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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4376/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott. Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4376/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio promossa da:
C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura in atti dall' Avv. Maria Grazia Aricò
RICORRENTE contro
C.F. rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Caterina Marangia (CF: CodiceFiscale_3 come da procura in atti
CONVENUTA con l'intervento del pubblico ministero in sede;
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 20.11.24.
IN FATTO
pagina 1 di 6 I coniugi contraevano matrimonio concordatario in in Parte_1 data 01/09/1983 (il relativo atto è stato trascritto all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di anno 1983 n°51 parte II serie A Parte_1
Uff 1).
Dall'unione nascevano due figli oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data
12/11/2023, parte attrice chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di accertare la mancanza dei presupposti per riconoscere in capo a controparte il diritto di ricevere l'assegno divorzile.
La parte convenuta si costituiva con memoria depositata in
Cancelleria in data 12.4.24 e chiedeva: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 01.09.1983 tra e Parte_1 Controparte_1 Parte_1
;
[...]
-disporre a carico del sig. , il versamento dell'assegno Parte_1 divorzile in favore della sig.ra , nella misura già Controparte_1 statuita in sentenza di separazione di € 300,00 .
- ordinare al sig. la restituzione in favore della sig.ra Parte_1 degli arredi mobili che hanno composto la camera da letto e il CP_1 vano cucina della ex casa coniugale;
-disporre la divisione dei rimanenti arredi mobili che hanno composto la camera da pranzo con annesso angolo bar e l'ingresso della ex casa coniugale.
L'udienza di comparizione dei coniugi veniva tenuta in data 15.5.24 e con ordinanza resa in pari data, stante la natura documentale della controversia e l'assenza di richieste istruttorie, il fascicolo veniva rinviato all'udienza del 21.11.24 per la decisione.
IN DIRITTO
§ Status.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
pagina 2 di 6 Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione - n. 571/2018 del 26.3.2018 resa nel procedimento RG
n. 2893/2013 - (passata in giudicato) mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, dunque, pronunciato il divorzio come richiesto da parte ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
§ Questioni preliminari.
E' manifestamente inammissibile la domanda proposta da
[...]
di divisione e restituzione di beni mobili: «l'art. 40 c.p.c. CP_1 consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34,
35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi»; conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 6 marzo 2013, Pres.
Manfredini, est. R. Muscio;
ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sentenza 3 luglio 2013, Pres. Canali) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2009 n. 11828, Cass. Civ., Sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638).
§ Sull'assegno divorzile.
pagina 3 di 6 Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza a Sezioni unite n. 18287/18 “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, al quale deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione di un criterio composito che costituisce il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione” ed in particolare “(…) la nozione di mancanza di mezzi adeguati, parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari: una nozione che non è comprensiva solo di una condizione di bisogno ma atta a ripagare, ove esistenti, le rinunce ad effettive possibilità di carriera e di crescita professionale effettuate da uno dei coniugi, all'interno di un progetto comune, a beneficio dell'unione familiare”.
Nel caso di specie, il ricorrente allega di avere perso la sua occupazione lavorativa per essere stato licenziato e detta circostanza non risulta adeguatamente contestata dalla convenuta.
La convenuta dichiarava di non svolgere alcuna attività lavorativa e di avere percepito il reddito di cittadinanza fino a dicembre (2023) senza tuttavia allegare nulla in ordine ai presupposti necessari per ottenere l'assegno divorzile non potendo disporsi detta contribuzione da parte dell'ex marito in presenza di un mero dislivello economico fra le parti
(peraltro assente nel caso di specie siccome entrambi risultano disoccupati) né la convenuta ha dato atto degli ulteriori elementi pagina 4 di 6 costitutivi per riconoscerle l'assegno in funzione perequativo- compensativa.
Al riguardo, infatti, è insegnamento della S.C., qui condiviso, quello secondo cui:
Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/10/2022,
n.29920).
§ Sulle spese di lite.
In considerazione della natura del presente giudizio, vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI SIRACUSA, PRIMA SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 4376 dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in in data Parte_1
01/09/1983 (il relativo atto è stato trascritto all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di anno 1983 n°51 parte II serie A Uff 1); Parte_1
DICHIARA inammissibili le domande di restituzione e divisione dei beni mobili da parte della convenuta;
RIGETTA la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile richiesta dalla convenuta;
pagina 5 di 6 MANDA alla cancelleria a fine di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze Parte_1 di legge.
COMPENSATE le spese.
Così deciso in SIRACUSA, nella Camera di consiglio del 16 gennaio
2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Gilberto Orazio Rapisarda Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott. Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4376/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio promossa da:
C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura in atti dall' Avv. Maria Grazia Aricò
RICORRENTE contro
C.F. rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Caterina Marangia (CF: CodiceFiscale_3 come da procura in atti
CONVENUTA con l'intervento del pubblico ministero in sede;
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 20.11.24.
IN FATTO
pagina 1 di 6 I coniugi contraevano matrimonio concordatario in in Parte_1 data 01/09/1983 (il relativo atto è stato trascritto all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di anno 1983 n°51 parte II serie A Parte_1
Uff 1).
Dall'unione nascevano due figli oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data
12/11/2023, parte attrice chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di accertare la mancanza dei presupposti per riconoscere in capo a controparte il diritto di ricevere l'assegno divorzile.
La parte convenuta si costituiva con memoria depositata in
Cancelleria in data 12.4.24 e chiedeva: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 01.09.1983 tra e Parte_1 Controparte_1 Parte_1
;
[...]
-disporre a carico del sig. , il versamento dell'assegno Parte_1 divorzile in favore della sig.ra , nella misura già Controparte_1 statuita in sentenza di separazione di € 300,00 .
- ordinare al sig. la restituzione in favore della sig.ra Parte_1 degli arredi mobili che hanno composto la camera da letto e il CP_1 vano cucina della ex casa coniugale;
-disporre la divisione dei rimanenti arredi mobili che hanno composto la camera da pranzo con annesso angolo bar e l'ingresso della ex casa coniugale.
L'udienza di comparizione dei coniugi veniva tenuta in data 15.5.24 e con ordinanza resa in pari data, stante la natura documentale della controversia e l'assenza di richieste istruttorie, il fascicolo veniva rinviato all'udienza del 21.11.24 per la decisione.
IN DIRITTO
§ Status.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
pagina 2 di 6 Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione - n. 571/2018 del 26.3.2018 resa nel procedimento RG
n. 2893/2013 - (passata in giudicato) mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, dunque, pronunciato il divorzio come richiesto da parte ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
§ Questioni preliminari.
E' manifestamente inammissibile la domanda proposta da
[...]
di divisione e restituzione di beni mobili: «l'art. 40 c.p.c. CP_1 consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34,
35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi»; conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 6 marzo 2013, Pres.
Manfredini, est. R. Muscio;
ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sentenza 3 luglio 2013, Pres. Canali) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2009 n. 11828, Cass. Civ., Sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638).
§ Sull'assegno divorzile.
pagina 3 di 6 Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza a Sezioni unite n. 18287/18 “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, al quale deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione di un criterio composito che costituisce il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione” ed in particolare “(…) la nozione di mancanza di mezzi adeguati, parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari: una nozione che non è comprensiva solo di una condizione di bisogno ma atta a ripagare, ove esistenti, le rinunce ad effettive possibilità di carriera e di crescita professionale effettuate da uno dei coniugi, all'interno di un progetto comune, a beneficio dell'unione familiare”.
Nel caso di specie, il ricorrente allega di avere perso la sua occupazione lavorativa per essere stato licenziato e detta circostanza non risulta adeguatamente contestata dalla convenuta.
La convenuta dichiarava di non svolgere alcuna attività lavorativa e di avere percepito il reddito di cittadinanza fino a dicembre (2023) senza tuttavia allegare nulla in ordine ai presupposti necessari per ottenere l'assegno divorzile non potendo disporsi detta contribuzione da parte dell'ex marito in presenza di un mero dislivello economico fra le parti
(peraltro assente nel caso di specie siccome entrambi risultano disoccupati) né la convenuta ha dato atto degli ulteriori elementi pagina 4 di 6 costitutivi per riconoscerle l'assegno in funzione perequativo- compensativa.
Al riguardo, infatti, è insegnamento della S.C., qui condiviso, quello secondo cui:
Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/10/2022,
n.29920).
§ Sulle spese di lite.
In considerazione della natura del presente giudizio, vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI SIRACUSA, PRIMA SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 4376 dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in in data Parte_1
01/09/1983 (il relativo atto è stato trascritto all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di anno 1983 n°51 parte II serie A Uff 1); Parte_1
DICHIARA inammissibili le domande di restituzione e divisione dei beni mobili da parte della convenuta;
RIGETTA la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile richiesta dalla convenuta;
pagina 5 di 6 MANDA alla cancelleria a fine di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze Parte_1 di legge.
COMPENSATE le spese.
Così deciso in SIRACUSA, nella Camera di consiglio del 16 gennaio
2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Gilberto Orazio Rapisarda Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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