Art. 5. Forma e intensita' delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento, nei limiti delle intensita' e degli importi massimi previsti per le diverse tipologie di aiuto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, possono essere concesse nelle seguenti forme:
a) contributi diretti alla spesa, in conto capitale e in conto impianti, in caso di spese ammissibili relative a immobilizzazioni come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ;
b) contributi in conto interessi;
c) anticipi rimborsabili.
d) finanziamenti agevolati; 2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), possono essere erogati anche nella forma di crediti di imposta; le agevolazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere concesse solo a fronte di progetti di ricerca e sviluppo e per un importo non superiore al 60% o al 40% dei costi ammissibili, rispettivamente per la fase della ricerca industriale o per la fase di sviluppo sperimentale, a cui possono essere aggiunte le maggiorazioni previste al comma 4; in caso di esito positivo del progetto, l'anticipo e' restituito ad un tasso pari almeno al tasso di riferimento di cui al comma 3, mentre in caso di insuccesso e' prevista la restituzione parziale o anche la non restituzione totale dell'anticipo. Con le disposizioni attuative di cui all'articolo 8 sono stabilite le condizioni di esito positivo e di insuccesso, in relazione alla tipologia di beneficiari, caratteristiche tecniche dei progetti e relativi gradi di rischio specifico, nonche' la fissazione di specifici criteri per la restituzione graduale ovvero parziale dell'anticipo concesso. ((Per i contributi in conto interessi di cui al comma 1, lettera c) e per i finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera d), la misura del contributo interessi e del tasso agevolato e' fissata, con i decreti di cui all'articolo 8, come percentuale del tasso di riferimento di cui al comma 3)) .
3. La misura delle agevolazioni e' definita in termini di intensita' massime rispetto alle spese e costi ammissibili. Le intensita' di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL); l'ESL esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese e dei costi ammissibili. Le spese e i costi ammissibili e gli aiuti erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione. Il tasso da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet: "http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference rates.html".
4. L'intensita' di aiuto per le attivita' di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, calcolata in termini di ESL in base ai costi ammissibili, non puo' superare:
a) il 100% per la ricerca fondamentale;
b) il 50% per la ricerca industriale;
c) il 25% per lo sviluppo sperimentale.
5. L'intensita' di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione. Per tali progetti l'aiuto e' concesso in misura corrispondente alle attivita' svolte e documentate dai singoli partecipanti. Nel caso di progetti realizzati in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e di quelli eventualmente derivanti dai contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non possono superare le intensita' di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie.
6. Le intensita' di cui al comma 4 possono essere maggiorate come segue:
a) quando le agevolazioni sono destinate a PMI, l'intensita' puo' essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
b) fino a concorrenza di un'intensita' massima dell'80%, puo' essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali:
1) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che esista tale collaborazione quando:
1.1. nessuna impresa sostiene da sola piu' del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
1.2. il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontiere, ossia le attivita' di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati membri diversi;
2) se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S e sussistano le
seguenti condizioni: l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; in tal caso, le intensita' massime di aiuto e le maggiorazioni non si applicano all'organismo di ricerca;
3) unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.
7. Nei casi previsti al comma 6, lettera b), punti 1) e 2), il subappalto non e' considerato una collaborazione effettiva.
8. L'intensita' di aiuto per gli studi di fattibilita' tecnica preliminari alle attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, calcolata sulla base dei costi degli studi, non puo' superare le seguenti percentuali, calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) in base ai costi ammissibili:
a) per le PMI, il 75% per gli studi preliminari ad attivita' di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attivita' di sviluppo sperimentale;
b) per le grandi imprese, il 65% per gli studi preliminari ad attivita' di ricerca industriale e il 40% per gli studi preliminari ad attivita' di sviluppo sperimentale.
9. Le intensita' di aiuto per le spese relative ai diritti di proprieta' industriale delle PMI di cui all'articolo 4, comma 3, sono le stesse previste in relazione alle attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale all'origine di tali diritti di proprieta' industriale.
10. Per le nuove imprese innovatrici, fermo rimanendo che l'importo delle agevolazioni concedibili non puo' essere superiore a 1 milione di euro per ciasun soggetto beneficiario, l'intensita' massima dell'aiuto concedibile in rapporto ai costi ammissibili e' fissata con i decreti del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 8. Tale importo massimo puo' essere aumentato fino a 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato UE, e fino a 1,25 milioni di euro nelle aree che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato UE. Il beneficiario puo' fruire delle agevolazioni una sola volta nel periodo in cui risponde alla definizione di nuova impresa innovatrice. Tale tipologia di aiuto puo' essere cumulata con altri aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, anche esentati a norma del Regolamento (CE) n. 364/2004 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 63 del 28 febbraio 2004 e con aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio. Il beneficiario puo' fruire di aiuti di Stato diversi dagli aiuti a favore della RSI e del capitale di rischio soltanto 3 anni dopo la concessione dell'aiuto alle nuove imprese innovatrici.
11. Le intensita' massime di aiuto per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, calcolate in termini di ESL in base ai costi ammissibili, sono pari al 15% per le grandi imprese, al 25% per le medie imprese e al 35% per le piccole imprese.
Le grandi imprese possono beneficiare di dette agevolazioni soltanto se collaborano con le PMI nelle attivita' agevolate e le PMI che collaborano devono sostenere almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.
12. L'importo massimo delle agevolazioni concedibili per i servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione non puo' superare 200.000 euro per ciascun beneficiario per un periodo di tre anni. Tale importo massimo non pregiudica la possibilita' per le imprese beneficiarie di ottenere aiuti a titolo "de minimis" per altre spese ammissibili, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.
13. L'intensita' massima di aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato e' pari al 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per unita' di personale.
14. L'intensita' massima dell'aiuto per gli investimenti dei poli di innovazione e' pari al 15% ESL. Nelle regioni che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato, tale intensita' massima e' pari al:
a) 30% per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia fino al 31 dicembre 2013;
b) 30% per la regione Basilicata, fino al 31 dicembre 2010. Dal 1° gennaio 20l1, l'intensita' massima potra' essere del 30% o del 20% a seconda degli esiti del riesame della posizione della regione effettuato dalla Commissione europea in base alla media triennale dei dati sul PIL.
15. Se l'aiuto e' concesso a una PMI, l'intensita' massima potra' essere maggiorata di 20 punti percentuali per l'aiuto accordato a una piccola impresa e di 10 punti percentuali per l'aiuto accordato a una media impresa.
16 Gli aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli di innovazione possono essere concessi per una durata limitata di cinque anni se l'aiuto e' decrescente. L'intensita' puo' ammontare al 100% il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno. Nel caso di aiuti non decrescenti, la durata e' limitata a cinque anni e l'intensita' non deve superare il 50% dei costi ammissibili. Gli aiuti per l'animazione dei poli possono essere eventualmente concessi per un periodo piu' lungo non superiore a 10 anni; in tali casi nelle nonne attuative di cui all'articolo 8 saranno previste le eventuali condizioni specifiche che dovranno essere rispettate dai beneficiari.
a) contributi diretti alla spesa, in conto capitale e in conto impianti, in caso di spese ammissibili relative a immobilizzazioni come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ;
b) contributi in conto interessi;
c) anticipi rimborsabili.
d) finanziamenti agevolati; 2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), possono essere erogati anche nella forma di crediti di imposta; le agevolazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere concesse solo a fronte di progetti di ricerca e sviluppo e per un importo non superiore al 60% o al 40% dei costi ammissibili, rispettivamente per la fase della ricerca industriale o per la fase di sviluppo sperimentale, a cui possono essere aggiunte le maggiorazioni previste al comma 4; in caso di esito positivo del progetto, l'anticipo e' restituito ad un tasso pari almeno al tasso di riferimento di cui al comma 3, mentre in caso di insuccesso e' prevista la restituzione parziale o anche la non restituzione totale dell'anticipo. Con le disposizioni attuative di cui all'articolo 8 sono stabilite le condizioni di esito positivo e di insuccesso, in relazione alla tipologia di beneficiari, caratteristiche tecniche dei progetti e relativi gradi di rischio specifico, nonche' la fissazione di specifici criteri per la restituzione graduale ovvero parziale dell'anticipo concesso. ((Per i contributi in conto interessi di cui al comma 1, lettera c) e per i finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera d), la misura del contributo interessi e del tasso agevolato e' fissata, con i decreti di cui all'articolo 8, come percentuale del tasso di riferimento di cui al comma 3)) .
3. La misura delle agevolazioni e' definita in termini di intensita' massime rispetto alle spese e costi ammissibili. Le intensita' di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL); l'ESL esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese e dei costi ammissibili. Le spese e i costi ammissibili e gli aiuti erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione. Il tasso da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet: "http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference rates.html".
4. L'intensita' di aiuto per le attivita' di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, calcolata in termini di ESL in base ai costi ammissibili, non puo' superare:
a) il 100% per la ricerca fondamentale;
b) il 50% per la ricerca industriale;
c) il 25% per lo sviluppo sperimentale.
5. L'intensita' di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione. Per tali progetti l'aiuto e' concesso in misura corrispondente alle attivita' svolte e documentate dai singoli partecipanti. Nel caso di progetti realizzati in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e di quelli eventualmente derivanti dai contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non possono superare le intensita' di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie.
6. Le intensita' di cui al comma 4 possono essere maggiorate come segue:
a) quando le agevolazioni sono destinate a PMI, l'intensita' puo' essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
b) fino a concorrenza di un'intensita' massima dell'80%, puo' essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali:
1) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che esista tale collaborazione quando:
1.1. nessuna impresa sostiene da sola piu' del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
1.2. il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontiere, ossia le attivita' di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati membri diversi;
2) se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S e sussistano le
seguenti condizioni: l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; in tal caso, le intensita' massime di aiuto e le maggiorazioni non si applicano all'organismo di ricerca;
3) unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.
7. Nei casi previsti al comma 6, lettera b), punti 1) e 2), il subappalto non e' considerato una collaborazione effettiva.
8. L'intensita' di aiuto per gli studi di fattibilita' tecnica preliminari alle attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, calcolata sulla base dei costi degli studi, non puo' superare le seguenti percentuali, calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) in base ai costi ammissibili:
a) per le PMI, il 75% per gli studi preliminari ad attivita' di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attivita' di sviluppo sperimentale;
b) per le grandi imprese, il 65% per gli studi preliminari ad attivita' di ricerca industriale e il 40% per gli studi preliminari ad attivita' di sviluppo sperimentale.
9. Le intensita' di aiuto per le spese relative ai diritti di proprieta' industriale delle PMI di cui all'articolo 4, comma 3, sono le stesse previste in relazione alle attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale all'origine di tali diritti di proprieta' industriale.
10. Per le nuove imprese innovatrici, fermo rimanendo che l'importo delle agevolazioni concedibili non puo' essere superiore a 1 milione di euro per ciasun soggetto beneficiario, l'intensita' massima dell'aiuto concedibile in rapporto ai costi ammissibili e' fissata con i decreti del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 8. Tale importo massimo puo' essere aumentato fino a 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato UE, e fino a 1,25 milioni di euro nelle aree che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato UE. Il beneficiario puo' fruire delle agevolazioni una sola volta nel periodo in cui risponde alla definizione di nuova impresa innovatrice. Tale tipologia di aiuto puo' essere cumulata con altri aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, anche esentati a norma del Regolamento (CE) n. 364/2004 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 63 del 28 febbraio 2004 e con aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio. Il beneficiario puo' fruire di aiuti di Stato diversi dagli aiuti a favore della RSI e del capitale di rischio soltanto 3 anni dopo la concessione dell'aiuto alle nuove imprese innovatrici.
11. Le intensita' massime di aiuto per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, calcolate in termini di ESL in base ai costi ammissibili, sono pari al 15% per le grandi imprese, al 25% per le medie imprese e al 35% per le piccole imprese.
Le grandi imprese possono beneficiare di dette agevolazioni soltanto se collaborano con le PMI nelle attivita' agevolate e le PMI che collaborano devono sostenere almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.
12. L'importo massimo delle agevolazioni concedibili per i servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione non puo' superare 200.000 euro per ciascun beneficiario per un periodo di tre anni. Tale importo massimo non pregiudica la possibilita' per le imprese beneficiarie di ottenere aiuti a titolo "de minimis" per altre spese ammissibili, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.
13. L'intensita' massima di aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato e' pari al 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per unita' di personale.
14. L'intensita' massima dell'aiuto per gli investimenti dei poli di innovazione e' pari al 15% ESL. Nelle regioni che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato, tale intensita' massima e' pari al:
a) 30% per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia fino al 31 dicembre 2013;
b) 30% per la regione Basilicata, fino al 31 dicembre 2010. Dal 1° gennaio 20l1, l'intensita' massima potra' essere del 30% o del 20% a seconda degli esiti del riesame della posizione della regione effettuato dalla Commissione europea in base alla media triennale dei dati sul PIL.
15. Se l'aiuto e' concesso a una PMI, l'intensita' massima potra' essere maggiorata di 20 punti percentuali per l'aiuto accordato a una piccola impresa e di 10 punti percentuali per l'aiuto accordato a una media impresa.
16 Gli aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli di innovazione possono essere concessi per una durata limitata di cinque anni se l'aiuto e' decrescente. L'intensita' puo' ammontare al 100% il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno. Nel caso di aiuti non decrescenti, la durata e' limitata a cinque anni e l'intensita' non deve superare il 50% dei costi ammissibili. Gli aiuti per l'animazione dei poli possono essere eventualmente concessi per un periodo piu' lungo non superiore a 10 anni; in tali casi nelle nonne attuative di cui all'articolo 8 saranno previste le eventuali condizioni specifiche che dovranno essere rispettate dai beneficiari.