Sentenza 12 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2002, n. 3608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3608 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
RE PUB BE3608/02 Aula "B": OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA D I CAS SAZ I ONE LAVORO LA CORTE R.G.n. 4402/99 SEZIONE LAVORO n. 6710/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Prestipino Presidente Rel.- Cron.8494 " Mario Putaturo Donati Consigliere Rep. ་་ Ud. 22.11.2001 Donato Figurelli " Federico Roselli 11 " Saverio Toffoli 11 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso n. 4402/99 proposto da C.R.I.A.S.-Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Gavorrano n. 12 scala B int. 4, presso lo studio dell'Avv. Mario Giannarini, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Lucio Ricca per procura speciale in calce al ricorso. - Ricorrente www
contro
ZZ ET, elett.te dom.to in Roma, Via Costabella n. 23, presso 10 studio dell'Avv. Irene Bellavia, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Stancanelli 1541 per procura speciale in calce al controricorso. Controricorrente e sul ricorso n. 6710/99 proposto da ZZ ET, come sopra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso. Ricorrente incidentale -
contro
C.R.I.A.S.-Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane. - Intimata dil'annullamento della sentenza del Tribunale per Catania n. 724 del 27.2.1998 (R.G.n. 113/95). Udita la relazione della causa svolta dal Presidente Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 22.11.2001; Sentiti l'Avv. Lucio Ricca per la Cassa ricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale. Svolgimento del processo Con ricorso del 9 luglio 1993 ET ZZ conveniva davanti al Pretore del lavoro di Catania la Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane 2 Siciliane CRIAS, della quale era stato dipendente fino al 16 novembre 1987 (quando era stato posto in stato di e deduceva l'illegittimità della delibera quiescenza) n. 677 del 24 luglio 1979 con la quale il Commissario straordinario della Cassa aveva deciso, in contrasto con la previsione 32 del contenuta nell'art. Regolamento organico relativo al fondo pensioni CRIAS istituito nel 1959, che la pensione erogata da tale fondo dovesse avere natura integrativa e non autonoma, ossia aggiuntiva а quella erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Il ricorrente chiedeva, quindi, che fosse dichiarato il suo diritto ad ottenere la pensione nella misura risultante dal suddetto art. 32 del Regolamento (nella originaria versione) che la Cassa fosse condannata a e restituirgli la somma di L. 14.830.175, trattenuta in relazione alle rate che per un certo periodo di tempo erano state erogate in misura intera. Costituitasi in giudizio, la CRIAS contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 6 ottobre 1984 il Pretore rigettava il ricorso, ma questa decisione, impugnata dal ZZ, veniva parzialmente riformata dal Tribunale di Catania con sentenza del 27 febbraio 1998, con la 3 quale, in base alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di secondo grado, l'importo della pensione del ZZ "a seguito della deliberazione del n. 677 del 24 luglio 1979" Commissario straordinario veniva determinato nella misura del 77,83% della pensione prevista dall'art. 32 del Regolamento organico la Cassa veniva condannata a restituire edel 1962 all'appellante la somma di L.
6.682.110. Il Tribunale, rilevato che l'ente ben poteva modificare il regime del trattamento pensionistico dei propri dipendenti con il rispetto dei diritti quesiti e che la delibera n. 677 del 1979 del Commissario straordinario, per conseguenza, doveva considerarsi legittima, Osservava che il Regolamento organico era stato modificato (nel senso della delibera in questione) il 12.3.1981 e che la modifica, senza che fossero state formulate contestazioni, era stata sottoposta all'attenzione delle organizzazioni sindacali, le quali non erano nemmeno intervenute in giudizio a sostegno della tesi sostenuta dal ZZ. In base a questi rilievi il giudice di appello affermava che al dipendente dovevano essere riconosciuti solamente i diritti quesiti, con la conseguenza che lo stesso, essendo in quiescenzastato collocato successivamente alla suddetta modifica regolamentare, 4 aveva diritto alla pensione intera, in aggiunta a emanazione del quella erogata dall'INPS, fino alla Regolamento organico del 1981 e alla pensione "integrativa", in misura ridotta, per il periodo successivo. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la CRIAS, che ha dedotto due distinti motivi. На resistito con controricorso il ZZ, che ha ricorso incidentale articolato in un unicoformulato motivo. Entrambe le parti hanno depositato una memoria. Motivi della decisione preliminarmente disposta, trattandosi di Va impugnazioni contro la stessa sentenza, la riunione dei ricorsi (art. 335 c.p.c). Con l'unico motivo del ricorso incidentale, che in ordine logico va esaminato con priorità, il ZZ deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 32 del Regolamento organico della CRIAS e sostiene che Commissario straordinario non aveva il potere di il modificare unilateralmente il contenuto del Regolamento 1957, che aveva natura contrattuale, non essendo del intervenuto, al contrario di quanto ha ritenuto il Tribunale, il consenso delle organizzazioni sindacali. 5 Queste ultime, a detta del ricorrente incidentale, informate della modifica,erano state semplicemente senza peraltro aderirvi, con la conseguenza che, potendosi tutt'al più ritenere che fra le parti fossero non si poteva state intavolate semplici trattative, "presumere" un consenso mai prestato. Questo motivo, pur essendo ammissibile dal momento che nel controricorso sono stati esposti, mediante il richiamo di ampi passi della sentenza fatti che hanno dato origine alla impugnata, è tuttavia privo di fondamento e, ai controversia - fini della decisione che deve essere emessa, vanno svolte in una recenteargomentazioni recepite le sentenza emessa da questa Corte (n. 8404 del 20 giugno 2001), nella quale sono state trattate questioni a quelle ora sottoposte all'esame del identiche Collegio. Va, in primo luogo, rilevato che la contestazione del ZZ attiene alla validità (e all'esistenza stessa) dell'accordo che, a dire del Tribunale, sarebbe e le stato concluso fra la direzione della Cassa organizzazioni sindacali riguardo alla modificazione della clausola del regolamento organico relativa alla pensione, ma non concerne l'intervenuta efficacia di tale accordo (in caso di sua validità) nei confronti di 6 coloro che a quel tempo erano stati già posti in stato di quiescenza. Inoltre, come pure è necessario precisare, dalle parti si dà per scontato che la Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (CRIAS), quanto meno all'epoca dei fatti per cui è causa, avesse natura di ente pubblico. Ora, trattandosi di un ente pubblico economico (atteso lo scopo dell'ente), si deve ritenere che, in ordine alla disciplina dei rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti, trovassero applicazione le disposizioni del codice civile e le altre norme di legge inerenti ai rapporti di lavoro di diritto privato. Il che vale anche riguardo al regolamento organico del personale, al quale entrambe le parti fanno riferimento, noto essendo che, per costante giurisprudenza, i regolamenti del personale degli enti pubblici economici, anche se assumono la forma di un atto unilaterale, hanno natura contrattuale e, essendo rivolti ad una collettività di lavoratori identificati per mezzo del loro inserimento nell'organizzazione aziendale, al pari dei contratti veri e propri realizzano, con l'efficacia normativa generalizzata che è propria della contrattazione collettiva, una uniforme disciplina degli interessi dei suddetti lavoratori;
con 7 conseguenza che tali regolamenti possono essere la modificati, anche mediante clausole peggiorative nei confronti dei lavoratori cui sono rivolte, purché tale modifica si realizzi mediante un atto negoziale di pari efficacia (cfr., fra le tante sentenze e come espressione di un indirizzo risalente nel tempo, Cass. 19 maggio 1978 n. 2479, Cass. 17 novembre 1979 n. 5999, Cass. 5 luglio 1984 n. 3961, Cass. 2 aprile 1987 n. 3192, Cass. 6 aprile 1989 n. 1659, Cass. 8 agosto 1997 Cass. 8 maggio 2000 n. 5825, che si è n. 7383 e pronunciata su una pretesa, come quella in esame, fatta valere da un pensionato già dipendente della CRIAS). Nel caso in esame il Tribunale, dopo avere correttamente rilevato "la natura negoziale del Regolamento organico" e dopo avere accertato che la modifica relativa alla trasformazione della pensione (da aggiuntiva in integrativa), introdotta nell'anno 1979, era stata sottoposta alla verifica della organizzazione sindacale cui era iscritto il personale dipendente la quale, 'come si legge nel verbale "F n. aveva formulato alcuna 702 del 2.2.1981", non - da tale accertamento ha tratto il contestazione convincimento che vi era stata un'adesione da parte della medesima organizzazione sindacale alla modifica in questione. 8 Questa pronuncia, con la motivazione che la ovesorregge, si sottrae al sindacato di questa Corte, si consideri, per un verso, che l'adesione all'altrui manifestazione di volontà ben poteva essere data anche senza la forma scritta (cfr. in proposito Cass. Sez. Un. 22 marzo 1995 n. 3318); e, per un altro verso, che l'accertata esistenza dell'intervenuto consenso fra le opposte parti contrattuali, tratto da quanto era stato scritto nel suddetto verbale, non stata nemmeno è seriamente censurata dal ZZ, il quale, senza nemmeno dedurre alcun vizio di motivazione di violazione о delle regole legali di ermeneutica contrattuale, si è limitato ad asserire, con una propria personale valutazione contrapposta a quella compiuta dal giudice di appello (e come tale inammissibile), che le organizzazioni sindacali erano state informate delle modifiche, in modo da potersi ritenere che fosse intervenuto un semplice "tentativo di trattative". primo motivo Ciò posto, va esaminato il quale la CRIAS dell'impugnazione principale, con il denuncia la violazione e la falsa applicazione dei del trattamento principi che regolano l'erogazione pensionistico dipendenti e il vizio di dei contraddittoria motivazione, in insufficiente e relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e 9 deduce che il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere al ZZ un diritto quesito, dato che il diritto alla pensione si perfeziona soltanto al momento del collocamento a riposo del dipendente non sussistendo nemmeno alcuna legittima aspettativa al trattamento pensionistico e dato che il criterio di calcolo diritto, ma una costituisce non già un autonomo semplice modalità del diritto alla pensione, eventualmente residuando a favore del ZZ il diritto alla restituzione dei contributi che risultassero non dovuti. caso,Questo motivo è fondato ed anche in tal attesa l'identità delle questioni trattate, vanno integralmente riportate le argomentazioni svolte nella sentenza n. 8404 emessa da questa Corte il 20 giugno 2001. Nelle pronunce che hanno trattato la materia che forma oggetto del presente giudizio (V., in particolare, Cass. n. 5825 del 2000, sopra indicata, cui si rinvia per l'indicazione della pregressa giurisprudenza), questa Corte ha affermato che, ferma restando la natura contrattuale del regolamento del in caso di personale degli enti pubblici economici, modificazione (contrattualmente disposta) di una clausola di tale regolamento si realizza la sua 10 immediata efficacia nei confronti dei dipendenti, ancorché la nuova formulazione (della suddetta clausola) sia meno favorevole a costoro, senza che possa invocarsi, da un lato, il divieto di reformatio in peius e, dall'altro, l'esistenza di diritti quesiti in capo ai lavoratori. A questa conclusione la suddetta sentenza pervenuta dopo avere richiamato principi di diritto costantemente enunciati da questa Corte nel senso che: 1) in caso di sostituzione di una disciplina collettiva ad un'altra di analoga natura, si realizza l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorché le nuove siano meno favorevoli ai lavoratori, dato che il divieto della reformatio in peius opera non già nell'ipotesi di successione di una fonte collettiva ad un'altra, ma nel diverso piano dei rapporti tra contratto individuale e contratto collettivo di lavoro;
2) le clausole dei contratti collettivi e delle fonti a questi equiparate non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti come tali sottratti al potere dispositivo delle opposte parti sindacali, ma operano, invece, dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro, sicché, in caso di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere tenute 11 ferme a salvaguardia del preteso principio della conservazione del trattamento più favorevole per il lavoratore;
3) di diritti acquisiti può parlarsi con riferimento a quelle situazioni soggettive che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore, in relazione ad un evento già maturato, e non già riguardo alla tutela di semplici pretese alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli ovvero di aspettative sorte sulla base di regole previgenti. Tenuto conto di tutti questi rilievi, poiché la decisione emessa dal Tribunale nella parte in cui ha - una legittima aspettativa a riconosciuto al ZZ 11 conseguire un trattamento pensionistico proporzionato ai contributi versati" in virtù di un "diritto ormai acquisito" non si sottrae alle censure dedotte dalla Cassa ricorrente, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale e deve essere dichiarato motivo (attinente alla assorbito il secondo liquidazione della somma pretesa dal ZZ a titolo di differenze sul trattamento di pensione), mentre deve essere rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, primo periodo c.p.c., la causa deve esserecomma ultimo 12 decisa nel merito e deve essere rigettata la domanda proposta dal ZZ nel giudizio di primo grado. Giusti motivi sussistono per compensare interamente fra le parti le spese della fase di merito e di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo del medesimo ricorso e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda proposta dal ZZ. Compensa integralmente fra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 22 novembre 2001 Il Presidente estensore Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 . Oggi, 1.2 MAR. 2002 I 0 A 1 3 D S 5 . S , T A O . R T L N , L A A IL CANCELLIERE ' A O 800 L 3 S O N T B L E 7 I E - P S D D 8 - I I 1 A N S T 1 G N S E O O E S P A G I D M A G I E E , A O L T O D T R I E A T R T L S I I L N D G E E E S 13 D O R E