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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 865/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 865/2022 R.G. promossa in primo grado
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in E_ CodiceFiscale_1
Pedara, Via Della Repubblica, 27, rappr. e dif. dall'Avv. Giovanni Gandolfo, giusta procura speciale resa su foglio separato all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio di Catania, Via Vitaliano Brancati, 16; Attore
CONTRO
(c.f ), con sede legale in Mascalucia, C.so AR P.IVA_1
San Vito, 204, in persona del legale rappresentante pro tempore, , Controparte_2 elettivamente domiciliata in Catania, Via Pietro Mascagni, 110, presso lo studio dell'avv.
Fabrizio Calvo che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
------------
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 All'udienza del 18 dicembre 2024 i procuratori delle parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. Il Giudice Istruttore, quindi, poneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , figlio di , E_ Persona_1
deceduta in data 20 settembre 2021, ha convenuto in giudizio AR
, esercente una casa di riposo, e ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni,
[...] all'uopo specificatamente denunciando l'inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di assistenza e ospitalità sottoscritto in favore della madre il 6 marzo 2021.
Deduceva, a fondamento della domanda, che, durante il ricovero, si era Persona_1
ammalata di polmonite da Sars Cov 2 e che la casa di riposo aveva mancato di procurare il tempestivo ricovero in ospedale, per vero effettuato soltanto il 20 settembre 2021, giorno del decesso, ed anche aveva omesso di dare qualsivoglia informazione ai congiunti, ai quali era stato pure interdetto ogni contatto.
Ritualmente introdotto il giudizio, si è costituita , la AR
quale ha rivendicato la correttezza della condotta dei propri ausiliari, al contempo contestando i dedotti inadempimenti.
Con l'ordinanza resa il 27 gennaio 2203 l'adito Giudice ha ammesso l'articolata prova per testi, espletata la quale, all'udienza del 18 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
------------
MOTIVI DELLA DECISIONE
denuncia, con l'atto introduttivo del giudizio, l'inadempimento di E_ [...]
degli obblighi assunti con il contratto di assistenza e ospitalità AR
sottoscritto in favore della madre il 6 marzo 2021.
pagina 2 di 6 Si tratta del contratto con il quale la casa di riposo si è impegnata a fornire le seguenti prestazioni (art. 2): assistenza di base alla persona H24; igiene e cura della persona;
igiene e sanificazione degli ambienti;
attività ludiche, ricreative, culturali e occupazionali;
assistenza spirituale/religiosa; vitto e bevande analcoliche;
servizio lavanderia e stireria.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge Regione Siciliana 22 del 1986 che porta il titolo “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia” e dal
D.P.Reg. 29 giugno 1988, intestato “Standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22”.
Pare chiaro, alla stregua di siffatto quadro normativo e del riportato parametro negoziale, che nessuna responsabilità medica è lecito di configurare nella data fattispecie, non potendo venire in rilievo alcun danno da negligenza, imprudenza o imperizia nell'esecuzione di un trattamento terapeutico.
L'unico profilo in gioco è piuttosto la presunta omissione degli obblighi di protezione e di sorveglianza contrattualmente assunti con la presa in carico dell'anziana ospite.
L'assunto sotteso alla domanda è che, essendosi ammalata, durante il Persona_1
ricovero, di polmonite da Sars Cov 2, la casa di riposo avrebbe mancato di procurare il tempestivo ricovero in ospedale, per vero effettuato soltanto il 20 settembre 2021, giorno del decesso, ed avrebbe al contempo omesso di dare qualsivoglia informazione ai congiunti, ai quali sarebbe stato pure interdetto ogni contatto.
Esso tuttavia si appalesa infondato in entrambe le enunciazioni alla stregua delle informazioni testimoniali acquisite, e particolarmente delle dichiarazioni rese da
[...]
e , dipendenti di , sì come Tes_1 Testimone_2 AR
confermate dalla documentazione in atti (test Covid).
Ambedue hanno riferito che, in occasione dello screening del mese di settembre 2021, allorquando due anziani ricoverati risultarono positivi al COVID, la casa di riposo ebbe cura di avvertire tutti parenti, ivi compresi i congiunti di , che tale ultima è risultata Persona_1 negativa al test dell'8 settembre 2021 e positiva soltanto in data 15 settembre 2021, che fu compulsato ripetutamente anche nei giorni successivi il medico di base della struttura.
Non è in contestazione, d'altra parte, che le condizioni di salute di , fino ad Persona_1 allora con “parametri normali”, se pur “allettata ed incapace di badare a sé stessa”,
pagina 3 di 6 precipitarono soltanto il 20 settembre 2021 allorquando vennero registrate “nel pomeriggio” difficoltà respiratorie e febbre, di talchè, a petto delle disposizioni normative del tempo prescriventi la continua sorveglianza del quadro evolutivo della patologia, ben si può affermare che la casa di riposo si determinò a procurare tempestivamente il trasferimento in ospedale ove poi decedette.
Si tratta, nel complesso, di deposizioni che, provenienti come sono da soggetti privi di interesse diretto alla dedotta vicenda negoziale, confermano il rispetto delle necessarie cautele finalizzate alla prevenzione degli eventi avversi in pregiudizio della persona ricoverata.
Esse, d'altra parte, vanno accreditate, se pur disconosciute dalle contrarie informazioni rese da e che sul punto hanno riferito di avere saputo del contagio Per_1 Testimone_3 soltanto il giorno del ricovero in ospedale: in disparte l'evidente interesse di entrambe al giudizio - in quanto, , nella medesima posizione risarcitoria del fratello, odierno Per_1
Tes_ attore, e , perché figlia di - la denunciata violazione dell'obbligo E_ informativo appare contraddetta dal riconoscimento reso da che “per le Persona_2 informazioni che ricevevo al telefono dagli operatori di , mia madre stava bene”, CP_1 circostanza, questa, del tutto incompatibile con l'assunto che i congiunti sarebbero rimasti privi di informazioni.
Resta la circostanza della mancata somministrazione del vaccino, in ordine alla quale la deposizione dei testi di parte convenuta ( ), secondo cui “i familiari della sig.ra Testimone_2
, se pur sollecitati, hanno rifiutato il vaccino”, non possono ritenersi inficiate nella loro Per_1
valenza probatoria dalle pur contrarie dichiarazioni dei congiunti della - che riferiscono Per_1
che fu inoltrata richiesta scritta del vaccino e che la Casa di riposo si rese disponibile alla somministrazione - tali ultime essendo ineludibilmente generiche, sì come prive di qualsivoglia riferimento temporale, circostanziale e soggettivo (quando è stata inoltrata ? a chi
è stata consegnata ? in quale circostanze venne consegnata ?) che solo avrebbe potuto accreditarle di verosimiglianza.
In ogni caso, poi, non essendo contrastata, la deduzione per la quale , pur Persona_1
dopo avere contratto il COVID, stette bene sino al giorno del ricovero in ospedale testimonia definitivamente che non è incorsa in alcun AR
pagina 4 di 6 inadempimento degli obblighi di protezione, piuttosto si è attivata a tempo opportuno nel momento in cui le condizioni di salute sono precipitate.
Tutto quanto sopra, per escludere ogni fondatezza all'assunta violazione degli obblighi di protezione che ha assunto con il contratto in favore di AR
. Persona_1
E tanto basta per statuire il rigetto della domanda risarcitoria, se non fosse che, a ben vedere, ulteriore ragione di disconoscimento va individuata anche nella mancata allegazione del danno che si vorrebbe inferto dalla violazione degli obblighi assistenziali, essendo rimasto del tutto indeterminata la natura dell'asserito pregiudizio (patrimoniale – non patrimoniale) ed indefinito il diritto che si assume leso (rapporto parentale, diritto all'autodeterminazione…), con ciò segnando ineludibilmente l'atto di citazione, e, con esso, la domanda di condanna, di un vizio proprio preclusivo di qualsivoglia accertamento degli elementi tipici del danno conseguenza che, lungi dal coincidere con la lesione dell'interesse, devono essere dedotti e provati nello specifico pregiudizio occorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza: esse sono liquidate a misura del D.M. n.
147/2022 (valori medi), tenuto conto delle fasi effettivamente esperite, ovvero studio, introduttiva, trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 865/2022 RG, così statuisce:
Rigetta la domanda proposta da che condanna alla rifusione in favore di E_
, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € AR
5.077,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, il 23 maggio 2025.
pagina 5 di 6 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 865/2022 R.G. promossa in primo grado
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in E_ CodiceFiscale_1
Pedara, Via Della Repubblica, 27, rappr. e dif. dall'Avv. Giovanni Gandolfo, giusta procura speciale resa su foglio separato all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio di Catania, Via Vitaliano Brancati, 16; Attore
CONTRO
(c.f ), con sede legale in Mascalucia, C.so AR P.IVA_1
San Vito, 204, in persona del legale rappresentante pro tempore, , Controparte_2 elettivamente domiciliata in Catania, Via Pietro Mascagni, 110, presso lo studio dell'avv.
Fabrizio Calvo che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
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CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 All'udienza del 18 dicembre 2024 i procuratori delle parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. Il Giudice Istruttore, quindi, poneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , figlio di , E_ Persona_1
deceduta in data 20 settembre 2021, ha convenuto in giudizio AR
, esercente una casa di riposo, e ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni,
[...] all'uopo specificatamente denunciando l'inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di assistenza e ospitalità sottoscritto in favore della madre il 6 marzo 2021.
Deduceva, a fondamento della domanda, che, durante il ricovero, si era Persona_1
ammalata di polmonite da Sars Cov 2 e che la casa di riposo aveva mancato di procurare il tempestivo ricovero in ospedale, per vero effettuato soltanto il 20 settembre 2021, giorno del decesso, ed anche aveva omesso di dare qualsivoglia informazione ai congiunti, ai quali era stato pure interdetto ogni contatto.
Ritualmente introdotto il giudizio, si è costituita , la AR
quale ha rivendicato la correttezza della condotta dei propri ausiliari, al contempo contestando i dedotti inadempimenti.
Con l'ordinanza resa il 27 gennaio 2203 l'adito Giudice ha ammesso l'articolata prova per testi, espletata la quale, all'udienza del 18 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
denuncia, con l'atto introduttivo del giudizio, l'inadempimento di E_ [...]
degli obblighi assunti con il contratto di assistenza e ospitalità AR
sottoscritto in favore della madre il 6 marzo 2021.
pagina 2 di 6 Si tratta del contratto con il quale la casa di riposo si è impegnata a fornire le seguenti prestazioni (art. 2): assistenza di base alla persona H24; igiene e cura della persona;
igiene e sanificazione degli ambienti;
attività ludiche, ricreative, culturali e occupazionali;
assistenza spirituale/religiosa; vitto e bevande analcoliche;
servizio lavanderia e stireria.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge Regione Siciliana 22 del 1986 che porta il titolo “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia” e dal
D.P.Reg. 29 giugno 1988, intestato “Standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22”.
Pare chiaro, alla stregua di siffatto quadro normativo e del riportato parametro negoziale, che nessuna responsabilità medica è lecito di configurare nella data fattispecie, non potendo venire in rilievo alcun danno da negligenza, imprudenza o imperizia nell'esecuzione di un trattamento terapeutico.
L'unico profilo in gioco è piuttosto la presunta omissione degli obblighi di protezione e di sorveglianza contrattualmente assunti con la presa in carico dell'anziana ospite.
L'assunto sotteso alla domanda è che, essendosi ammalata, durante il Persona_1
ricovero, di polmonite da Sars Cov 2, la casa di riposo avrebbe mancato di procurare il tempestivo ricovero in ospedale, per vero effettuato soltanto il 20 settembre 2021, giorno del decesso, ed avrebbe al contempo omesso di dare qualsivoglia informazione ai congiunti, ai quali sarebbe stato pure interdetto ogni contatto.
Esso tuttavia si appalesa infondato in entrambe le enunciazioni alla stregua delle informazioni testimoniali acquisite, e particolarmente delle dichiarazioni rese da
[...]
e , dipendenti di , sì come Tes_1 Testimone_2 AR
confermate dalla documentazione in atti (test Covid).
Ambedue hanno riferito che, in occasione dello screening del mese di settembre 2021, allorquando due anziani ricoverati risultarono positivi al COVID, la casa di riposo ebbe cura di avvertire tutti parenti, ivi compresi i congiunti di , che tale ultima è risultata Persona_1 negativa al test dell'8 settembre 2021 e positiva soltanto in data 15 settembre 2021, che fu compulsato ripetutamente anche nei giorni successivi il medico di base della struttura.
Non è in contestazione, d'altra parte, che le condizioni di salute di , fino ad Persona_1 allora con “parametri normali”, se pur “allettata ed incapace di badare a sé stessa”,
pagina 3 di 6 precipitarono soltanto il 20 settembre 2021 allorquando vennero registrate “nel pomeriggio” difficoltà respiratorie e febbre, di talchè, a petto delle disposizioni normative del tempo prescriventi la continua sorveglianza del quadro evolutivo della patologia, ben si può affermare che la casa di riposo si determinò a procurare tempestivamente il trasferimento in ospedale ove poi decedette.
Si tratta, nel complesso, di deposizioni che, provenienti come sono da soggetti privi di interesse diretto alla dedotta vicenda negoziale, confermano il rispetto delle necessarie cautele finalizzate alla prevenzione degli eventi avversi in pregiudizio della persona ricoverata.
Esse, d'altra parte, vanno accreditate, se pur disconosciute dalle contrarie informazioni rese da e che sul punto hanno riferito di avere saputo del contagio Per_1 Testimone_3 soltanto il giorno del ricovero in ospedale: in disparte l'evidente interesse di entrambe al giudizio - in quanto, , nella medesima posizione risarcitoria del fratello, odierno Per_1
Tes_ attore, e , perché figlia di - la denunciata violazione dell'obbligo E_ informativo appare contraddetta dal riconoscimento reso da che “per le Persona_2 informazioni che ricevevo al telefono dagli operatori di , mia madre stava bene”, CP_1 circostanza, questa, del tutto incompatibile con l'assunto che i congiunti sarebbero rimasti privi di informazioni.
Resta la circostanza della mancata somministrazione del vaccino, in ordine alla quale la deposizione dei testi di parte convenuta ( ), secondo cui “i familiari della sig.ra Testimone_2
, se pur sollecitati, hanno rifiutato il vaccino”, non possono ritenersi inficiate nella loro Per_1
valenza probatoria dalle pur contrarie dichiarazioni dei congiunti della - che riferiscono Per_1
che fu inoltrata richiesta scritta del vaccino e che la Casa di riposo si rese disponibile alla somministrazione - tali ultime essendo ineludibilmente generiche, sì come prive di qualsivoglia riferimento temporale, circostanziale e soggettivo (quando è stata inoltrata ? a chi
è stata consegnata ? in quale circostanze venne consegnata ?) che solo avrebbe potuto accreditarle di verosimiglianza.
In ogni caso, poi, non essendo contrastata, la deduzione per la quale , pur Persona_1
dopo avere contratto il COVID, stette bene sino al giorno del ricovero in ospedale testimonia definitivamente che non è incorsa in alcun AR
pagina 4 di 6 inadempimento degli obblighi di protezione, piuttosto si è attivata a tempo opportuno nel momento in cui le condizioni di salute sono precipitate.
Tutto quanto sopra, per escludere ogni fondatezza all'assunta violazione degli obblighi di protezione che ha assunto con il contratto in favore di AR
. Persona_1
E tanto basta per statuire il rigetto della domanda risarcitoria, se non fosse che, a ben vedere, ulteriore ragione di disconoscimento va individuata anche nella mancata allegazione del danno che si vorrebbe inferto dalla violazione degli obblighi assistenziali, essendo rimasto del tutto indeterminata la natura dell'asserito pregiudizio (patrimoniale – non patrimoniale) ed indefinito il diritto che si assume leso (rapporto parentale, diritto all'autodeterminazione…), con ciò segnando ineludibilmente l'atto di citazione, e, con esso, la domanda di condanna, di un vizio proprio preclusivo di qualsivoglia accertamento degli elementi tipici del danno conseguenza che, lungi dal coincidere con la lesione dell'interesse, devono essere dedotti e provati nello specifico pregiudizio occorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza: esse sono liquidate a misura del D.M. n.
147/2022 (valori medi), tenuto conto delle fasi effettivamente esperite, ovvero studio, introduttiva, trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 865/2022 RG, così statuisce:
Rigetta la domanda proposta da che condanna alla rifusione in favore di E_
, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € AR
5.077,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, il 23 maggio 2025.
pagina 5 di 6 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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