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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/01/2024, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 9084 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Marina Pugliese Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio promosso da:
C.F. nata a [...], il04/04/1987, Parte_1 C.F._1
residente in [...]44 16100 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FLORINO MARIA FRANCESCA
(C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
Ricorrente
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il13/02/1966, Controparte_1 C.F._3
residente in V. ACQUARONE 56/10 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. COLONELLO STEFANIA (C.F. ), che lo C.F._4
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: Come da note scritte depositate telematicamente sottoscritte da entrambe.
MOTIVI DELLA DECISIONE Visto il ricorso proposto dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo ed hanno rassegnato conclusioni congiunte, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA in data 27.08.2016 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
04/05/2021 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della figlia minore nata il [...]; Persona_1
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in il dai Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Genova il 26.08.2016, trascritto nel Registro dello Stato civile del Comune di Genova al n. 267 Parte
II, S.A. vol anno 2016 Uff 1 fra e come in atto generalizzati, Controparte_1 Parte_1
con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) la figlia nata a [...] il [...], resta in affido condiviso di Persona_1
entrambi i genitori, con residenza anagrafica come attualmente presso il padre e collocazione prevalente presso la madre, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ad eccezione delle sole decisioni di ordinaria amministrazione, che ciascun genitore assumerà autonomamente nei periodi di rispettiva pertinenza. Le decisioni di maggior rilievo riguardanti la bambina verranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
3) il padre terrà con sé la figlia secondo il seguente calendario:
settimana uno: il giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giorno successivo;
settimana due: dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola.
A partire dal mese di marzo 2024 il padre terrà con sé la figlia secondo il seguente calendario
settimana uno: il lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giorno successivo.
Il venerdì dall'uscita di scuola con pernottamento fino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola.
settimana due: il giovedì all'uscita da scuola con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo.
Le eventuali variazioni, sul calendario di visita, andranno comunicate e concordate con congruo anticipo, in modo che i genitori possano agevolmente organizzarsi con la propria attività lavorativa. Le parti concordano che nei periodi di fermo scolastico, il padre terrà con sé la figlia dalle ore
13.00 del giorno previsto per la visita e la riporterà sempre alle ore 13.00, in modo da consentire alla minore un maggior riposo rispetto agli orari di routine.
Il prelievo e riaccompagnamento della minore avverrà, come attualmente, sempre presso area antistante il Cimitero di Staglieno o, in ogni caso, a metà strada fra le abitazioni dei genitori.
Le principali festività (per quanto riguarda Natale dal 22 al 30 dicembre e Capodanno dal 30 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che come da tradizione familiare, al di Per_1
là del criterio dell'alternanza, starà con il padre la sera del 24 dicembre ed il 25 dicembre sino al 26 dicembre dopo pranzo starà con la madre) saranno trascorse dalla minore con l'uno o l'altro genitore con alternanza annuale, incusi compleanni ed onomastici e ponti scolastici;
la settimana di vacanza della scuola germanica di ottobre sarà trascorsa dalla figlia con la mamma e quella di febbraio con il papà come attualmente;
ciascun genitore potrà trascorrere durante l'estate un periodo di vacanze estive con la figlia fino a complessivi 15 giorni, anche non continuativi, nel periodo 1 luglio e 31 agosto: la scelta dei periodi di competenza dovrà essere comunicata per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno, rispettando l'alternanza annuale sulla festività di Ferragosto;
i genitori si comunicheranno vicendevolmente i recapiti dei luoghi di villeggiatura ove saranno con la figlia e favoriranno almeno un contatto telefonico al giorno fra genitore assente e la figlia;
ciascun genitore, durante i rispettivi periodi di permanenza presso l'uno o l'altro, curerà che esegua puntualmente i compiti Per_1
assegnati dalla scuola e che la stessa minore frequenti con regolarità gli appuntamenti presso il e le altre attività, sia scolastiche sia socio-sanitarie; Org_1
4) il Signor contribuirà al mantenimento della figlia minore con Controparte_1 Per_1
versamento alla signora entro il giorno 30 di ogni mese, a mezzo bonifico e a Parte_1
decorrere dal mese di gennaio 2024, della somma di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/==) mensili, rivalutabili istat dal mese di gennaio 2025;
5) entrambi i genitori parteciperanno al 50% delle spese straordinarie necessarie alla figlia, secondo le voci e con i criteri di cui al verbale di riunione della quarta sezione del Tribunale di Genova del 15/9/2016 che si allega al presente atto sub A) e con precisazione che Per_1
nei periodi di competenza del padre continuerà a frequentare il corso di sci agonistico, con costi di iscrizione, di attrezzature e di trasferte, dalla stagione 2023-2024 in avanti, a carico del padre;
le parti convengono, anche nel bilanciamento degli accordi economici riguardanti la minore di cui al presente atto, altresì, che sia iscritta da gennaio 2024 e in avanti, Per_1
a corso sportivo annuale a Genova, prescelto dalla minore secondo le sue preferenze, la cui frequenza sarà assicurata dalla madre e con costi tutti annui inclusi di iscrizione, di attrezzature e di trasferte, a carico della madre stessa;
i costi della scuola privata Org_2
che continuerà a frequentare come già concordato dai genitori, saranno sostenuti da Per_1
entrambi al 50% (fatta eccezione per i costi di refezione che restano a carico della madre in quanto sostitutivi del pasto). I costi per eventuali baby-sitter rimarranno ad esclusivo carico del genitore che si avvale del relativo servizio, così come resteranno a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, i costi per le ripetizioni. Le spese straordinarie superiori ad € 200,00 dovranno essere, comunque, previamente concordate da entrambi i genitori. Il conguaglio spese sostenute secondo quanto sopra convenuto, avverrà su base mensile entro il giorno 05 del mese successivo, a fronte di esibizione di documentazione scritta comprovante la singola spesa sostenuta. L'assegno unico sarà percepito unicamente dalla madre. La figlia resterà a carico fiscalmente al 50% di ciascun genitore, come già concordato fra le parti per il passato;
6) le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi contribuzione a titolo di mantenimento in quanto percettori di redditi propri e, pertanto, autosufficienti;
7) le parti confermano quanto convenuto in sede di verbale di separazione in riferimento alla integrale definizione di ogni rapporto economico pregresso fra loro intercorrente, dando atto che la Signora accetta, a tombale definizione dei rapporti economici derivanti dal Pt_1
coniugio e a soluzione definitiva della crisi familiare, il minor importo di € 48.000,00
(quarantottomila/==) in unica soluzione a fronte del versamento convenuto in sede di separazione, per € 30.000,00 (trentamila/==) entro e non oltre il 30 aprile 2026 e per €
30.000,00 (trentamila/==) entro e non oltre il 30 aprile 2031 (tale ultima somma con rivalutazione ed interesse legale); pertanto le parti, anche in via transattiva, concordano che il
Signor corrisponderà alla Signora entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla CP_1 Pt_1
data di pubblicazione della sentenza che definirà il presente procedimento, l'importo di euro
48.000,00 (quarantottomila/==), a mezzo bonifico bancario – di cui la stessa rilascerà quietanza a saldo entro giorni 3 dalla ricezione – sull'iban già indicato a definitiva definizione di ogni pretesa e richiesta economica e a saldo e stralcio di quanto convenuto in verbale di separazione omologato quale patto aggiunto;
8) le parti dichiarano, con il buon fine del versamento della somma di cui al precedente art. 7), di aver definito ogni questione tra di loro pendente e non avanzano alcuna ulteriore reciproca pretesa e/o rivendicazione, di qualsivoglia natura, anche se fino ad oggi non fatta valere, per nessuna ragione, titolo e/o causa, anche per rivalutazione istat pregresso e rimborso spese di refezione pregresse;
9) le parti autorizzano i documenti per l'espatrio con iscrizione della figlia minore o documento equipollente;
10) ciascuna parte rinuncia alle differenti domande proposte in corso di giudizio e l'altra parte accetta la relativa rinuncia a spese compensate;
11) le parti rinunciano fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza e rinunciano alla comparizione personale delle parti, dispensando i rispettivi difensori dai termini per il deposito di memorie, conclusionali e repliche.
12) ciascuna parte si farà carico dei compensi del proprio difensore, con rinuncia dei legali alla solidarietà di cui all'art 13 L.P.F.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
Numero II 267, Parte II Serie A Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Cis' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 29.12.2023
Il Giudice rel. ed Est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Marina Pugliese Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio promosso da:
C.F. nata a [...], il04/04/1987, Parte_1 C.F._1
residente in [...]44 16100 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FLORINO MARIA FRANCESCA
(C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
Ricorrente
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il13/02/1966, Controparte_1 C.F._3
residente in V. ACQUARONE 56/10 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. COLONELLO STEFANIA (C.F. ), che lo C.F._4
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: Come da note scritte depositate telematicamente sottoscritte da entrambe.
MOTIVI DELLA DECISIONE Visto il ricorso proposto dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo ed hanno rassegnato conclusioni congiunte, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA in data 27.08.2016 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
04/05/2021 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della figlia minore nata il [...]; Persona_1
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in il dai Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Genova il 26.08.2016, trascritto nel Registro dello Stato civile del Comune di Genova al n. 267 Parte
II, S.A. vol anno 2016 Uff 1 fra e come in atto generalizzati, Controparte_1 Parte_1
con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) la figlia nata a [...] il [...], resta in affido condiviso di Persona_1
entrambi i genitori, con residenza anagrafica come attualmente presso il padre e collocazione prevalente presso la madre, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ad eccezione delle sole decisioni di ordinaria amministrazione, che ciascun genitore assumerà autonomamente nei periodi di rispettiva pertinenza. Le decisioni di maggior rilievo riguardanti la bambina verranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
3) il padre terrà con sé la figlia secondo il seguente calendario:
settimana uno: il giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giorno successivo;
settimana due: dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola.
A partire dal mese di marzo 2024 il padre terrà con sé la figlia secondo il seguente calendario
settimana uno: il lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giorno successivo.
Il venerdì dall'uscita di scuola con pernottamento fino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola.
settimana due: il giovedì all'uscita da scuola con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo.
Le eventuali variazioni, sul calendario di visita, andranno comunicate e concordate con congruo anticipo, in modo che i genitori possano agevolmente organizzarsi con la propria attività lavorativa. Le parti concordano che nei periodi di fermo scolastico, il padre terrà con sé la figlia dalle ore
13.00 del giorno previsto per la visita e la riporterà sempre alle ore 13.00, in modo da consentire alla minore un maggior riposo rispetto agli orari di routine.
Il prelievo e riaccompagnamento della minore avverrà, come attualmente, sempre presso area antistante il Cimitero di Staglieno o, in ogni caso, a metà strada fra le abitazioni dei genitori.
Le principali festività (per quanto riguarda Natale dal 22 al 30 dicembre e Capodanno dal 30 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che come da tradizione familiare, al di Per_1
là del criterio dell'alternanza, starà con il padre la sera del 24 dicembre ed il 25 dicembre sino al 26 dicembre dopo pranzo starà con la madre) saranno trascorse dalla minore con l'uno o l'altro genitore con alternanza annuale, incusi compleanni ed onomastici e ponti scolastici;
la settimana di vacanza della scuola germanica di ottobre sarà trascorsa dalla figlia con la mamma e quella di febbraio con il papà come attualmente;
ciascun genitore potrà trascorrere durante l'estate un periodo di vacanze estive con la figlia fino a complessivi 15 giorni, anche non continuativi, nel periodo 1 luglio e 31 agosto: la scelta dei periodi di competenza dovrà essere comunicata per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno, rispettando l'alternanza annuale sulla festività di Ferragosto;
i genitori si comunicheranno vicendevolmente i recapiti dei luoghi di villeggiatura ove saranno con la figlia e favoriranno almeno un contatto telefonico al giorno fra genitore assente e la figlia;
ciascun genitore, durante i rispettivi periodi di permanenza presso l'uno o l'altro, curerà che esegua puntualmente i compiti Per_1
assegnati dalla scuola e che la stessa minore frequenti con regolarità gli appuntamenti presso il e le altre attività, sia scolastiche sia socio-sanitarie; Org_1
4) il Signor contribuirà al mantenimento della figlia minore con Controparte_1 Per_1
versamento alla signora entro il giorno 30 di ogni mese, a mezzo bonifico e a Parte_1
decorrere dal mese di gennaio 2024, della somma di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/==) mensili, rivalutabili istat dal mese di gennaio 2025;
5) entrambi i genitori parteciperanno al 50% delle spese straordinarie necessarie alla figlia, secondo le voci e con i criteri di cui al verbale di riunione della quarta sezione del Tribunale di Genova del 15/9/2016 che si allega al presente atto sub A) e con precisazione che Per_1
nei periodi di competenza del padre continuerà a frequentare il corso di sci agonistico, con costi di iscrizione, di attrezzature e di trasferte, dalla stagione 2023-2024 in avanti, a carico del padre;
le parti convengono, anche nel bilanciamento degli accordi economici riguardanti la minore di cui al presente atto, altresì, che sia iscritta da gennaio 2024 e in avanti, Per_1
a corso sportivo annuale a Genova, prescelto dalla minore secondo le sue preferenze, la cui frequenza sarà assicurata dalla madre e con costi tutti annui inclusi di iscrizione, di attrezzature e di trasferte, a carico della madre stessa;
i costi della scuola privata Org_2
che continuerà a frequentare come già concordato dai genitori, saranno sostenuti da Per_1
entrambi al 50% (fatta eccezione per i costi di refezione che restano a carico della madre in quanto sostitutivi del pasto). I costi per eventuali baby-sitter rimarranno ad esclusivo carico del genitore che si avvale del relativo servizio, così come resteranno a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, i costi per le ripetizioni. Le spese straordinarie superiori ad € 200,00 dovranno essere, comunque, previamente concordate da entrambi i genitori. Il conguaglio spese sostenute secondo quanto sopra convenuto, avverrà su base mensile entro il giorno 05 del mese successivo, a fronte di esibizione di documentazione scritta comprovante la singola spesa sostenuta. L'assegno unico sarà percepito unicamente dalla madre. La figlia resterà a carico fiscalmente al 50% di ciascun genitore, come già concordato fra le parti per il passato;
6) le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi contribuzione a titolo di mantenimento in quanto percettori di redditi propri e, pertanto, autosufficienti;
7) le parti confermano quanto convenuto in sede di verbale di separazione in riferimento alla integrale definizione di ogni rapporto economico pregresso fra loro intercorrente, dando atto che la Signora accetta, a tombale definizione dei rapporti economici derivanti dal Pt_1
coniugio e a soluzione definitiva della crisi familiare, il minor importo di € 48.000,00
(quarantottomila/==) in unica soluzione a fronte del versamento convenuto in sede di separazione, per € 30.000,00 (trentamila/==) entro e non oltre il 30 aprile 2026 e per €
30.000,00 (trentamila/==) entro e non oltre il 30 aprile 2031 (tale ultima somma con rivalutazione ed interesse legale); pertanto le parti, anche in via transattiva, concordano che il
Signor corrisponderà alla Signora entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla CP_1 Pt_1
data di pubblicazione della sentenza che definirà il presente procedimento, l'importo di euro
48.000,00 (quarantottomila/==), a mezzo bonifico bancario – di cui la stessa rilascerà quietanza a saldo entro giorni 3 dalla ricezione – sull'iban già indicato a definitiva definizione di ogni pretesa e richiesta economica e a saldo e stralcio di quanto convenuto in verbale di separazione omologato quale patto aggiunto;
8) le parti dichiarano, con il buon fine del versamento della somma di cui al precedente art. 7), di aver definito ogni questione tra di loro pendente e non avanzano alcuna ulteriore reciproca pretesa e/o rivendicazione, di qualsivoglia natura, anche se fino ad oggi non fatta valere, per nessuna ragione, titolo e/o causa, anche per rivalutazione istat pregresso e rimborso spese di refezione pregresse;
9) le parti autorizzano i documenti per l'espatrio con iscrizione della figlia minore o documento equipollente;
10) ciascuna parte rinuncia alle differenti domande proposte in corso di giudizio e l'altra parte accetta la relativa rinuncia a spese compensate;
11) le parti rinunciano fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza e rinunciano alla comparizione personale delle parti, dispensando i rispettivi difensori dai termini per il deposito di memorie, conclusionali e repliche.
12) ciascuna parte si farà carico dei compensi del proprio difensore, con rinuncia dei legali alla solidarietà di cui all'art 13 L.P.F.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
Numero II 267, Parte II Serie A Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Cis' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 29.12.2023
Il Giudice rel. ed Est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini