CASS
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2024, n. 42835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42835 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO LI nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CO PA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42835 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 16/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trento, con sentenza dell'8 novembre 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto ritzsp~ OS Elisa responsabile deli reato di truffa aggravato da recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 1.1 Propone ricorso il difensore di OS, lamentando che era stato effettuato un generale riferimento ai precedenti penali dell'imputata, senza ricostruire le ragioni di fatto e di diritto sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo che giustificavano la recidiva. 1.2 Il difensore lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena all'esito del riconoscimento della continuazione tra i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni;
occorreva valutare la personalità del soggetto agente, i motivi, il carattere ed il comportamento dopo la commissione del reato, che avrebbero dovuto portare ad una commisurazione della pena nel minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 La giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato;
nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pagina 9 della sentenza impugnata, sulla quale il motivo di ricorso è formulato in maniera generica, in quanto non si confronta in alcun modo con la stessa. 1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, che fa riferimento ad una continuazione non applicata e a reati non oggetto del presente procedimento (lesioni e resistenza a pubblico ufficiale) ed è del tutto generico quanto alla richiesta di commisurazione della pena nel minimo edittale. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della 2 Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso il 16/10/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CO PA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42835 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 16/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trento, con sentenza dell'8 novembre 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto ritzsp~ OS Elisa responsabile deli reato di truffa aggravato da recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 1.1 Propone ricorso il difensore di OS, lamentando che era stato effettuato un generale riferimento ai precedenti penali dell'imputata, senza ricostruire le ragioni di fatto e di diritto sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo che giustificavano la recidiva. 1.2 Il difensore lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena all'esito del riconoscimento della continuazione tra i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni;
occorreva valutare la personalità del soggetto agente, i motivi, il carattere ed il comportamento dopo la commissione del reato, che avrebbero dovuto portare ad una commisurazione della pena nel minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 La giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato;
nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pagina 9 della sentenza impugnata, sulla quale il motivo di ricorso è formulato in maniera generica, in quanto non si confronta in alcun modo con la stessa. 1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, che fa riferimento ad una continuazione non applicata e a reati non oggetto del presente procedimento (lesioni e resistenza a pubblico ufficiale) ed è del tutto generico quanto alla richiesta di commisurazione della pena nel minimo edittale. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della 2 Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso il 16/10/2024