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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 622/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Giudice Dott. Valerio Medaglia, letto il ricorso;
rilevato che la parte ricorrente, producendo una consulenza tecnica resa nell'ATP n. 2322/2023 RG, svoltosi dinanzi a questo Tribunale, ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della resistente pari all'ammontare dei danni accertati dal CTU nella suddetta consulenza;
rilevato in particolare che la parte ricorrente, con il ricorso per ATP, aveva chiesto nominarsi un CTU “affinché tenti la conciliazione tra le parti, provveda alla verifica dello stato dei luoghi e proceda all'accertamento delle cause ed alla quantificazione dei danni di cui alla premessa e la eventuale responsabilità della società costruttrice ” (ricorso per ATP in atti); CP_1
rilevato che il CTU, all'esito delle operazioni peritali, ha accertato dei vizi nelle opere oggetto di dell'accertamento peritale, individuando nell'importo di 51.784,62 oltre IVA di legge, i costi per l'eliminazione dei vizi accertati (cfr. CTU in atti); ritenuto pertanto che con la domanda monitoria nel presente giudizio la parte ricorrente ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di un credito risarcitorio;
considerato che
, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., il decreto ingiuntivo può essere richiesto solo da “chi è creditore di una somma liquida di danaro”; considerato che, come evidenzia la giurisprudenza di legittimità, il credito risarcitorio è un credito per definizione illiquido fino alla sentenza che lo converte in un'obbligazione pecuniaria (cfr. Cass. Civ. n. 3748/2005; Cass.
Civ. n. 2270/2006; Cass. Civ. n. 6357/2011 che qualifica il credito risarcitorio come debito di valore;
Cass. Civ. n. 8104/2013; Cass. Civ. n. 6228/1994); ritenuto pertanto che non possa accogliersi il ricorso di parte ricorrente, in quanto avente ad oggetto un credito illiquido, ostando la richiamata disposizione dell'art. 633 comma 1 c.p.c.;
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Si comunichi.
Grosseto, 07/04/2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Giudice Dott. Valerio Medaglia, letto il ricorso;
rilevato che la parte ricorrente, producendo una consulenza tecnica resa nell'ATP n. 2322/2023 RG, svoltosi dinanzi a questo Tribunale, ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della resistente pari all'ammontare dei danni accertati dal CTU nella suddetta consulenza;
rilevato in particolare che la parte ricorrente, con il ricorso per ATP, aveva chiesto nominarsi un CTU “affinché tenti la conciliazione tra le parti, provveda alla verifica dello stato dei luoghi e proceda all'accertamento delle cause ed alla quantificazione dei danni di cui alla premessa e la eventuale responsabilità della società costruttrice ” (ricorso per ATP in atti); CP_1
rilevato che il CTU, all'esito delle operazioni peritali, ha accertato dei vizi nelle opere oggetto di dell'accertamento peritale, individuando nell'importo di 51.784,62 oltre IVA di legge, i costi per l'eliminazione dei vizi accertati (cfr. CTU in atti); ritenuto pertanto che con la domanda monitoria nel presente giudizio la parte ricorrente ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di un credito risarcitorio;
considerato che
, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., il decreto ingiuntivo può essere richiesto solo da “chi è creditore di una somma liquida di danaro”; considerato che, come evidenzia la giurisprudenza di legittimità, il credito risarcitorio è un credito per definizione illiquido fino alla sentenza che lo converte in un'obbligazione pecuniaria (cfr. Cass. Civ. n. 3748/2005; Cass.
Civ. n. 2270/2006; Cass. Civ. n. 6357/2011 che qualifica il credito risarcitorio come debito di valore;
Cass. Civ. n. 8104/2013; Cass. Civ. n. 6228/1994); ritenuto pertanto che non possa accogliersi il ricorso di parte ricorrente, in quanto avente ad oggetto un credito illiquido, ostando la richiamata disposizione dell'art. 633 comma 1 c.p.c.;
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Si comunichi.
Grosseto, 07/04/2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia