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Ordinanza cautelare 14 settembre 2022
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 06/06/2025, n. 11113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11113 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11113/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05789/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5789 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12.
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- Del Bando di cui al prot. n. M_D GMIL REG2021 0480576 del 29 ottobre 2021, pubblicato in G.U. n. 90 del 12 novembre 2021(ALL.1);
- Del provvedimento emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare pubblicato in data 24.2.2022 con cui il ricorrente veniva ritenuto “idoneo al tirocinio ma non ammesso agli ulteriori”; nonché di ogni altro atto successivo, consequenziale e connesso, ancorché sconosciuto, comunque lesivo di tutti gli interessi dell'odierno ricorrente;
e per l'accertamento del diritto del ricorrente medesimo alla riserva di posti di cui all'art. 2 punto 1 del bando, che riserva “un posto, per ciascuno dei due concorsi (AUPC e AUNC), è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- Della graduatoria finale di merito relativa al Concorso, per esami, per l'ammissione di 10 Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) al 128° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (relativa al Bando di cui al prot. n. M_D GMIL REG2021 0480576 del 29 ottobre 2021), pubblicata in data 26 aprile 2022 (ALL. 1 BIS)
- Del decreto del Ministero della Difesa di cui al prot. n. -OMISSIS-pubblicato in data 6 giugno 2022 con cui si dispone che i sottonotati concorrenti, vincitori del concorso indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0480576 del 29 ottobre 2021, parimenti citato nelle premesse, sono ammessi alla frequenza del 128° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC);
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il 12.11.2021 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ s.s. n. 90 il bando di “Concorso per esami per l’ammissione di 10 Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) e di 5 Allievi Ufficiali Navigatori di Complemento (AUNC) al 128° corso di pilotaggio aereo/navigazione aerea con obbligo di ferma di anni 12”;
- il ricorrente partecipava alle prove del concorso per l’ammissione di 10 Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) e veniva dichiarato “idoneo al tirocinio ma non ammesso agli ulteriori” (accertamenti psicofisici);
- con il ricorso introduttivo parte ricorrente impugnava, oltre al bando di gara, l’atto emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare pubblicato il 24.2.2022, con cui -OMISSIS- pur essendo stato ritenuto “idoneo al tirocinio”, non veniva ammesso alle ulteriori indagini strumentali previste dall’art. 10 co. 12 del bando;
- con ricorso per motivi aggiunti veniva impugnata anche la graduatoria finale di merito relativa al Concorso in questione, pubblicata in data 26.4.2022, nonché gli atti successivi emessi dal Ministero resistente;
- all’udienza del 30.5.2025, tenutasi ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
- con un’unica censura parte ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 2 del bando di gara, laddove stabiliva che: “ Dei 10 (dieci) posti per l’ammissione al 128° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento … un posto … è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio ”; in sintesi, facendo parte il ricorrente della categoria ultima (o meglio essendo il primo tra quelli in graduatoria con questo requisito; aspetto, si osservi, non contestato in giudizio dal Ministero resistente) e pur non rientrando nei primi 24 (presi in considerazione dall’art. 10 comma 12 cit.), avrebbe dovuto essere ammesso alle ulteriori indagini strumentali e, di seguito, in caso di esito positivo, al corso; invero, secondo parte ricorrente, per il posto riservato, l’amministrazione avrebbe dovuto scorrere la graduatoria fino ad individuare un riservatario, comunque da preferire rispetto agli altri partecipanti; apparterebbe, infatti, al concetto stesso di “riserva” quello di consentire ai titolari della stessa di poter usufruire dei posti a loro riservati alla sola condizione di avere superato tutte le prove e le verifiche concorsuali previste, senza essere posti in competizione con tutti gli altri concorrenti, ma soltanto con gli altri partecipanti nella loro stessa situazione;
- persiste l’interesse del ricorrente al gravame, atteso che l’ammissione alla frequenza al corso come AUPC in oggetto, a seguito del provvedimento emesso dal Collegio n. -OMISSIS-, è stata disposta “con riserva”;
- parimenti a quanto specificato anche in altre vicende analoghe (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, n. 2018/2021), effettivamente l’esigenza di favorire gli aventi diritto alla riserva (in quanto persone che versano, in base ad una presunzione generale “ex lege”, in una condizione di peculiare svantaggio socio-economico) li sottrae alla competizione concorsuale con tutti gli altri partecipanti; ciò, peraltro, non costituisce neppure lesione dell’interesse pubblico sotteso alla concorsualità, quale meccanismo di selezione dei migliori e, comunque, dei soggetti che debbono assicurare un adeguato livello di preparazione e idoneità al servizio; l’applicazione della riserva nei termini dianzi espressi, infatti, non elide la necessità che i riservatari (quale l’odierno ricorrente), debbano, comunque, possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando;
- pertanto, può concludersi che gli atti impugnati (nello specifico, quello pubblicato il 24.2.2022 e la successiva graduatoria di merito pubblicata dal Ministero in data 26.4.2022) sono stati emessi in contrasto con quanto previsto dall’art. 2 del bando di gara, provvedimento quest’ultimo, invece, di per sé legittimo;
- i ricorsi, per tutto quanto precede, meritano di esser accolti ed il ricorrente deve considerarsi, ad ogni effetto, vincitore del concorso in oggetto, dovendosi ritenere che, come rilevato da parte ricorrente, gli “ulteriori accertamenti psicofisici” disposti dall’Amministrazione, cui accedevano i primi 24 candidati, non integrano il concetto di “prova”, il quale si lega – in sede concorsuale – ad una prestazione del candidato soggetta ad una valutazione discrezionale che comporta l’attribuzione di un punteggio ulteriore;
- le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie, per quanto indicato in parte motiva, i ricorsi e, per l’effetto:
- annulla l’atto emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare pubblicato il 24.2.2022, con cui -OMISSIS- pur essendo stato ritenuto “idoneo al tirocinio”, non veniva ammesso alle ulteriori indagini strumentali previste dall’art. 10 comma 12 del bando di concorso;
- la graduatoria finale di merito del concorso per l’ammissione di 10 Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) al 128° corso di pilotaggio aereo/navigazione aerea con obbligo di ferma di anni 12 nella parte in cui non contiene il nome del ricorrente.
Condanna parte resistente al pagamento di euro 1.500,00 di spese di lite in favore del ricorrente, oltre alle spese legali al 15%, IVA e CPA, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Domenico De Falco, Presidente FF
Elena Daniele, Referendario
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Domenico De Falco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.