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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4138 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7759/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7759 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, e vertente
TRA
e elett.te dom.ti in Grottella (AV), Parte_1 Parte_2 alla via Nazionale n. 17, presso lo studio dell'avv. Palmira Nigro, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTI -
E in persona del l.r.p.t., rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, al viale Giulio Cesare
[...]
n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Grillo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.07.2023 (come riferito dalla opposta poiché agli atti manca la relata di notifica, ma nulla è stato eccepito sul punto dalla ritualmente CP_1 costituita), gli istanti, premesso di aver ricevuto, in data 24.06.2023 la e in data Parte_2
3.07.2023 il , atto di precetto di pagamento per la somma di € 32.446,62 da parte Pt_1 dell'odierna opposta, in virtù di decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli nord n.
2706/2019 del 7.06.2019, si opponevano a tale precetto eccependo la carenza di legittimazione attiva di la carenza di legittimazione passiva degli stessi Controparte_1 2
opponenti, la prescrizione del credito azionato, nonché il mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Concludevano, pertanto, chiedendo di accertare la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto e l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 9.10.2023, si costituiva
[...] contestando le eccezioni degli opponenti e chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Con ordinanza del 23.10.2025, pronunciata alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Occorre preliminarmente rigettare l'eccezione sollevata da parte opponente concernente il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Infatti, l'art. 5, comma 6, lett. e), d.lgs. n. 28/2010 eccettua espressamente dall'ambito applicativo del comma 1, che qualifica come condizione di procedibilità della domanda l'esperimento del procedimento di mediazione, i “procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”, tra cui anche l'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Passando al merito, con i primi due motivi di opposizione, gli opponenti eccepiscono la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente e la carenza di legittimazione passiva degli stessi opponenti, in quanto non sarebbe stata comunicata agli opponenti la cessione del credito, né la stessa apparirebbe provata.
Ebbene, a tal proposito, va evidenziato che nel caso di specie trattasi di cessione in blocco in relazione alla quale l'art. 58 T.U.B. (applicabile anche ai crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex art. 4, l. n. 130/1999) prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana” (comma 2) ed ancora che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”
(comma 4).
Nel caso di specie è provato e incontestato che la pubblicazione sulla G.U. ci sia stata (in particolare, nella G.U., Parte II, n. 98 del 19.08.2021, come risulta dalla produzione di parte convenuta). E tanto è sufficiente anche come comunicazione a tutti i ceduti (Cass.,
28.02.2020, n. 5617; Cass., 16.04.2021, n. 10200).
Quanto poi alla specifica riconducibilità della posizione degli opponenti nell'ambito dell'operazione di cessione, si ritiene che nella cessione “in blocco” è ben possibile che il credito ceduto sia individuato per relationem, cioè facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione 3
perché possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto: in tale prospettiva, possono avere rilievo elementi come la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio, la causa del credito (intesa come tipo di operazione di finanziamento bancario), nonché l'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del creditore (Cass. n. 5617 del 2020), nel caso di specie, crediti facenti capo alla cedente “derivanti da contratti di finanziamento, CP_3 ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008”, peraltro oggetto di pubblicazione sul sito della cedente e cessionaria (come indicato in G.U.).
Ancora poi è prodotta la dichiarazione di cessione che fuga ogni dubbio.
I motivi, pertanto, sono infondati.
Con il terzo motivo di opposizione, gli opponenti eccepiscono l'intervenuta prescrizione del credito.
Invero, l'eccezione è estremamente generica, non avendo gli attori opponenti allegato né il precetto, né il titolo, né alcun riferimento al termine di prescrizione e al relativo dies a quo.
Nondimeno, dalle allegazioni di parte opposta si comprende che il decreto ingiuntivo posto alla base dell'esecuzione forzata ha acquisito definitività, per , con sentenza Parte_1 del 3.02.2022 di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
per con Parte_2 decreto di esecutorietà del 13.04.2023, in atti.
Ne consegue che in entrambi i casi, la prescrizione decennale del titolo esecutivo azionato
(emesso nel 2019) non è intercorsa fino al primo atto interruttivo, ossia la notifica dell'atto di precetto, intervenuta il 3.07.2023 al (e ancor prima alla ), che Pt_1 Parte_2 determina effetto interruttivo “istantaneo” della prescrizione (cfr. Cass. 19738 del
19.09.2014).
Il motivo, dunque, è infondato.
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione; 4
- condanna parte opponente al pagamento, nei confronti della opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 23.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Colombo, magistrato ordinario in tirocinio presso la presente Sezione.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7759 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, e vertente
TRA
e elett.te dom.ti in Grottella (AV), Parte_1 Parte_2 alla via Nazionale n. 17, presso lo studio dell'avv. Palmira Nigro, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTI -
E in persona del l.r.p.t., rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, al viale Giulio Cesare
[...]
n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Grillo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.07.2023 (come riferito dalla opposta poiché agli atti manca la relata di notifica, ma nulla è stato eccepito sul punto dalla ritualmente CP_1 costituita), gli istanti, premesso di aver ricevuto, in data 24.06.2023 la e in data Parte_2
3.07.2023 il , atto di precetto di pagamento per la somma di € 32.446,62 da parte Pt_1 dell'odierna opposta, in virtù di decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli nord n.
2706/2019 del 7.06.2019, si opponevano a tale precetto eccependo la carenza di legittimazione attiva di la carenza di legittimazione passiva degli stessi Controparte_1 2
opponenti, la prescrizione del credito azionato, nonché il mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Concludevano, pertanto, chiedendo di accertare la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto e l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 9.10.2023, si costituiva
[...] contestando le eccezioni degli opponenti e chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Con ordinanza del 23.10.2025, pronunciata alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Occorre preliminarmente rigettare l'eccezione sollevata da parte opponente concernente il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Infatti, l'art. 5, comma 6, lett. e), d.lgs. n. 28/2010 eccettua espressamente dall'ambito applicativo del comma 1, che qualifica come condizione di procedibilità della domanda l'esperimento del procedimento di mediazione, i “procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”, tra cui anche l'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Passando al merito, con i primi due motivi di opposizione, gli opponenti eccepiscono la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente e la carenza di legittimazione passiva degli stessi opponenti, in quanto non sarebbe stata comunicata agli opponenti la cessione del credito, né la stessa apparirebbe provata.
Ebbene, a tal proposito, va evidenziato che nel caso di specie trattasi di cessione in blocco in relazione alla quale l'art. 58 T.U.B. (applicabile anche ai crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex art. 4, l. n. 130/1999) prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana” (comma 2) ed ancora che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”
(comma 4).
Nel caso di specie è provato e incontestato che la pubblicazione sulla G.U. ci sia stata (in particolare, nella G.U., Parte II, n. 98 del 19.08.2021, come risulta dalla produzione di parte convenuta). E tanto è sufficiente anche come comunicazione a tutti i ceduti (Cass.,
28.02.2020, n. 5617; Cass., 16.04.2021, n. 10200).
Quanto poi alla specifica riconducibilità della posizione degli opponenti nell'ambito dell'operazione di cessione, si ritiene che nella cessione “in blocco” è ben possibile che il credito ceduto sia individuato per relationem, cioè facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione 3
perché possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto: in tale prospettiva, possono avere rilievo elementi come la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio, la causa del credito (intesa come tipo di operazione di finanziamento bancario), nonché l'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del creditore (Cass. n. 5617 del 2020), nel caso di specie, crediti facenti capo alla cedente “derivanti da contratti di finanziamento, CP_3 ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008”, peraltro oggetto di pubblicazione sul sito della cedente e cessionaria (come indicato in G.U.).
Ancora poi è prodotta la dichiarazione di cessione che fuga ogni dubbio.
I motivi, pertanto, sono infondati.
Con il terzo motivo di opposizione, gli opponenti eccepiscono l'intervenuta prescrizione del credito.
Invero, l'eccezione è estremamente generica, non avendo gli attori opponenti allegato né il precetto, né il titolo, né alcun riferimento al termine di prescrizione e al relativo dies a quo.
Nondimeno, dalle allegazioni di parte opposta si comprende che il decreto ingiuntivo posto alla base dell'esecuzione forzata ha acquisito definitività, per , con sentenza Parte_1 del 3.02.2022 di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
per con Parte_2 decreto di esecutorietà del 13.04.2023, in atti.
Ne consegue che in entrambi i casi, la prescrizione decennale del titolo esecutivo azionato
(emesso nel 2019) non è intercorsa fino al primo atto interruttivo, ossia la notifica dell'atto di precetto, intervenuta il 3.07.2023 al (e ancor prima alla ), che Pt_1 Parte_2 determina effetto interruttivo “istantaneo” della prescrizione (cfr. Cass. 19738 del
19.09.2014).
Il motivo, dunque, è infondato.
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione; 4
- condanna parte opponente al pagamento, nei confronti della opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 23.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Colombo, magistrato ordinario in tirocinio presso la presente Sezione.