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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di GG RI, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 799/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2024 e vertente
T R A
, nato a [...], il [...], Parte_1 Pt_2
, nata a [...], il [...], ,
[...] Parte_3 nata a [...], il [...], , nata a [...] Parte_4
Calabra, il 22/02/1956, , nata Bagnara Calabra, il Parte_5
09/05/1952, tutti elettivamente domiciliati in GG RI, via Santa Lucia al Parco, 25, nello studio dell'avv. RUGGIERO DOMENICO , che li rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLANTI E
, nato a [...], il [...], CP_1 [...]
, nato a [...], il [...], nato CP_2 Controparte_3
a Bagnara Calabra, il 27/02/1952, , nata a [...], il CP_4
10/01/1947, elettivamente domiciliati in GG RI, via Aspromonte , 31, nello studio dell'avv. DI VECE BIAGIO che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATI
OGGETTO: Proprietà - Appello avverso la sentenza del Tribunale di GG RI n. 1561/2019, del 17.7.2019 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18.3.2011 , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e convenivano davanti al Tribunale di
[...] Parte_4 Parte_5 GG RI , e CP_4 CP_1 Controparte_2 [...] per sentire accertare e dichiarare il loro acquisto per usucapione della CP_3 proprietà del terreno, riportato nel C.T. del Comune di Bagnara al foglio 23, particella 398, della superficie di are 02 e centiare 30, ordinando al Conservatore le conseguenti trascrizioni e volturazioni. si costituiva chiedendo di dichiarare la nullità della citazione ai sensi CP_4 dell'art. 164 c.p.c. ; di rigettare la domanda degli attori perché mancante dei requisiti qualificanti la presunta usucapione;
in riconvenzionale e in caso di accertamento dell'acquisto per usucapione della particella 398 da parte degli attori, di accertare e dichiarare l'interclusione delle particelle n.ri 9 e 172 di sua proprietà e di costituire un diritto coattivo di passaggio in suo favore, ai sensi dell'art.1051 c.c. o una servitù di passaggio, ai sensi dell'art.1032 c.c sulla usucapenda particella 398.
, e costituendosi svolgevano difese conformi a CP_1 CP_2 CP_3 quelle della sorella esponendo, in particolare che il loro genitore aveva concesso CP_4 ai una servitù di passaggio sulla particella che ora pretendevano di usucapire Pt_1 perché proprietari di terreni limitrofi;
che i approfittavano della concessione Pt_1 apponendo cancelli e chiusure nelle particelle che, inoltre, impedivano l'accesso al mare . A seguito delle difese dei convenuti con la prima memoria ex art.183 c.p.c. specificavano che, divenuti proprietari dei terreni limitrofi, nel 1983 avevano recintato il terreno constituente la particella 398, apponendo un cancello in legno con catena e lucchetto di cui erano gli unici possessori delle chiavi , così cominciando da detto anno a possedere in modo esclusivo, realizzando una interversione nel possesso;
che successivamente il cancello in legno era stato sostituito con una catena munita di lucchetto e di una cartello con scritto “ proprietà privata “; che nel 2001 il per CP_5 realizzare la strada “ “ danneggiava la catena per cui provvedevano ad Parte_6 installare un cancello metallico. Esibiti documenti , espletate prova orale e CTU, il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1561/2019 con cui il Tribunale rigettava la domanda degli attori ritenendo non provato il possesso utile ad usucapire il bene;
riteneva assorbita dal rigetto della domanda degli attori quella di costituzione di servitù coattiva di passaggio avanzata dai convenuti;
compensava le spese di lite e di CTU.
Con atto di citazione , notificato con PEC l'8.10.2019, , Parte_1 Pt_2
, , e impugnano la
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 decisione e rilevano che : A)il rigetto della domanda di usucapione della particella 398 è affetta da erronea valutazione e/o interpretazione delle prove emerse nel giudizio con riguardo alla valutazione dell'avvenuta interversione del possesso , nonché sull'esame della paternità dell'originaria interclusione della strada. Infatti il primo giudice considera come unico atto utile a dimostrare l'interversione la realizzazione di un cancello che interclude i fondi nel 2001 e, quindi, in tempo insufficiente alla maturazione del diritto di usucapione. A pagina 8 della sentenza ammette che risulta l'apposizione di un cancello prima del 2001 , ma afferma essere non individuabile l'autore della costruzione . Dette affermazioni dimostrano come trascura le ammissioni dell'esistenza di cancelli che sbarravano la strada e di recinzioni che impedivano ai sia l'ingresso alla CP_4 proprietà che l'accesso al mare ai terreni di contenute della seconda CP_4 memoria istruttoria dei convenuti . Le ammissioni , incrociate con le dichiarazioni dei testimoni , sarebbero sufficienti a dimostrare che anche il cancello precedente era stato apposto dagli appellanti . Inoltre , la presunta interruzione del possesso da parte di nel 2003, CP_4 quando recatasi sui propri fondi durante le ferie estive assieme a , Controparte_6 constata la presenza di un cancello sulla strada , dimostra come gli appellati riconoscono di non avere mai realizzato cancelli e, quindi, solo gli Parte_7 potevano averli costruiti. Una volta individuata la paternità della costruzione di recinzioni e cancelli per stessa ammissione dei convenuti /appellati , incrociata l'ammissione con le testimonianze che fanno risalire la chiusura della strada al 1983, risultano presenti tutti gli elementi utili all'acquisto del terreno per usucapione. I lucchetti e le chiavi in possesso solo degli appellanti, i cartelli con la dicitura proprietà privata, il costante parcheggio delle loro autovetture sono prove inoppugnabili dell'avvenuta interversione del possesso almeno sin dal 1983 , data questa in cui sono divenuti proprietari dei terreni circostanti. Il giudice di primo grado omette l'esame e la valutazione delle dichiarazioni dei testi e che confermato che almeno sin dal 1983 il terreno Testimone_1 Parte_1 per cui è causa è in possesso degli , nonché che le modalità di Parte_7 esercizio dello stesso erano a conoscenza dei , che nulla opponevano, posto CP_4 che il cancello è chiaramente visibile dalla strada e non poteva non essere visto dagli appellati . La prova del pieno e solare esercizio di un possesso compatibile con il diritto di proprietà è dato dal fatto che il Comune di Bagnara, con ordinanza n.67 del 2001 (impugnata davanti al TAR che sospendeva il provvedimento ) contestava agli appellanti l'illegittima apposizione del cancello di ferro sul confine che limita la strada comunale denominata Pezzolo-Mulino, ovvero sul limite della particella catastale 46 , ora particella 398. Su detto terreno i danti causa degli appellanti avevano un servitù di passaggio. Con l'installazione del cancello , della catena, dei lucchetti etc. gli attori/appellanti hanno trasformato la detenzione in possesso ( testualmente “uti dominus “ ) con radicale e totale estromissione dal terreno dei;
CP_4
Sempre dal 1983 utilizzano il terreno, provvedono alla pulizia, alla manutenzione della recinzione e a tutte le opere anche murarie come la realizzazione di muri di contenimento. Tutti i detti comportamenti dimostrano un possesso pubblico , pacifico ed ininterrotto per oltre vent'anni , nonché l'interversione accettata dai convenuti che mai nulla hanno opposto o contestato agli attori. Sul punto la testimonianza di , che dichiara di avere Testimone_2 accompagnato sul terreno in alcune occasioni, non solo non è di CP_4 conforto alla tesi sostenuta dagli appellati circa un'interruzione del possesso nel 2003, ma al contrario avvalora quanto sostenuto dagli appellanti in quanto la non CP_4 poteva ignorare la presenza del cancello che sbarrava la strada. Ancora, il richiamo di alla legge regionale n.14 del 1973, alla CP_4 destinazione non edificatoria del terreno e alle sono prive di fondamento dato che il terreno è edificabile e ricade in zona B6 ; è privato e non pubblico e può essere usucapito;
la particella 398 non è l'unica via d'acceso all'arenile . Alla luce di tutto quanto espresso risulta dimostrato e va dichiarato il loro acquisto per usucapione della particella oggetto di causa. B)Sulla domanda riconvenzionale di costituzione di una servitù coattiva di passaggio in sulla particella 398 , in favore dei terreni di ritenuta dal primo giudice CP_4 assorbita dalla sentenza impugnata, ribadiscono che deve comunque essere disattesa in quanto le particelle 9 e 172 del foglio 23 del Comune di Bagnara, in testa alla CP_4 ed altri, costituiscono arenile per come accertato dal CTU . Inoltre sono raggiungibili da altre strade pubbliche e, quindi, non sono intercluse. Concludono chiedendo di accertare e dichiarare il loro acquisto per usucapione della terreno censito al foglio 23, particella 398 del Comune di Bagnara Calabra;
di rigettare la domanda riconvenzionale di in ipotesi di costituzione di una servitù CP_4 di passaggio sul terreno usucapito, di riconoscere l'obbligo degli appellati al pagamento di una somma corrispondente alla perdita di valore del terreno e di partecipare agli oneri manutentivi previsti dall'art.1069 c.c. , con vittoria si spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Cont Nella comparsa di costituzione , e CP_4 CP_1 Controparte_2 deducono che le doglianze mosse dagli appellanti alla sentenza sono Controparte_3 speciose in quanto dalle risultanze processuali è emerso che l' immobile oggetto di causa era gravato da una servitù di passaggio, stipulata con atto per notaio del Per_1
1974 tra i rispettivi dante causa dei litiganti con l'intento di consentire il passaggio, attraverso una stradina , unica via d'accesso al mare, non solo agli appellanti ma a qualunque cittadino. In tal senso appare paradossale che i adducano che , divenuti Controparte_7 proprietari dei terreni limitrofi , avevano recintato il terreno apponendo un cancello in legno chiuso con catena e lucchetto. Nel 2003 , ritrovato un cancello all'ingresso della strada, si era rivolta ad CP_4 un legale per chiedere ai la rimozione, richiesta non accolta, per cui quanto si Pt_1
è verificato più che l'esercizio di un diritto può essere qualificato quale abuso ed usurpazione. L'atto interruttivo della del 2003 è idoneo a fugare ogni dubbio sulla CP_4 tempistica degli eventi affermati dagli appellanti a sostegno della domanda di usucapione avanzata nel 2011. Dagli atti risulta che un'Ordinanza del 2001 con cui il imponeva la Controparte_8 rimozione del cancello, facendo così emergere l'illiceità del comportamento degli appellanti, la mancanza di buona fede nel possesso e la mancata maturazione dei termini per usucapire tenuto, ancora una volta, che l'azione dei inizia nel Pt_1 2011. Nessuno degli atti materiali che gli appellanti affermano di aver posto in essere sono idonei, sulla base di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8115 del 7.4.2014, ad integrare il mutamento del titolo in forza di opposizione del detentore contro il possessore, rimanendo irrilevante se non conoscibile al proprietario con la precipua funzione di escludere il suo possesso solo animo. Comunque, risulta dalla deposizione del teste che durante le CP_6 CP_4 ferie estive si recava sui propri fondi interrompendo qualsiasi forma di possesso dei
. Controparte_7
Altra circostanza da sottolineare è che neanche la società – sul Controparte_9 posto negli ultimi anni per effettuare lavori – ha mai dovuto vincere ostruzioni da parte degli appellanti. Alla luce di quanto detto i requisiti per l'usucapione sono inesistenti in quanto il possesso non è stato né pacifico, nè continuo, né ininterrotto e sicuramente non equivoco. In merito alla seconda questione sollevata dagli appellanti, il rigetto dell'usucapione degli attori determina inevitabilmente l'assorbimento della domanda riconvenzionale di costituzione di passaggio coattivo ex art.2051 c.c. in favore del fondo intestato a
[...]
CP_4
Dall'interclusione dei fondi , infatti, discenderebbe un grave disagio economico per gli appellati per cui, in subordine, si chiede la costituzione di una servitù coattiva ai sensi dell'art.1032 c.c. sulla particella 398 in favore degli appellati. Concludono chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque di rigettare perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello ; di confermare il provvedimento impugnato;
di condannare parte appellante alle spese e competenze del doppio grado con distrazione ex art.93 c.p.c.
Stabilito con decreto lo svolgimento dell'udienza dell'8.1.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., con ordinanza dell'1.2.2024, la causa è stata posta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE Gli appellanti sostengono che il rigetto della loro domanda di usucapione della particella 398 del foglio di mappa n.23 del Comune di Bagnara Calabra è conseguenza dell'errore commesso dal primo giudice nella valutazione/interpretazione dei documenti esitati e delle dichiarazioni dei testi che, al contrario, dimostrano come, divenuti proprietari nel 1983 dei terreni limitrofi manifestavano ai proprietari, prima con l'installazione di un cancello in legno, poi con una catena e, da ultimo , con un cancello in ferro che impediva l'accesso , la volontà di trasformare la detenzione del bene in possesso uti dominus. I terreni limitrofi , limitanti con la particella 398, per stessa ammissione degli appellanti ( pag.14 atto d'appello ) sono quelli ceduti dal dante causa degli appellati al CP_4 loro dante causa con atto per notaio del 18.6.1974. Per_1
Il rogito Familiari è allegato alla relazione di CTU, redatta dal dr.agromo Per_2 [...]
Dalla lettura dello stesso risulta la cessione all'anziano colono
[...] Per_3
di una porzione della particella 46 di proprietà , in località Pezzolo o
[...] CP_4
Sfassalà di Bagnara Calabra, dell'estensione di are 25 e 50 centiare , nonché la creazione sul confinante terreno rimasto di proprietà di una servitù di CP_4 passaggio in favore del fondo ceduto e la concessione del diritto di presa d'acqua dalla condotta ivi esistente da utilizzare per la coltivazione del fondo . Incontestata la proprietà della particella in questione in testa agli appellati e l'utilizzo della stessa da parte del loro dante causa in forza della servitù di passaggio risultante dal rogito per notaio del 1974, accertato dal CTU che la particella 398, di 230 Per_1 metri quadrati , è strada che consente l'accesso ai terreni deriva dalla particella 46 tra cui le particelle 9 e 172 di che altrimenti rimarrebbero intercluse e che CP_4
“ può essere descritta cartograficamente come una striscia di terreno lunga e stretta generata quasi certamente per creare una strada interpoderale al limite della particella originaria con lo scopo di non creare interclusioni alla proprietà madre e alle proprietà che essa ha generato con le varie divisioni e vendite “; posto che, i sensi dell'art.1141, comma 2, c.c., chi ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finchè il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta contro il possessore, è onere degli appellanti dimostrare quanto affermato a sostegno della domanda di usucapione, ossia di avere posseduto la stradella costituita dalla particella 398 animo dominus sin da quando, nel 1983, sono divenuti proprietari dei terreni in opposizione contro i proprietari CP_4 opposizione che , trattandosi di interversione del possesso, non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna , ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e detta manifestazione deve essere rivolta specificatamente contro il possessore in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso ( in termini tra tante Cass.civ. n. 26327/2016 , n. 17376/2018). Ciò dai documenti prodotti dagli attori con la seconda memoria ex art.183, VI comma c.p.c. non risulta . Infatti allegano:
-una perizia dell'11.8.2001 a firma dell'ing. (prodotta nel Persona_4 procedimento davanti al TAR RI di impugnazione dell'Ordinanza dell' 1.6.2001 con cui il Comune di Bagnara ordinava la rimozione della chiusura apposta abusivamente , al fine di garantire il libero accesso pedonale agli arenili demaniali attraverso il sentiero o percorso esistente “ ) in cui il tecnico scrive che il CP_5
“oltre vent'anni addietro “ aveva ampliato la strada comunale Pezzolo demolendo e rimuovendo il cancello e la recinzione all'epoca esistente, nonché che “I terreni di proprietà sono stati solamente recintati , con l'assicurazione che a Controparte_7 breve termine l'Amministrazione comunale avrebbe provveduto ad apporre un cancello…… I signori hanno semplicemente apposto una catena Controparte_7 orizzontale ad un'altezza di 50 centimetri con l'apposizione di tabella indicante proprietà privata “; -nell'atto di stragiudiziale di diffida inviato al Comune nel 2001, Controparte_10 premettono di essere proprietari del terreno riportato in catasto al foglio 23, particella 46 dotato di un sentiero rurale privato parzialmente destinato all'accesso alle coltivazioni e per il resto destinato alla canalizzazione delle acque irrigue necessarie alle medesime coltivazioni, e scrivono di avere di recente “ provveduto a ripristinare il cancello , mantenendo la catena apposta in precedenza , cancello che era stato abbattuto dalle ditte incaricate dal Comune della realizzazione della strada comunale denominata “Pizzolo-Mulino “; ancora, affermano , che il ripristino era stato dettato
“da esigenza di sicurezza, nonché di salubrità delle coltivazioni e delle persone “ . Dunque, dai due documenti emerge :
- l'esistenza di un cancello tra la strada comunale e la stadella corrispondente alla particella 398 abbattuto dal in occasione dell'allargamento della strada CP_5 comunale “ Pizzolo-Mulino, “ oltre vent'anni addietro “ rispetto all''11.8.2001 quando l'ing. lo scrive nella perizia esitata dagli attori al TAR RI , ossia abbattuto Pt_1 ancor prima del 1981;
- la promessa non mantenuta da parte del Comune di ricostruirlo;
- il ripristino del cancello da parte degli attori nel 2001 con il mantenimento della catena apposta in precedenza, dettato da “ esigenza di sicurezza , nonché di salubrità delle coltivazioni e delle persone “. Deve quindi ritenersi che la catena recante il cartello con la scritta proprietà privata , alta 50 centimetri e indipendentemente dal fatto se era dotata o meno di lucchetto, non impediva ai di raggiungere le particelle di loro proprietà e al pubblico di CP_4 raggiungere la spiaggia , tant'è che il Comune non adotta nessun provvedimento di rimozione come, invece , fa nel 2001 quando gli appellanti ripristinano il cancello e
[...] quando con raccomandata in atti , tramite il suo legale , invita gli appellanti CP_4 ad eliminarlo. Pertanto, scomparso prima del 1981 il primo cancello ( ossia quello in tavole di legno che secondo il teste esisteva nel 1983 quando si recava per la prima volta sul Tes_1 posto per acquistare delle piantine da e che, secondo il teste CP_11 Pt_1
era stato apposto da suo nonno nel 1980 ) , non impeditiva la catena come
[...] descritta dall'ing. all'ingresso alla proprietà , il primo comportamento Pt_1 CP_4 manifestante l'interversione del possesso, ovvero della volontà di iniziare a possedere la stradella uti dominus , in opposizione ai proprietari , per escluderli dal possesso della particella di terreno di loro proprietà , è il grande cancello apposto nel 2001. Gli appellanti avviano questo giudizio nel 2011 , ovvero quando non erano ancora decorsi i venti anni richiesti dalla legge per poter vantare l'acquisto della proprietà a titolo originario e, quindi, la domanda è infondata.
Per quanto attiene il regolamento delle spese di lite , non avendo gli appellati proposto appello incidentale sul capo della sentenza che le compensa, seguono la soccombenza per questo grado del giudizio e si liquidano, in favore del procuratore antistatario degli appellati , secondo le previsioni del DM n.147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in complessivi 2.915,00, di cui euro 536,00 per fase di studio, euro 536,00 per fase introduttiva, euro 992,00 per fase di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater . DPR n. 115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di GG RI, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Pt_2
, e con atto di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 citazione notificato con PEC dell'8.10.2019 nei confronti di CP_4 CP_1
, e disattesa ogni contraria domanda,
[...] Controparte_2 Controparte_3 eccezione e difesa, così decide :
1)rigetta l'appello;
2)condanna gli appellanti al pagamento, in favore del procuratore antistatario degli appellati, delle spese processuali di questo grado che liquida in complessivi euro
2.915,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3)ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. GG RI, 16/10/2025.
La Giud.Aus.est. ( dott.ssa Angelina Maria ) La Presidente
( dott.ssa Patrizia Morabito )
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di GG RI, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 799/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2024 e vertente
T R A
, nato a [...], il [...], Parte_1 Pt_2
, nata a [...], il [...], ,
[...] Parte_3 nata a [...], il [...], , nata a [...] Parte_4
Calabra, il 22/02/1956, , nata Bagnara Calabra, il Parte_5
09/05/1952, tutti elettivamente domiciliati in GG RI, via Santa Lucia al Parco, 25, nello studio dell'avv. RUGGIERO DOMENICO , che li rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLANTI E
, nato a [...], il [...], CP_1 [...]
, nato a [...], il [...], nato CP_2 Controparte_3
a Bagnara Calabra, il 27/02/1952, , nata a [...], il CP_4
10/01/1947, elettivamente domiciliati in GG RI, via Aspromonte , 31, nello studio dell'avv. DI VECE BIAGIO che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATI
OGGETTO: Proprietà - Appello avverso la sentenza del Tribunale di GG RI n. 1561/2019, del 17.7.2019 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18.3.2011 , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e convenivano davanti al Tribunale di
[...] Parte_4 Parte_5 GG RI , e CP_4 CP_1 Controparte_2 [...] per sentire accertare e dichiarare il loro acquisto per usucapione della CP_3 proprietà del terreno, riportato nel C.T. del Comune di Bagnara al foglio 23, particella 398, della superficie di are 02 e centiare 30, ordinando al Conservatore le conseguenti trascrizioni e volturazioni. si costituiva chiedendo di dichiarare la nullità della citazione ai sensi CP_4 dell'art. 164 c.p.c. ; di rigettare la domanda degli attori perché mancante dei requisiti qualificanti la presunta usucapione;
in riconvenzionale e in caso di accertamento dell'acquisto per usucapione della particella 398 da parte degli attori, di accertare e dichiarare l'interclusione delle particelle n.ri 9 e 172 di sua proprietà e di costituire un diritto coattivo di passaggio in suo favore, ai sensi dell'art.1051 c.c. o una servitù di passaggio, ai sensi dell'art.1032 c.c sulla usucapenda particella 398.
, e costituendosi svolgevano difese conformi a CP_1 CP_2 CP_3 quelle della sorella esponendo, in particolare che il loro genitore aveva concesso CP_4 ai una servitù di passaggio sulla particella che ora pretendevano di usucapire Pt_1 perché proprietari di terreni limitrofi;
che i approfittavano della concessione Pt_1 apponendo cancelli e chiusure nelle particelle che, inoltre, impedivano l'accesso al mare . A seguito delle difese dei convenuti con la prima memoria ex art.183 c.p.c. specificavano che, divenuti proprietari dei terreni limitrofi, nel 1983 avevano recintato il terreno constituente la particella 398, apponendo un cancello in legno con catena e lucchetto di cui erano gli unici possessori delle chiavi , così cominciando da detto anno a possedere in modo esclusivo, realizzando una interversione nel possesso;
che successivamente il cancello in legno era stato sostituito con una catena munita di lucchetto e di una cartello con scritto “ proprietà privata “; che nel 2001 il per CP_5 realizzare la strada “ “ danneggiava la catena per cui provvedevano ad Parte_6 installare un cancello metallico. Esibiti documenti , espletate prova orale e CTU, il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1561/2019 con cui il Tribunale rigettava la domanda degli attori ritenendo non provato il possesso utile ad usucapire il bene;
riteneva assorbita dal rigetto della domanda degli attori quella di costituzione di servitù coattiva di passaggio avanzata dai convenuti;
compensava le spese di lite e di CTU.
Con atto di citazione , notificato con PEC l'8.10.2019, , Parte_1 Pt_2
, , e impugnano la
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 decisione e rilevano che : A)il rigetto della domanda di usucapione della particella 398 è affetta da erronea valutazione e/o interpretazione delle prove emerse nel giudizio con riguardo alla valutazione dell'avvenuta interversione del possesso , nonché sull'esame della paternità dell'originaria interclusione della strada. Infatti il primo giudice considera come unico atto utile a dimostrare l'interversione la realizzazione di un cancello che interclude i fondi nel 2001 e, quindi, in tempo insufficiente alla maturazione del diritto di usucapione. A pagina 8 della sentenza ammette che risulta l'apposizione di un cancello prima del 2001 , ma afferma essere non individuabile l'autore della costruzione . Dette affermazioni dimostrano come trascura le ammissioni dell'esistenza di cancelli che sbarravano la strada e di recinzioni che impedivano ai sia l'ingresso alla CP_4 proprietà che l'accesso al mare ai terreni di contenute della seconda CP_4 memoria istruttoria dei convenuti . Le ammissioni , incrociate con le dichiarazioni dei testimoni , sarebbero sufficienti a dimostrare che anche il cancello precedente era stato apposto dagli appellanti . Inoltre , la presunta interruzione del possesso da parte di nel 2003, CP_4 quando recatasi sui propri fondi durante le ferie estive assieme a , Controparte_6 constata la presenza di un cancello sulla strada , dimostra come gli appellati riconoscono di non avere mai realizzato cancelli e, quindi, solo gli Parte_7 potevano averli costruiti. Una volta individuata la paternità della costruzione di recinzioni e cancelli per stessa ammissione dei convenuti /appellati , incrociata l'ammissione con le testimonianze che fanno risalire la chiusura della strada al 1983, risultano presenti tutti gli elementi utili all'acquisto del terreno per usucapione. I lucchetti e le chiavi in possesso solo degli appellanti, i cartelli con la dicitura proprietà privata, il costante parcheggio delle loro autovetture sono prove inoppugnabili dell'avvenuta interversione del possesso almeno sin dal 1983 , data questa in cui sono divenuti proprietari dei terreni circostanti. Il giudice di primo grado omette l'esame e la valutazione delle dichiarazioni dei testi e che confermato che almeno sin dal 1983 il terreno Testimone_1 Parte_1 per cui è causa è in possesso degli , nonché che le modalità di Parte_7 esercizio dello stesso erano a conoscenza dei , che nulla opponevano, posto CP_4 che il cancello è chiaramente visibile dalla strada e non poteva non essere visto dagli appellati . La prova del pieno e solare esercizio di un possesso compatibile con il diritto di proprietà è dato dal fatto che il Comune di Bagnara, con ordinanza n.67 del 2001 (impugnata davanti al TAR che sospendeva il provvedimento ) contestava agli appellanti l'illegittima apposizione del cancello di ferro sul confine che limita la strada comunale denominata Pezzolo-Mulino, ovvero sul limite della particella catastale 46 , ora particella 398. Su detto terreno i danti causa degli appellanti avevano un servitù di passaggio. Con l'installazione del cancello , della catena, dei lucchetti etc. gli attori/appellanti hanno trasformato la detenzione in possesso ( testualmente “uti dominus “ ) con radicale e totale estromissione dal terreno dei;
CP_4
Sempre dal 1983 utilizzano il terreno, provvedono alla pulizia, alla manutenzione della recinzione e a tutte le opere anche murarie come la realizzazione di muri di contenimento. Tutti i detti comportamenti dimostrano un possesso pubblico , pacifico ed ininterrotto per oltre vent'anni , nonché l'interversione accettata dai convenuti che mai nulla hanno opposto o contestato agli attori. Sul punto la testimonianza di , che dichiara di avere Testimone_2 accompagnato sul terreno in alcune occasioni, non solo non è di CP_4 conforto alla tesi sostenuta dagli appellati circa un'interruzione del possesso nel 2003, ma al contrario avvalora quanto sostenuto dagli appellanti in quanto la non CP_4 poteva ignorare la presenza del cancello che sbarrava la strada. Ancora, il richiamo di alla legge regionale n.14 del 1973, alla CP_4 destinazione non edificatoria del terreno e alle sono prive di fondamento dato che il terreno è edificabile e ricade in zona B6 ; è privato e non pubblico e può essere usucapito;
la particella 398 non è l'unica via d'acceso all'arenile . Alla luce di tutto quanto espresso risulta dimostrato e va dichiarato il loro acquisto per usucapione della particella oggetto di causa. B)Sulla domanda riconvenzionale di costituzione di una servitù coattiva di passaggio in sulla particella 398 , in favore dei terreni di ritenuta dal primo giudice CP_4 assorbita dalla sentenza impugnata, ribadiscono che deve comunque essere disattesa in quanto le particelle 9 e 172 del foglio 23 del Comune di Bagnara, in testa alla CP_4 ed altri, costituiscono arenile per come accertato dal CTU . Inoltre sono raggiungibili da altre strade pubbliche e, quindi, non sono intercluse. Concludono chiedendo di accertare e dichiarare il loro acquisto per usucapione della terreno censito al foglio 23, particella 398 del Comune di Bagnara Calabra;
di rigettare la domanda riconvenzionale di in ipotesi di costituzione di una servitù CP_4 di passaggio sul terreno usucapito, di riconoscere l'obbligo degli appellati al pagamento di una somma corrispondente alla perdita di valore del terreno e di partecipare agli oneri manutentivi previsti dall'art.1069 c.c. , con vittoria si spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Cont Nella comparsa di costituzione , e CP_4 CP_1 Controparte_2 deducono che le doglianze mosse dagli appellanti alla sentenza sono Controparte_3 speciose in quanto dalle risultanze processuali è emerso che l' immobile oggetto di causa era gravato da una servitù di passaggio, stipulata con atto per notaio del Per_1
1974 tra i rispettivi dante causa dei litiganti con l'intento di consentire il passaggio, attraverso una stradina , unica via d'accesso al mare, non solo agli appellanti ma a qualunque cittadino. In tal senso appare paradossale che i adducano che , divenuti Controparte_7 proprietari dei terreni limitrofi , avevano recintato il terreno apponendo un cancello in legno chiuso con catena e lucchetto. Nel 2003 , ritrovato un cancello all'ingresso della strada, si era rivolta ad CP_4 un legale per chiedere ai la rimozione, richiesta non accolta, per cui quanto si Pt_1
è verificato più che l'esercizio di un diritto può essere qualificato quale abuso ed usurpazione. L'atto interruttivo della del 2003 è idoneo a fugare ogni dubbio sulla CP_4 tempistica degli eventi affermati dagli appellanti a sostegno della domanda di usucapione avanzata nel 2011. Dagli atti risulta che un'Ordinanza del 2001 con cui il imponeva la Controparte_8 rimozione del cancello, facendo così emergere l'illiceità del comportamento degli appellanti, la mancanza di buona fede nel possesso e la mancata maturazione dei termini per usucapire tenuto, ancora una volta, che l'azione dei inizia nel Pt_1 2011. Nessuno degli atti materiali che gli appellanti affermano di aver posto in essere sono idonei, sulla base di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8115 del 7.4.2014, ad integrare il mutamento del titolo in forza di opposizione del detentore contro il possessore, rimanendo irrilevante se non conoscibile al proprietario con la precipua funzione di escludere il suo possesso solo animo. Comunque, risulta dalla deposizione del teste che durante le CP_6 CP_4 ferie estive si recava sui propri fondi interrompendo qualsiasi forma di possesso dei
. Controparte_7
Altra circostanza da sottolineare è che neanche la società – sul Controparte_9 posto negli ultimi anni per effettuare lavori – ha mai dovuto vincere ostruzioni da parte degli appellanti. Alla luce di quanto detto i requisiti per l'usucapione sono inesistenti in quanto il possesso non è stato né pacifico, nè continuo, né ininterrotto e sicuramente non equivoco. In merito alla seconda questione sollevata dagli appellanti, il rigetto dell'usucapione degli attori determina inevitabilmente l'assorbimento della domanda riconvenzionale di costituzione di passaggio coattivo ex art.2051 c.c. in favore del fondo intestato a
[...]
CP_4
Dall'interclusione dei fondi , infatti, discenderebbe un grave disagio economico per gli appellati per cui, in subordine, si chiede la costituzione di una servitù coattiva ai sensi dell'art.1032 c.c. sulla particella 398 in favore degli appellati. Concludono chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque di rigettare perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello ; di confermare il provvedimento impugnato;
di condannare parte appellante alle spese e competenze del doppio grado con distrazione ex art.93 c.p.c.
Stabilito con decreto lo svolgimento dell'udienza dell'8.1.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., con ordinanza dell'1.2.2024, la causa è stata posta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE Gli appellanti sostengono che il rigetto della loro domanda di usucapione della particella 398 del foglio di mappa n.23 del Comune di Bagnara Calabra è conseguenza dell'errore commesso dal primo giudice nella valutazione/interpretazione dei documenti esitati e delle dichiarazioni dei testi che, al contrario, dimostrano come, divenuti proprietari nel 1983 dei terreni limitrofi manifestavano ai proprietari, prima con l'installazione di un cancello in legno, poi con una catena e, da ultimo , con un cancello in ferro che impediva l'accesso , la volontà di trasformare la detenzione del bene in possesso uti dominus. I terreni limitrofi , limitanti con la particella 398, per stessa ammissione degli appellanti ( pag.14 atto d'appello ) sono quelli ceduti dal dante causa degli appellati al CP_4 loro dante causa con atto per notaio del 18.6.1974. Per_1
Il rogito Familiari è allegato alla relazione di CTU, redatta dal dr.agromo Per_2 [...]
Dalla lettura dello stesso risulta la cessione all'anziano colono
[...] Per_3
di una porzione della particella 46 di proprietà , in località Pezzolo o
[...] CP_4
Sfassalà di Bagnara Calabra, dell'estensione di are 25 e 50 centiare , nonché la creazione sul confinante terreno rimasto di proprietà di una servitù di CP_4 passaggio in favore del fondo ceduto e la concessione del diritto di presa d'acqua dalla condotta ivi esistente da utilizzare per la coltivazione del fondo . Incontestata la proprietà della particella in questione in testa agli appellati e l'utilizzo della stessa da parte del loro dante causa in forza della servitù di passaggio risultante dal rogito per notaio del 1974, accertato dal CTU che la particella 398, di 230 Per_1 metri quadrati , è strada che consente l'accesso ai terreni deriva dalla particella 46 tra cui le particelle 9 e 172 di che altrimenti rimarrebbero intercluse e che CP_4
“ può essere descritta cartograficamente come una striscia di terreno lunga e stretta generata quasi certamente per creare una strada interpoderale al limite della particella originaria con lo scopo di non creare interclusioni alla proprietà madre e alle proprietà che essa ha generato con le varie divisioni e vendite “; posto che, i sensi dell'art.1141, comma 2, c.c., chi ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finchè il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta contro il possessore, è onere degli appellanti dimostrare quanto affermato a sostegno della domanda di usucapione, ossia di avere posseduto la stradella costituita dalla particella 398 animo dominus sin da quando, nel 1983, sono divenuti proprietari dei terreni in opposizione contro i proprietari CP_4 opposizione che , trattandosi di interversione del possesso, non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna , ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e detta manifestazione deve essere rivolta specificatamente contro il possessore in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso ( in termini tra tante Cass.civ. n. 26327/2016 , n. 17376/2018). Ciò dai documenti prodotti dagli attori con la seconda memoria ex art.183, VI comma c.p.c. non risulta . Infatti allegano:
-una perizia dell'11.8.2001 a firma dell'ing. (prodotta nel Persona_4 procedimento davanti al TAR RI di impugnazione dell'Ordinanza dell' 1.6.2001 con cui il Comune di Bagnara ordinava la rimozione della chiusura apposta abusivamente , al fine di garantire il libero accesso pedonale agli arenili demaniali attraverso il sentiero o percorso esistente “ ) in cui il tecnico scrive che il CP_5
“oltre vent'anni addietro “ aveva ampliato la strada comunale Pezzolo demolendo e rimuovendo il cancello e la recinzione all'epoca esistente, nonché che “I terreni di proprietà sono stati solamente recintati , con l'assicurazione che a Controparte_7 breve termine l'Amministrazione comunale avrebbe provveduto ad apporre un cancello…… I signori hanno semplicemente apposto una catena Controparte_7 orizzontale ad un'altezza di 50 centimetri con l'apposizione di tabella indicante proprietà privata “; -nell'atto di stragiudiziale di diffida inviato al Comune nel 2001, Controparte_10 premettono di essere proprietari del terreno riportato in catasto al foglio 23, particella 46 dotato di un sentiero rurale privato parzialmente destinato all'accesso alle coltivazioni e per il resto destinato alla canalizzazione delle acque irrigue necessarie alle medesime coltivazioni, e scrivono di avere di recente “ provveduto a ripristinare il cancello , mantenendo la catena apposta in precedenza , cancello che era stato abbattuto dalle ditte incaricate dal Comune della realizzazione della strada comunale denominata “Pizzolo-Mulino “; ancora, affermano , che il ripristino era stato dettato
“da esigenza di sicurezza, nonché di salubrità delle coltivazioni e delle persone “ . Dunque, dai due documenti emerge :
- l'esistenza di un cancello tra la strada comunale e la stadella corrispondente alla particella 398 abbattuto dal in occasione dell'allargamento della strada CP_5 comunale “ Pizzolo-Mulino, “ oltre vent'anni addietro “ rispetto all''11.8.2001 quando l'ing. lo scrive nella perizia esitata dagli attori al TAR RI , ossia abbattuto Pt_1 ancor prima del 1981;
- la promessa non mantenuta da parte del Comune di ricostruirlo;
- il ripristino del cancello da parte degli attori nel 2001 con il mantenimento della catena apposta in precedenza, dettato da “ esigenza di sicurezza , nonché di salubrità delle coltivazioni e delle persone “. Deve quindi ritenersi che la catena recante il cartello con la scritta proprietà privata , alta 50 centimetri e indipendentemente dal fatto se era dotata o meno di lucchetto, non impediva ai di raggiungere le particelle di loro proprietà e al pubblico di CP_4 raggiungere la spiaggia , tant'è che il Comune non adotta nessun provvedimento di rimozione come, invece , fa nel 2001 quando gli appellanti ripristinano il cancello e
[...] quando con raccomandata in atti , tramite il suo legale , invita gli appellanti CP_4 ad eliminarlo. Pertanto, scomparso prima del 1981 il primo cancello ( ossia quello in tavole di legno che secondo il teste esisteva nel 1983 quando si recava per la prima volta sul Tes_1 posto per acquistare delle piantine da e che, secondo il teste CP_11 Pt_1
era stato apposto da suo nonno nel 1980 ) , non impeditiva la catena come
[...] descritta dall'ing. all'ingresso alla proprietà , il primo comportamento Pt_1 CP_4 manifestante l'interversione del possesso, ovvero della volontà di iniziare a possedere la stradella uti dominus , in opposizione ai proprietari , per escluderli dal possesso della particella di terreno di loro proprietà , è il grande cancello apposto nel 2001. Gli appellanti avviano questo giudizio nel 2011 , ovvero quando non erano ancora decorsi i venti anni richiesti dalla legge per poter vantare l'acquisto della proprietà a titolo originario e, quindi, la domanda è infondata.
Per quanto attiene il regolamento delle spese di lite , non avendo gli appellati proposto appello incidentale sul capo della sentenza che le compensa, seguono la soccombenza per questo grado del giudizio e si liquidano, in favore del procuratore antistatario degli appellati , secondo le previsioni del DM n.147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in complessivi 2.915,00, di cui euro 536,00 per fase di studio, euro 536,00 per fase introduttiva, euro 992,00 per fase di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater . DPR n. 115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di GG RI, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Pt_2
, e con atto di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 citazione notificato con PEC dell'8.10.2019 nei confronti di CP_4 CP_1
, e disattesa ogni contraria domanda,
[...] Controparte_2 Controparte_3 eccezione e difesa, così decide :
1)rigetta l'appello;
2)condanna gli appellanti al pagamento, in favore del procuratore antistatario degli appellati, delle spese processuali di questo grado che liquida in complessivi euro
2.915,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3)ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. GG RI, 16/10/2025.
La Giud.Aus.est. ( dott.ssa Angelina Maria ) La Presidente
( dott.ssa Patrizia Morabito )