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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
IL G.O.P.
Letti gli atti;
Considerato che, con atto di citazione notificato in data 27 novembre 2023,
l'odierno attore chiedeva condannarsi l in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno morale subito dallo stesso per la mancata organizzazione degli incontri con il figlio minorenne;
chiedeva, quindi, la condanna del al pagamento Parte_1 della complessiva somma di € 60.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta equa a titolo di risarcimento del danno, a beneficio del figlio minore
, con vittoria di spese. Persona_1
Ritenuto che l'attore affermava di essere padre del minore Persona_1
, nato a , il 19 maggio 2007, a seguito della relazione
[...] CP_1 intrattenuta dal con evidenziava di aver dovuto far Per_1 CP_2 ricorso più volte all'Autorità Giudiziaria, per la regolamentazione del proprio diritto di visita al figlio, affermando che, tuttavia, nonostante le varie pronunce giudiziali, la madre non aveva permesso l'effettiva frequentazione fra padre e figlio e che non vedeva più il figlio da quattro anni.
ricordato che l'atto di citazione, mancante di taluno degli avvertimenti di cui all'art. 163, III comma, n. 7, c.p.c. – come accade nella presente fattispecie - è nullo, ditalchè in applicazione dell'art. 164 c.p.c., va disposta la rinnovazione dell'atto introduttivo;
rilevato, che la citazione in giudizio dell' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, non possa reputarsi rispettosa dell'anzidetto dettato normativo;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo.
Visti gli artt. 163 e 164 c.p.c.; dichiara la nullità dell'atto introduttivo, in relazione a quanto riportato in parte motiva; ordina a parte attrice di rinnovare, entro il 15 maggio 2025, la citazione nei riguardi dell'anzidetto convenuto per l'udienza del 22 ottobre 2025, ore 9.30 (data individuata ai fini del rispetto dei termini a comparire previsti dall'art. 163 bis
c.p.c.) e provvedendo all'indicazione dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma 3,
Tribunale di Palermo 1 n. 7) c.p.c..
Si comunichi alle parti costituite.
Palermo, lì 24 marzo 2025
2
IL G.O.P.
Carmela Caranna
Tribunale di Palermo
IL G.O.P.
Letti gli atti;
Considerato che, con atto di citazione notificato in data 27 novembre 2023,
l'odierno attore chiedeva condannarsi l in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno morale subito dallo stesso per la mancata organizzazione degli incontri con il figlio minorenne;
chiedeva, quindi, la condanna del al pagamento Parte_1 della complessiva somma di € 60.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta equa a titolo di risarcimento del danno, a beneficio del figlio minore
, con vittoria di spese. Persona_1
Ritenuto che l'attore affermava di essere padre del minore Persona_1
, nato a , il 19 maggio 2007, a seguito della relazione
[...] CP_1 intrattenuta dal con evidenziava di aver dovuto far Per_1 CP_2 ricorso più volte all'Autorità Giudiziaria, per la regolamentazione del proprio diritto di visita al figlio, affermando che, tuttavia, nonostante le varie pronunce giudiziali, la madre non aveva permesso l'effettiva frequentazione fra padre e figlio e che non vedeva più il figlio da quattro anni.
ricordato che l'atto di citazione, mancante di taluno degli avvertimenti di cui all'art. 163, III comma, n. 7, c.p.c. – come accade nella presente fattispecie - è nullo, ditalchè in applicazione dell'art. 164 c.p.c., va disposta la rinnovazione dell'atto introduttivo;
rilevato, che la citazione in giudizio dell' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, non possa reputarsi rispettosa dell'anzidetto dettato normativo;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo.
Visti gli artt. 163 e 164 c.p.c.; dichiara la nullità dell'atto introduttivo, in relazione a quanto riportato in parte motiva; ordina a parte attrice di rinnovare, entro il 15 maggio 2025, la citazione nei riguardi dell'anzidetto convenuto per l'udienza del 22 ottobre 2025, ore 9.30 (data individuata ai fini del rispetto dei termini a comparire previsti dall'art. 163 bis
c.p.c.) e provvedendo all'indicazione dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma 3,
Tribunale di Palermo 1 n. 7) c.p.c..
Si comunichi alle parti costituite.
Palermo, lì 24 marzo 2025
2
IL G.O.P.
Carmela Caranna
Tribunale di Palermo