Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00046/2026REG.PROV.COLL.
N. 06579/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6579 del 2023, proposto dal signor IO NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Zinno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco nazionale del Vesuvio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione terza) n. 03221/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco nazionale del Vesuvio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. CA DE;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor NE IO chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza n. 19 del 9 luglio 2019 con cui l’Ente Parco nazionale del Vesuvio ha ordinato la rimozione di un manufatto in legno di circa 65 mq con la copertura in lamiere coibentate e della pavimentazione esterna in quanto realizzate in assenza del nulla osta prescritto dall’art. 13 l. 394/1991.
2. Il Ta.r. per la Campania, sez. III, con sentenza n. 3221 del 25 maggio 2023, respingeva il ricorso rilevando che il manufatto oggetto dell’ordinanza di demolizione è stato realizzato in assenza del preventivo nulla osta del Parco nazionale del Vesuvio e, come tale, è in re ipsa abusivo.
3. Il ricorrente ha interposto appello, articolando tre motivi di gravame con cui ripropone i motivi di ricorso esaminati e respinti dal T.a.r.
4. Si è costituito in resistenza l’Ente Parco nazionale del Vesuvio.
5. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato una memoria, meramente riproduttiva del contenuto dell’appello.
6. All’udienza di smaltimento del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. Con il primo motivo di appello si deduce l’erroneità del capo della sentenza che ha respinto il primo e secondo motivo di ricorso per “ ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO - DIFETTO D IMOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - OMESSA E/O TRAVISATA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ”. Contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r., l’ordinanza sarebbe affetta da carenza di istruttoria e di motivazione in quanto fondata unicamente sulla circostanza che il ricorrente avrebbe realizzato un’opera in assenza di permesso di costruire, senza provvedere alla qualificazione giuridica dell’intervento e ad indicare le parti dell’immobile da demolire.
9. Il motivo è infondato.
10. L’ordinanza impugnata è chiara nel rilevare che l’abuso consiste nella realizzazione di opere (un manufatto di 65 mq e la relativa pavimentazione esterna) all’interno del Parco nazionale del Vesuvio in assenza del nulla osta prescritto dall’art. 13 l. 349/1994.
11. La disposizione da ultimo citata sancisce che la realizzazione di interventi, impianti ed opere all’interno del Parco è sempre sottoposto al preventivo nulla osta del relativo ente.
12. In assenza di regolare rilascio di tale titolo, il legale rappresentante dell’organismo di gestione delle aree naturali protette è tenuto, in forza dell’art. 29 della citata l. 349/1994, a disporre l’immediata sospensione dell’attività e a ordinare la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
13. Per tali ragioni, non risultano pertinenti le doglianze formulate dall’appellante che si appuntano sulla mancata qualificazione giuridica dell’intervento e sulla mancata indicazione delle parti da demolire (doglianza, quest’ultima, proposta solo in appello in violazione dell’art. 104 c.p.a.): la mancanza del prescritto nulla osta ex art. 13 l. 349/1994 rende le opere comunque abusive e ne impone la rimozione ai sensi del successivo art. 29 della legge, a prescindere dalla rilevanza dell’abuso sul piano edilizio ed urbanistico.
14. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
15. Con il secondo motivo di appello l’appellante deduce l’erroneità del capo della sentenza che ha respinto il terzo motivo di ricorso per “ ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMESSA COMPARAZIONE DEGLI INTERESSI DELLE PARTI ”. Il T.a.r. sarebbe incorso in errore nel respingere la censura relativa alla violazione del legittimo affidamento e alla mancata indicazione dell’interesse attuale alla demolizione.
16. Il motivo è manifestamente infondato.
17. Secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale, formatosi a partire dalla nota sentenza dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2017, i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, per la loro natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, non richiedono una motivazione rafforzata con riguardo all’interesse pubblico alla rimozione. Essi sono dotati di un’adeguata e sufficiente motivazione se contengono la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività. Ne consegue che non è necessario che l’Amministrazione individui un interesse pubblico - diverso dalle mere esigenze di ripristino della legalità violata - idonee a giustificare l’ordine di demolizione (Cons. Stato, sez. VI, 24/07/2024, n. 6693; sez. VI, 12/07/2024, n. 6257, sez. VI, 12/07/2024, n. 6257).
18. Per altro verso, non è configurabile alcun legittimo affidamento del privato nel mantenimento dell’opera abusiva, nonostante il tempo trascorso dalla sua realizzazione e sebbene si tratti di proprietario non responsabile dell’abuso attesa la natura ripristinatoria e non sanzionatoria della misura (Cons. Stato, sez. II, 17/10/2024, n. 8310; sez. VI, 17/04/2024, n. 3483: sez. VI, 22/01/2024, n. 713; Ad. plen. 9 del 2017).
19. Anche il secondo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
20. Con il terzo motivo di appello l’appellante lamenta l’erroneità del capo della sentenza che ha respinto il quarto motivo di ricorso per “ ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - OMESSA E/O TRAVISATA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZION E”. Il T.a.r. avrebbe erroneamente respinto la censura relativa alla omessa notifica dell’avvio del procedimento, peraltro dando per scontata l’avvenuta comunicazione della stessa, sebbene la notifica non fosse andata a buon fine.
21. Il motivo è infondato.
22. Dagli atti di causa (produzione Parco del 14 marzo 2023) risulta che la comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata all’indirizzo dell’appellante (lo stesso indicato nell’atto di appello) e che si è perfezionata per compiuta giacenza.
23. In ogni caso, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, la natura doverosa e vincolata dell’ordine di ripristino determina la degradazione a mera irregolarità della violazione delle garanzie partecipative ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/1990 (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 24/03/2025, n. 2420; Cons. Stato, sez. IV, 24/03/2025, n. 2420).
24. Anche il terzo motivo deve, quindi, essere respinto con conseguente reiezione integrale dell’appello.
25. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il signor IO NE alla rifusione, a favore dell’Ente Parco nazionale del Vesuvio, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco AR, Presidente
CA DE, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA DE | Marco AR |
IL SEGRETARIO