CASS
Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la richiesta dell'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione a che lo Stato membro di esecuzione rilasci l'assenso, previsto dall'art. 31-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, affinché la persona consegnata sia estradata verso un Paese terzo, è regolata, in base al disposto dell'art. 39 stessa legge, dalla procedura dettata per l'estradizione dagli artt. 710 e 711 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2024, n. 47700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47700 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
47700-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 2226 IO LB CC 30/12/2024 RI Gallucci BO IC R.G.N. 40313/2024 · Relatore - ED ND RI LL ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IC DR IE nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 25 novembre 2024 dalla Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere BO IC;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Liborio Di Nola in sostituzione dell'Avv. Maurizio Zanelli, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha prodotto documentazione a sostegno del secondo motivo di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, pronunciandosi ai sensi degli artt. 26 legge n. 69 del 2005, 710 e 711 cod. proc. pen., ha espresso il consenso affinché la Repubblica di Romania disponga l'estradizione di DR IE IC negli Stati Uniti di America.
2. DR IE IC ricorre per cassazione deducendo sette motivi di ricorso.
2.1 Violazione degli artt. 3 e 26 legge n. 69 del 2005 in relazione agli artt. 710 e 711 cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale ha omesso di verificare la competenza della Corte di Bucarest a chiedere l'estensione del principio di specialità posto che, ai sensi dell'art. 74 della legge n. 302 del 2004 (normativa che disciplina e regola le modalità di cooperazione internazionale tra la Romania e gli Stati Uniti di America) la competenza spetta al tribunale che giudica il merito del caso che, nella fattispecie in esame, va individuato nel Tribunale di Bucarest che ha emesso il mandato di arresto europeo sul quale si è già pronunciata l'autorità giudiziaria italiana disponendo la consegna del ricorrente alla Romania.
2.2. Violazione del principio del contraddittorio ed errata applicazione dell'art. 710, comma 2, cod. proc. pen. in quanto la richiesta di estradizione è stata avanzata anteriormente all'emissione del mandato di arresto europeo (il 12 luglio 2021) che, tuttavia, non conteneva alcun riferimento a tale circostanza.
2.3 Violazione degli artt. 108, 420 e 710, comma 2 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU in relazione sia alla mancata citazione del ricorrente dinanzi alla Corte di appello di Brescia che al diniego di concessione di un termine a difesa al difensore, informato dell'udienza solo tre giorni prima della sua celebrazione, per consentire di interloquire con il proprio assistito. Si rappresenta, inoltre, che il ricorrente è stato presentato dinanzi alla Corte di appello di Bucarest, unitamente al suo difensore, e che, in tale Sede, ha dichiarato di non voler essere estradato, affermando che tutta la sua famiglia risiedeva in Romania, che non conosceva le accuse formulate nei suoi confronti e di non riconoscersi colpevole di alcun reato.
2.4. Violazione del diritto di difesa in relazione agli artt. 24 Cost., 14 Decisione quadro 2002/584/GAI e 6, par. 3, CEDU per effetto del diniego del termine a difesa chiesto dal difensore all'udienza del 25/11/2024 al fine di ottenere dal ricorrente una specifica delega a rappresentarlo.
2.5. Violazione del diritto di difesa e assenza di un'audizione effettiva del ricorrente nello Stato richiesto in relazione all'estensione degli effetti del principio di specialità ai sensi degli artt. 47 della Carta di Nizza e 6 della CEDU, nonché delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea C 428/21 e C-429/21 in cui si è affermata l'importanza del diritto a un'audizione effettiva prima di qualsiasi decisione che comporti l'estensione degli effetti di una estradizione o altre misure restrittive.
2.6. Violazione dell'art. 26 legge n. 69 del 2005, dell'art. 705 cod. proc. pen. 2 e dell'art. 6 CEDU in relazione alla omessa verifica della prescrizione dei reati asseritamente commessi in territorio americano. Dalla documentazione allegata dalla Corte di appello di Bucarest risulta, infatti, che l'ultima valutazione svolta al riguardo dall'Autorità americana risale a oltre tre anni fa, allorché detta Autorità certificava che all'epoca non era maturata la prescrizione dei reati.
2.7. Violazione di legge in relazione all'omesso rifiuto della consegna conseguente al pericolo di trattamenti inumani o degradanti nell'ambito di una ipotetica detenzione nello Stato richiedente e all'omessa richiesta di informazioni dettagliate sulle condizioni di detenzione del ricorrente, risultato affetto da gravi problematiche cardiache. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Va, innanzitutto, premesso che, ai sensi degli artt. 26, comma 1, e 32, legge n. 69 del 2005, il principio di specialità connota qualunque consegna che venga disposta in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Tale principio garantisce che, salva una diversa manifestazione di volontà dell'interessato (cfr. artt. 10, comma 1, e 14 legge cit.), ogni consegna all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente è sempre subordinata alla condizione che la persona non venga sottoposta a un procedimento penale né privata della libertà personale per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa. Si tratta di una garanzia a tutela dei diritti fondamentali della persona richiesta in consegna, la cui applicazione, anche se non espressamente prevista dalla sentenza che dispone la consegna, discende ex lege dal disposto di cui all'art. 27, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2022 oltre che dall'art. 26, comma 1, legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 5232 del 02/02/2023, Braidich, Rv. 284205).
2.1. L'applicazione di tale principio non è assoluta. La legge n. 69 del 2005, infatti, ne consente |""attenuazione", ove ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 26, non rilevanti nel caso in esame, ovvero la deroga, qualora, all'esito di apposita proceduta, lo Stato di emissione ottenga l'assenso dello Stato di esecuzione all'estensione della consegna. Tale assenso può essere alternativamente richiesto per una delle seguenti tre ipotesi: i) per sottoporre la persona a procedimento penale o a misura coercitiva (artt. 26, comma 3, legge n. 69 del 2005); ii) per consegnare l'interessato ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato di arresto 3 europeo;
iii) per estradarlo verso uno Stato terzo (art. 31-bis legge n. 69 del 2005).
4. La legge n. 69 del 2005 contiene all'art. 26, comma 3, una specifica disciplina solo della prima ipotesi. In tal caso, la procedura da seguire è sostanzialmente sovrapponibile a quelle relativa alla decisione sulla richiesta "principale" di consegna e ciò può ragionevolmente spiegarsi in considerazione del fatto che si tratta, comunque, di una procedura che opera nell'ambito delle relazioni di reciproca fiducia e cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea. Si prevede infatti che: i) la richiesta di assenso deve contenere le informazioni di cui all'art. 8, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché la relativa traduzione;
ii) la competenza a decidere spetta alla corte di appello che ha dato esecuzione al mandato di arresto;
iii) la corte di appello verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le citate informazioni con la relativa traduzione e rilascia l'assenso quando il reato per cui è richiesto consente la consegna ai sensi della decisione quadro e non ricorre uno dei casi di rifiuto di cui agli artt. 18, 18-bis e 18-ter.
4.1. La seconda e la terza ipotesi sono previste dal successivo art. 31-bis che, tuttavia, non contiene alcuna disposizione di carattere procedurale. La norma, infatti, si limita a stabilire che la persona consegnata in esecuzione di un mandato di arresto europeo non può essere consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, né estradata verso uno Stato terzo, per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione. Ai sensi del secondo comma dell'art. 31-bis, tale divieto non è applicabile alle richieste di consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, quando ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f). Ad avviso del Collegio, tale richiamo alle condizioni che consentono "attenuazione" del principio di specialità, per il solo caso in cui la persona già consegnata venga richiesta in consegna da altro Stato membro, costituisce una spia normativa che, in assenza di una specifica disciplina per tale ipotesi, consente, comunque, di individuare il modello procedurale da applicare in quello previsto dall'art. 26, comma 3, trattandosi, comunque, di una richiesta di assenso formulata nell'ambito della cooperazione in materia penale tra Stati membri dell'Unione europea.
4.2 Venendo, infine, alla terza ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, la richiesta di assenso sia avanzata in relazione ad una procedura di estradizione verso uno Stato terzo, ritiene il Collegio che, in base al rinvio contenuto all'art. 39 legge n. 69 del 2005, il modello procedurale da applicare deve essere 4 individuato nella disciplina delle estradizioni, e, in particolare, negli artt. 710 e 711 cod. proc. pen. concernenti l'estensione dell'estradizione e la riestradizione, trattandosi di disposizioni che disciplinano fattispecie analoghe a quella in esame la cui applicazione non pone alcun profilo di compatibilità con i principi che regolano il mandato di arresto europeo. A conferma di tale conclusione va considerato che l'art. 28, par. 4, della decisine quadro 2002/584/GAI prevede espressamente, con riferimento all'ipotesi in esame, che l'assenso all'estradizione del consegnato verso un Paese terzo è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato membro che ha provveduto alla consegna del ricercato nonché della legislazione nazionale del medesimo. In particolare, con riferimento alla procedura da seguire, l'art. 710 cod. proc. pen., in tema di estensione dell'estradizione, dispone che: i) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 697 e ss.; ii) alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata rese dinanzi a un giudice dello Stato richiedente in ordine alla richiesta di estensione dell'estradizione; iii) la corte di appello procede in assenza dell'interessato; iv) non si fa luogo al giudizio dinanzi alla corte di appello se l'estradato ha consentito all'estensione della richiesta. Ai sensi dell'art. 711 cod. proc. pen. tali disposizione si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.
5. Venendo all'esame dei motivi di ricorso sulla base del modello procedurale individuato nel precedente paragrafo, ritiene il Collegio che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto pone una questione che, da un lato, esorbita dal perimetro di giudizio riservato al giudice investito della richiesta di assenso e, dall'altro lato, muove da un presupposto di contenuto meramente assertivo, privo di alcun riferimento alla normativa dello Stato richiedente, in merito alla identità tra l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato e quella competente a formulare la richiesta di assenso.
6. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto pone una questione, concernente i tempi di attivazione della procedura estradizionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla competente autorità dello Stato richiedente.
7. Il terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono generici e manifestamente infondati. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che appare immune dai denunciati vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha 5 rigettato la richiesta di rinvio in considerazione dei tempi ristretti della procedura e, in particolare, dell'udienza fissata in Romania per la decisione sulla domanda di estradizione.
8. Il quinto motivo di ricorso è infondato. Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che il ricorrente è stato sentito dal giudice dello Stato richiedente come prescritto dall'art. 710, comma 2, cod proc. pen. A tale riguardo, va, peraltro, aggiunto che questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma, per violazione dell'art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non consente all'interessato di partecipare, in videoconferenza, all'udienza dinanzi alla Corte di appello, e ciò in considerazione del fatto che si tratta di una possibilità consentita nei soli casi in cui sia espressamente contemplata da accordi internazionali e la cui mancata previsione in via generalizzata rientra nella discrezionalità del legislatore di modulare le modalità di esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 26310 del 26/05/2021, Klug, Rv. 281543-02). Al riguardo appare, inoltre, erroneo il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia nelle cause riunite C-428/21 e C-429/21. Si tratta, infatti, di una pronuncia che si riferisce alla sola estensione della consegna ad un altro Stato membro e che, comunque, ha riconosciuto che l'audizione della persona consegnata può avere luogo nello Stato emittente. La Corte di Giustizia ha infatti affermato che l'art. 27, par. 3, lett. g), e par. 4, nonché l'art. 28, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, letti alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che una persona consegnata all'autorità giudiziaria emittente in esecuzione di un mandato d'arresto europeo beneficia del diritto di essere ascoltata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione quando quest'ultima è investita, da parte dell'autorità giudiziaria emittente, di una richiesta di assenso in forza delle suddette disposizioni della decisione quadro in parola. La Corte di Giustizia ha, però, chiarito che tale audizione può avere luogo nello Stato membro emittente, essendo in tal caso le autorità giudiziarie di quest'ultimo tenute a garantire che il diritto di essere ascoltata della persona interessata sia esercitato utilmente ed efficacemente, senza la partecipazione diretta dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
9. Il sesto motivo è generico e privo del necessario requisito di specificità. Sebbene, infatti, la prescrizione del reato possa rilevare come ostativo alla consegna (cfr. art. 10 della Convenzione europea di estradizione) nel caso in 6 esame, tale verifica è stata correttamente effettuata dalla Corte territoriale. Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che il reato per cui è stata chiesta l'estradizione (associazione per delinquere finalizzata alla installazione di dispositivi di skimming e di registrazione video presso sportelli automatici al fine di ottenere i codici di carte di credito, di debito o regalo per poi effettuare indebiti prelievi di denaro) è stato commesso da inizio 2019 fino a giugno 2020 e che non si è prescritto secondo la legislazione statunitense e secondo quella rumena. Tale valutazione è stata genericamente censurata dal ricorrente che, tuttavia, con il motivo in esame non ha fornito alcuna indicazione specifica che consenta di ritenere erronea la valutazione della Corte territoriale. 10. Il settimo motivo è inammissibile, in quanto, oltre ad essere stato dedotto per la prima volta in questa Sede, è formulato in termini estremamente generici, senza allegare alcun elemento sintomatico di carenze sistemiche nel sistema penitenziario dello Stato richiedente. 11. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 22, comma 5, 1. n.69/2005. Così deciso il 30 dicembre 2024 Il Presidente Il Consigliere estensore IO LB BO IC SEZIONE VI PENALE 3 1 DIC 2024 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Cus pina Cirimele 7
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere BO IC;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Liborio Di Nola in sostituzione dell'Avv. Maurizio Zanelli, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha prodotto documentazione a sostegno del secondo motivo di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, pronunciandosi ai sensi degli artt. 26 legge n. 69 del 2005, 710 e 711 cod. proc. pen., ha espresso il consenso affinché la Repubblica di Romania disponga l'estradizione di DR IE IC negli Stati Uniti di America.
2. DR IE IC ricorre per cassazione deducendo sette motivi di ricorso.
2.1 Violazione degli artt. 3 e 26 legge n. 69 del 2005 in relazione agli artt. 710 e 711 cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale ha omesso di verificare la competenza della Corte di Bucarest a chiedere l'estensione del principio di specialità posto che, ai sensi dell'art. 74 della legge n. 302 del 2004 (normativa che disciplina e regola le modalità di cooperazione internazionale tra la Romania e gli Stati Uniti di America) la competenza spetta al tribunale che giudica il merito del caso che, nella fattispecie in esame, va individuato nel Tribunale di Bucarest che ha emesso il mandato di arresto europeo sul quale si è già pronunciata l'autorità giudiziaria italiana disponendo la consegna del ricorrente alla Romania.
2.2. Violazione del principio del contraddittorio ed errata applicazione dell'art. 710, comma 2, cod. proc. pen. in quanto la richiesta di estradizione è stata avanzata anteriormente all'emissione del mandato di arresto europeo (il 12 luglio 2021) che, tuttavia, non conteneva alcun riferimento a tale circostanza.
2.3 Violazione degli artt. 108, 420 e 710, comma 2 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU in relazione sia alla mancata citazione del ricorrente dinanzi alla Corte di appello di Brescia che al diniego di concessione di un termine a difesa al difensore, informato dell'udienza solo tre giorni prima della sua celebrazione, per consentire di interloquire con il proprio assistito. Si rappresenta, inoltre, che il ricorrente è stato presentato dinanzi alla Corte di appello di Bucarest, unitamente al suo difensore, e che, in tale Sede, ha dichiarato di non voler essere estradato, affermando che tutta la sua famiglia risiedeva in Romania, che non conosceva le accuse formulate nei suoi confronti e di non riconoscersi colpevole di alcun reato.
2.4. Violazione del diritto di difesa in relazione agli artt. 24 Cost., 14 Decisione quadro 2002/584/GAI e 6, par. 3, CEDU per effetto del diniego del termine a difesa chiesto dal difensore all'udienza del 25/11/2024 al fine di ottenere dal ricorrente una specifica delega a rappresentarlo.
2.5. Violazione del diritto di difesa e assenza di un'audizione effettiva del ricorrente nello Stato richiesto in relazione all'estensione degli effetti del principio di specialità ai sensi degli artt. 47 della Carta di Nizza e 6 della CEDU, nonché delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea C 428/21 e C-429/21 in cui si è affermata l'importanza del diritto a un'audizione effettiva prima di qualsiasi decisione che comporti l'estensione degli effetti di una estradizione o altre misure restrittive.
2.6. Violazione dell'art. 26 legge n. 69 del 2005, dell'art. 705 cod. proc. pen. 2 e dell'art. 6 CEDU in relazione alla omessa verifica della prescrizione dei reati asseritamente commessi in territorio americano. Dalla documentazione allegata dalla Corte di appello di Bucarest risulta, infatti, che l'ultima valutazione svolta al riguardo dall'Autorità americana risale a oltre tre anni fa, allorché detta Autorità certificava che all'epoca non era maturata la prescrizione dei reati.
2.7. Violazione di legge in relazione all'omesso rifiuto della consegna conseguente al pericolo di trattamenti inumani o degradanti nell'ambito di una ipotetica detenzione nello Stato richiedente e all'omessa richiesta di informazioni dettagliate sulle condizioni di detenzione del ricorrente, risultato affetto da gravi problematiche cardiache. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Va, innanzitutto, premesso che, ai sensi degli artt. 26, comma 1, e 32, legge n. 69 del 2005, il principio di specialità connota qualunque consegna che venga disposta in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Tale principio garantisce che, salva una diversa manifestazione di volontà dell'interessato (cfr. artt. 10, comma 1, e 14 legge cit.), ogni consegna all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente è sempre subordinata alla condizione che la persona non venga sottoposta a un procedimento penale né privata della libertà personale per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa. Si tratta di una garanzia a tutela dei diritti fondamentali della persona richiesta in consegna, la cui applicazione, anche se non espressamente prevista dalla sentenza che dispone la consegna, discende ex lege dal disposto di cui all'art. 27, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2022 oltre che dall'art. 26, comma 1, legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 5232 del 02/02/2023, Braidich, Rv. 284205).
2.1. L'applicazione di tale principio non è assoluta. La legge n. 69 del 2005, infatti, ne consente |""attenuazione", ove ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 26, non rilevanti nel caso in esame, ovvero la deroga, qualora, all'esito di apposita proceduta, lo Stato di emissione ottenga l'assenso dello Stato di esecuzione all'estensione della consegna. Tale assenso può essere alternativamente richiesto per una delle seguenti tre ipotesi: i) per sottoporre la persona a procedimento penale o a misura coercitiva (artt. 26, comma 3, legge n. 69 del 2005); ii) per consegnare l'interessato ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato di arresto 3 europeo;
iii) per estradarlo verso uno Stato terzo (art. 31-bis legge n. 69 del 2005).
4. La legge n. 69 del 2005 contiene all'art. 26, comma 3, una specifica disciplina solo della prima ipotesi. In tal caso, la procedura da seguire è sostanzialmente sovrapponibile a quelle relativa alla decisione sulla richiesta "principale" di consegna e ciò può ragionevolmente spiegarsi in considerazione del fatto che si tratta, comunque, di una procedura che opera nell'ambito delle relazioni di reciproca fiducia e cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea. Si prevede infatti che: i) la richiesta di assenso deve contenere le informazioni di cui all'art. 8, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché la relativa traduzione;
ii) la competenza a decidere spetta alla corte di appello che ha dato esecuzione al mandato di arresto;
iii) la corte di appello verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le citate informazioni con la relativa traduzione e rilascia l'assenso quando il reato per cui è richiesto consente la consegna ai sensi della decisione quadro e non ricorre uno dei casi di rifiuto di cui agli artt. 18, 18-bis e 18-ter.
4.1. La seconda e la terza ipotesi sono previste dal successivo art. 31-bis che, tuttavia, non contiene alcuna disposizione di carattere procedurale. La norma, infatti, si limita a stabilire che la persona consegnata in esecuzione di un mandato di arresto europeo non può essere consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, né estradata verso uno Stato terzo, per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione. Ai sensi del secondo comma dell'art. 31-bis, tale divieto non è applicabile alle richieste di consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, quando ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f). Ad avviso del Collegio, tale richiamo alle condizioni che consentono "attenuazione" del principio di specialità, per il solo caso in cui la persona già consegnata venga richiesta in consegna da altro Stato membro, costituisce una spia normativa che, in assenza di una specifica disciplina per tale ipotesi, consente, comunque, di individuare il modello procedurale da applicare in quello previsto dall'art. 26, comma 3, trattandosi, comunque, di una richiesta di assenso formulata nell'ambito della cooperazione in materia penale tra Stati membri dell'Unione europea.
4.2 Venendo, infine, alla terza ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, la richiesta di assenso sia avanzata in relazione ad una procedura di estradizione verso uno Stato terzo, ritiene il Collegio che, in base al rinvio contenuto all'art. 39 legge n. 69 del 2005, il modello procedurale da applicare deve essere 4 individuato nella disciplina delle estradizioni, e, in particolare, negli artt. 710 e 711 cod. proc. pen. concernenti l'estensione dell'estradizione e la riestradizione, trattandosi di disposizioni che disciplinano fattispecie analoghe a quella in esame la cui applicazione non pone alcun profilo di compatibilità con i principi che regolano il mandato di arresto europeo. A conferma di tale conclusione va considerato che l'art. 28, par. 4, della decisine quadro 2002/584/GAI prevede espressamente, con riferimento all'ipotesi in esame, che l'assenso all'estradizione del consegnato verso un Paese terzo è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato membro che ha provveduto alla consegna del ricercato nonché della legislazione nazionale del medesimo. In particolare, con riferimento alla procedura da seguire, l'art. 710 cod. proc. pen., in tema di estensione dell'estradizione, dispone che: i) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 697 e ss.; ii) alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata rese dinanzi a un giudice dello Stato richiedente in ordine alla richiesta di estensione dell'estradizione; iii) la corte di appello procede in assenza dell'interessato; iv) non si fa luogo al giudizio dinanzi alla corte di appello se l'estradato ha consentito all'estensione della richiesta. Ai sensi dell'art. 711 cod. proc. pen. tali disposizione si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.
5. Venendo all'esame dei motivi di ricorso sulla base del modello procedurale individuato nel precedente paragrafo, ritiene il Collegio che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto pone una questione che, da un lato, esorbita dal perimetro di giudizio riservato al giudice investito della richiesta di assenso e, dall'altro lato, muove da un presupposto di contenuto meramente assertivo, privo di alcun riferimento alla normativa dello Stato richiedente, in merito alla identità tra l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato e quella competente a formulare la richiesta di assenso.
6. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto pone una questione, concernente i tempi di attivazione della procedura estradizionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla competente autorità dello Stato richiedente.
7. Il terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono generici e manifestamente infondati. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che appare immune dai denunciati vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha 5 rigettato la richiesta di rinvio in considerazione dei tempi ristretti della procedura e, in particolare, dell'udienza fissata in Romania per la decisione sulla domanda di estradizione.
8. Il quinto motivo di ricorso è infondato. Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che il ricorrente è stato sentito dal giudice dello Stato richiedente come prescritto dall'art. 710, comma 2, cod proc. pen. A tale riguardo, va, peraltro, aggiunto che questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma, per violazione dell'art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non consente all'interessato di partecipare, in videoconferenza, all'udienza dinanzi alla Corte di appello, e ciò in considerazione del fatto che si tratta di una possibilità consentita nei soli casi in cui sia espressamente contemplata da accordi internazionali e la cui mancata previsione in via generalizzata rientra nella discrezionalità del legislatore di modulare le modalità di esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 26310 del 26/05/2021, Klug, Rv. 281543-02). Al riguardo appare, inoltre, erroneo il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia nelle cause riunite C-428/21 e C-429/21. Si tratta, infatti, di una pronuncia che si riferisce alla sola estensione della consegna ad un altro Stato membro e che, comunque, ha riconosciuto che l'audizione della persona consegnata può avere luogo nello Stato emittente. La Corte di Giustizia ha infatti affermato che l'art. 27, par. 3, lett. g), e par. 4, nonché l'art. 28, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, letti alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che una persona consegnata all'autorità giudiziaria emittente in esecuzione di un mandato d'arresto europeo beneficia del diritto di essere ascoltata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione quando quest'ultima è investita, da parte dell'autorità giudiziaria emittente, di una richiesta di assenso in forza delle suddette disposizioni della decisione quadro in parola. La Corte di Giustizia ha, però, chiarito che tale audizione può avere luogo nello Stato membro emittente, essendo in tal caso le autorità giudiziarie di quest'ultimo tenute a garantire che il diritto di essere ascoltata della persona interessata sia esercitato utilmente ed efficacemente, senza la partecipazione diretta dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
9. Il sesto motivo è generico e privo del necessario requisito di specificità. Sebbene, infatti, la prescrizione del reato possa rilevare come ostativo alla consegna (cfr. art. 10 della Convenzione europea di estradizione) nel caso in 6 esame, tale verifica è stata correttamente effettuata dalla Corte territoriale. Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che il reato per cui è stata chiesta l'estradizione (associazione per delinquere finalizzata alla installazione di dispositivi di skimming e di registrazione video presso sportelli automatici al fine di ottenere i codici di carte di credito, di debito o regalo per poi effettuare indebiti prelievi di denaro) è stato commesso da inizio 2019 fino a giugno 2020 e che non si è prescritto secondo la legislazione statunitense e secondo quella rumena. Tale valutazione è stata genericamente censurata dal ricorrente che, tuttavia, con il motivo in esame non ha fornito alcuna indicazione specifica che consenta di ritenere erronea la valutazione della Corte territoriale. 10. Il settimo motivo è inammissibile, in quanto, oltre ad essere stato dedotto per la prima volta in questa Sede, è formulato in termini estremamente generici, senza allegare alcun elemento sintomatico di carenze sistemiche nel sistema penitenziario dello Stato richiedente. 11. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 22, comma 5, 1. n.69/2005. Così deciso il 30 dicembre 2024 Il Presidente Il Consigliere estensore IO LB BO IC SEZIONE VI PENALE 3 1 DIC 2024 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Cus pina Cirimele 7