Articolo 29 della Legge 11 febbraio 1963, n. 481
Articolo 28Articolo 30
Versione
2 maggio 1963
Art. 29.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la
competenza propria dell'esercizio
finanziario 1955-56 (articolo 25)..... L. 29.872.104 -

Somme rimaste da riscuotere sui
residui degli esercizi precedenti
(articolo 27)......................... L. 1.472.335 -

Somme riscosse e non versate(colonna
s del riepilogo dell'entrata)......... L. --
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Residui attivi al 30 giugno 1956.... L. 31.344.439 -
Entrata in vigore il 2 maggio 1963