Articolo 24 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 23Articolo 25
Versione
15 ottobre 1950
Art. 24. (Ulteriore istruzione della causa)

Il testo dell' art. 280 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 280 (Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio). - Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a se' nel caso previsto nell'articolo seguente.
"Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne da tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'art. 176 secondo comma.
"Per effetto dell'ordinanza, il giudice istruttore e' investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950