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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 23/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 418/2021
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 23/04/2025
Il Got, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note di udienza depositate dalle parti si ritira in camera di consiglio. Alle ore
16.55 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza.
IL GOT
Maria Salvatora Magliona
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione civile nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona, ha pronunciato, ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 418/2021 R.G.
TRA
( ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. FABIO DEMOFONTI giusta procura in atti, nel cui studio in VELLETRI CORSO DELLA REPUBBLICA n. 204, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
( ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 giusta procura in atti dall'Avv. AMEDEO MANDRAS, nel cui studio in SASSARI
VIA E. LUSSU n. 2 è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
Oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI DELLE PARTI, come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, evocava Parte_1 in giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 83/2021 del 7.02.2021 (R.G. n. 1299/2020) (all. 1), emesso dall'intestato Tribunale il 7.02.2021, notificato alla società opponente
2 il 10.02.2021, al fine di sentir accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoriamente azionata e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo o annullare o dichiarare privo di ogni effetto giuridico l'impugnato decreto ingiuntivo per i motivi tutti di cui all'atto di opposizione;
con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio.
L'opponente contestava la legittimità delle pretese avanzate da parte opposta, ritenendo insussistente il credito sulla base della premessa che ai sensi dell'art. 14 del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra le parti, la società opponente avesse assunto l'obbligo di fornire una fideiussione bancaria di importo pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) a garanzia dell'adempimento degli impegni contrattuali, inclusi quelli relativi al pagamento dei canoni.
Asseriva, inoltre, che il 28.02.2020 la suddetta fideiussione era stata escussa dalla per l'importo di € 100.163,84 CP_2
(centomilacentosessantatre/84) (all. 4), risultando escutibile alla data di riconsegna del ramo d'azienda (30.04.2020) la somma residua pari a €
49.836,16 (quarantanovemilaottocentotrentasei/16) (€ 150.000,00 – €
100.163,84).
Affermava altresì che, sempre all'epoca della riconsegna del ramo, residuavano a carico della società opponente le mensilità di marzo e aprile
2020 (€ 38.277,94x2 = € 76.555,88), ma nel verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti il 30.04.2020 veniva testualmente riportato: “Le Parti si danno reciprocamente atto che dopo la sottoscrizione del presente atto, nulla più sarà dovuto e che saranno definitivamente liberate dagli obblighi contrattuali di cui al contratto sopra richiamato“ (per tale da intendersi espressamente l'accordo
“sottoscritto il 28/11/2011 tra la Concedente e l'Affittuaria, per il locale sito ad
Via Basa, lotto 7/8”). CP_1
Nel citato documento, l'Affittuaria odierna opponente, ha dichiarato di
“consegnare il locale con 2 macchine Clint di condizionamento sostituite a spese di (importo 36000€) e di aver sostenuto spese x smaltimento Parte_1 macchine sostituite non funzionanti”.
3 Asseriva ancora che, nel medesimo atto, era stato anche specificamente cancellato il riferimento alla “riconsegna della Fideiussione ad opera del
Concedente nelle mani dell'Affittuaria” e che, con la sottoscrizione del detto verbale di riconsegna, le parti avevano estinto reciprocamente tutte le loro pretese nel modo fatto palese dal documento.
Pertanto, asseriva che, in luogo di quanto spettantele in forza del Contr contratto – ovvero le mensilità di marzo e aprile 2020 – la aveva accettato la somma omnicomprensiva di € 49.836,16, residuo della fideiussione lasciatale in disponibilità (escusso in data 19.05.2020, ancora all. 4), senza corrispondere nulla per la sostituzione dei condizionatori;
a sua volta,
aveva accettato di non richiedere i costi sostenuti per le Parte_1 macchine di condizionamento, senza corrispondere tutto quanto ancora a suo carico da contratto.
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando le avverse difese, negando le circostanze ex adverso addotte, in particolare l'esistenza di un'asserita transazione, sia in sede di verbale di consegna, che in qualsiasi altra circostanza e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma del decreto opposto e con vittoria di spese e compensi di causa.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e veniva tenuta in decisione all'udienza del 23/04/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In termini generali, deve osservarsi come l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione
è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
4 E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (Cass. 2003/6421; 2003/17371), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (nonchè dei fatti modificativi o estintivi del diritto stesso, eccepiti da parte opponente), con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. Cass. civile 2005/15026, 2003/15186,
2002/6663).
Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel caso in esame - alla luce della documentazione prodotta e delle risultanze dell'istruttoria – l'opposta ha senza dubbio fornito compiuta prova del fatto costitutivo della propria pretesa;
ha invero prodotto il contratto di affitto di azienda costituente titolo delle proprie pretese, allegando altresì
l'inadempimento dell'affittuaria relativamente ai canoni per i mesi di marzo ed aprile 2020, circostanze peraltro neppure contestate, anzi pacificamente ammesse da parte opponente. La consegna dell'immobile è avvenuta per pacifica ammissione delle parti il 30 aprile 2020, come risulta anche dal verbale di consegna dell'immobile.
Risulta, infine, altrettanto pacificamente che il canone di marzo e parzialmente quello di aprile 2020 sono stati recuperati da parte opposta
5 attraverso l'escussione della polizza fideiussoria a tal fine sottoscritta dall'opponente.
Orbene, dal verbale sottoscritto in data 20.04.2020 si evince che le parti, rappresentate da due delegati, hanno effettuato un primo sovralluogo nell'immobile oggetto del contratto di affitto d'azienda al fine di procedere
“all'identificazione dei beni da rimuovere nel punto vendita denominato
, è stata effettuata una ricognizione visiva degli ambienti interni Parte_1
e delle aree esterne”…stabilendo, altresì, quali beni dovesse asportare e quali attività svolgere l'opponente al fine di riconsegnare libero da persone e cose l'immobile oggetto del contratto.
In quella data si rimandava, pertanto, la verifica al 30.04.2020; nel verbale redatto in tale ultima data venivano descritte le condizioni del locale, nonché le attività svolte e quelle omesse dall'opponente; si affermava infatti:
“verrà consentito ai tecnici incaricati da di provvedere alle Controparte_3 riparazioni motori lucernari e finestre, batterie impianto rivelazione fumi….”
Inoltre, veniva dato atto che “le apparecchiature “Clint” sono state sostituite senza autorizzazione con apparecchiature diverse da quelle originali a causa di danneggiamento delle stesse per azioni meccaniche durante l'esercizio dell'attività di (danneggiate da muletto meccanico)”. CP_3
Nel verbale, infine, veniva inserita la clausola dattiloscritta richiamata dall'opponente, con la quale le parti “davano reciprocamente atto che dopo la sottoscrizione del presente atto, nulla sarà più dovuto e che saranno definitivamente liberate dagli obblighi contrattuali di cui al contratto sopra richiamato”, clausola che costituirebbe secondo la tesi dell'opponente la prova di una transazione nei termini indicati dalla medesima, ovvero con reciproca compensazione dei crediti.
La tesi dell'opponente non può essere accolta, sia alla luce del fatto che la predetta clausola risulta completamente avulsa dal resto delle dichiarazioni delle parti contenute nei verbali richiamati - che sono semplicemente descrittive dello stato dei luoghi - sia perché prima di essa e/o nel contesto della stessa non si fa alcun riferimento e/o richiamo espresso ai reciproci debiti
6 o pretese, come sostiene parte opponente, apparendo pertanto la stessa più una clausola di stile, che una vera e propria rinuncia alle pretese delle parti.
Inoltre, l'asserita e richiamata compensazione dei due crediti non trova riscontro neppure nelle dichiarazioni rilasciate nel contesto del suddetto verbale del 30.04.20, posto che nel medesimo si dà atto del fatto che la avesse sostituito le pompe di calore, in quanto danneggiate Parte_1 dalla medesima nello svolgimento delle attività di scarico merci, come sopra riportato.
La predetta circostanza risulta confermata anche dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, laddove il teste Testimone_1 afferma: ”E' vero, uno dei dipendenti della il sig. Parte_1 Tes_2
responsabile del punto vendita, mi chiamò per verificare due unità di
[...] condizionamento del locale in . Io sono intervenuto ed ho redatto un CP_1 preventivo…..ho riscontrato che la tubazione dell'impianto frigorifero delle due unità di condizionamento risultava danneggiata da un urto. I dipendenti di
mi dissero che l'urto era avvenuto con un muletto di scarico Parte_1 merci.” Il teste prosegue ancora: “Ero presente al momento della riconsegna dell'immobile; posso dire di aver notato che anziché 4 macchine Sanio, fornite da noi, vi erano solo due macchine Sanio e due Clint. Ho visto dei cablaggi elettrici volanti. Confermo di aver visto al momento della riconsegna dell'immobile la macchina danneggiata con ammaccature in più punti.”
Le stesse circostanze sono state confermate anche dal teste
[...]
. Nessuna prova contraria è stata, invece, fornita dall'opponente Tes_3 in merito alle circostanze sopra evidenziate e ai fatti posti a base dell'opposizione.
In ultimo, ma non per importanza, si rileva come non vi sia prova in giudizio che il delegato dell'opposta fosse munito di procura per transigere, considerato che quest'ultima contesta la predetta circostanza;
l'assenza di ogni transazione tra le parti può infine essere desunta dal fatto che - anche successivamente al 30.04.2020 - la medesima abbia continuato a richiedere il pagamento dei canoni, dimostrando di non aver ratificato – se eventualmente ve ne fosse stato bisogno - l'operato del suo delegato.
7 Orbene, la giurisprudenza della Suprema Corte, è consolidata in materia, nello statuire che “In tema di transazione, l'esistenza del mandato a transigere o della ratifica di transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è richiesta la forma scritta - necessaria invece se la controversia in relazione alla quale interviene ha ad oggetto rapporti giuridici concernenti beni immobili o diritti reali immobiliari - può essere desunta da elementi presuntivi, e per quanto riguarda la ratifica anche da facta concludentia, quale il comportamento del 'dominus negotii', che dimostri
l'approvazione dell'operato di chi abbia agito a suo nome pur in assenza di poteri rappresentativi. Perciò il pagamento di parte della somma spettante alla controparte sulla base di un contratto concluso da un falsus procurator di colui che l'ha corrisposta implica la ratifica dell'intero contratto e non della sola parte eseguita (Cass. 992/1967) poiché l'esecuzione, anche parziale, manifesta la volontà del dominus di avvalersi degli effetti negoziali della transazione, che non
è nulla se la causa è lecita (art. 1972 comma primo cod.civ.) e se sussistono i requisiti previsti dall'art. 1325 cod. civ...” (Cassazione, Sez. III, 27 gennaio 2012,
n.1181).
Nel caso di specie non vi sono elementi dai quali desumere che l'opposta avesse conferito mandato a transigere al delegato, né che abbia ratificato successivamente, anche per facta concludentia, l'operato del medesimo, quand'anche la clausola contenuta nel verbale di consegna dell'immobile possa essere interpretata come una transazione.
Al contrario, come si è rilevato, dopo quella data addirittura entrambe le parti hanno insistito con reciproche richieste scritte – le varie pec in atti - nelle rispettive pretese (saldo canone, l'una, e rimborso spese sostenute, l'altra).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta così provvede:
- Rigetta l'opposizione, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
83/2021 del 7.02.2021 (R.G. n. 1299/2020), emesso dall'intestato
Tribunale il 7.02.2021, notificato alla società opponente il 10.02.2021 e ne dichiara la definitiva esecutorietà.
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese e compensi del giudizio in favore dell'opposta nella misura di € 5.000,00, oltre 15% per spese generali, spese vive e accessori di legge.
Tempio Pausania, 23/04/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
9
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 23/04/2025
Il Got, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note di udienza depositate dalle parti si ritira in camera di consiglio. Alle ore
16.55 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza.
IL GOT
Maria Salvatora Magliona
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione civile nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona, ha pronunciato, ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 418/2021 R.G.
TRA
( ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. FABIO DEMOFONTI giusta procura in atti, nel cui studio in VELLETRI CORSO DELLA REPUBBLICA n. 204, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
( ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 giusta procura in atti dall'Avv. AMEDEO MANDRAS, nel cui studio in SASSARI
VIA E. LUSSU n. 2 è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
Oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI DELLE PARTI, come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, evocava Parte_1 in giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 83/2021 del 7.02.2021 (R.G. n. 1299/2020) (all. 1), emesso dall'intestato Tribunale il 7.02.2021, notificato alla società opponente
2 il 10.02.2021, al fine di sentir accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoriamente azionata e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo o annullare o dichiarare privo di ogni effetto giuridico l'impugnato decreto ingiuntivo per i motivi tutti di cui all'atto di opposizione;
con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio.
L'opponente contestava la legittimità delle pretese avanzate da parte opposta, ritenendo insussistente il credito sulla base della premessa che ai sensi dell'art. 14 del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra le parti, la società opponente avesse assunto l'obbligo di fornire una fideiussione bancaria di importo pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) a garanzia dell'adempimento degli impegni contrattuali, inclusi quelli relativi al pagamento dei canoni.
Asseriva, inoltre, che il 28.02.2020 la suddetta fideiussione era stata escussa dalla per l'importo di € 100.163,84 CP_2
(centomilacentosessantatre/84) (all. 4), risultando escutibile alla data di riconsegna del ramo d'azienda (30.04.2020) la somma residua pari a €
49.836,16 (quarantanovemilaottocentotrentasei/16) (€ 150.000,00 – €
100.163,84).
Affermava altresì che, sempre all'epoca della riconsegna del ramo, residuavano a carico della società opponente le mensilità di marzo e aprile
2020 (€ 38.277,94x2 = € 76.555,88), ma nel verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti il 30.04.2020 veniva testualmente riportato: “Le Parti si danno reciprocamente atto che dopo la sottoscrizione del presente atto, nulla più sarà dovuto e che saranno definitivamente liberate dagli obblighi contrattuali di cui al contratto sopra richiamato“ (per tale da intendersi espressamente l'accordo
“sottoscritto il 28/11/2011 tra la Concedente e l'Affittuaria, per il locale sito ad
Via Basa, lotto 7/8”). CP_1
Nel citato documento, l'Affittuaria odierna opponente, ha dichiarato di
“consegnare il locale con 2 macchine Clint di condizionamento sostituite a spese di (importo 36000€) e di aver sostenuto spese x smaltimento Parte_1 macchine sostituite non funzionanti”.
3 Asseriva ancora che, nel medesimo atto, era stato anche specificamente cancellato il riferimento alla “riconsegna della Fideiussione ad opera del
Concedente nelle mani dell'Affittuaria” e che, con la sottoscrizione del detto verbale di riconsegna, le parti avevano estinto reciprocamente tutte le loro pretese nel modo fatto palese dal documento.
Pertanto, asseriva che, in luogo di quanto spettantele in forza del Contr contratto – ovvero le mensilità di marzo e aprile 2020 – la aveva accettato la somma omnicomprensiva di € 49.836,16, residuo della fideiussione lasciatale in disponibilità (escusso in data 19.05.2020, ancora all. 4), senza corrispondere nulla per la sostituzione dei condizionatori;
a sua volta,
aveva accettato di non richiedere i costi sostenuti per le Parte_1 macchine di condizionamento, senza corrispondere tutto quanto ancora a suo carico da contratto.
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando le avverse difese, negando le circostanze ex adverso addotte, in particolare l'esistenza di un'asserita transazione, sia in sede di verbale di consegna, che in qualsiasi altra circostanza e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma del decreto opposto e con vittoria di spese e compensi di causa.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e veniva tenuta in decisione all'udienza del 23/04/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In termini generali, deve osservarsi come l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione
è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
4 E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (Cass. 2003/6421; 2003/17371), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (nonchè dei fatti modificativi o estintivi del diritto stesso, eccepiti da parte opponente), con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. Cass. civile 2005/15026, 2003/15186,
2002/6663).
Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel caso in esame - alla luce della documentazione prodotta e delle risultanze dell'istruttoria – l'opposta ha senza dubbio fornito compiuta prova del fatto costitutivo della propria pretesa;
ha invero prodotto il contratto di affitto di azienda costituente titolo delle proprie pretese, allegando altresì
l'inadempimento dell'affittuaria relativamente ai canoni per i mesi di marzo ed aprile 2020, circostanze peraltro neppure contestate, anzi pacificamente ammesse da parte opponente. La consegna dell'immobile è avvenuta per pacifica ammissione delle parti il 30 aprile 2020, come risulta anche dal verbale di consegna dell'immobile.
Risulta, infine, altrettanto pacificamente che il canone di marzo e parzialmente quello di aprile 2020 sono stati recuperati da parte opposta
5 attraverso l'escussione della polizza fideiussoria a tal fine sottoscritta dall'opponente.
Orbene, dal verbale sottoscritto in data 20.04.2020 si evince che le parti, rappresentate da due delegati, hanno effettuato un primo sovralluogo nell'immobile oggetto del contratto di affitto d'azienda al fine di procedere
“all'identificazione dei beni da rimuovere nel punto vendita denominato
, è stata effettuata una ricognizione visiva degli ambienti interni Parte_1
e delle aree esterne”…stabilendo, altresì, quali beni dovesse asportare e quali attività svolgere l'opponente al fine di riconsegnare libero da persone e cose l'immobile oggetto del contratto.
In quella data si rimandava, pertanto, la verifica al 30.04.2020; nel verbale redatto in tale ultima data venivano descritte le condizioni del locale, nonché le attività svolte e quelle omesse dall'opponente; si affermava infatti:
“verrà consentito ai tecnici incaricati da di provvedere alle Controparte_3 riparazioni motori lucernari e finestre, batterie impianto rivelazione fumi….”
Inoltre, veniva dato atto che “le apparecchiature “Clint” sono state sostituite senza autorizzazione con apparecchiature diverse da quelle originali a causa di danneggiamento delle stesse per azioni meccaniche durante l'esercizio dell'attività di (danneggiate da muletto meccanico)”. CP_3
Nel verbale, infine, veniva inserita la clausola dattiloscritta richiamata dall'opponente, con la quale le parti “davano reciprocamente atto che dopo la sottoscrizione del presente atto, nulla sarà più dovuto e che saranno definitivamente liberate dagli obblighi contrattuali di cui al contratto sopra richiamato”, clausola che costituirebbe secondo la tesi dell'opponente la prova di una transazione nei termini indicati dalla medesima, ovvero con reciproca compensazione dei crediti.
La tesi dell'opponente non può essere accolta, sia alla luce del fatto che la predetta clausola risulta completamente avulsa dal resto delle dichiarazioni delle parti contenute nei verbali richiamati - che sono semplicemente descrittive dello stato dei luoghi - sia perché prima di essa e/o nel contesto della stessa non si fa alcun riferimento e/o richiamo espresso ai reciproci debiti
6 o pretese, come sostiene parte opponente, apparendo pertanto la stessa più una clausola di stile, che una vera e propria rinuncia alle pretese delle parti.
Inoltre, l'asserita e richiamata compensazione dei due crediti non trova riscontro neppure nelle dichiarazioni rilasciate nel contesto del suddetto verbale del 30.04.20, posto che nel medesimo si dà atto del fatto che la avesse sostituito le pompe di calore, in quanto danneggiate Parte_1 dalla medesima nello svolgimento delle attività di scarico merci, come sopra riportato.
La predetta circostanza risulta confermata anche dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, laddove il teste Testimone_1 afferma: ”E' vero, uno dei dipendenti della il sig. Parte_1 Tes_2
responsabile del punto vendita, mi chiamò per verificare due unità di
[...] condizionamento del locale in . Io sono intervenuto ed ho redatto un CP_1 preventivo…..ho riscontrato che la tubazione dell'impianto frigorifero delle due unità di condizionamento risultava danneggiata da un urto. I dipendenti di
mi dissero che l'urto era avvenuto con un muletto di scarico Parte_1 merci.” Il teste prosegue ancora: “Ero presente al momento della riconsegna dell'immobile; posso dire di aver notato che anziché 4 macchine Sanio, fornite da noi, vi erano solo due macchine Sanio e due Clint. Ho visto dei cablaggi elettrici volanti. Confermo di aver visto al momento della riconsegna dell'immobile la macchina danneggiata con ammaccature in più punti.”
Le stesse circostanze sono state confermate anche dal teste
[...]
. Nessuna prova contraria è stata, invece, fornita dall'opponente Tes_3 in merito alle circostanze sopra evidenziate e ai fatti posti a base dell'opposizione.
In ultimo, ma non per importanza, si rileva come non vi sia prova in giudizio che il delegato dell'opposta fosse munito di procura per transigere, considerato che quest'ultima contesta la predetta circostanza;
l'assenza di ogni transazione tra le parti può infine essere desunta dal fatto che - anche successivamente al 30.04.2020 - la medesima abbia continuato a richiedere il pagamento dei canoni, dimostrando di non aver ratificato – se eventualmente ve ne fosse stato bisogno - l'operato del suo delegato.
7 Orbene, la giurisprudenza della Suprema Corte, è consolidata in materia, nello statuire che “In tema di transazione, l'esistenza del mandato a transigere o della ratifica di transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è richiesta la forma scritta - necessaria invece se la controversia in relazione alla quale interviene ha ad oggetto rapporti giuridici concernenti beni immobili o diritti reali immobiliari - può essere desunta da elementi presuntivi, e per quanto riguarda la ratifica anche da facta concludentia, quale il comportamento del 'dominus negotii', che dimostri
l'approvazione dell'operato di chi abbia agito a suo nome pur in assenza di poteri rappresentativi. Perciò il pagamento di parte della somma spettante alla controparte sulla base di un contratto concluso da un falsus procurator di colui che l'ha corrisposta implica la ratifica dell'intero contratto e non della sola parte eseguita (Cass. 992/1967) poiché l'esecuzione, anche parziale, manifesta la volontà del dominus di avvalersi degli effetti negoziali della transazione, che non
è nulla se la causa è lecita (art. 1972 comma primo cod.civ.) e se sussistono i requisiti previsti dall'art. 1325 cod. civ...” (Cassazione, Sez. III, 27 gennaio 2012,
n.1181).
Nel caso di specie non vi sono elementi dai quali desumere che l'opposta avesse conferito mandato a transigere al delegato, né che abbia ratificato successivamente, anche per facta concludentia, l'operato del medesimo, quand'anche la clausola contenuta nel verbale di consegna dell'immobile possa essere interpretata come una transazione.
Al contrario, come si è rilevato, dopo quella data addirittura entrambe le parti hanno insistito con reciproche richieste scritte – le varie pec in atti - nelle rispettive pretese (saldo canone, l'una, e rimborso spese sostenute, l'altra).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta così provvede:
- Rigetta l'opposizione, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
83/2021 del 7.02.2021 (R.G. n. 1299/2020), emesso dall'intestato
Tribunale il 7.02.2021, notificato alla società opponente il 10.02.2021 e ne dichiara la definitiva esecutorietà.
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese e compensi del giudizio in favore dell'opposta nella misura di € 5.000,00, oltre 15% per spese generali, spese vive e accessori di legge.
Tempio Pausania, 23/04/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
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