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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/08/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2378 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 26.06.25, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alfonso Cassiano;
RICORRENTE
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Eleonora Socievole;
RESISTENTE
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente, premesso che con sentenza parziale n. 425/2015, il Tribunale di Cosenza pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
28.05.2000 tra lo stesso e che, con sentenza n. 1629/2015, il Tribunale CP_1 di Cosenza disponeva l'affidamento condiviso dei figli (29/10/2001), ed Per_1
(04/11/2005), confermando le modalità di incontro con il padre Persona_2 stabilite in sede di separazione, ponendo, inoltre, a carico del ricorrente l'obbligo di versare in favore dei figli un assegno di mantenimento della somma complessiva di €
180,00, oltre alla metà della spese straordinarie, chiedeva la modifica delle predette condizioni così come stabilite nella sentenza n. 1629/2015 emessa dal Tribunale di
1 Cosenza nella parte in cui viene posto a carico del l'obbligo di un contributo Pt_1 al mantenimento dei figli, stante il raggiungimento della maggiore età di questi ultimi.
Costituitasi la convenuta, chiedeva il rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente siccome infondata.
La domanda deve essere accolta, siccome fondata.
Infatti, la Corte di Cassazione ha recentemente precisato che “ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa.
Va altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia stato emesso dal giudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a carico del genitore non convivente, esso resta ultrattivo di per sè, sino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice;
e, dall'altro lato, qualora sussista una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto” (Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 11/07/2023) 20/09/2023,
n. 26875, Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 01/02/2024) 19/07/2024, n. 19955).
2 Nel caso di specie, tenuto conto del raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli, è dato ragionevolmente presumere l'idoneità al reddito, condizione idonea ad estinguere l'obbligazione di mantenimento gravante ex lege sul genitore, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., tenuto conto altresì che l'obbligo di mantenimento non può venire correlato semplicemente al mancato rinvenimento di un'occupazione confacente al percorso formativo e alle aspirazioni del figlio;
sicché gli eventuali ostacoli che si siano frapposti al raggiungimento di detta condizione necessiterebbero di puntuale allegazione e di adeguata prova, nel caso di specie mancanti, tanto più che CP_1 all'udienza del 26.6.2025, ha dato atto che entrambi i figli, che hanno concluso i rispettivi percorsi di formazione, prestano attività lavorativa, precisamente, la figlia, laureata in gastronomia, ha insegnato al nord un paio di anni fa ed ora, saltuariamente, fa da baby sitter al figlio di una mia amica, percependo delle regalie, mentre il figlio si è diplomato lo scorso anno e nell'ultimo anno ha lavorato nel negozio di parrucchiere in cui lavora la madre.
Le spese devono compensarsi atteso il contegno processuale della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio, dispone la revoca dell'obbligo a carico di
[...]
di corrispondere il contributo al mantenimento della prole, con Parte_1 decorrenza dalla domanda;
- Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2378 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 26.06.25, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alfonso Cassiano;
RICORRENTE
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Eleonora Socievole;
RESISTENTE
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente, premesso che con sentenza parziale n. 425/2015, il Tribunale di Cosenza pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
28.05.2000 tra lo stesso e che, con sentenza n. 1629/2015, il Tribunale CP_1 di Cosenza disponeva l'affidamento condiviso dei figli (29/10/2001), ed Per_1
(04/11/2005), confermando le modalità di incontro con il padre Persona_2 stabilite in sede di separazione, ponendo, inoltre, a carico del ricorrente l'obbligo di versare in favore dei figli un assegno di mantenimento della somma complessiva di €
180,00, oltre alla metà della spese straordinarie, chiedeva la modifica delle predette condizioni così come stabilite nella sentenza n. 1629/2015 emessa dal Tribunale di
1 Cosenza nella parte in cui viene posto a carico del l'obbligo di un contributo Pt_1 al mantenimento dei figli, stante il raggiungimento della maggiore età di questi ultimi.
Costituitasi la convenuta, chiedeva il rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente siccome infondata.
La domanda deve essere accolta, siccome fondata.
Infatti, la Corte di Cassazione ha recentemente precisato che “ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa.
Va altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia stato emesso dal giudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a carico del genitore non convivente, esso resta ultrattivo di per sè, sino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice;
e, dall'altro lato, qualora sussista una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto” (Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 11/07/2023) 20/09/2023,
n. 26875, Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 01/02/2024) 19/07/2024, n. 19955).
2 Nel caso di specie, tenuto conto del raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli, è dato ragionevolmente presumere l'idoneità al reddito, condizione idonea ad estinguere l'obbligazione di mantenimento gravante ex lege sul genitore, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., tenuto conto altresì che l'obbligo di mantenimento non può venire correlato semplicemente al mancato rinvenimento di un'occupazione confacente al percorso formativo e alle aspirazioni del figlio;
sicché gli eventuali ostacoli che si siano frapposti al raggiungimento di detta condizione necessiterebbero di puntuale allegazione e di adeguata prova, nel caso di specie mancanti, tanto più che CP_1 all'udienza del 26.6.2025, ha dato atto che entrambi i figli, che hanno concluso i rispettivi percorsi di formazione, prestano attività lavorativa, precisamente, la figlia, laureata in gastronomia, ha insegnato al nord un paio di anni fa ed ora, saltuariamente, fa da baby sitter al figlio di una mia amica, percependo delle regalie, mentre il figlio si è diplomato lo scorso anno e nell'ultimo anno ha lavorato nel negozio di parrucchiere in cui lavora la madre.
Le spese devono compensarsi atteso il contegno processuale della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio, dispone la revoca dell'obbligo a carico di
[...]
di corrispondere il contributo al mantenimento della prole, con Parte_1 decorrenza dalla domanda;
- Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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