Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 15 gennaio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 706/2023 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DELLA VOLPE Parte_1
GENNARO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del della Regionale, Controparte_1 CP_2 CP_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti D'Onofrio Pasquale e Lasco Maria, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale, in virtù di procura in atti RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14 gennaio 2023, l'istante ha esposto:
- Che con sentenza n° 2981/2018 R.G. 19010/2017, passata in giudicato, il
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, ha riconosciuto il diritto all'istante di continuare a percepire tale indennità in deroga per il periodo dal
01.07.11 al 30.06.12 (periodo di dodici mesi);
- -a seguito di conteggi, allegati in atti, all'istante competono gli importi di euro
14.915,36 per indennità di mobilità per il periodo dal 01.07.11 al 30.06.12;
- l'istante con il presente giudizio intende quantificare il diritto di percepire la proroga dell'indennità di mobilità in deroga dal 01.07.2011, giusto quanto
1
Tanto premesso, la parte ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
- “condannare la in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per Controparte_1
la qualità presso la sede della stessa in via S.Lucia n°81, al pagamento della somma di euro 14.915,36(quattordicimilanovecentoquindici/36centesimi) per indennità di mobilità in deroga ( per il periodo dal 01.07.11 fino al 30.06.12) e di euro 2.844,08(duemilaottocentoquarantaquattro/08centesimi) per assegno per nucleo familiare, per un totale di euro
17.759,44(diciasettemilasettecentocinquantanove/44centesimi) oltre accessori di legge, nonchè delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi.”
Si è costituita in giudizio la eccependo la carenza di legittimazione Controparte_1 passiva;
l'infondatezza nel merito della avversa domanda per le ragioni esposte in memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza del solo difensore della parte della parte ricorrente;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda proposta nel presente giudizio si fonda sulla sentenza del Tribunale di
Napoli, ° 2981/2018 R.G. 19010/2017.
Ne consegue che tale dictum è intangibile fra le parti in lite, ovvero tra il ricorrente e l'ente regionale e dunque le questioni di merito sollevate dall'ente non possono essere ulteriormente poste in discussione.
L'odierno giudizio non può, peraltro, qualificarsi, diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, quale giudizio di mera quantificazione, sulla base della citata sentenza.
2 La richiamata sentenza, pronunciata nel corso di un precedente giudizio intercorso tra diversi ricorrenti, tra cui l'odierno istante, e la ha accertato Controparte_1 unicamente “il diritto dei ricorrenti a percepire la proroga dell'indennità di mobilità a decorrere dall'1.07.2011 e per il periodo previsto dalla legge, con quantificazione a cura della resistente, oppure a quantificarsi in separato giudizio”.
Dall'esposizione della domanda introduttiva del giudizio, resa nella citata sentenza, non risulta la proposizione di alcuna domanda di pagamento a carico della CP_1
[...]
Tale sentenza, sulla cui base il ricorrente fonda la propria domanda nel presente giudizio, integra una sentenza meramente dichiarativa e/o di accertamento, con la quale
è stato riconosciuto unicamente un diritto, senza che a tale pronuncia possa attribuirsi la natura di sentenza di condanna, neppure generica, della al pagamento della CP_1
indennità in esame.
Il petitum del giudizio era, invero, limitato al riconoscimento del mero diritto dell'istante a fruire della proroga del trattamento di mobilità in deroga anche per l'ulteriore periodo allegato in ricorso, non essendo stata proposta in quel procedimento alcuna domanda di condanna nei confronti della ( cfr.: in tal senso, sentenza CP_1
del Tribunale di Napoli Nord, resa nel R.G. 2611/2022, versata in atti e oggetto di contraddittorio).
Nella citata sentenza del 2018, del resto, si afferma che l'erogazione dell'indennità oggetto di causa è di competenza dell'Inps.
Nel merito, si richiamano, altresì, le argomentazioni della sentenza del Tribunale di
Napoli, n. Sentenza n. 1113/2023 pubbl. il 16/02/2023, est. Manzon), che ha affermato, in caso analogo ( in cui peraltro era citato anche l'inps), che: “parte ricorrente nulla ha allegato, neppure in corso di lite, relativamente al numero di proroga attuata, né in merito ad eventuale frequenza di specifici programmi di reimpiego organizzati dalla regione (prescritta ove si tratti di proroghe successive alla seconda), e ciò nonostante che l'Inps abbia nel proprio atto difensivo eccepito espressamente che non vi era prova che sussistessero le condizioni di cui ai commi 30 e seguenti dell'art. 1 della L. n.
220/10. In mancanza di allegazioni al riguardo, non avendo l'istante offerto elementi a sostegno del quantum della liquidazione e, dunque, del suo buon diritto a tal fine, la domanda va rigettata. Quanto alla domanda di pagamento degli A.N.F. per i mesi da luglio 2011 al giugno 2012, come formulata in ricorso, la stessa appare improponibile
3 non avendo il ricorrente documentato di aver proposto domanda amministrativa al riguardo, nei confronti dell'I.N.P.S. “
La parte ricorrente si è limitata, in sintesi, ad allegare dei conteggi, omettendo di allegare i presupposti per poter quantificare la prestazione richiesta.
Conclusivamente, la domanda va rigettata.
Le spese vanno interamente compensate tra le parti in ragione della complessità della questione trattata e di contrapposti orientamenti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Si comunichi. Napoli, il 15/02/25 - 13/02/2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 13/02/2025 in
Cancelleria
4