Art. 23.
I sottufficiali ed i militari di truppa iscritti nei quadri di avanzamento previsti dalla presente legge, i quali al termine dell'anno cui i quadri si riferiscono non siano stati promossi per mancanza di posti vacanti, sono riportati d'ufficio nei quadri dell'anno successivo, in concorrenza, secondo l'anzianita' di grado o di servizio, con quelli che nell'anno medesimo siano stati giudicati idonei.
I sottufficiali ed i militari di truppa iscritti nei quadri di avanzamento previsti dalla presente legge, i quali al termine dell'anno cui i quadri si riferiscono non siano stati promossi per mancanza di posti vacanti, sono riportati d'ufficio nei quadri dell'anno successivo, in concorrenza, secondo l'anzianita' di grado o di servizio, con quelli che nell'anno medesimo siano stati giudicati idonei.