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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti all'udienza del 21.5.2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 210 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “locazione”, pendente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Follonica, Parte_1 C.F._1 via Bicocchi n. 119, presso lo studio dell'avv. Silvia Lenzi, che la rappresenta e difende in giudizio come da procura allegata alla citazione;
ATTIRCE - INTIMANTE contro
(C.F.: ; CP_1 C.F._2
CONVENUTO - INTIMATO
CONCLUSIONI: come verbale di udienza del 21.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo d'aver concesso Parte_1 in locazione ad l'immobile sito in Follonica, via Marconi n. 28, giusta CP_1 contratto stipulato il 29.9.2020 della durata di anni 4+4, e allegando il rifiuto della conduttrice a restituirle l'appartamento malgrado il diniego di rinnovo alla prima scadenza, comunicatole dalla locatrice con missiva del 18.1.2024 per la necessità di pagina 1 di 4 destinarlo ad abitazione del figlio, ha intimato alla convenuta lo sfratto per finita locazione, chiedendo il rilascio immediato del bene e la rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 5.2.2025, in cui nessuno compariva per la sig.ra il Giudice rilevava Pt_2
d'ufficio l'inammissibilità dell'attivato procedimento di convalida a fronte del fatto che lo stesso presupponesse l'avvenuta scadenza del contratto - per decorso del termine legale o contrattuale - al momento della notifica dell'intimazione e non fosse quindi esperibile per ottenere il rilascio dell'immobile a seguito di recesso esercitato da una delle due parti contrattuali né in caso di diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto di locazione.
Disposto, quindi, il mutamento del rito e invitate le parti a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, l'attrice depositava memoria integrativa ai sensi dell'art. 426 c.p.c., insistendo nelle proprie domande.
All'udienza del 21.5.2025, veniva dichiarata la contumacia della convenuta e la causa era trattenuta in decisione.
*****
Tanto premesso in fatto, deve ritenersi fondata la domanda di accertamento della cessazione, alla scadenza del 30.9.2024, del contratto di locazione concluso tra
[...]
e in relazione all'immobile sito in Follonica, via Marconi n. 28, per Pt_1 CP_1 quanto di seguito considerato.
È agli atti il contratto di locazione abitativa concluso, tra le parti, ai sensi dell'art. 2, co. 1 della L. 431/1998, ossia per la durata di quattro anni a decorrere dal 1°.10.2020, salvo rinnovo per ulteriore quadriennio, in caso di mancato diniego di rinnovo alla prima scadenza (all. 1 della citazione).
L'attrice ha, inoltre, dimostrato d'aver comunicato il proprio diniego di rinnovo al conduttore, nel rispetto del termine trimestrale, a ritroso, previsto contrattualmente, con scrittura firmata dai contraenti il 18 gennaio 2024 (all. 2).
Siffatta comunicazione negoziale (recettizia), nella parte in cui recante l'enunciazione della volontà di destinare l'immobile locato a uso abitativo del figlio, mercé il rinvio alla disposizione di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 3 della legge sulle locazioni abitative, ha un contenuto di significazione compiutamente intellegibile, puntuale e determinato, in breve idoneo a mettere al corrente il conduttore delle ragioni del denegato rinnovo.
pagina 2 di 4 Tanto basta a ritenere tale comunicazione idonea a produrre la cessazione del contratto, ai fini della declaratoria in dispositivo.
In proposito giova ricordare che, secondo la corte nomofilattica “In tema di locazione di immobili destinati a uso abitativo affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 431/1998, non è necessario che fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso. Ciò fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al terzo comma del citato art. 3 nell'eventualità in cui il proprietario non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto diniego entro dodici mesi dalla data in cui ne abbia ottenuto la disponibilità” (cfr. Cass. n.
17577/2013).
In altri termini, a meno di voler supporre che il giudizio, introdotto ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, co. 4 della L. 431/1998 e 30 della L. 392/1978, si risolva in un processo alle intenzioni, deve escludersi che il locatore sia onerato di provare la serietà dell'intento indicato a motivo del diniego di rinnovazione del contratto di locazione abitativa, alla prima scadenza, apprestando la legge dei meccanismi di controllo ex post, sufficienti allo scopo, e anche avuto riguardo alla gravità delle conseguenze sanzionatorie, in caso di abuso di disdetta (36 mensilità dell'ultimo canone percepito).
Ciò posto, la stessa comunicazione di diniego del rinnovo contrattuale versata in atti, risulta idonea a precludere la prosecuzione del rapporto locativo, oltre la data di sua prima scadenza;
non emergono circostanze da cui inferire la non realizzabilità (in concreto) dell'intento propalato dal locatore a ragione della disdetta.
Da ciò, l'accoglimento della domanda sin qui esaminata, diretta all'accertamento della legittimità del recesso e della condanna della conduttrice a rilasciare immediatamente il bene a fronte della scadenza ormai avveratasi da oltre sei mesi.
Le spese di lite, comprensive di quelle della procedura mediatizia, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, escludendo la fase istruttoria e decisionale che non hanno avuto luogo.
pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara che il contratto di locazione inerente all'immobile sito in
Follonica, via Marconi n. 28, è cessato, per diniego di rinnovo alla prima scadenza, alla data del 30.9.2024, e per l'effetto, ordina alla conduttrice il rilascio immediato del bene;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in €
232,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
(15%) come per legge.
Grosseto 21.5.2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti all'udienza del 21.5.2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 210 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “locazione”, pendente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Follonica, Parte_1 C.F._1 via Bicocchi n. 119, presso lo studio dell'avv. Silvia Lenzi, che la rappresenta e difende in giudizio come da procura allegata alla citazione;
ATTIRCE - INTIMANTE contro
(C.F.: ; CP_1 C.F._2
CONVENUTO - INTIMATO
CONCLUSIONI: come verbale di udienza del 21.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo d'aver concesso Parte_1 in locazione ad l'immobile sito in Follonica, via Marconi n. 28, giusta CP_1 contratto stipulato il 29.9.2020 della durata di anni 4+4, e allegando il rifiuto della conduttrice a restituirle l'appartamento malgrado il diniego di rinnovo alla prima scadenza, comunicatole dalla locatrice con missiva del 18.1.2024 per la necessità di pagina 1 di 4 destinarlo ad abitazione del figlio, ha intimato alla convenuta lo sfratto per finita locazione, chiedendo il rilascio immediato del bene e la rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 5.2.2025, in cui nessuno compariva per la sig.ra il Giudice rilevava Pt_2
d'ufficio l'inammissibilità dell'attivato procedimento di convalida a fronte del fatto che lo stesso presupponesse l'avvenuta scadenza del contratto - per decorso del termine legale o contrattuale - al momento della notifica dell'intimazione e non fosse quindi esperibile per ottenere il rilascio dell'immobile a seguito di recesso esercitato da una delle due parti contrattuali né in caso di diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto di locazione.
Disposto, quindi, il mutamento del rito e invitate le parti a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, l'attrice depositava memoria integrativa ai sensi dell'art. 426 c.p.c., insistendo nelle proprie domande.
All'udienza del 21.5.2025, veniva dichiarata la contumacia della convenuta e la causa era trattenuta in decisione.
*****
Tanto premesso in fatto, deve ritenersi fondata la domanda di accertamento della cessazione, alla scadenza del 30.9.2024, del contratto di locazione concluso tra
[...]
e in relazione all'immobile sito in Follonica, via Marconi n. 28, per Pt_1 CP_1 quanto di seguito considerato.
È agli atti il contratto di locazione abitativa concluso, tra le parti, ai sensi dell'art. 2, co. 1 della L. 431/1998, ossia per la durata di quattro anni a decorrere dal 1°.10.2020, salvo rinnovo per ulteriore quadriennio, in caso di mancato diniego di rinnovo alla prima scadenza (all. 1 della citazione).
L'attrice ha, inoltre, dimostrato d'aver comunicato il proprio diniego di rinnovo al conduttore, nel rispetto del termine trimestrale, a ritroso, previsto contrattualmente, con scrittura firmata dai contraenti il 18 gennaio 2024 (all. 2).
Siffatta comunicazione negoziale (recettizia), nella parte in cui recante l'enunciazione della volontà di destinare l'immobile locato a uso abitativo del figlio, mercé il rinvio alla disposizione di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 3 della legge sulle locazioni abitative, ha un contenuto di significazione compiutamente intellegibile, puntuale e determinato, in breve idoneo a mettere al corrente il conduttore delle ragioni del denegato rinnovo.
pagina 2 di 4 Tanto basta a ritenere tale comunicazione idonea a produrre la cessazione del contratto, ai fini della declaratoria in dispositivo.
In proposito giova ricordare che, secondo la corte nomofilattica “In tema di locazione di immobili destinati a uso abitativo affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 431/1998, non è necessario che fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso. Ciò fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al terzo comma del citato art. 3 nell'eventualità in cui il proprietario non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto diniego entro dodici mesi dalla data in cui ne abbia ottenuto la disponibilità” (cfr. Cass. n.
17577/2013).
In altri termini, a meno di voler supporre che il giudizio, introdotto ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, co. 4 della L. 431/1998 e 30 della L. 392/1978, si risolva in un processo alle intenzioni, deve escludersi che il locatore sia onerato di provare la serietà dell'intento indicato a motivo del diniego di rinnovazione del contratto di locazione abitativa, alla prima scadenza, apprestando la legge dei meccanismi di controllo ex post, sufficienti allo scopo, e anche avuto riguardo alla gravità delle conseguenze sanzionatorie, in caso di abuso di disdetta (36 mensilità dell'ultimo canone percepito).
Ciò posto, la stessa comunicazione di diniego del rinnovo contrattuale versata in atti, risulta idonea a precludere la prosecuzione del rapporto locativo, oltre la data di sua prima scadenza;
non emergono circostanze da cui inferire la non realizzabilità (in concreto) dell'intento propalato dal locatore a ragione della disdetta.
Da ciò, l'accoglimento della domanda sin qui esaminata, diretta all'accertamento della legittimità del recesso e della condanna della conduttrice a rilasciare immediatamente il bene a fronte della scadenza ormai avveratasi da oltre sei mesi.
Le spese di lite, comprensive di quelle della procedura mediatizia, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, escludendo la fase istruttoria e decisionale che non hanno avuto luogo.
pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara che il contratto di locazione inerente all'immobile sito in
Follonica, via Marconi n. 28, è cessato, per diniego di rinnovo alla prima scadenza, alla data del 30.9.2024, e per l'effetto, ordina alla conduttrice il rilascio immediato del bene;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in €
232,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
(15%) come per legge.
Grosseto 21.5.2025
Il Giudice
Mario Venditti
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