Articolo 31 bis della Legge 22 aprile 2005, n. 69
Articolo 34Articolo 36
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20 febbraio 2021
Art. 31-bis. (( (Divieto di consegna o di estradizione successiva).)) (( 1. La persona consegnata in esecuzione di un mandato di arresto europeo non puo' essere consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, ne' estradata verso uno Stato terzo, per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione.
2. Il divieto di cui al comma 1 non e' applicabile alle richieste di consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, quando ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f). ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2021
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