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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/06/2024, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, all'esito dell'udienza a trattazione scritta celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note, ha pronunciato, all'udienza del 25\6\24, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3650\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.to\a e difeso\a come in atti. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso Controparte_1
come in atti.
Nonché
, in persona del legale rappr.te p.t. , Parte_2 difeso dall'avv. C. Barone
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11\7\22 il ha impugnato l' intimazione di pagamento Pt_1
n. 07120229017261744000, scaturente dalle cartelle nn. 07120150158904218000 e
07120229017261744000, relativa a contributi dovuti alla . Parte_2
Con l'atto di opposizione è stata eccepita l'irregolarità del procedimento esattoriale e la prescrizione del diritto alla riscossione.
Si sono costituiti gli enti opposti, che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno contrastato le richieste di parte opponente, concludendo per il rigetto della domanda;
la ha altresì Pt_2
avanzato domanda riconvenzionale subordinata. Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. , ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Va, innanzitutto, qualifica l'azione, che ben può intendersi come opposizione all'esecuzione, atteso che il ricorrente, tramite le eccezioni avanzate, ha inteso contestare il diritto stesso di procedere in executivis.
Essa è da ritenersi rituale e tempestiva, poiché dalla documentazione allegata risulta rispettato il termine di quaranta gg. previsto dall'art. 24 c. V^ del d.lo 46\99, contenente espresso richiamo all'art. 615 c.p.c.
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è stata l'avvenuta istanza di adesione del ricorrente alla cd. “rottamazione quater” ex l. 197\22 art. 1 c. 235 e 236, inoltrata agli organi competenti ed accettata con emissione del relativo piano di rateizzo nel numero massimo previsto di diciotto rate.
A fronte di siffatta circostanza parte opponente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) o di atti con natura e valenza normativa.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore (nel caso di specie intervento legislativo) deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
( ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07) .
A tanto si aggiunga che con recente sentenza della S.C. n. 34487 dell' 11\12\23 ( emessa in giudizio relativo a fattispecie rientrante nel disposto legislativo di cui dell'art. 3, d.l. n.
119/2018 conv. con l. n. 136/2018, c.d. rottamazione-ter, ) i cui principi si ritengono applicabili al caso in esame, si è statuito che l'avvenuta adesione alla definizione agevolata con l'impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione.
Nella fattispecie, si ribadisce, va osservato che i crediti litigiosi sono stati oggetto di istanza di rottamazione, in virtù della normativa citata, e tale istanza è stata incondizionatamente accettata.
In conclusione, l'annullamento dei pertinenti carichi tributari comporta la conseguente caducazione dell'atto impugnato.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere determina il non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale avanzata in via subordinata e condizionata dalla . Pt_2
Le spese processuali, in dipendenza della definizione della controversia e della qualità delle parti , vanno interamente compensate
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, 25\6\24
IL G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, all'esito dell'udienza a trattazione scritta celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note, ha pronunciato, all'udienza del 25\6\24, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3650\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.to\a e difeso\a come in atti. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso Controparte_1
come in atti.
Nonché
, in persona del legale rappr.te p.t. , Parte_2 difeso dall'avv. C. Barone
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11\7\22 il ha impugnato l' intimazione di pagamento Pt_1
n. 07120229017261744000, scaturente dalle cartelle nn. 07120150158904218000 e
07120229017261744000, relativa a contributi dovuti alla . Parte_2
Con l'atto di opposizione è stata eccepita l'irregolarità del procedimento esattoriale e la prescrizione del diritto alla riscossione.
Si sono costituiti gli enti opposti, che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno contrastato le richieste di parte opponente, concludendo per il rigetto della domanda;
la ha altresì Pt_2
avanzato domanda riconvenzionale subordinata. Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. , ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Va, innanzitutto, qualifica l'azione, che ben può intendersi come opposizione all'esecuzione, atteso che il ricorrente, tramite le eccezioni avanzate, ha inteso contestare il diritto stesso di procedere in executivis.
Essa è da ritenersi rituale e tempestiva, poiché dalla documentazione allegata risulta rispettato il termine di quaranta gg. previsto dall'art. 24 c. V^ del d.lo 46\99, contenente espresso richiamo all'art. 615 c.p.c.
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è stata l'avvenuta istanza di adesione del ricorrente alla cd. “rottamazione quater” ex l. 197\22 art. 1 c. 235 e 236, inoltrata agli organi competenti ed accettata con emissione del relativo piano di rateizzo nel numero massimo previsto di diciotto rate.
A fronte di siffatta circostanza parte opponente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) o di atti con natura e valenza normativa.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore (nel caso di specie intervento legislativo) deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
( ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07) .
A tanto si aggiunga che con recente sentenza della S.C. n. 34487 dell' 11\12\23 ( emessa in giudizio relativo a fattispecie rientrante nel disposto legislativo di cui dell'art. 3, d.l. n.
119/2018 conv. con l. n. 136/2018, c.d. rottamazione-ter, ) i cui principi si ritengono applicabili al caso in esame, si è statuito che l'avvenuta adesione alla definizione agevolata con l'impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione.
Nella fattispecie, si ribadisce, va osservato che i crediti litigiosi sono stati oggetto di istanza di rottamazione, in virtù della normativa citata, e tale istanza è stata incondizionatamente accettata.
In conclusione, l'annullamento dei pertinenti carichi tributari comporta la conseguente caducazione dell'atto impugnato.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere determina il non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale avanzata in via subordinata e condizionata dalla . Pt_2
Le spese processuali, in dipendenza della definizione della controversia e della qualità delle parti , vanno interamente compensate
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, 25\6\24
IL G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano