi»; tale obbligatorietà vige in relazione a tutte le ipotesi delittuose e contravvenzionali attinenti alle armi, anche in caso di estinzione del reato (Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012, dep. 2013, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015 Costantini, Rv. 265409; Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458; Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Terranova, Rv. 266894; Sez. 1, n. 54086 del 15/11/12017, Loukili, Rv. 272085; Sez. 4, n. 17644 del 28/03/2023, De Barre, Rv. 284607).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, ferma la confisca. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.