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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/12/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 4878/2025, promossa dalla sig.ra nata a [...] Parte_1
(PG) il 9/2/1962, in qualità di erede del sig. nato a [...] Persona_1
HE UR (GE) il 15/4/1954, deceduto in OR (GE) il 28/11/2024, elettivamente domiciliata in Genova, Via Roma 11/6, presso e nello studio dell'Avv. Gian Giacomo Rapallini, che la rappresenta e difende per mandato in atti ricorrente contro sig. nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1 C.F._1
resistente contumace
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
come da verbale d'udienza, da intendersi qui integralmente richiamato
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. datato 26/5/2025, la sig.ra Parte_1
esponeva, tra l'altro:
- di avere accettato, con beneficio di inventario (prod. n. 2), l'eredità morendo dismessa dal sig. Persona_1
- che dell'eredità faceva parte, tra l'altro, anche l'unità immobiliare sita in
Genova, Via Pacinotti civ. 10 int. 6, così censita al Comune di Genova:
Sez. , Foglio 45, Mappale 115, Sub. 9, Cat. A/4, Classe 3, Vani 4,
Sup. Cat. mq. 62;
- che il predetto bene era occupato, senza alcun valido titolo, dal sig.
Controparte_1
- che nessun contratto era mai stato stipulato (e registrato) con il resistente;
- che, inoltre, l'appartamento si trovava in pessime condizioni igieniche.
Concludeva, pertanto, nel senso riportato a pagina 4 dell'atto introduttivo.
Nel corso del giudizio - svoltosi nella contumacia del sig. non CP_1
costituitosi nonostante la regolarità della notifica – si procedeva all'assunzione delle prove orali ammesse con provvedimento del 16/10/2025, dopo di che, previa discussione, la causa era trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Tanto premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle pretese avanzate dalla sig.ra atteso che, dall'attività istruttoria Pt_1
espletata (v., in particolare, le deposizioni – cui si fa in questa sede rinvio – rese all'udienza dell'11/12/2025 dai testi ed ), Testimone_1 Testimone_2
è emerso che l'appartamento che qui interessa non è più attualmente occupato dal sig. Controparte_1
2 In particolare, il predetto teste , ha confermato che parte resistente ha Tes_2
occupato l'unità immobiliare fino al 4 giugno 2025 ed ha poi restituito le chiavi alla sig.ra moglie del teste. Parte_1
Lo stesso sig. ha, altresì, escluso che l'occupazione fosse fondata su Tes_2
un contratto stipulato con il sig. CP_1
Ne consegue che non vi è luogo a provvedere neppure sulla domanda di rilascio del bene.
Peraltro, in virtù del principio della soccombenza virtuale (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. 11/01/2006 n. 271 – Cass. 2/08/2004 n. 14775), l'odierno resistente va condannato al pagamento delle spese di lite (valore indeterminato), atteso che il rilascio dell'immobile in data 4/6/2025 è avvenuto successivamente alla notifica (3/6/2025) dell'atto introduttivo della presente controversia;
in ogni caso, in ordine all'ammontare delle spese medesime, appare congruo applicare la riduzione del 50% rispetto ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022, in considerazione del numero e del grado di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
1) dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle domande proposte dall'attrice sig.ra per le ragioni esposte in parte Parte_1
motiva;
2) condanna il sig. al pagamento, a favore della sig.ra Controparte_1
delle spese di giudizio, liquidate in € 545,00 per esborsi e in € Parte_1
3.808,00 per compensi (€ 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.452,50 per quella decisionale), oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Genova, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia
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