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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/11/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 254/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO RI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. PI NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 254/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. MARLETTA GIOACCHINO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
7.4.1967, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VENTURA MARIA ELENA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: Le parti precisano congiuntamente le proprie conclusioni come risulta da verbale di udienza del 10.9.2025 a cui si fa integrale rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.3.2025 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Controparte_1
1 – parte resistente – in data 16.4.1991, trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Gela al n. 74 Parte II Serie A dell'anno 1991, unione dalla quale è nato il figlio Per_1
il 20.10.1992.
[...]
Deduceva che con decreto del 9.6.2021 il Tribunale di Gela aveva omologato le condizioni della separazione consensuale pattuite dai coniugi.
Rappresentava – quali circostanze sopravvenute rispetto a quelle tenute in considerazione dai coniugi in sede di separazione personale – da un lato, che il figlio, già all'epoca maggiorenne, ha raggiunto l'indipendenza economica e, dall'altro, di avere subìto un deterioramento delle proprie condizioni di salute nonché un incremento delle spese gravanti sulla propria sfera economica.
Allegava che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliata con il marito.
Concludeva, pertanto chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente e la revoca delle condizioni stabilite in sede di separazione relative al mantenimento del figlio ormai maggiorenne ed economicamente indipendente Per_1 nonché la revoca dell'assegno di mantenimento della moglie.
Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale depositata in data 24.7.2025 si è costituita in giudizio parte resistente contestando la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Deduceva di aver sempre sostenuto la carriera di medico del marito e di essersi prodigata per la famiglia
Rappresentava di non svolgere più attività lavorativa a causa dell'età e delle precarie condizioni di salute
Concludeva, pertanto, chiedendo un aumento dell'assegno di mantenimento a € 600,00 o in subordine la conferma dell'importo stabilito in sede di separazione di € 350,00
All'udienza del 10.9.2025, i procuratori delle parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio e, nel discutere la causa, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“
1. Riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore di pari Persona_2 ad € 550,00 mensili che – all'esito pronuncia – sarà corrisposto a titolo di assegno divorzile;
2. Revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio posto a carico di Persona_1 Parte_1 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
3. Spese compensate.”
Le parti, prestavano adesione alle suddette conclusioni congiunte e la causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
2 ***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale la separazione deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale
(24.5.2021), definita con decreto di omologa del 9.6.2021 emesso dal Tribunale di Gela, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento rilevando che anche il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni.
Infine, le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il 7.4.1967, a [...] in data [...], trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Gela al n. 74 Parte II Serie A dell'anno 1991;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], nei termini riportati in parte motiva;
Controparte_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA le spese tra le parti.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
3 PI NE TO RI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO RI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. PI NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 254/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. MARLETTA GIOACCHINO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
7.4.1967, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VENTURA MARIA ELENA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: Le parti precisano congiuntamente le proprie conclusioni come risulta da verbale di udienza del 10.9.2025 a cui si fa integrale rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.3.2025 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Controparte_1
1 – parte resistente – in data 16.4.1991, trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Gela al n. 74 Parte II Serie A dell'anno 1991, unione dalla quale è nato il figlio Per_1
il 20.10.1992.
[...]
Deduceva che con decreto del 9.6.2021 il Tribunale di Gela aveva omologato le condizioni della separazione consensuale pattuite dai coniugi.
Rappresentava – quali circostanze sopravvenute rispetto a quelle tenute in considerazione dai coniugi in sede di separazione personale – da un lato, che il figlio, già all'epoca maggiorenne, ha raggiunto l'indipendenza economica e, dall'altro, di avere subìto un deterioramento delle proprie condizioni di salute nonché un incremento delle spese gravanti sulla propria sfera economica.
Allegava che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliata con il marito.
Concludeva, pertanto chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente e la revoca delle condizioni stabilite in sede di separazione relative al mantenimento del figlio ormai maggiorenne ed economicamente indipendente Per_1 nonché la revoca dell'assegno di mantenimento della moglie.
Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale depositata in data 24.7.2025 si è costituita in giudizio parte resistente contestando la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Deduceva di aver sempre sostenuto la carriera di medico del marito e di essersi prodigata per la famiglia
Rappresentava di non svolgere più attività lavorativa a causa dell'età e delle precarie condizioni di salute
Concludeva, pertanto, chiedendo un aumento dell'assegno di mantenimento a € 600,00 o in subordine la conferma dell'importo stabilito in sede di separazione di € 350,00
All'udienza del 10.9.2025, i procuratori delle parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio e, nel discutere la causa, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“
1. Riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore di pari Persona_2 ad € 550,00 mensili che – all'esito pronuncia – sarà corrisposto a titolo di assegno divorzile;
2. Revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio posto a carico di Persona_1 Parte_1 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
3. Spese compensate.”
Le parti, prestavano adesione alle suddette conclusioni congiunte e la causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
2 ***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale la separazione deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale
(24.5.2021), definita con decreto di omologa del 9.6.2021 emesso dal Tribunale di Gela, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento rilevando che anche il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni.
Infine, le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il 7.4.1967, a [...] in data [...], trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Gela al n. 74 Parte II Serie A dell'anno 1991;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], nei termini riportati in parte motiva;
Controparte_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA le spese tra le parti.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
3 PI NE TO RI
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