Sentenza 20 aprile 2010
Massime • 1
La sospensione dell'ordine di esecuzione prevista dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. trova applicazione solo quando il condannato, al momento della formazione del giudicato, si trovi in stato di libertà: condizione che non può dirsi realizzata nei confronti del latitante e dell'evaso, i quali vanno assimilati al detenuto. Conf. sez. I, 23 aprile 2010 n. 16816, Kulla, non massimata.
Commentario • 1
- 1. L'ordine di esecuzione della carcerazione con contestuale sospensioneRedazione · https://www.diritto.it/ · 9 marzo 2020
Di seguito la formula per disporre l'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione. La presente formula per disporre l'ordine di carcerazione è tratta da “Nuovo formulario annotato dell'esecuzione penale” scritto da Valerio de Gioia, Paolo Emilio De Simone. La formula per l'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione. N…………… R.G.E. Procura della Repubblica presso il Tribunale di …………… (ovvero) Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di …………… Ufficio Esecuzioni Penali (1) Il Pubblico ministero (ovvero) Il Procuratore Generale poiché è in esecuzione la sentenza n. ……………, emessa in data …………… dal…………… …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2010, n. 16800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16800 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/04/2010
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1129
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 37063/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GJ DU N. IL 19/02/1975;
avverso l'ordinanza n. 227/2009 TRIBUNALE di MODENA, del 04/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Stabile Carmine che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza depositata il 5/6/2009 il Tribunale di Modena ha respinto l'istanza proposta nell'interesse di GJ DU diretta ad ottenere la revoca dell'ordine di esecuzione della pena emesso dal P.M. il 14/4/2009 perché non preceduto dall'ordine di sospensione della esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5. Il Tribunale ha osservato che ostava ad accogliere l'istanza il fatto che la predetta norma presupponeva palesemente che il condannato passibile di esecuzione dell'ordine di carcerazione fosse, al momento del giudicato, in stato di libertà e non già che si trovasse - come accaduto per il richiedente RA UR - in condizione di latitanza;
la ratto dell'istituto, ad avviso del Tribunale, era quella di impedire che il condannato, passibile di essere destinatario di uno dei benefici penitenziari, venisse immediatamente ristretto in carcere in esecuzione della pena;
tale esigenza e tale opportunità evidentemente non sussistevano nel caso di colui che fosse latitante di fronte ad un provvedimento assunto per limitarne la libertà personale. Di qui la inesistenza della condizione per accedere alla richiesta del latitante RA UR.
Per l'annullamento di tale ordinanza il difensore del condannato ha proposto ricorso il 23/6/2009 denunziando la errata interpretazione della norma di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5, dovendosi, ad avviso del ricorrente difensore, ritenere ostativa solo la condizione di effettiva privazione della libertà in capo al richiedente la sospensione e non quella, ben diversa e non assimilabile, della latitanza.
Ritiene il Collegio che il ricorso non sia meritevole di accoglimento, avendo il giudice del merito dato corretta interpretazione dell'art. 656 c.p.p., comma 5, alla stregua del prevalente indirizzo di questa Corte, al quale si ritiene di dare seguito, e dovendosi pertanto affermare che la sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5 è applicabile solo quando il condannato, al momento della formazione del giudicato, si trovi in stato di libertà; al contrario, i presupposti di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5 non possono ritenersi sussistenti nei confronti del latitante o dell'evaso, situazioni equiparabili a quella del detenuto e, come tali, preclusive (in tal senso la massima di Cass. n. 8213 del 2008; cfr. tra le altre: Cass. sentenze n. 18362 del 2007 e n. 43579 del 2003).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente RA UR al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010