TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/12/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa ON MUSSA Presidente
Dott.ssa RO MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1319/2024R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
nato a [...], il [...] (Cod. Fisc: Parte_1
) e residente in [...], Corso Avv. Carlo Meinardi n° C.F._1
16
e nata a [...], il [...] (Cod. Fisc: ) e Parte_2 C.F._2
residente in [...], Corso Avv. Carlo Meinardi n° 16
entrambi elettivamente domiciliati in TORINO, Corso Palestro n° 8, presso lo studio dell'
Avv. Daniele Tione che li rappresenta per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni definitive congiunte
“Pronunciare , la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri Pt_1
e , in data 19/09/1998, nel Comune di Foglizzo (TO) e contestualmente,
[...] Parte_2
Disporre che i rapporti tra i coniugi vengano regolati secondo le seguenti condizioni:
la casa familiare sita nel Comune di Montalenghe, Via Avv. Carlo Meinardi 16, in comproprietà
tra i coniugi, rimanga assegnata alla Sig.ra che vi abiterà unitamente alle due figlie Pt_2 Per_1
e il Sig. l'ha già rilasciata trasferendosi presso l'abitazione paterna sita in Per_2 Pt_1
Rondissone, in Via G. Garibaldi n° 73.
Vista la non autosufficienza economica delle figlie e la loro permanenza nella casa coniugale
insieme alla madre, il sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al loro Pt_1 Pt_2
mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese e così fino al raggiungimento della loro
indipendenza economica, la somma mensile di €. 500,00, (250,00 euro per ogni figlia)
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a partire dal mese corrispondente dell'anno
successivo all'udienza di comparizione;
le spese straordinarie e ricorrenti una tantum saranno
affrontate in misura paritaria al 50% ciascuno, secondo il protocollo adottato dal Tribunale di
Ivrea i cui contenuti vengono
qui espressamente richiamati”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 4.6.2024,
e adivano l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse, previa pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione degli effetti del matrimonio, premettendo che: - la coppia ha contratto matrimonio, con rito concordatario a Foglizzo in data 19.9.1998
(ATTO N. 5, PARTE II, Serie A - ANNO 1998).
- dall' unione è nata prole: (n. il 24.04.2001) e (n. il Persona_3 Persona_4
07.10.2004);
- che da tempo sono ormai sorti contrasti tra i coniugi che hanno reso intollerabile il protrarsi della convivenza. Ad oggi, di fatto, tra gli stessi non esiste più alcuna comunione materiale e spirituale che consenta di proseguire una pacifica convivenza.
Tanto premesso, i ricorrenti nel presente procedimento, chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, e art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 4.11.2025, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di “divorzio”.
Nelle sue conclusioni (in data 21.2.2025), il P.M. ha espresso il proprio parare favorevole.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
(art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55 e quindi dal
DL 149/2022.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 15.1.2025 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 268/2025
pubblicata in data 19.2.2025, passata in giudicato il 22.9.2025 (come da attestazione del
25.9.2025 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione,
dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per il mantenimento delle figlie maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti ed hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 21.2.2025), così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sigg.ri e in Foglizzo il 19.9.1998, trascritto il 22.9.1998 nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio di Foglizzo, anno 1998, Parte II, Serie A, n. 5,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000; - dispone che la casa familiare sita nel Comune di Montalenghe, Via Avv. Carlo
Meinardi 16, in comproprietà tra i coniugi, rimanga assegnata alla Sig.ra che vi Pt_2
abiterà unitamente alle due figlie e Per_1 Per_2
- data la non autosufficienza economica delle figlie e la loro permanenza nella casa coniugale insieme alla madre, dispone che il sig. versi alla Sig.ra a titolo Pt_1 Pt_2
di contributo al loro mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese e così fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma mensile di €. 500,00,
(250,00 euro per ogni figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a partire dal mese corrispondente dell'anno successivo all'udienza di comparizione;
le spese straordinarie e ricorrenti una tantum saranno affrontate in misura paritaria al 50%
ciascuno, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Ivrea i cui contenuti vengono qui espressamente richiamati.
- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 27 novembre 2025
IL GIUDICE REL/EST IL PRESIDENTE
RO ET ON SA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)