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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 5388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5388 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11862/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, in funzione di Giudice del lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 3.12.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia di previdenza tra
in persona del legale "
Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ranieri Romani e Gabriele
Calabrò;
e
CP_2 con l'Avv. C. Santanoceto CP 1 e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2024 la Associazione ricorrente conviene in giudizio CP
| formulando le seguenti richieste: “ in via preliminare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, dichiarare l'intervenuta prescrizione (totale o, in subordine, parziale) delle pretese creditorie dell' CP_1 relative alla posizione dell'Associazione riferite all'anno 2018 di cui all'Avviso di Addebito sub doc. 1 e, quindi, dichiararne la nullità, invalidità e/o illegittimità o, comunque, annullarlo e/o revocarlo e/o disapplicarlo (totalmente o, in subordine, parzialmente); in via principale e nel merito, per tutte le altre ragioni esposte in narrativa, dichiarare la nullità, invalidità e/o illegittimità dell'Avviso di Addebito sub doc. 1 o, comunque, annullarlo e/o revocarlo e/o disapplicarlo (totalmente o, in subordine, parzialmente); in via subordinata, per tutte le ragioni esposte in narrativa, dichiarare la nullità, invalidità e/o illegittimità dell'Avviso di Addebito sub doc. 1 (nella parte in cui prevede delle sanzioni a carico dell' Parte_1 () o, comunque, annullarlo e/o revocarlo e/o disapplicarlo e/o effettuare il ricalcolo del dovuto e delle sanzioni (totalmente o, in subordine, parzialmente); in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disporre la riduzione delle sanzioni al minimo edittale. Con il favore di diritti, spese e onorari del presente procedimento".
La ricorrente ha dedotto nel ricorso di aver ricevuto in data 5 settembre 2024 l'avviso di addebito n. 36820240007417439000 con il quale viene richiesto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 223.888,80, di cui Euro 133.705,49 per "contributi" relativi al periodo da gennaio 2018 a luglio 2021, Euro 78.539,28 per “sanzioni evasione” ed Euro 1.121,22 per "sanzioni morosità"; che in data 2 gennaio 2024 | Parte_1 ha ricevuto la notifica di un verbale unico di accertamento con il quale è stato contestato, con riferimento a diciotto c.d. "collaboratori sportivi”, di aver trattato i relativi compensi quali “redditi diversi❞ ai sensi dell'art. 67, primo comma, lettera m) del D.P.R. 1986/1917 e di non aver coperto le relative
CP prestazioni con la contribuzione previdenziale nel CP_3 costituito presso I;
con riferimento a otto lavoratori artistici, con i quali la ricorrente aveva instaurato delle brevi prestazioni occasionali, di non aver assoggettato i relativi compensi al CP_3 e con riferimento ai compensi erogati nei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020 e febbraio 2020 a CP_ due soggetti di aver erroneamente assoggettato gli stessi alla gestione separata anziché al CP_3.
CP Si costituivano in giudizio l' e la CP_2 chiedendo il rigetto delle domande.
La domanda è in parte fondata in relazione alla eccezione di prescrizione sollevata, mentre va rigettata in relazione a tutte le ulteriori doglianze enucleate con il ricorso.
1.In via preliminare va osservata la correttezza della competenza territoriale del Giudice CP adito, dal momento che l'ufficio di Milano-Sesto San Giovanni ha sede in Milano, via
Fortezza 11.
Considerato che
la norma di cui all'art. 444, ultimo comma, c.p.c. in materia di contributi richiesti ai datori di lavoro fa riferimento alla competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente, non sussistono dubbi sulla competenza territoriale del
Tribunale di Milano.
2. Ciò premesso, occorre tracciare sia pur in modo sintetico l'evoluzione della disciplina fiscale e contributiva in materia di lavoro sportivo con particolare riferimento alla disciplina dettata dalla riforma del lavoro sportivo con il d.lgs. n. 36/2021 ed agli effetti che la nuova disciplina presenta per il passato.
La nuova disciplina previdenziale per i lavoratori autonomi sportivi porta a distinguere i lavoratori in relazione alle soglie di reddito.
L'art 23 del D.lvo 163/22 recita così: "All'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni :a) al comma 2:1) le parole «Nei settori dilettantistici>> sono sostituite dalle seguenti: «Nell'area del dilettantismo»;2) le parole o prestazioni autonome occasionali» sono soppresse;
b) al comma 5, dopo la parola
Nazionali>> sono inserite le seguenti: «e dalle Discipline sportive associate»; c) al comma
6, la parola «10» è sostituita dalla seguente: «24»; d) al comma 7, le parole «, o che svolgono prestazioni autonome occasionali» sono soppresse e le parole «in misura pari al
20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per CP gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro»; e) al comma 8, dopo la parola
«autonome>> sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» e le parole «al 15 per cento per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al 22 per cento per l'anno 2024, al 25 per cento per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 per cento. Per tali lavoratori si CP applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro»; f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.
8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.
8- quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche."
In sostanza per coloro che percepiscono importi inferiore al limite di 5 mila euro non c'è assoggettamento contributivo e quindi non è obbligatorio iscriversi alla gestione separata. II legislatore contempla l'ipotesi di un lavoratore autonomo occasionale non coordinato, né continuativo che non è tenuto ad iscriversi ad alcuna gestione e la cui prestazione è esonerata da contribuzione.
Coloro che percepiscono importi superiori ai 5.000 euro, nello spirto della legge sono presumibilmente considerati come titolari di un effettivo rapporto di carattere lavorativo nello sport dilettantistico (come co.co.co.) e, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, deve essere loro garantita una copertura previdenziale e assicurativa. Questi compensi non sono assoggettati ad imposte (ex art. 36 comma 6), ma soltanto a contributi previdenziali con riferimento alla parte del compenso che supera la franchigia di Euro 5.000,00.
Sopra il limite di Euro 15.000 occorre pagare sia i contributi sia le imposte. La parte di tali compensi superiore ad Euro 15.000,00 sarà assoggettata sia a tassazione che a contribuzione.
Salvo che per il lavoro sportivo professionistico, cessa anche l'antica equiparazione delle categorie di lavoro subordinato e lavoro autonomo a fini previdenziali. Ai fini previdenziali nel mondo dilettantistico i lavoratori seguono una strada diversa a seconda della tipologia del rapporto: i subordinati sono iscritti nella Gestione dei lavoratori sportivi;
gli autonomi nella gestione separata, mentre i lavoratori occasionali fino a 5000 euro sono esenti da oneri contributivi.
La gestione comune dei lavoratori sportivi di ogni categoria (subordinati, autonomi, co.co.co.) viene mantenuta invece nell'area del lavoro professionistico, dove sono iscritti pure gli sportivi subordinati dell'area dilettantistica. Sul piano previdenziale la nuova normativa si stacca completamente dal duplice condizionamento che essa subiva con il collegamento alla disciplina dei lavoratori dello spettacolo ed a quella fiscale.
La riforma del lavoro sportivo prevede a questo proposito una disciplina previdenziale specifica che riveste una importanza fondamentale anche per il passato.
L'art. 35 comma 8-quater del d.lgs. n. 36/2021 prevede espressamente (nella versione corretta dal d.lgs. n. 163/2022) che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 (e quindi prima del 1/1/2023 poi prorogato al 1/7/2023
) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del TUIR non si dà luogo a recupero contributivo.
Tale norma non può che essere interpretata nel senso che per il passato viene confermata la disciplina dell'art. 67 lett. m) dell'esenzione dell'assoggettamento contributivo fino a 10 mila euro così come ha più volte affermato la Cassazione stabilendo che questa normativa valga anche ai fini contributivi. La Suprema Corte negli anni 2021 e 2022 ha sposato la tesi della applicazione della normativa contributiva agevolata ai soli rapporti di lavoro sportivo occasionali fino a Euro 10.000 che si fondavano sul rapporto associativo.
La nuova normativa abroga anche per il futuro l'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir. In sostanza l'area di esenzione a fini contributivi è stata limitata ad Euro 5000 (art. 35 comma
8 bis), mentre è salita ad Euro 15000 quella valevole a fini fiscali (art.36 comma 6).
Secondo questo Giudice la disposizione normativa va interpretata nel senso che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir e della limitazione dell'area di
CP esenzione a 5000 euro, I non può agire per il passato per recuperare la differenza rispetto alla più ampia area di esenzione di 10.000 euro prevista in precedenza e ritenuta esistente dalla giurisprudenza anche a fini previdenziali per i lavoratori sportivi autonomi occasionali non professionali.
L'art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR dispone che "costituiscono redditi e, quindi, imponibili se redditi di capitale, oppure, conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da Snc e Sas e in relazione alla qualità di lavoratore dipendente le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CP_4 dalla società Controparte_5 dalle ' FSN, dall'Unione Controparte_6 dagli Eps e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".
La Suprema Corte ( Cfr. Cass. n. 24642 del 2025) nel tracciare le caratteristiche delle attività che danno luogo ad esonero, anche con riguardo alla loro natura, ha affermato che sono redditi diversi - sempre che non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente - i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CP_4 dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. L'art. 35 comma 5 del D.L. n. 207/2008 ha autenticamente interpretato le parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, co.1, lettera m), e vi ha ritenuto comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Nel delineare la fonte dell'obbligo contributivo e dei requisiti per l'esonero delle associazioni e società dilettantistiche la Cassazione ha fornito parametri interpretativi della normativa applicabile e addentrandosi nella natura giuridica dell'attività delle associazioni sportive, delle specifiche attività svolte dagli istruttori, e della rilevanza del riconoscimento ed iscrizione nel registro ed affiliazione al CP_4 a osservato che la disciplina fiscale sui redditi diversi consente agli enti sportivi dilettantistici di erogare, ai collaboratori di attività sportiva dilettantistica, somme sussumibili nella nozione fiscale di "redditi diversi" che, entro la soglia prevista dall'art. 69, co.2 del T.U.I.R. sono fiscalmente neutri. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ritenuto che la disposizione in esame, in quanto sostanziale eccezione all'obbligo contributivo previsto per gli addetti agli impianti sportivi, sia rilevante anche in materia previdenziale (cfr. Cass. n. 11375 del 2020, n.24365 del 2019, n.21535 del 2019,
n.11492 del 2019, n. 16449 del 2016, le quali hanno presupposto l'astratta applicabilità della disposizione in esame alla materia previdenziale).
Si tratta di un orientamento che esprime una corretta interpretazione della normativa relativa al sistema previdenziale proprio dell'attività sportiva dilettantistica. In assenza di una espressa disciplina previdenziale, in materia di collaborazione resa in favore di associazioni dilettantistiche, va considerato l'impatto della neutralizzazione degli effetti tributari delle erogazioni corrisposte in tale contesto, anche relativamente al calcolo dell'imponibile contributivo. Una relazione che, seppure riferita espressamente ai soli effetti tributari, esprime il più generale intento della legge di reputare un determinato valore monetario, riferito ad una determinata attività umana, non espressivo di un valore economico utile alla produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base imponibile di un'obbligazione patrimoniale pubblica.
Va rilevato che dall'affermazione della riferibilità dell'art. 67 TUIR anche ad effetti previdenziali non discende con certezza l'individuazione di un'area di automatica esenzione dall'obbligo contributivo invocabile dalle associazioni o società formalmente riconosciute quali dilettantistiche, a prescindere, cioè, dalla effettiva e concreta riprova della presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione (cfr. Cass. n.3965 del 2022 e n. 2710 del 2022).
In questa prospettiva, rileva, dunque, a monte (come evidenzia Cass. n.3965 del 2022), "la verifica, in sede giudiziale, dell'effettiva natura "dilettantistica" del soggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata. L'accertamento a tale riguardo condotto dal giudice di merito deriva non tanto dall'elemento formale della veste giuridica assunta (associazione e/o società sportiva dilettantistica) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CP 4 così Cass. n. 10393 del 2018; Cass. n. 23789 del 2016; Cass. n. 16449 del 2016;
Cass. n. 2152 del 2020; negli stessi termini Cass., sez. lav., nr. 21535 del 2019 e nr. 5904 del 2016 cit.)."
Stante l'assenza di automatismi per la qualificazione della natura dilettantistica dell'attività
e il carattere neutro dell'affiliazione al CP 4 va ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza della Cassazione che ha osservato che (cfr. Cass. n. 2389 del 2022) "per effetto della previsione contenuta nell'art. 67, comma 1, lettera m), TUIR, che determina effetti eccettuativi anche rispetto all'obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008, conv. con L. n. 14/2009), a condizione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67, comma 1 TUIR); tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e quindi operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, con onere probatorio a carico della parte contribuente che non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CP_4 le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ossia in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale;
il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'arte o professione abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR)".
Per le ragioni esplicitate con la disposizione normativa di cui al comma 8 quater dell'art. 35 citato il legislatore non ha inteso introdurre un condono tombale come inteso dalla ricorrente, ma ha recepito, per i rapporti iniziati prima della riforma del lavoro sportivo introdotta nel 2021 (avente decorrenza dal 1° luglio 2023), l'orientamento della Suprema
Corte indicato in base al quale vi è coincidenza tra esenzione fiscale ed esenzione contributiva. ( Cfr. sul punto anche le recenti sentenze della Cassazione n. 11196 del
28.04.2025 e n. 28325 del 24.10.2025).
3. La fattispecie di causa esula dal perimetro di applicazione della norma sopravvenuta, poiché non riconducibile all'art. 67, comma 1, lett. m, citato.
Nell'esame del materiale probatorio, va applicato il principio secondo cui chi invoca l'esonero contributivo deve provare che le prestazioni rese: a) non siano state compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore;
b) siano state espletate in favore di associazioni o società dilettantistiche e senza fine di lucro;
c) trovino fonte nel vincolo associativo e non in un distinto obbligo personale;
d) non trovino corrispondenza nell'arte o nella professione abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione (Cass., sez. lav., 23 dicembre 2021, n. 41397).
Orbene, la difesa dell'istante si è limitata con il ricorso ad enucleare contestazioni generiche: dall'esame dei contratti di collaborazione sportiva e delle “note di compenso" depositati CP dall si evince che i compensi sono stati erogati abitualmente e ricorrentemente sulla base del numero effettivo delle ore lavorate da ciascun soggetto e che l'importo orario è stato diversificato a seconda che si trattasse di lezione in autonomia, lezione in compresenza, attività di allestimento e manutenzione, attività di segreteria, di pulizia.
Tale dato va anche esaminato in relazione alle affermazioni del legale rappresentante dell' Parte_1 il quale interrogato in sede ispettiva, ha rimandato genericamente ai soli "
riferimenti normativi come giustificazione dell'esonero, senza specificare o dare prova della
"non professionalità" dei collaboratori sportivi e quindi di aver diritto all'esenzione.
Inoltre va evidenziato che all'inizio di ogni annualità associativa (annualità che si è svolta da settembre a luglio/agosto di ogni anno) il Consiglio Direttivo si è riunito per deliberare sugli importi delle quote associative, delle quote di partecipazione ai corsi (con tariffe diversificate per bambini e per adulti) e per stabilire gli importi orari unitari (definiti “compensi") da riconoscere ai collaboratori sportivi a seconda del tipo di attività svolta. Nelle predette delibere a ciascun collaboratore è stato anche riconosciuto l'esonero del versamento della quota associativa annuale e della quota associativa al CSEN, disponendo l'incombenza direttamente a carico della Parte_1
Tali elementi dimostrano che l'apporto dei collaboratori sportivi non avveniva per puro spirito associativo al fine di condividere le finalità statutarie ma, piuttosto, a scopo lavorativo, ossia si trattava di una attività finalizzata a trarre un ritorno economico non dovendo farsi carico neppure del versamento della quota associativa prevista.
La natura retributiva dei predetti compensi erogati dall'Associazione è peraltro dimostrata dal riconoscimento di somme nell'anno 2020 allorquando, a causa del lockdown determinato dal diffondersi della pandemia da SARS Covid-19 e quindi nell'impossibilità di espletare le attività sportive, ai collaboratori sono stati pagati compensi sportivi con la seguente motivazione "...pur nell'impossibilità di fare lezioni in presenza a causa dell'emergenza
Covid-19, il Consiglio Direttivo dell' Parte_1 ha stabilito di riconoscere ai suoi collaboratori il compenso sportivo concordato per il mese di marzo 2020...". Le agevolazioni derivanti dalla dichiarazione di esercizio dell'attività sportiva dilettantistica che ha permesso l'iscrizione al Registro Coni non possono pertanto estendersi automaticamente a coprire ogni altra attività svolta.
Dalla documentazione prodotta si evince che la Parte_1 ricorrente è stata in parte gestita e condotta come un'impresa che esercita un'attività economica organizzata per offrire ai propri clienti (soci) strutture, attrezzature e competenze per la cura dell'esercizio fisico e mentale, del wellness, del divertimento e dello stato di forma individuale. Non appare configurabile l'esercizio di una qualche attività sportiva dilettantistica svolta in favore o all'interno della palestra.
Tutta la documentazione prodotta fa riferimento a corsi, lezioni, campus estivi e clienti (soci) generici, tutte attività riconducibili ad una ordinaria attività a carattere commerciale.
Essendo stato accertato, dunque, che non si verte nell'ambito dei "rapporti di lavoro sportivo" per i quali l'art. 35 comma 8 quater del D.Lgs. n. 36 del 2021 prevede che "non si dà luogo a recupero contributivo", la disposizione invocata dalla difesa dell'istante non può trovare applicazione.
4. Dall'esame del verbale ispettivo impugnato si evince, inoltre, che l Parte_1 ricorrente ha svolto anche una attività artistica per l'esecuzione della quale ha fatto ricorso a prestazioni rese da diversi soggetti: per questo tipo di attività | Parte_1 ha quasi sempre proceduto con l'ingaggio degli artisti necessari provvedendo anche ai relativi adempimenti fiscali e contributivi.
CP Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta dall' si evince che le prestazioni sono state considerate occasionali e per alcuni soggetti non è stato approntato alcun contratto di lavoro. Nel verbale ispettivo si fa riferimento alle prestazioni di lavoro rese da in qualità di ballerina a giugno 2021 per un compenso di € 875,00; Per_2 Persona_1
[...] come acrobata a gennaio 2019 per un compenso di € 450,00; in Parte_2
qualità di attore nel mese di settembre 2020 per un compenso di € 600,00; Parte_3 come assistente di produzione nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso complessivo di € 1.156,00, a giugno e luglio 2020 per un compenso complessivo di €
2.000,00; come assistente di produzione a dicembre 2019 per unPersona_3 compenso di € 1.000,00; in qualità di attore nel mese di luglio 2018 per Parte_4
un compenso pari ad € 300,00; in qualità di attore nel mese di luglio 2018 per Parte_5 un compenso di € 300,00; Persona_4 come trapezista a febbraio 2019 per un compenso come acrobata nel mese di giugno 2021 per un compenso di € di € 250,00 e Parte_6
875,00.
L'attività dei lavoratori de quibus, è pacificamente riconducibile alle categorie " tipizzate" indicate nell'art. 3 del Dlgvo 708/1947 e nei successivi decreti ministeriali per i quali l'assicurazione IVS all CP_7 è obbligatoria indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro e dalla durata della prestazione.
5. Infine occorre assoggettare a contribuzione nel FPLS i compensi erogati a Parte_7 e Parte_8 per i mesi di dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020. Questi compensi fanno riferimento ad attività artistiche come acrobata ed assistente acrobata e sono stati erroneamente assoggettati dall'Associazione ricorrente alla gestione separata costituita presso l' CP_1 ai sensi della legge 335/95.
6. Con riferimento alla eccezione di prescrizione, occorre considerare la sospensione del decorso del termine prescrizionale prevista dall'art. 37 del DI. 18/2020 convertito in Legge
27/20, nonchè dall'art. 11, comma 9 del DL 183/20, convertito in Legge n. 21 del 2021.
L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, infatti, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", al comma 2, dispone che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. Una ulteriore sospensione è stata disposta per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 dall'articolo 11 comma 9 del D.L. 183 del 31 dicembre 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021.
Si tratta di una duplice sospensiva pari rispettivamente a 129 giorni (DL 18/2020) e 182 giorni (DL 183/2020) per un numero complessivo di 311 giorni che incide sulla ordinaria prescrizione quinquennale ex Legge 335/95.
Considerato che il primo atto interruttivo del termine di prescrizione è rappresentato dalla notifica del verbale ispettivo perfezionatasi in data 3.01.2024, si può ben affermare che risultano prescritti i soli importi a titolo contributivo relativi al periodo dal 1.01.2018 al 25 febbraio 2018.
7. Sui contributi dovuti dall'istante sono dovute le sanzioni civili dell'evasione contributiva che sussiste "in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, ossia nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate".
Secondo la giurisprudenza di legittimità ( Cfr. Cass, S.U. n. 28966/2011) il termine occultamento di cui alla lett b) del comma 8 dell'art 116 | 388/2000 "non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all' CP 8 l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo".
Quanto, poi, al requisito soggettivo previsto dall'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, la sentenza indicata ha precisato che "stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nella auspicata (beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per lo più nell'ambito temporale dei termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto".
In conclusione la domanda va accolta parzialmente con riferimento alla posizione di quei lavoratori per i quali è stato richiesto il pagamento di contributi in relazione al periodo dal
1.01.2018 al 25.02.2018, mentre devo essere rigettate tutte le ulteriori richieste.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale delle spese di lite, stante la particolarità ermeneutica delle varie questioni esaminate.
P.Q.M
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla
X 4, con ricorso depositato inParte_1 data 14.10.2024, nei confronti dell'dell' CP_1 e della CP_2 così provvede:
1) in accoglimento parziale delle domande, dichiara non dovuti dalla Associazione ricorrente agli opposti i soli importi contributivi reclamati con riferimento al periodo dal
1.01.2018 al 25.02.2018;
2) rigetta le domande residue e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è tenuta a versare agli opposti i contributi non prescritti, le sanzioni accessorie e gli interessi di mora;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 3.12.2025
Il Giudice
(Luigi Pazienza)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, in funzione di Giudice del lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 3.12.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia di previdenza tra
in persona del legale "
Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ranieri Romani e Gabriele
Calabrò;
e
CP_2 con l'Avv. C. Santanoceto CP 1 e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2024 la Associazione ricorrente conviene in giudizio CP
| formulando le seguenti richieste: “ in via preliminare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, dichiarare l'intervenuta prescrizione (totale o, in subordine, parziale) delle pretese creditorie dell' CP_1 relative alla posizione dell'Associazione riferite all'anno 2018 di cui all'Avviso di Addebito sub doc. 1 e, quindi, dichiararne la nullità, invalidità e/o illegittimità o, comunque, annullarlo e/o revocarlo e/o disapplicarlo (totalmente o, in subordine, parzialmente); in via principale e nel merito, per tutte le altre ragioni esposte in narrativa, dichiarare la nullità, invalidità e/o illegittimità dell'Avviso di Addebito sub doc. 1 o, comunque, annullarlo e/o revocarlo e/o disapplicarlo (totalmente o, in subordine, parzialmente); in via subordinata, per tutte le ragioni esposte in narrativa, dichiarare la nullità, invalidità e/o illegittimità dell'Avviso di Addebito sub doc. 1 (nella parte in cui prevede delle sanzioni a carico dell' Parte_1 () o, comunque, annullarlo e/o revocarlo e/o disapplicarlo e/o effettuare il ricalcolo del dovuto e delle sanzioni (totalmente o, in subordine, parzialmente); in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disporre la riduzione delle sanzioni al minimo edittale. Con il favore di diritti, spese e onorari del presente procedimento".
La ricorrente ha dedotto nel ricorso di aver ricevuto in data 5 settembre 2024 l'avviso di addebito n. 36820240007417439000 con il quale viene richiesto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 223.888,80, di cui Euro 133.705,49 per "contributi" relativi al periodo da gennaio 2018 a luglio 2021, Euro 78.539,28 per “sanzioni evasione” ed Euro 1.121,22 per "sanzioni morosità"; che in data 2 gennaio 2024 | Parte_1 ha ricevuto la notifica di un verbale unico di accertamento con il quale è stato contestato, con riferimento a diciotto c.d. "collaboratori sportivi”, di aver trattato i relativi compensi quali “redditi diversi❞ ai sensi dell'art. 67, primo comma, lettera m) del D.P.R. 1986/1917 e di non aver coperto le relative
CP prestazioni con la contribuzione previdenziale nel CP_3 costituito presso I;
con riferimento a otto lavoratori artistici, con i quali la ricorrente aveva instaurato delle brevi prestazioni occasionali, di non aver assoggettato i relativi compensi al CP_3 e con riferimento ai compensi erogati nei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020 e febbraio 2020 a CP_ due soggetti di aver erroneamente assoggettato gli stessi alla gestione separata anziché al CP_3.
CP Si costituivano in giudizio l' e la CP_2 chiedendo il rigetto delle domande.
La domanda è in parte fondata in relazione alla eccezione di prescrizione sollevata, mentre va rigettata in relazione a tutte le ulteriori doglianze enucleate con il ricorso.
1.In via preliminare va osservata la correttezza della competenza territoriale del Giudice CP adito, dal momento che l'ufficio di Milano-Sesto San Giovanni ha sede in Milano, via
Fortezza 11.
Considerato che
la norma di cui all'art. 444, ultimo comma, c.p.c. in materia di contributi richiesti ai datori di lavoro fa riferimento alla competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente, non sussistono dubbi sulla competenza territoriale del
Tribunale di Milano.
2. Ciò premesso, occorre tracciare sia pur in modo sintetico l'evoluzione della disciplina fiscale e contributiva in materia di lavoro sportivo con particolare riferimento alla disciplina dettata dalla riforma del lavoro sportivo con il d.lgs. n. 36/2021 ed agli effetti che la nuova disciplina presenta per il passato.
La nuova disciplina previdenziale per i lavoratori autonomi sportivi porta a distinguere i lavoratori in relazione alle soglie di reddito.
L'art 23 del D.lvo 163/22 recita così: "All'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni :a) al comma 2:1) le parole «Nei settori dilettantistici>> sono sostituite dalle seguenti: «Nell'area del dilettantismo»;2) le parole o prestazioni autonome occasionali» sono soppresse;
b) al comma 5, dopo la parola
Nazionali>> sono inserite le seguenti: «e dalle Discipline sportive associate»; c) al comma
6, la parola «10» è sostituita dalla seguente: «24»; d) al comma 7, le parole «, o che svolgono prestazioni autonome occasionali» sono soppresse e le parole «in misura pari al
20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per CP gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro»; e) al comma 8, dopo la parola
«autonome>> sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» e le parole «al 15 per cento per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al 22 per cento per l'anno 2024, al 25 per cento per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 per cento. Per tali lavoratori si CP applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro»; f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.
8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.
8- quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche."
In sostanza per coloro che percepiscono importi inferiore al limite di 5 mila euro non c'è assoggettamento contributivo e quindi non è obbligatorio iscriversi alla gestione separata. II legislatore contempla l'ipotesi di un lavoratore autonomo occasionale non coordinato, né continuativo che non è tenuto ad iscriversi ad alcuna gestione e la cui prestazione è esonerata da contribuzione.
Coloro che percepiscono importi superiori ai 5.000 euro, nello spirto della legge sono presumibilmente considerati come titolari di un effettivo rapporto di carattere lavorativo nello sport dilettantistico (come co.co.co.) e, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, deve essere loro garantita una copertura previdenziale e assicurativa. Questi compensi non sono assoggettati ad imposte (ex art. 36 comma 6), ma soltanto a contributi previdenziali con riferimento alla parte del compenso che supera la franchigia di Euro 5.000,00.
Sopra il limite di Euro 15.000 occorre pagare sia i contributi sia le imposte. La parte di tali compensi superiore ad Euro 15.000,00 sarà assoggettata sia a tassazione che a contribuzione.
Salvo che per il lavoro sportivo professionistico, cessa anche l'antica equiparazione delle categorie di lavoro subordinato e lavoro autonomo a fini previdenziali. Ai fini previdenziali nel mondo dilettantistico i lavoratori seguono una strada diversa a seconda della tipologia del rapporto: i subordinati sono iscritti nella Gestione dei lavoratori sportivi;
gli autonomi nella gestione separata, mentre i lavoratori occasionali fino a 5000 euro sono esenti da oneri contributivi.
La gestione comune dei lavoratori sportivi di ogni categoria (subordinati, autonomi, co.co.co.) viene mantenuta invece nell'area del lavoro professionistico, dove sono iscritti pure gli sportivi subordinati dell'area dilettantistica. Sul piano previdenziale la nuova normativa si stacca completamente dal duplice condizionamento che essa subiva con il collegamento alla disciplina dei lavoratori dello spettacolo ed a quella fiscale.
La riforma del lavoro sportivo prevede a questo proposito una disciplina previdenziale specifica che riveste una importanza fondamentale anche per il passato.
L'art. 35 comma 8-quater del d.lgs. n. 36/2021 prevede espressamente (nella versione corretta dal d.lgs. n. 163/2022) che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 (e quindi prima del 1/1/2023 poi prorogato al 1/7/2023
) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del TUIR non si dà luogo a recupero contributivo.
Tale norma non può che essere interpretata nel senso che per il passato viene confermata la disciplina dell'art. 67 lett. m) dell'esenzione dell'assoggettamento contributivo fino a 10 mila euro così come ha più volte affermato la Cassazione stabilendo che questa normativa valga anche ai fini contributivi. La Suprema Corte negli anni 2021 e 2022 ha sposato la tesi della applicazione della normativa contributiva agevolata ai soli rapporti di lavoro sportivo occasionali fino a Euro 10.000 che si fondavano sul rapporto associativo.
La nuova normativa abroga anche per il futuro l'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir. In sostanza l'area di esenzione a fini contributivi è stata limitata ad Euro 5000 (art. 35 comma
8 bis), mentre è salita ad Euro 15000 quella valevole a fini fiscali (art.36 comma 6).
Secondo questo Giudice la disposizione normativa va interpretata nel senso che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir e della limitazione dell'area di
CP esenzione a 5000 euro, I non può agire per il passato per recuperare la differenza rispetto alla più ampia area di esenzione di 10.000 euro prevista in precedenza e ritenuta esistente dalla giurisprudenza anche a fini previdenziali per i lavoratori sportivi autonomi occasionali non professionali.
L'art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR dispone che "costituiscono redditi e, quindi, imponibili se redditi di capitale, oppure, conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da Snc e Sas e in relazione alla qualità di lavoratore dipendente le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CP_4 dalla società Controparte_5 dalle ' FSN, dall'Unione Controparte_6 dagli Eps e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".
La Suprema Corte ( Cfr. Cass. n. 24642 del 2025) nel tracciare le caratteristiche delle attività che danno luogo ad esonero, anche con riguardo alla loro natura, ha affermato che sono redditi diversi - sempre che non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente - i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CP_4 dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. L'art. 35 comma 5 del D.L. n. 207/2008 ha autenticamente interpretato le parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, co.1, lettera m), e vi ha ritenuto comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Nel delineare la fonte dell'obbligo contributivo e dei requisiti per l'esonero delle associazioni e società dilettantistiche la Cassazione ha fornito parametri interpretativi della normativa applicabile e addentrandosi nella natura giuridica dell'attività delle associazioni sportive, delle specifiche attività svolte dagli istruttori, e della rilevanza del riconoscimento ed iscrizione nel registro ed affiliazione al CP_4 a osservato che la disciplina fiscale sui redditi diversi consente agli enti sportivi dilettantistici di erogare, ai collaboratori di attività sportiva dilettantistica, somme sussumibili nella nozione fiscale di "redditi diversi" che, entro la soglia prevista dall'art. 69, co.2 del T.U.I.R. sono fiscalmente neutri. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ritenuto che la disposizione in esame, in quanto sostanziale eccezione all'obbligo contributivo previsto per gli addetti agli impianti sportivi, sia rilevante anche in materia previdenziale (cfr. Cass. n. 11375 del 2020, n.24365 del 2019, n.21535 del 2019,
n.11492 del 2019, n. 16449 del 2016, le quali hanno presupposto l'astratta applicabilità della disposizione in esame alla materia previdenziale).
Si tratta di un orientamento che esprime una corretta interpretazione della normativa relativa al sistema previdenziale proprio dell'attività sportiva dilettantistica. In assenza di una espressa disciplina previdenziale, in materia di collaborazione resa in favore di associazioni dilettantistiche, va considerato l'impatto della neutralizzazione degli effetti tributari delle erogazioni corrisposte in tale contesto, anche relativamente al calcolo dell'imponibile contributivo. Una relazione che, seppure riferita espressamente ai soli effetti tributari, esprime il più generale intento della legge di reputare un determinato valore monetario, riferito ad una determinata attività umana, non espressivo di un valore economico utile alla produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base imponibile di un'obbligazione patrimoniale pubblica.
Va rilevato che dall'affermazione della riferibilità dell'art. 67 TUIR anche ad effetti previdenziali non discende con certezza l'individuazione di un'area di automatica esenzione dall'obbligo contributivo invocabile dalle associazioni o società formalmente riconosciute quali dilettantistiche, a prescindere, cioè, dalla effettiva e concreta riprova della presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione (cfr. Cass. n.3965 del 2022 e n. 2710 del 2022).
In questa prospettiva, rileva, dunque, a monte (come evidenzia Cass. n.3965 del 2022), "la verifica, in sede giudiziale, dell'effettiva natura "dilettantistica" del soggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata. L'accertamento a tale riguardo condotto dal giudice di merito deriva non tanto dall'elemento formale della veste giuridica assunta (associazione e/o società sportiva dilettantistica) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CP 4 così Cass. n. 10393 del 2018; Cass. n. 23789 del 2016; Cass. n. 16449 del 2016;
Cass. n. 2152 del 2020; negli stessi termini Cass., sez. lav., nr. 21535 del 2019 e nr. 5904 del 2016 cit.)."
Stante l'assenza di automatismi per la qualificazione della natura dilettantistica dell'attività
e il carattere neutro dell'affiliazione al CP 4 va ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza della Cassazione che ha osservato che (cfr. Cass. n. 2389 del 2022) "per effetto della previsione contenuta nell'art. 67, comma 1, lettera m), TUIR, che determina effetti eccettuativi anche rispetto all'obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008, conv. con L. n. 14/2009), a condizione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67, comma 1 TUIR); tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e quindi operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, con onere probatorio a carico della parte contribuente che non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CP_4 le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ossia in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale;
il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'arte o professione abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR)".
Per le ragioni esplicitate con la disposizione normativa di cui al comma 8 quater dell'art. 35 citato il legislatore non ha inteso introdurre un condono tombale come inteso dalla ricorrente, ma ha recepito, per i rapporti iniziati prima della riforma del lavoro sportivo introdotta nel 2021 (avente decorrenza dal 1° luglio 2023), l'orientamento della Suprema
Corte indicato in base al quale vi è coincidenza tra esenzione fiscale ed esenzione contributiva. ( Cfr. sul punto anche le recenti sentenze della Cassazione n. 11196 del
28.04.2025 e n. 28325 del 24.10.2025).
3. La fattispecie di causa esula dal perimetro di applicazione della norma sopravvenuta, poiché non riconducibile all'art. 67, comma 1, lett. m, citato.
Nell'esame del materiale probatorio, va applicato il principio secondo cui chi invoca l'esonero contributivo deve provare che le prestazioni rese: a) non siano state compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore;
b) siano state espletate in favore di associazioni o società dilettantistiche e senza fine di lucro;
c) trovino fonte nel vincolo associativo e non in un distinto obbligo personale;
d) non trovino corrispondenza nell'arte o nella professione abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione (Cass., sez. lav., 23 dicembre 2021, n. 41397).
Orbene, la difesa dell'istante si è limitata con il ricorso ad enucleare contestazioni generiche: dall'esame dei contratti di collaborazione sportiva e delle “note di compenso" depositati CP dall si evince che i compensi sono stati erogati abitualmente e ricorrentemente sulla base del numero effettivo delle ore lavorate da ciascun soggetto e che l'importo orario è stato diversificato a seconda che si trattasse di lezione in autonomia, lezione in compresenza, attività di allestimento e manutenzione, attività di segreteria, di pulizia.
Tale dato va anche esaminato in relazione alle affermazioni del legale rappresentante dell' Parte_1 il quale interrogato in sede ispettiva, ha rimandato genericamente ai soli "
riferimenti normativi come giustificazione dell'esonero, senza specificare o dare prova della
"non professionalità" dei collaboratori sportivi e quindi di aver diritto all'esenzione.
Inoltre va evidenziato che all'inizio di ogni annualità associativa (annualità che si è svolta da settembre a luglio/agosto di ogni anno) il Consiglio Direttivo si è riunito per deliberare sugli importi delle quote associative, delle quote di partecipazione ai corsi (con tariffe diversificate per bambini e per adulti) e per stabilire gli importi orari unitari (definiti “compensi") da riconoscere ai collaboratori sportivi a seconda del tipo di attività svolta. Nelle predette delibere a ciascun collaboratore è stato anche riconosciuto l'esonero del versamento della quota associativa annuale e della quota associativa al CSEN, disponendo l'incombenza direttamente a carico della Parte_1
Tali elementi dimostrano che l'apporto dei collaboratori sportivi non avveniva per puro spirito associativo al fine di condividere le finalità statutarie ma, piuttosto, a scopo lavorativo, ossia si trattava di una attività finalizzata a trarre un ritorno economico non dovendo farsi carico neppure del versamento della quota associativa prevista.
La natura retributiva dei predetti compensi erogati dall'Associazione è peraltro dimostrata dal riconoscimento di somme nell'anno 2020 allorquando, a causa del lockdown determinato dal diffondersi della pandemia da SARS Covid-19 e quindi nell'impossibilità di espletare le attività sportive, ai collaboratori sono stati pagati compensi sportivi con la seguente motivazione "...pur nell'impossibilità di fare lezioni in presenza a causa dell'emergenza
Covid-19, il Consiglio Direttivo dell' Parte_1 ha stabilito di riconoscere ai suoi collaboratori il compenso sportivo concordato per il mese di marzo 2020...". Le agevolazioni derivanti dalla dichiarazione di esercizio dell'attività sportiva dilettantistica che ha permesso l'iscrizione al Registro Coni non possono pertanto estendersi automaticamente a coprire ogni altra attività svolta.
Dalla documentazione prodotta si evince che la Parte_1 ricorrente è stata in parte gestita e condotta come un'impresa che esercita un'attività economica organizzata per offrire ai propri clienti (soci) strutture, attrezzature e competenze per la cura dell'esercizio fisico e mentale, del wellness, del divertimento e dello stato di forma individuale. Non appare configurabile l'esercizio di una qualche attività sportiva dilettantistica svolta in favore o all'interno della palestra.
Tutta la documentazione prodotta fa riferimento a corsi, lezioni, campus estivi e clienti (soci) generici, tutte attività riconducibili ad una ordinaria attività a carattere commerciale.
Essendo stato accertato, dunque, che non si verte nell'ambito dei "rapporti di lavoro sportivo" per i quali l'art. 35 comma 8 quater del D.Lgs. n. 36 del 2021 prevede che "non si dà luogo a recupero contributivo", la disposizione invocata dalla difesa dell'istante non può trovare applicazione.
4. Dall'esame del verbale ispettivo impugnato si evince, inoltre, che l Parte_1 ricorrente ha svolto anche una attività artistica per l'esecuzione della quale ha fatto ricorso a prestazioni rese da diversi soggetti: per questo tipo di attività | Parte_1 ha quasi sempre proceduto con l'ingaggio degli artisti necessari provvedendo anche ai relativi adempimenti fiscali e contributivi.
CP Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta dall' si evince che le prestazioni sono state considerate occasionali e per alcuni soggetti non è stato approntato alcun contratto di lavoro. Nel verbale ispettivo si fa riferimento alle prestazioni di lavoro rese da in qualità di ballerina a giugno 2021 per un compenso di € 875,00; Per_2 Persona_1
[...] come acrobata a gennaio 2019 per un compenso di € 450,00; in Parte_2
qualità di attore nel mese di settembre 2020 per un compenso di € 600,00; Parte_3 come assistente di produzione nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso complessivo di € 1.156,00, a giugno e luglio 2020 per un compenso complessivo di €
2.000,00; come assistente di produzione a dicembre 2019 per unPersona_3 compenso di € 1.000,00; in qualità di attore nel mese di luglio 2018 per Parte_4
un compenso pari ad € 300,00; in qualità di attore nel mese di luglio 2018 per Parte_5 un compenso di € 300,00; Persona_4 come trapezista a febbraio 2019 per un compenso come acrobata nel mese di giugno 2021 per un compenso di € di € 250,00 e Parte_6
875,00.
L'attività dei lavoratori de quibus, è pacificamente riconducibile alle categorie " tipizzate" indicate nell'art. 3 del Dlgvo 708/1947 e nei successivi decreti ministeriali per i quali l'assicurazione IVS all CP_7 è obbligatoria indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro e dalla durata della prestazione.
5. Infine occorre assoggettare a contribuzione nel FPLS i compensi erogati a Parte_7 e Parte_8 per i mesi di dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020. Questi compensi fanno riferimento ad attività artistiche come acrobata ed assistente acrobata e sono stati erroneamente assoggettati dall'Associazione ricorrente alla gestione separata costituita presso l' CP_1 ai sensi della legge 335/95.
6. Con riferimento alla eccezione di prescrizione, occorre considerare la sospensione del decorso del termine prescrizionale prevista dall'art. 37 del DI. 18/2020 convertito in Legge
27/20, nonchè dall'art. 11, comma 9 del DL 183/20, convertito in Legge n. 21 del 2021.
L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, infatti, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", al comma 2, dispone che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. Una ulteriore sospensione è stata disposta per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 dall'articolo 11 comma 9 del D.L. 183 del 31 dicembre 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021.
Si tratta di una duplice sospensiva pari rispettivamente a 129 giorni (DL 18/2020) e 182 giorni (DL 183/2020) per un numero complessivo di 311 giorni che incide sulla ordinaria prescrizione quinquennale ex Legge 335/95.
Considerato che il primo atto interruttivo del termine di prescrizione è rappresentato dalla notifica del verbale ispettivo perfezionatasi in data 3.01.2024, si può ben affermare che risultano prescritti i soli importi a titolo contributivo relativi al periodo dal 1.01.2018 al 25 febbraio 2018.
7. Sui contributi dovuti dall'istante sono dovute le sanzioni civili dell'evasione contributiva che sussiste "in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, ossia nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate".
Secondo la giurisprudenza di legittimità ( Cfr. Cass, S.U. n. 28966/2011) il termine occultamento di cui alla lett b) del comma 8 dell'art 116 | 388/2000 "non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all' CP 8 l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo".
Quanto, poi, al requisito soggettivo previsto dall'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, la sentenza indicata ha precisato che "stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nella auspicata (beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per lo più nell'ambito temporale dei termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto".
In conclusione la domanda va accolta parzialmente con riferimento alla posizione di quei lavoratori per i quali è stato richiesto il pagamento di contributi in relazione al periodo dal
1.01.2018 al 25.02.2018, mentre devo essere rigettate tutte le ulteriori richieste.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale delle spese di lite, stante la particolarità ermeneutica delle varie questioni esaminate.
P.Q.M
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla
X 4, con ricorso depositato inParte_1 data 14.10.2024, nei confronti dell'dell' CP_1 e della CP_2 così provvede:
1) in accoglimento parziale delle domande, dichiara non dovuti dalla Associazione ricorrente agli opposti i soli importi contributivi reclamati con riferimento al periodo dal
1.01.2018 al 25.02.2018;
2) rigetta le domande residue e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è tenuta a versare agli opposti i contributi non prescritti, le sanzioni accessorie e gli interessi di mora;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 3.12.2025
Il Giudice
(Luigi Pazienza)