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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2024, n. 5094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 5094 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Rosella Nocera - Presidente
Dott. Valeria Guaragnella - Giudice relatore
Dott. Tiziana Di Gioia - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5337/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. V. Romanelli Parte_1
- RICORRENTE -
E
, Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
- INTERVENTORE EX LEGE -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
* * * * * * * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.05.2024 (d'ora innanzi anche solo Parte_1
“ricorrente”), premesso: di avere contratto matrimonio con (d'ora Controparte_1 innanzi anche solo “resistente”) in El AI (ET) in data 06.02.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Capurso (BA); che dal matrimonio non erano nati figli;
che con sentenza n. 2943/2023 pubblicata il 17.07.2023, nell'ambito del procedimento n. 10671/2022, il
Tribunale di Bari aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione della ricorrente dinanzi al Presidente;
che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare lo scioglimento del matrimonio sopra citato;
dichiarare che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordinare al
Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
con vittoria di spese.
All'udienza del 27.11.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, e il G.D., stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato all'estero e regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970
(e successive modificazioni): infatti, la sola ricorrente è comparsa davanti al Presidente, nella procedura di separazione giudiziale, stante la contumacia del convenuto;
la separazione dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza sopra citata, passata in giudicato;
dalla comparizione della ricorrente davanti al Presidente nella procedura di separazione e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a dodici mesi, durante i quali la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da oltre dodici mesi, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione del convenuto e dal disinteresse del medesimo per il giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo
10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In ordine alle ulteriori questioni, il Collegio rileva che la ricorrente si è limitata a chiedere la pronunzia dello scioglimento del matrimonio, di talchè nessuna ulteriore statuizione potrà essere adottata.
Le spese seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5337/2024 R.G.A.C. tra Parte_1
e con l'intervento del P.M., così provvede:
[...] Controparte_1
dichiara la contumacia del resistente;
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in El AI (ET) in data 06.02.2008 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1
del Comune di Capurso (BA) (anno 2008, Parte II, Serie C, n. 9); dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000; condanna il resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.857,75, di cui € 98,00 per spese ed € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP com e per l egge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
17.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Valeria Guaragnella Rosella Nocera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Rosella Nocera - Presidente
Dott. Valeria Guaragnella - Giudice relatore
Dott. Tiziana Di Gioia - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5337/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. V. Romanelli Parte_1
- RICORRENTE -
E
, Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
- INTERVENTORE EX LEGE -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
* * * * * * * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.05.2024 (d'ora innanzi anche solo Parte_1
“ricorrente”), premesso: di avere contratto matrimonio con (d'ora Controparte_1 innanzi anche solo “resistente”) in El AI (ET) in data 06.02.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Capurso (BA); che dal matrimonio non erano nati figli;
che con sentenza n. 2943/2023 pubblicata il 17.07.2023, nell'ambito del procedimento n. 10671/2022, il
Tribunale di Bari aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione della ricorrente dinanzi al Presidente;
che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare lo scioglimento del matrimonio sopra citato;
dichiarare che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordinare al
Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
con vittoria di spese.
All'udienza del 27.11.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, e il G.D., stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato all'estero e regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970
(e successive modificazioni): infatti, la sola ricorrente è comparsa davanti al Presidente, nella procedura di separazione giudiziale, stante la contumacia del convenuto;
la separazione dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza sopra citata, passata in giudicato;
dalla comparizione della ricorrente davanti al Presidente nella procedura di separazione e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a dodici mesi, durante i quali la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da oltre dodici mesi, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione del convenuto e dal disinteresse del medesimo per il giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo
10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In ordine alle ulteriori questioni, il Collegio rileva che la ricorrente si è limitata a chiedere la pronunzia dello scioglimento del matrimonio, di talchè nessuna ulteriore statuizione potrà essere adottata.
Le spese seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5337/2024 R.G.A.C. tra Parte_1
e con l'intervento del P.M., così provvede:
[...] Controparte_1
dichiara la contumacia del resistente;
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in El AI (ET) in data 06.02.2008 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1
del Comune di Capurso (BA) (anno 2008, Parte II, Serie C, n. 9); dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000; condanna il resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.857,75, di cui € 98,00 per spese ed € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP com e per l egge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
17.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Valeria Guaragnella Rosella Nocera