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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5947/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con gli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti RUSSO MASSIMILIANO e PISTONE DAL VERME ANDREA
attrice
contro
(c.f. ), con l'AVVOCATURA DELLO Controparte_1 P.IVA_2
STATO DI VENEZIA
convenuta
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice:
In via principale nel merito, per i motivi in narrativa accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego
al Controparte_2
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Conclusioni della convenuta:
in via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
in via cautelare: dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità della domanda cautelare;
pagina 1 di 8 nel merito: dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità delle domande tutte proposte da parte attrice;
nel merito e in ogni caso: dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità delle domande tutte proposte nei confronti dell' ; Controparte_1
in ogni caso: spese, competenze e onorari rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19.7.21, ritualmente notificato dopo la declinatoria di giurisdizione del TAR
Veneto, chiedeva accertarsi, in confronto dell' Parte_2 [...]
di l'illegittimità del diniego del DURF di cui al provvedimento negativo del CP_1 CP_1
22.12.20 e conseguentemente ordinarsi alla convenuta di rilascio del suddetto documento.
Secondo l'assunto dell'attrice, in particolare:
- il 10.12.19 l' notificava ad tre distinti avvisi di Controparte_1 Parte_1
accertamento relativi ai periodi di imposta 2012, 2013 e 2014;
- in data 11.7.20 proponeva opposizione avverso i suindicati avvisi di Parte_1
accertamento avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia ed il relativo procedimento risulta ancora pendente;
- in data 9.10.20, a seguito di istanza dell'attrice per il rilascio del DURF (documento unico di regolarità fiscale), l' negava la certificazione assumendo facesse difetto il Controparte_1
seguente requisito prescritto dall'art. 17-bis co. 5 d.lgs. n. 241/97: “non avere iscrizioni a ruolo
o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi
previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione”;
- presentava una prima istanza per ottenere la revisione del provvedimento, Parte_1
erroneo in quanto a seguito della normativa emergenziale per il covid-19 (art. 68 d.l. 18/20,
pagina 2 di 8 come modificato dall'art. 1 d.l. 129/20) tutti i termini di versamento degli importi richiesti con gli accertamenti esecutivi risultavano sospesi ex lege dall'8.3.20 al 31.12.20;
- l' con provvedimento dell'11.11.20 rigettava l'istanza; Controparte_1
- con istanza del 18.11.20 l'attrice chiedeva nuovamente il rilascio del giacché, essendo CP_2
stati sospesi tutti i termini di riscossione, non potevano ritenersi sussistenti debiti scaduti ed esigibili;
- con provvedimento del 22.12.20, oggetto dell'impugnativa, l' negava Controparte_1
nuovamente il rilascio del DURF rilevando che la sospensione delle azioni di recupero dei carichi affidati alla riscossione, non impedendo al contribuente di versare autonomamente quanto dovuto, non assumerebbe rilievo ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti all'art. 17-bis co. 5 d.lgs. n. 241/97;
- con ricorso notificato il 19.2.21 l'attrice adiva il TAR avverso il suddetto diniego;
Pt_1
- con sentenza n. 515/21 del 19.4.21 il TAR declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario;
- il provvedimento di diniego deve ritenersi illegittimo giacché, essendo sospesi ex lege tutti i pagamenti coattivi derivanti dall'iscrizione a ruolo e dai versamenti diretti discendenti dagli avvisi di accertamento esecutivi, la preclusione di cui all'art. 17-bis co. 5 d.lgs. n. 241/97 non può dirsi operante.
L si costituiva ritualmente nel procedimento, eccependo in via preliminare la Controparte_1
competenza del giudice tributario e concludendo comunque nel merito per il rigetto delle domande attoree siccome inammissibili e/o infondate.
La convenuta, in particolare, deduceva che gli avvisi di accertamento costituivano titoli esecutivi ed agli stessi non poteva applicarsi la sospensione straordinaria prevista dalla normativa emergenziale,
riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivi dovuti pagina 3 di 8 successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della lettera b) dell'articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010.
Respinta l'istanza cautelare formulata dall'attrice di sospensione del provvedimento impugnato e conseguente rilascio del e scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita CP_2
documentalmente, è stata trattenuta in decisione in data 27.6.24.
L'eccepito difetto di giurisdizione dell'A.G.O. non ha fondamento.
La convenuta assume che la controversia riguarderebbe il rapporto di natura tributaria intercorrente tra l'attrice e l'Erario, materia di competenza del giudice tributario.
Si osserva, peraltro, che l'oggetto del contendere non afferisce la debenza dei tributi dovuti dall'attrice ma, come già evidenziato dal TAR nella pronuncia declinatoria della giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario, il diritto soggettivo di cui è titolare l'impresa ad ottenere il rilascio del
DURF in presenza di determinati presupposti stabiliti dalla legge.
Soggiunto che, in ogni caso, il provvedimento di diniego del DURF non è incluso tra quelli impugnabili innanzi al Giudice tributario per il combinato disposto degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/92.
Nel merito valga quanto segue.
La convenuta ha eccepito, sotto un primo profilo, l'inammissibilità dell'azione in quanto risulta impugnato solo l'atto in data 22.12.20, con il quale l' confermava il diniego del Controparte_1
DURF, non invece il precedente provvedimento del 22.10.20 con il quale l' dava atto, per la CP_1
prima volta, della non sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis co. 5 d.lgs. n. 241/97 ai fini del rilascio del detto certificato.
L'argomento non ha pregio.
L'azione promossa non è di natura amministrativa e lo scopo perseguito dall'attrice (petitum
immediato), al di là del singolo atto dell' dichiarato oggetto di impugnativa, Controparte_1
consiste nell'accertamento della sussistenza dei presupposti per il rilascio del DURF.
A tale ultimo riguardo, in ordine ai motivi ritenuti ostativi dalla convenuta si osserva quanto segue.
pagina 4 di 8 Il provvedimento impugnato così motiva il diniego al rilascio del DURF (all. 1 attoreo):
“Spett.le , Parte_1
tra i requisiti indicati nelle istruzioni relative al certificato art. 17 bis, per emettere un certificato
pulito è necessario:
1. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della
riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute
e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento
siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione
per i quali non sia intervenuta decadenza.
Ne segue che i gli accertamenti esecutivi per i quali i termini di pagamento di importi superiori a €
50.000,00 sono scaduti, devono essere inseriti nel certificato emesso ai sensi dell'art. 17 bis d.lgs.
241/97.
Nel caso che vi coinvolge, gli atti di accertamento esecutivo che vi sono stati notificati il 10 dicembre
2019, contengono, ai sensi di quanto previsto dall'art.29 del d.l. 78/2010, l'intimazione al versamento
del terzo entro il termine di proposizione del ricorso. Tale adempimento non è stato da voi effettuato
rendendo il debito scaduto.
Pertanto, al momento dell'elaborazione del certificato (30/09/2020) gli affidamenti all'agente della
Riscossione degli importi relativi agli avvisi di accertamento che vi riguardano, e i cui termini di
pagamento risultano scaduti, integrano i requisiti richiesti dall'articolo 17 bis.
La sospensione delle azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione che
da ultimo è stata prorogata dal d.l. 129/2020 fino al 31/12/2020, non impedendo al contribuente di
versare autonomamente quanto dovuto, non ha alcun rilievo ai fini della verifica di sussistenza dei
requisiti per il rilascio di un certificato ex arti. 17 bis.
Si rammenta che il rilascio del certificato art. 17 – bis richiesto all' è Controparte_1
pagina 5 di 8 un'alternativa alla presentazione della documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 17 – bis
(deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, elenco nominativo di tutti i lavoratori
identificati mediante codice fiscale, dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente,
ecc.)”.
L ha ritenuto, dunque, che il mancato pagamento della quota pari ad un terzo delle somme CP_1
portate dall'accertamento esecutivo notificato il 10.12.19 entro il termine per la proposizione del ricorso (innanzi al giudice tributario) integri il motivo ostativo previsto dall'art. 17-bis co. 5 lett. b),
d.lgs. 241/97, ovvero:
“b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti
della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle
ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di
pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di
sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di
piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.
Secondo l'Ufficio, inoltre, la sospensione dei termini di pagamento degli accertamenti esecutivi,
disposta dalla normativa emergenziale, alcuna incidenza potrebbe spiegare sulla detta condizione ostativa, non impedendo al contribuente di versare quanto dovuto.
La suddetta normativa emergenziale sembra, invece, poter assumere efficacia dirimente per escludere la sussistenza della condizione ostativa.
L'art. 68 d.l. 18/20 e ss.mm., come noto, ha disposto la sospensione di tutti i termini di versamento relativi agli atti della riscossione scadenti dall'8.3.20 al 31.12.20 (termine poi prorogato al 31.8.21).
Il termine stabilito per il pagamento della quota pari ad un terzo delle somme portate dagli accertamenti esecutivi notificati il 10.12.19 ricade nel periodo soggetto alla sospensione ex lege, di tal che non può
dirsi sussistessero, a carico dell'attrice, avvisi di accertamenti divenuti esecutivi per il mancato pagamento entro il termine di scadenza.
pagina 6 di 8 A nulla può rilevare la circostanza che la sospensione ex lege non impedisca al contribuente il pagamento di quanto portato nell'avviso di accertamento, giacché la norma disciplinante il rilascio del
DURF riconnette efficacia ostativa all'esistenza di debiti esigibili per i quali non sia in essere alcun provvedimento di sospensione.
Assume la convenuta, sotto altro profilo, che la sospensione dei termini recata dal citato art. 68 d.l.
18/20 non si applicherebbe agli avvisi di accertamento emessi dall' ma solo alle Controparte_1
scadenze di pagamento successive all'affidamento in carico all'agente per la riscossione.
La tesi non convince.
Il tenore letterale dell'art. 68 d.l. 18/20 sembra sufficientemente chiaro nell'estendere la sospensione dei termini di versamento tanto alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione quanto agli avvisi di accertamento emessi dall'Ente creditore (“con riferimento alle entrate tributarie e non
tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31
agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli
avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”).
Va accertata, per l'effetto, l'illegittimità del provvedimento impugnato e la sussistenza delle condizioni per il rilascio del DURF negato dall' . Controparte_1
Considerata la novità della questione, le spese possono essere integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- accerta e dichiara l'illegittimità del diniego del DURF di cui al provvedimento dell'
[...]
in data 22.12.20 e la sussistenza delle condizioni per il suo rilascio a parte attrice CP_1
- compensa integralmente le spese di lite pagina 7 di 8 Venezia, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 8 di 8