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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/07/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 1781 R.G.A.C. per il 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Carmine Pirrottina;
ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia
Parisi; resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.07.2024, l'epigrafata parte ricorrente, premesso: di essere stata avviata al lavoro in progetti di Pubblica Utilità, ai sensi degli artt. 2 D.
Lgs. 01.12.1997 e D. Lgs. 07.08.1997 n. 280 e s.m.i., presso il Comune di Catanzaro
e di averli espletati nei periodi indicati in atto ricompresi tra il 19.10.1998 ed il
30.09.2009; di avere inutilmente inoltrato all' richiesta di accredito della CP_1 contribuzione figurativa per siffatti periodi di impiego nei progetti come LPU;
tanto
1 premesso, ha convenuto in giudizio l' al fine del riconoscimento del diritto CP_1 all'accredito figurativo della contribuzione per i periodi LPU.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo la inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda, nonché eccependo la prescrizione del diritto attoreo.
E' fondata l'eccezione, sollevata dall'Istituto ex L. n. 335/1995, di prescrizione quinquennale della pretesa attorea, con conseguente impossibilità di accredito dei contributi figurativi in favore di parte ricorrente.
La questione di diritto controversa è stata di recente affrontata dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale, con sentenza n. 527/2025 emessa dal giudice Paolo Pirruccio in data 08.05.2025, con riguardo ad una situazione perfettamente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice. Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno brevemente le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“…
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato dovendo, per contro, essere accolta
l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1
4. La Suprema Corte ha, infatti, statuito che le differenze terminologiche derivanti dalla molteplice varietà dei contributi previdenziali (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) «non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass.
n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dall'articolo 3, comma 9, lettera b) della legge n. 335 del
1995, tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall'ente previdenziale sia per erogare al lavoratore
2 la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa»
(Cass. n. 28605/2018; conf.: Cass. ord. n. 14067/2021).
4.1. Anche la Corte d'Appello di Catanzaro ha fatto applicazione di tali principi proprio con riferimento ai Lavoratori di Pubblica Utilità (si vedano la sentenza del
12/02/2021 n. 98 e la sentenza del 18/11/2021, prodotte dall' resistente). CP_1
5. Orbene, dalla documentazione allegata al ricorso si evince che la prima richiesta di accreditamento di ufficio della contribuzione figurativa risale al 05/07/2023 (doc.
n. 3 allegato al ricorso), sicché alla predetta data il diritto alla contribuzione figurativa più recente (risalente all'anno 2009) si era ampiamente prescritto da diversi anni …”.
Nel caso concreto, la documentazione acquisita in atti evidenzia che, dalla data di maturazione delle singole mensilità contributive di cui parte ricorrente reclama l'accredito figurativo (il periodo più recente oggetto di richiesta va dal 01.01.2003 al
30.09.2009) a quella di notifica della prima domanda di accredito d'ufficio inoltrata all' il 06.07.2023, è ampiamente decorso il termine quinquennale di CP_1 prescrizione decorrente dalla scadenza di ciascuna delle suddette mensilità di contribuzione figurativa.
Relativamente alle spese di lite, va dichiarata l'esenzione di parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite, essendovi in atti la sua dichiarazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta la domanda;
2) dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
Catanzaro, 03.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
3
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 1781 R.G.A.C. per il 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Carmine Pirrottina;
ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia
Parisi; resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.07.2024, l'epigrafata parte ricorrente, premesso: di essere stata avviata al lavoro in progetti di Pubblica Utilità, ai sensi degli artt. 2 D.
Lgs. 01.12.1997 e D. Lgs. 07.08.1997 n. 280 e s.m.i., presso il Comune di Catanzaro
e di averli espletati nei periodi indicati in atto ricompresi tra il 19.10.1998 ed il
30.09.2009; di avere inutilmente inoltrato all' richiesta di accredito della CP_1 contribuzione figurativa per siffatti periodi di impiego nei progetti come LPU;
tanto
1 premesso, ha convenuto in giudizio l' al fine del riconoscimento del diritto CP_1 all'accredito figurativo della contribuzione per i periodi LPU.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo la inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda, nonché eccependo la prescrizione del diritto attoreo.
E' fondata l'eccezione, sollevata dall'Istituto ex L. n. 335/1995, di prescrizione quinquennale della pretesa attorea, con conseguente impossibilità di accredito dei contributi figurativi in favore di parte ricorrente.
La questione di diritto controversa è stata di recente affrontata dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale, con sentenza n. 527/2025 emessa dal giudice Paolo Pirruccio in data 08.05.2025, con riguardo ad una situazione perfettamente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice. Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno brevemente le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“…
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato dovendo, per contro, essere accolta
l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1
4. La Suprema Corte ha, infatti, statuito che le differenze terminologiche derivanti dalla molteplice varietà dei contributi previdenziali (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) «non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass.
n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dall'articolo 3, comma 9, lettera b) della legge n. 335 del
1995, tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall'ente previdenziale sia per erogare al lavoratore
2 la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa»
(Cass. n. 28605/2018; conf.: Cass. ord. n. 14067/2021).
4.1. Anche la Corte d'Appello di Catanzaro ha fatto applicazione di tali principi proprio con riferimento ai Lavoratori di Pubblica Utilità (si vedano la sentenza del
12/02/2021 n. 98 e la sentenza del 18/11/2021, prodotte dall' resistente). CP_1
5. Orbene, dalla documentazione allegata al ricorso si evince che la prima richiesta di accreditamento di ufficio della contribuzione figurativa risale al 05/07/2023 (doc.
n. 3 allegato al ricorso), sicché alla predetta data il diritto alla contribuzione figurativa più recente (risalente all'anno 2009) si era ampiamente prescritto da diversi anni …”.
Nel caso concreto, la documentazione acquisita in atti evidenzia che, dalla data di maturazione delle singole mensilità contributive di cui parte ricorrente reclama l'accredito figurativo (il periodo più recente oggetto di richiesta va dal 01.01.2003 al
30.09.2009) a quella di notifica della prima domanda di accredito d'ufficio inoltrata all' il 06.07.2023, è ampiamente decorso il termine quinquennale di CP_1 prescrizione decorrente dalla scadenza di ciascuna delle suddette mensilità di contribuzione figurativa.
Relativamente alle spese di lite, va dichiarata l'esenzione di parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite, essendovi in atti la sua dichiarazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta la domanda;
2) dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
Catanzaro, 03.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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