Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2010, n. 16800
CASS
Sentenza 20 aprile 2010

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Massime1

La sospensione dell'ordine di esecuzione prevista dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. trova applicazione solo quando il condannato, al momento della formazione del giudicato, si trovi in stato di libertà: condizione che non può dirsi realizzata nei confronti del latitante e dell'evaso, i quali vanno assimilati al detenuto. Conf. sez. I, 23 aprile 2010 n. 16816, Kulla, non massimata.

Commentario1

  • 1L'ordine di esecuzione della carcerazione con contestuale sospensione
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 marzo 2020

    Di seguito la formula per disporre l'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione. La presente formula per disporre l'ordine di carcerazione è tratta da “Nuovo formulario annotato dell'esecuzione penale” scritto da Valerio de Gioia, Paolo Emilio De Simone. La formula per l'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione. N…………… R.G.E. Procura della Repubblica presso il Tribunale di …………… (ovvero) Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di …………… Ufficio Esecuzioni Penali (1) Il Pubblico ministero (ovvero) Il Procuratore Generale poiché è in esecuzione la sentenza n. ……………, emessa in data …………… dal…………… …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2010, n. 16800
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16800
Data del deposito : 20 aprile 2010

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